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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4807 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7463/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7463/2025 promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 ES (CN), Beato Guglielmo n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Calamia e Luisa Bianchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, c.so Francia n. 9;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alberto Oggiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero (SS), via Lo Frasso n. 2;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: inadempimento contrattuale, risoluzione del contratto, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“NEL MERITO, in via principale, 1) dichiarare tenuta e condannare la società p.iva/c.f. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Alghero (SS), via Garibaldi n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere la prestazione oggetto del contratto di vendita intercorso tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453, c. 1 c.c., per le ragioni tutte esposte in atti. 2) dichiarare tenuta e condannare la società p.iva/c.f. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Alghero (SS), via Garibaldi n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di euro 100,00 ovvero la somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di condanna, determinandone la decorrenza, a norma dell'art. 614 bis c.p.c., per le ragioni tutte esposte in atti. Con vittoria di spese di lite, iva, cpa, rimborso forfettario del 15% e successive occorrende. NEL MERITO, in via subordinata e condizionata, nell'ipotesi in cui il convenuto dichiarasse di non volere o di non potere adempiere, 1) pronunciare la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società p.iva/c.f. , con sede legale in Alghero (SS), via CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 Garibaldi n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, al signor Pt_1
, il prezzo versato, pari ad euro 8.900,00;
[...] 2) dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere, in favore del signor , Pt_1 l'importo di euro 5.895,00, oltre interessi dal giorno di presentazione della domanda e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c. 1 c.c., per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite, iva, cpa, rimborso forfettario del 15% e successive occorrende.”
Parte Convenuta:
“In via pregiudiziale:
Ritenuto che
a norma dell'art. 4, comma 1°, D.L. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014 la domanda non risulta preceduta dall'invio dell'invito alla negoziazione assistita, dichiarare l'improcedibilità della domanda con ogni conseguenza di legge e pronuncia anche sulle spese dell'attuale fase del giudizio. In via principale e nel merito:
1) Contrariis reiectis;
2) dichiarare pienamente valido ed efficace il contratto di fornitura e posa intercorso tra le parti in data 15.02.2023 ed accertato che intende aderire alla domanda di adempimento avanzata CP_1 dalla parte ricorrente senza previsione di penali o condizioni che possano incidere negativamente sulla regolare esecuzione dell'obbligazione in esso prevista;
3) accertare e dichiarare che il ritardo nella fornitura e posa della vetrata, per il quale il contratto del 15.02.2023 già pone a carico dell'inadempiente la penale che l'azienda è comunque pronta a riconoscere e liquidare in favore dell'odierno ricorrente, non è motivo idoneo e sufficiente, e tantomeno grave, da far ritenere risolto il rapporto contrattuale per cui è causa;
4) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare pienamente legittima la ritenzione da parte di
[...] dell'acconto ricevuto per l'avvenuta produzione della vetrata panoramica che quest'ultima è CP_1 pronta e disponibile ad installare presso il ricorrente a partire dal 16 settembre 2025, con previsione di impiego di almeno quattro giornate lavorative;
5) accertare e dichiarare che, salva la penale anzidetta, nulla è dovuto per nessun titolo o ragione che siano riferibili a rimborsi, indennizzi, riduzioni di prezzo e/o risarcimenti da parte di in CP_1 favore dell'odierno ricorrente, dando atto della piena disponibilità sempre dichiarata da parte di
[...] all'adempimento del contratto di fornitura del 15.02.2023; CP_1
6) rigettare la domanda di risoluzione contrattuale ed assolvere da ogni altra avversa CP_1 domanda a qualsiasi titolo formulata;
7) adottare ogni altro provvedimento ritenuto congruo e di giustizia;
8) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 09.04.2025, ha chiesto accertarsi l'inadempimento Parte_1 contrattuale della convenuta e, conseguentemente, di condannare la stessa ad adempiere CP_1 oppure, in via di subordine, di dichiarare la risoluzione del contratto in vigore tra le parti, oltre condanna al risarcimento del danno. A fondamento della sua richiesta, egli ha rappresentato quanto segue: Co
- il 15.02.2023, ha sottoscritto con un contratto per la fornitura di una vetrata pieghevole panoramica, del valore di € 17.800, da consegnarsi entro 90 giorni dalla data di rilievo delle misure esecutive di produzione;
- secondo gli accordi, la prima metà dell'importo è stata pagata il 27.2.2023 a titolo di acconto al momento dell'emissione di fattura, mentre la seconda metà sarebbe diventata esigibile al momento della ricezione della comunicazione di avviso di merce pronta, e saldata mediante ricorso al pagina 2 di 5 meccanismo dello sconto in fattura, in allora previsto dalla normativa di riferimento;
Co
- il 05.04.2023 il tecnico di si è recato presso l'immobile per eseguire le misurazioni;
Co
- il 29.07.2024 ha emesso fattura di vendita riepilogativa di importo a saldo pari a € 0, senza però comunicare data di consegna e installazione della vetrata;
- dopo tale fattura, nonostante numerosi solleciti, la vetrata non è mai stata consegnata, nemmeno dopo la formale intimazione ad adempiere del 04.12.2024 e le ulteriori richieste successive;
- il ricorrente, prima di introdurre il giudizio, si è rivolto ad un altro fornitore, ricevendo per una veranda analoga un preventivo di spesa di € 14.759.
Co 2) , regolarmente costituita, in via preliminare eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea, poiché non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 co. I d.l. 132/2014 (conv. l. 162/2014). Nel merito, essa non contesta la ricostruzione del rapporto contrattuale e di essere inadempiente, rappresentando che il ritardo sarebbe dovuto a suoi problemi organizzativi, sostenendo che esso comunque non sarebbe grave e non giustificherebbe la risoluzione del contratto, e dichiarandosi comunque ancora disponibile ad adempiere, essendo la vetrata pronta e disponibile per la consegna. Aggiunge anche che l'art. 3 del contratto contempla già una clausola penale per il ritardo, che costituisce quindi liquidazione convenzionale anticipata del danno, con la conseguenza che nulla di più sarebbe dovuto a tale titolo.
3) In prima udienza il 3.7.2025, vista la disponibilità di parte resistente a provvedere all'adempimento a Co partire dal 16.9.2025, è stato concesso un rinvio al 3.10.2025. A quella data si è verificato che non ha adempiuto, né offerto segnali concreti di volerlo fare, ed è stata quindi fissata discussione orale al 6.11.2025. In questa sede, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di adempimento del contratto insistendo per la risoluzione dello stesso e per il risarcimento del danno.
4) Preliminarmente, è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta. Infatti, essendo pacifica la qualità di consumatore di , che ha acquistato la vetrata non Pt_1 nell'esercizio di una professione, ma per installarla in una abitazione privata, deve essere applicata la deroga contenuta nello stesso art. 3 co. I d.l. 132/2014 (conv. l. 162/2014), dove si stabilisce espressamente che “il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”.
5) Nel merito, dagli atti e allegazioni delle parti emerge che le stesse hanno stipulato in data 15.02.2023 Co un contratto (doc. 2 attrice) con il quale si è impegnata a consegnare a una veranda Pt_1 pieghevole, da installarsi nella sua abitazione privata, con consegna entro 90 giorni dalla data di rilievo delle misure. Il corrispettivo è stato pattuito in € 17.800, di cui la prima metà è stata versata a titolo di acconto con bonifico (doc. 4 attrice) e la seconda metà è pari a 0, avendo le parti aderito allo sconto in fattura. Co Non contestato da controparte e, quindi, pacifico, è il fatto che non ha mai provveduto alla consegna della vetrata, neanche dopo i molteplici solleciti (docc. 6 e 8 attrice). Tale inadempimento non solo è senz'altro imputabile a parte convenuta, per sua stessa ammissione, ma è indubbiamente grave, dal momento che sono decorsi più di 2 anni dalla data prevista per l'installazione (la consegna, infatti, sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni dal 05.04.2023, quindi Co entro luglio 2023). Peraltro, , nonostante le rassicurazioni e gli impegni presi, non ha adempiuto neppure dopo l'instaurazione del giudizio, in questo modo evidenziando di non essere, nella sostanza, in grado di farlo.
