TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/11/2025, n. 3556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3556 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 70003 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pendente tra
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
-OPPONENTE-
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE–
NONCHE'
E Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti.
[...]
-OPPOSTI -
OGGETTO: n.08520229001012680/000 notificata in data 25.01.2023 con riferimento alla Co cartella di pagamento n.08520160000056722000 emessa su ruolo inviato dall' di
CP_3
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato
(segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame
2. ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n.08520229001012680/000 notificata in data 25.01.2023 con riferimento alla cartella di Co pagamento n.08520160000056722000 emessa su ruolo inviato dall' di per CP_3 sanzioni derivanti dalla violazione di norme in materia di lavoro e di importo pari ad €
16663,90.
L'opponente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici e la intervenuta prescrizione ed alla luce dei motivi dedotti ha chiesto in via cautelare la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Si sono costituiti e per il tramite della Controparte_5 CP_6 CP_3
Avvocatura di Stato i quali hanno eccepito la infondatezza degli assunti attorei.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituita per cui ne va dichiarata la CP_7 contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione, all'udienza trattata in modalità cartolare del 11 novembre 2025.
L'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito specificate.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame sono doverose alcune osservazioni di carattere preliminare.
In linea di principio per quanto attiene ai rapporti tra l'atto amministrativo presupposto e la cartella di pagamento deve rilevarsi che dalla rituale notifica del primo, rappresentato dalla ordinanza ingiunzione (ex art.18 L.689/81), scaturisce l'onere per il contribuente di proporre opposizione nelle forme e nei termini previsti dallo specifico procedimento di riscossione applicato e quindi a seconda dei casi proponendo ricorso alle commissioni tributarie (qualora il credito posto a base della esecuzione abbia natura tributaria) ovvero opposizione ai sensi dell'art.6 D.Lgs 150/11 avverso l'ordinanza ingiunzione.
In altri termini la rituale notifica dell'atto amministrativo sanzionatorio preclude la proponibilità della opposizione a cartella di pagamento ex art.615 cpc se non per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. L'ente creditore infatti provvede alla formazione del ruolo che viene successivamente consegnato in via telematica all'agente della riscossione, con la semplice indicazione degli elementi della propria pretesa mentre l'agente della riscossione ricevuto il ruolo deve provvedere alla sua notifica rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione i cui eventuali vizi notificatori non possono riverberarsi sulla sua sfera giuridico-patrimoniale.
Nel caso che oggi ci occupa, l'opponente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento n. n.08520160000056722000 sottesa alla intimazione di pagamento che impugna.
Come noto l'opposizione a cartella ha natura recuperatoria solo laddove venga contestata la mancata notifica del verbale di accertamento. Al riguardo giova ricordare che il termine di impugnazione è quello di cui all'art.7 del D.Lgs 150/2011: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.” (cfr Cass.SS.UU
22.09.17 n.22080).
Medesimo discorso può ripetersi allorché l'impugnazione sia rivolta avverso l'intimazione di pagamento deducendo che la stessa sia il primo atto con cui si viene a conoscenza della pretesa impositiva lamentando l'assenza di notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia le asserzioni di sono sconfessate dalle evidenze Parte_1 documentali.
Gli opposti hanno versato in atto documentazione che attesta la regolarità del Co procedimento notificatorio. In particolare l di ha documentato la notifica CP_3 dell'ordinanza ingiunzione n.6985 del 24.04.2014 atto che ove inadempiuto legittima l'ente all'inserimento nel ruolo che poi verrà inviato all'agente della riscossione. L'ordinanza de quo è stata regolarmente notificata il 5.05.2014 a nelle mani di Parte_1 familiare convivente (marito).
La cartella di pagamento risulta notificata ex art.26 co 2 DPR 602/73.
L'opposizione di natura recuperatoria andava proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto con cui il contribuente assume di essere venuto al corrente per la prima volta della pretesa impositiva. Il ricorso è stato presentato iscritto a ruolo il
04.10.2023.
Alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione va rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55 2014, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda Catagna definitivamente pronunziando ogni altra domanda eccezione e/o deduzione disattesa così provvede:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_8
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti delle parti opposte E spese che si Controparte_2 CP_9 liquidano in euro 2478,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 70003 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
pendente tra
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
Parte_1
-OPPONENTE-
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE–
NONCHE'
E Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliati rappresentati e difesi come in atti.
[...]
