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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 207/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1192/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001663457000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e dichiarazione di rinunzia al giudizio, depositata in data 20.01.206, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90016634 57 000, notificata in data 09.08.2025, l'Agenzia delle Entrate SC intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 408,55, relativa a n. 1 cartella di pagamento, relativa a ICI anno 2009.
Con ricorso in data 14.08.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 17.08.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.08.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: in particolare, la parte ricorrente ha dichiarato in data 20.01.2026 di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 17.08.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'odierna parte ricorrente ha rinunciato al giudizio proposto, come risulta dalla dichiarazione depositata in data 20.01.2026 e confermata all'odierna udienza.
Allo stato, non risulta pervenuta l'accettazione della parte resistente costituita AdER e, quindi, non può essere pronunciata ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992: in ogni caso,
l'intervenuta rinuncia comprova il venir meno dell'interesse (art. 100 cpc) del ricorrente al prosieguo del giudizio e, di conseguenza, va pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto la parte ricorrente alla rinuncia, cioè l'adesione alla definizione agevolata, cd. rottamazione quinquies.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 14.08.2025 da Ricorrente_1 Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, ritualmente notificato in data 17.08.2025 e depositato in data 29.08.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in VI Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico dott. Luigi Barrella
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
BARRELLA LUIGI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1192/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001663457000 I.C.I. 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso e dichiarazione di rinunzia al giudizio, depositata in data 20.01.206, in atti.
Resistente: come da memoria di costituzione, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con intimazione di pagamento n. 139 2025 90016634 57 000, notificata in data 09.08.2025, l'Agenzia delle Entrate SC intimava a Ricorrente_1 il pagamento della somma di euro 408,55, relativa a n. 1 cartella di pagamento, relativa a ICI anno 2009.
Con ricorso in data 14.08.2025 Ricorrente_1 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di VI Valentia, impugnava la suddetta intimazione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento, eccependo:
1) l'intervenuta prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio a seguito della notifica del ricorso alla parte resistente in data 17.08.2025, la parte ricorrente si costituiva ritualmente in giudizio in data 29.08.2025 ex art. 22 Dpr. n. 546/92; egualmente si costituiva in giudizio la resistente Agenzia, la quale impugnava l'avverso ricorso e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza pubblica in data 12.02.2026, il Presidente Giudice Monocratico ha esposto i fatti di causa e le questioni della controversia;
indi, le parti presenti hanno illustrato le loro difese, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: in particolare, la parte ricorrente ha dichiarato in data 20.01.2026 di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese di lite;
di poi, la Corte, in composizione monocratica, ha deciso la controversia ex art. 35, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992 nella nuova formulazione, riservando il deposito in Segreteria del dispositivo e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite nel termine perentorio dei successivi sette giorni, trattandosi di giudizio instaurato dopo il giorno 03.01.2024, con notifica del ricorso avvenuta in data 17.08.2025 (cfr. D.Lgs. n. n. 220/2023, artt. 1 e 4).
MOTIVI DELLA DECISIONE
II. Nel presente giudizio va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'odierna parte ricorrente ha rinunciato al giudizio proposto, come risulta dalla dichiarazione depositata in data 20.01.2026 e confermata all'odierna udienza.
Allo stato, non risulta pervenuta l'accettazione della parte resistente costituita AdER e, quindi, non può essere pronunciata ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 44 del D.Lgs. n. 546/1992: in ogni caso,
l'intervenuta rinuncia comprova il venir meno dell'interesse (art. 100 cpc) del ricorrente al prosieguo del giudizio e, di conseguenza, va pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 15, comma II, D.Lgs. n. 546/1992, tenuto conto delle ragioni che hanno indotto la parte ricorrente alla rinuncia, cioè l'adesione alla definizione agevolata, cd. rottamazione quinquies.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di VI Valentia, Sez. II, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto in data 14.08.2025 da Ricorrente_1 Ricorrente_1 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SC, ritualmente notificato in data 17.08.2025 e depositato in data 29.08.2025, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in VI Valentia in data 12.02.2026.
Il Presidente Giudice Monocratico dott. Luigi Barrella