pagina 3 di 5 Privo di alcun rilievo, al riguardo, è il documento prodotto dalla resistente il 26.9.2025, cioè una comunicazione a firma di un avvocato che, non si comprende a quale titolo, rappresenta che “si conferma che la nostra Società si trova nell'ambito di una procedura di “composizione negoziata” al fine di risolvere una crisi finanziaria momentanea”. Si tratta infatti di comunicazione priva di qualsiasi efficacia giuridica, mentre per il resto non è prodotto alcun provvedimento giudiziario da cui desumere che sia stato aperto un qualche procedimento di composizione della crisi che abbia effetti sul presente giudizio. Pertanto, il contratto deve essere dichiarato risolto e ha diritto alla restituzione della somma Pt_1 versata titolo di acconto.
6) Rimane da affrontare la questione relativa alla quantificazione del danno. Parte attrice chiede la somma di € 5.895 a titolo di danno emergente, calcolato sulla differenza tra Co quanto pagato a e il preventivo sottopostole da altro fornitore cui l'attore si è rivolto (doc. 9 attrice), sul presupposto che il danno consista nel fatto di non poter più accedere alle agevolazioni dello sconto in fattura e quindi nel maggiore esborso che dovrà affrontare per ottenere un bene Pt_1 analogo, rispetto a quello che avrebbe affrontato in ipotesi di corretto adempimento. Parte convenuta eccepisce invece la sussistenza, nel contratto, della clausola penale prevista all'art. 3 (doc. 2 attrice), dove si conviene che “il Cliente ha diritto di richiedere il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna […] Tale risarcimento non potrà superare il 2% del valore contrattuale dei beni o loro parti consegnati in ritardo per ogni mese di mora, con un limite massimo invalicabile di risarcimento pari al 5% del valore complessivo della fornitura”. La regola in esame espressamente si riferisce solo al ritardo, e non all'inadempimento definitivo, ma appare applicabile anche a tale seconda ipotesi, se si considera che è previsto comunque un limite massimo complessivo del risarcimento, a prescindere dalla sua durata, e quindi è preferibile l'interpretazione per cui esso si applichi anche quando il ritardo si sia protratto in misura da far venire meno l'interesse all'adempimento. Chiarito questo, la pattuizione è correttamente qualificabile come clausola penale, e pertanto è soggetta alla previsione dell'art. 1382 c.c. Quindi, in assenza di previsioni esplicite che consentano il risarcimento del maggior danno, il danno deve essere liquidato conformemente alla clausola penale stabilita dalle parti, nella somma di € 890, calcolata nella sua misura massima del 5% del valore complessivo del bene di € 17.800.
