Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04879/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4879 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per ottenere
la condanna del ministero dell’interno al risarcimento del danno derivante dal decreto 3 maggio 2018 del Prefetto di Caserta e dal decreto 1ç giugno 2018 del Vice Prefetto di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il dott. AV IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all'esame, notificato il 20 ottobre e depositato il 26 ottobre 2023, il ricorrente chiede la condanna del ministero dell’interno al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un decreto che gli faceva divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente del Prefetto di Caserta del 3 maggio 2018 e di un successivo decreto del Vice Prefetto di Napoli del 1° giugno 2018 con il quale era revocata la licenza di porto d’armi di cui era titolare.
La vicenda di cui è stato protagonista il ricorrente può essere sintetizzata nel modo seguente.
Occorre anzitutto premettere che egli svolgeva la professione di guardia particolare giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza.
Come accennato il 3 maggio 2018 il Prefetto di Caserta adottava nei suoi confronti un decreto di divieto di detenzione armi ex articolo 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 motivato dalla circostanza che egli aveva minacciato di morte la sua compagna; al decreto di divieto di detenzione armi faceva seguito un successivo provvedimento di ritiro del porto d’armi del 1° giugno 2018.
Contro questi provvedimenti era quindi presentato ricorso innanzi a questo Tribunale; l’istanza di misure cautelari proposta dal ricorrente era respinta (cfr. decreto presidenziale n. 1004 del 6 luglio 2018 e successiva ordinanza n. 1215 del 12 settembre 2018); il ricorso era però successivamente accolto dalla sentenza n. 3425 del 19 maggio 2022; contro la sentenza di primo grado era quindi proposto appello al Consiglio di Stato; l’amministrazione, tuttavia, rinunciava all’appello e il giudizio era quindi definito con sentenza n. 752 del 23 gennaio 2023, con la quale la terza sezione del Consiglio di Stato dava atto dell’intervenuta rinuncia.
Formatosi il giudicato, il ricorrente ha quindi proposto il ricorso all’esame con il quale denuncia che, a causa dei provvedimenti impugnati, ha perduto il proprio lavoro di guardia particolare giurata e chiede quindi che la sezione, accertata la sussistenza dei presupposti della responsabilità per fatto illecito del ministero dell’interno, condanni quest’ultimo al risarcimento dei danni; in particolare il ricorrente chiede, in via principale, la condanna del ministero dell’interno al pagamento della somma di euro 109.827,43 a titolo di retribuzioni non percepite nel periodo intercorrente tra il mese di ottobre e il mese di settembre 2022 e relativi accessori, e, in via subordinata, al pagamento della somma di euro 25.000 a titolo di danno all’immagine, al prestigio e alla reputazione.
L’amministrazione resiste al ricorso.
La domanda del ricorrente è infondata.
Il Collegio condivide infatti le argomentazioni difensive dell’amministrazione in merito all’inesistenza nella fattispecie dell’elemento soggettivo dell’illecito, cioè della colpa.
In estrema sintesi – e premesso che costituisce giurisprudenza costante che l’annullamento di un provvedimento illegittimo non implica in modo automatico la responsabilità dell’amministrazione per i danni che il destinatario dell’atto annullato abbia subito in seguito alla sua esecuzione, richiedendo la responsabilità aquiliana il positivo riscontro di tutti gli elementi dell’illecito aquiliano – nel caso all’esame non sussiste l’elemento della colpa.
Nell’illecito aquiliano dell’amministrazione la colpa presuppone che il comportamento dell’apparato amministrativo risulti “ rimproverabile ” per la decisione illegittimamente adottata; la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la rimproverabilità presuppone che il canone della condotta amministrativa sia chiaro e relativamente univoco; in contesti connotati da elevata discrezionalità – come avviene nel caso dei provvedimenti in materia di armi – la rimproverabilità può riconoscersi allorché l’amministrazione abbia agito “ in palese spregio delle regole di correttezza e di proporzionalità ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 18 ottobre 2019, n. 7082); questa situazione non si è verificata nel caso all’esame che aveva obiettivamente caratteri per molti profili “ border line ”, dato che l’azione dell’amministrazione era stata attivata dalla segnalazione di un terzo qualificato che aveva segnalato un episodio di grave minaccia nel contesto di una relazione di convivenza; è indiscutibile che i provvedimenti adottati nei confronti del ricorrente fossero illegittimi (sulla questione si è formato il giudicato e quindi si tratta di un fatto non più contestabile) e tale illegittimità risulta confermata dai successivi sviluppi della vicenda (nelle more del processo il ricorrente e la sua compagna destinataria della minaccia si sono sposati e hanno avuto un figlio); tuttavia, se ci si colloca in una prospettiva ex ante l’illegittimità si rivela molto meno evidente, costituendo l’effetto di una istruttoria che è stata giudicata ( ex post ) insufficiente; in altri termini, se ci si colloca in una prospettiva ex ante non può sostenersi che la decisione dell’amministrazione di vietare al ricorrente la detenzione di armi e di ritirargli la relativa licenza fosse arbitraria e palesemente contraria a canoni di buona amministrazione, correttezza e proporzionalità; ciò è del resto dimostrato dalla circostanza che questa sezione ha respinto l’istanza di tutela cautelare per mancanza di “ fumus boni juris ” e ha quindi ritenuto. Per quanto in base a una cognizione sommaria, che la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione non risultasse manifestamente incongrua o irragionevole; in definitiva gli atti annullati, pur illegittimi, non possono considerarsi arbitrari essendo il risultato di una valutazione, rivelatasi errata, adottata in un contesto di accentuata opinabilità e quindi può escludersi l’elemento della colpa.
Il ricorso va dunque respinto. le spese di giudizio possono essere interamente compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO CU, Presidente
AV IC, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV IC | NO CU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.