-OPPOSTI -
OGGETTO: n.08520229001012680/000 notificata in data 25.01.2023 con riferimento alla Co cartella di pagamento n.08520160000056722000 emessa su ruolo inviato dall' di
CP_3
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato
(segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame
2. ha impugnato l'intimazione di pagamento Parte_1
n.08520229001012680/000 notificata in data 25.01.2023 con riferimento alla cartella di Co pagamento n.08520160000056722000 emessa su ruolo inviato dall' di per CP_3 sanzioni derivanti dalla violazione di norme in materia di lavoro e di importo pari ad €
16663,90.
L'opponente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici e la intervenuta prescrizione ed alla luce dei motivi dedotti ha chiesto in via cautelare la sospensione della efficacia esecutiva del titolo.
Si sono costituiti e per il tramite della Controparte_5 CP_6 CP_3
Avvocatura di Stato i quali hanno eccepito la infondatezza degli assunti attorei.
Nonostante la ritualità della notifica non si è costituita per cui ne va dichiarata la CP_7 contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, rilevata la natura documentale della controversia, il giudizio è stato riservato in decisione, all'udienza trattata in modalità cartolare del 11 novembre 2025.
L'opposizione va rigettata per le motivazioni di seguito specificate.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame sono doverose alcune osservazioni di carattere preliminare.
In linea di principio per quanto attiene ai rapporti tra l'atto amministrativo presupposto e la cartella di pagamento deve rilevarsi che dalla rituale notifica del primo, rappresentato dalla ordinanza ingiunzione (ex art.18 L.689/81), scaturisce l'onere per il contribuente di proporre opposizione nelle forme e nei termini previsti dallo specifico procedimento di riscossione applicato e quindi a seconda dei casi proponendo ricorso alle commissioni tributarie (qualora il credito posto a base della esecuzione abbia natura tributaria) ovvero opposizione ai sensi dell'art.6 D.Lgs 150/11 avverso l'ordinanza ingiunzione.
In altri termini la rituale notifica dell'atto amministrativo sanzionatorio preclude la proponibilità della opposizione a cartella di pagamento ex art.615 cpc se non per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo. L'ente creditore infatti provvede alla formazione del ruolo che viene successivamente consegnato in via telematica all'agente della riscossione, con la semplice indicazione degli elementi della propria pretesa mentre l'agente della riscossione ricevuto il ruolo deve provvedere alla sua notifica rimanendo del tutto estraneo al processo di formazione i cui eventuali vizi notificatori non possono riverberarsi sulla sua sfera giuridico-patrimoniale.
Nel caso che oggi ci occupa, l'opponente lamenta la mancata notifica della cartella di pagamento n. n.08520160000056722000 sottesa alla intimazione di pagamento che impugna.
Come noto l'opposizione a cartella ha natura recuperatoria solo laddove venga contestata la mancata notifica del verbale di accertamento. Al riguardo giova ricordare che il termine di impugnazione è quello di cui all'art.7 del D.Lgs 150/2011: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.” (cfr Cass.SS.UU
22.09.17 n.22080).
Medesimo discorso può ripetersi allorché l'impugnazione sia rivolta avverso l'intimazione di pagamento deducendo che la stessa sia il primo atto con cui si viene a conoscenza della pretesa impositiva lamentando l'assenza di notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia le asserzioni di sono sconfessate dalle evidenze Parte_1 documentali.
Gli opposti hanno versato in atto documentazione che attesta la regolarità del Co procedimento notificatorio. In particolare l di ha documentato la notifica CP_3 dell'ordinanza ingiunzione n.6985 del 24.04.2014 atto che ove inadempiuto legittima l'ente all'inserimento nel ruolo che poi verrà inviato all'agente della riscossione. L'ordinanza de quo è stata regolarmente notificata il 5.05.2014 a nelle mani di Parte_1 familiare convivente (marito).
La cartella di pagamento risulta notificata ex art.26 co 2 DPR 602/73.
L'opposizione di natura recuperatoria andava proposta nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'atto con cui il contribuente assume di essere venuto al corrente per la prima volta della pretesa impositiva. Il ricorso è stato presentato iscritto a ruolo il
04.10.2023.
Alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione va rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55 2014, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice Dr.ssa Linda Catagna definitivamente pronunziando ogni altra domanda eccezione e/o deduzione disattesa così provvede:
DICHIARA la contumacia di . Controparte_8
RIGETTA l'opposizione.
CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese di lite nei Parte_1 confronti delle parti opposte E spese che si Controparte_2 CP_9 liquidano in euro 2478,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Linda Catagna