9) Di conseguenza, e in conclusione, in accoglimento della domanda attorea, il contratto deve essere dichiarato risolto e la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma già versata dall'attore, oltre interessi dalla domanda, nonché al risarcimento del danno liquidato nei termini appena riportati, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri tabellari minimi previsti il valore di causa, tenuto conto in generale della sua semplicità ed in particolare del fatto che la fase di trattazione nella sostanza è consistita in un unico rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accerta la risoluzione del contratto del 15.2.2023 a causa dell'inadempimento di CP_1
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di della somma di € 8.900, CP_1 Parte_1 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 890 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1 3.000, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 7.11.2025 Il Giudice Stefano Demontis
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE I CIVILE
Giudice dott. Stefano Demontis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 7463/2025 promossa da: (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1 ES (CN), Beato Guglielmo n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Calamia e Luisa Bianchi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, c.so Francia n. 9;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
(P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Alberto Oggiano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Alghero (SS), via Lo Frasso n. 2;
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: inadempimento contrattuale, risoluzione del contratto, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
Parte Attrice:
“NEL MERITO, in via principale, 1) dichiarare tenuta e condannare la società p.iva/c.f. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Alghero (SS), via Garibaldi n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere la prestazione oggetto del contratto di vendita intercorso tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453, c. 1 c.c., per le ragioni tutte esposte in atti. 2) dichiarare tenuta e condannare la società p.iva/c.f. , con sede legale in CP_1 P.IVA_1 Alghero (SS), via Garibaldi n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere la somma di euro 100,00 ovvero la somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza di condanna, determinandone la decorrenza, a norma dell'art. 614 bis c.p.c., per le ragioni tutte esposte in atti. Con vittoria di spese di lite, iva, cpa, rimborso forfettario del 15% e successive occorrende. NEL MERITO, in via subordinata e condizionata, nell'ipotesi in cui il convenuto dichiarasse di non volere o di non potere adempiere, 1) pronunciare la risoluzione del contratto di vendita intercorso tra le parti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la società p.iva/c.f. , con sede legale in Alghero (SS), via CP_1 P.IVA_1
pagina 1 di 5 Garibaldi n. 59, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire, al signor Pt_1
, il prezzo versato, pari ad euro 8.900,00;
[...] 2) dichiarare tenuta e condannare la società convenuta a corrispondere, in favore del signor , Pt_1 l'importo di euro 5.895,00, oltre interessi dal giorno di presentazione della domanda e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c. 1 c.c., per le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite, iva, cpa, rimborso forfettario del 15% e successive occorrende.”
Parte Convenuta:
“In via pregiudiziale:
Ritenuto che
a norma dell'art. 4, comma 1°, D.L. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014 la domanda non risulta preceduta dall'invio dell'invito alla negoziazione assistita, dichiarare l'improcedibilità della domanda con ogni conseguenza di legge e pronuncia anche sulle spese dell'attuale fase del giudizio. In via principale e nel merito:
1) Contrariis reiectis;
2) dichiarare pienamente valido ed efficace il contratto di fornitura e posa intercorso tra le parti in data 15.02.2023 ed accertato che intende aderire alla domanda di adempimento avanzata CP_1 dalla parte ricorrente senza previsione di penali o condizioni che possano incidere negativamente sulla regolare esecuzione dell'obbligazione in esso prevista;
3) accertare e dichiarare che il ritardo nella fornitura e posa della vetrata, per il quale il contratto del 15.02.2023 già pone a carico dell'inadempiente la penale che l'azienda è comunque pronta a riconoscere e liquidare in favore dell'odierno ricorrente, non è motivo idoneo e sufficiente, e tantomeno grave, da far ritenere risolto il rapporto contrattuale per cui è causa;
4) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare pienamente legittima la ritenzione da parte di
[...] dell'acconto ricevuto per l'avvenuta produzione della vetrata panoramica che quest'ultima è CP_1 pronta e disponibile ad installare presso il ricorrente a partire dal 16 settembre 2025, con previsione di impiego di almeno quattro giornate lavorative;
5) accertare e dichiarare che, salva la penale anzidetta, nulla è dovuto per nessun titolo o ragione che siano riferibili a rimborsi, indennizzi, riduzioni di prezzo e/o risarcimenti da parte di in CP_1 favore dell'odierno ricorrente, dando atto della piena disponibilità sempre dichiarata da parte di
[...] all'adempimento del contratto di fornitura del 15.02.2023; CP_1
6) rigettare la domanda di risoluzione contrattuale ed assolvere da ogni altra avversa CP_1 domanda a qualsiasi titolo formulata;
7) adottare ogni altro provvedimento ritenuto congruo e di giustizia;
8) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso depositato il 09.04.2025, ha chiesto accertarsi l'inadempimento Parte_1 contrattuale della convenuta e, conseguentemente, di condannare la stessa ad adempiere CP_1 oppure, in via di subordine, di dichiarare la risoluzione del contratto in vigore tra le parti, oltre condanna al risarcimento del danno. A fondamento della sua richiesta, egli ha rappresentato quanto segue: Co
- il 15.02.2023, ha sottoscritto con un contratto per la fornitura di una vetrata pieghevole panoramica, del valore di € 17.800, da consegnarsi entro 90 giorni dalla data di rilievo delle misure esecutive di produzione;
- secondo gli accordi, la prima metà dell'importo è stata pagata il 27.2.2023 a titolo di acconto al momento dell'emissione di fattura, mentre la seconda metà sarebbe diventata esigibile al momento della ricezione della comunicazione di avviso di merce pronta, e saldata mediante ricorso al pagina 2 di 5 meccanismo dello sconto in fattura, in allora previsto dalla normativa di riferimento;
Co
- il 05.04.2023 il tecnico di si è recato presso l'immobile per eseguire le misurazioni;
Co
- il 29.07.2024 ha emesso fattura di vendita riepilogativa di importo a saldo pari a € 0, senza però comunicare data di consegna e installazione della vetrata;
- dopo tale fattura, nonostante numerosi solleciti, la vetrata non è mai stata consegnata, nemmeno dopo la formale intimazione ad adempiere del 04.12.2024 e le ulteriori richieste successive;
- il ricorrente, prima di introdurre il giudizio, si è rivolto ad un altro fornitore, ricevendo per una veranda analoga un preventivo di spesa di € 14.759.
Co 2) , regolarmente costituita, in via preliminare eccepisce l'improcedibilità della domanda attorea, poiché non preceduta dall'invito alla negoziazione assistita ex art. 3 co. I d.l. 132/2014 (conv. l. 162/2014). Nel merito, essa non contesta la ricostruzione del rapporto contrattuale e di essere inadempiente, rappresentando che il ritardo sarebbe dovuto a suoi problemi organizzativi, sostenendo che esso comunque non sarebbe grave e non giustificherebbe la risoluzione del contratto, e dichiarandosi comunque ancora disponibile ad adempiere, essendo la vetrata pronta e disponibile per la consegna. Aggiunge anche che l'art. 3 del contratto contempla già una clausola penale per il ritardo, che costituisce quindi liquidazione convenzionale anticipata del danno, con la conseguenza che nulla di più sarebbe dovuto a tale titolo.
3) In prima udienza il 3.7.2025, vista la disponibilità di parte resistente a provvedere all'adempimento a Co partire dal 16.9.2025, è stato concesso un rinvio al 3.10.2025. A quella data si è verificato che non ha adempiuto, né offerto segnali concreti di volerlo fare, ed è stata quindi fissata discussione orale al 6.11.2025. In questa sede, parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di adempimento del contratto insistendo per la risoluzione dello stesso e per il risarcimento del danno.
4) Preliminarmente, è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta. Infatti, essendo pacifica la qualità di consumatore di , che ha acquistato la vetrata non Pt_1 nell'esercizio di una professione, ma per installarla in una abitazione privata, deve essere applicata la deroga contenuta nello stesso art. 3 co. I d.l. 132/2014 (conv. l. 162/2014), dove si stabilisce espressamente che “il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.”.
5) Nel merito, dagli atti e allegazioni delle parti emerge che le stesse hanno stipulato in data 15.02.2023 Co un contratto (doc. 2 attrice) con il quale si è impegnata a consegnare a una veranda Pt_1 pieghevole, da installarsi nella sua abitazione privata, con consegna entro 90 giorni dalla data di rilievo delle misure. Il corrispettivo è stato pattuito in € 17.800, di cui la prima metà è stata versata a titolo di acconto con bonifico (doc. 4 attrice) e la seconda metà è pari a 0, avendo le parti aderito allo sconto in fattura. Co Non contestato da controparte e, quindi, pacifico, è il fatto che non ha mai provveduto alla consegna della vetrata, neanche dopo i molteplici solleciti (docc. 6 e 8 attrice). Tale inadempimento non solo è senz'altro imputabile a parte convenuta, per sua stessa ammissione, ma è indubbiamente grave, dal momento che sono decorsi più di 2 anni dalla data prevista per l'installazione (la consegna, infatti, sarebbe dovuta avvenire entro 90 giorni dal 05.04.2023, quindi Co entro luglio 2023). Peraltro, , nonostante le rassicurazioni e gli impegni presi, non ha adempiuto neppure dopo l'instaurazione del giudizio, in questo modo evidenziando di non essere, nella sostanza, in grado di farlo.
pagina 3 di 5 Privo di alcun rilievo, al riguardo, è il documento prodotto dalla resistente il 26.9.2025, cioè una comunicazione a firma di un avvocato che, non si comprende a quale titolo, rappresenta che “si conferma che la nostra Società si trova nell'ambito di una procedura di “composizione negoziata” al fine di risolvere una crisi finanziaria momentanea”. Si tratta infatti di comunicazione priva di qualsiasi efficacia giuridica, mentre per il resto non è prodotto alcun provvedimento giudiziario da cui desumere che sia stato aperto un qualche procedimento di composizione della crisi che abbia effetti sul presente giudizio. Pertanto, il contratto deve essere dichiarato risolto e ha diritto alla restituzione della somma Pt_1 versata titolo di acconto.
6) Rimane da affrontare la questione relativa alla quantificazione del danno. Parte attrice chiede la somma di € 5.895 a titolo di danno emergente, calcolato sulla differenza tra Co quanto pagato a e il preventivo sottopostole da altro fornitore cui l'attore si è rivolto (doc. 9 attrice), sul presupposto che il danno consista nel fatto di non poter più accedere alle agevolazioni dello sconto in fattura e quindi nel maggiore esborso che dovrà affrontare per ottenere un bene Pt_1 analogo, rispetto a quello che avrebbe affrontato in ipotesi di corretto adempimento. Parte convenuta eccepisce invece la sussistenza, nel contratto, della clausola penale prevista all'art. 3 (doc. 2 attrice), dove si conviene che “il Cliente ha diritto di richiedere il risarcimento dei danni per il ritardo nella consegna […] Tale risarcimento non potrà superare il 2% del valore contrattuale dei beni o loro parti consegnati in ritardo per ogni mese di mora, con un limite massimo invalicabile di risarcimento pari al 5% del valore complessivo della fornitura”. La regola in esame espressamente si riferisce solo al ritardo, e non all'inadempimento definitivo, ma appare applicabile anche a tale seconda ipotesi, se si considera che è previsto comunque un limite massimo complessivo del risarcimento, a prescindere dalla sua durata, e quindi è preferibile l'interpretazione per cui esso si applichi anche quando il ritardo si sia protratto in misura da far venire meno l'interesse all'adempimento. Chiarito questo, la pattuizione è correttamente qualificabile come clausola penale, e pertanto è soggetta alla previsione dell'art. 1382 c.c. Quindi, in assenza di previsioni esplicite che consentano il risarcimento del maggior danno, il danno deve essere liquidato conformemente alla clausola penale stabilita dalle parti, nella somma di € 890, calcolata nella sua misura massima del 5% del valore complessivo del bene di € 17.800.
9) Di conseguenza, e in conclusione, in accoglimento della domanda attorea, il contratto deve essere dichiarato risolto e la convenuta deve essere condannata alla restituzione della somma già versata dall'attore, oltre interessi dalla domanda, nonché al risarcimento del danno liquidato nei termini appena riportati, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda.
10) Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo in misura prossima ai parametri tabellari minimi previsti il valore di causa, tenuto conto in generale della sua semplicità ed in particolare del fatto che la fase di trattazione nella sostanza è consistita in un unico rinvio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- accerta la risoluzione del contratto del 15.2.2023 a causa dell'inadempimento di CP_1
- per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di della somma di € 8.900, CP_1 Parte_1 oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 890 a titolo di CP_1 Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo;
pagina 4 di 5 - condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1 Parte_1 3.000, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%. Torino, 7.11.2025 Il Giudice Stefano Demontis
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