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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/12/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 343/2025
Dott. IA ZI AN Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. SI RU Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO:
nella causa civile n. 343/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 2 dicembre separazione
2025, promossa con ricorso depositato in data 28.04.2025 giudiziale d a
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI MA AS (C.F. - pec C.F._2
, presso lo studio del quale in Seriate, Corso Email_1
Roma 55/F, è domiciliato, in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado
Appellante
co n t r o
, C.F. rappresentata e difesa dall'Abogado Controparte_1 C.F._3
BO NI (C.F.: - , in C.F._4 Email_2
virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
pagina 1 di 10 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 1980/2024, pubblicata il 28/10/2024, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale RG n. 4186/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Bergamo,
indicata in epigrafe, e specificamente:
- accertare e dichiarare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione alla sig.ra per avere la stessa violato i doveri di Controparte_1
solidarietà morale con il marito, accusandolo falsamente di condotte maltrattanti mai avvenute, e aver così determinato la fine della coabitazione, per le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto, revocare, ai sensi dell'art. 156 c.c., la statuizione dell'obbligo del sig.
di versare alla moglie l'assegno mensile di € 150,00 quale contributo Parte_1
al mantenimento della stessa, e condannare la sig.ra alla restituzione Controparte_1
delle somme percepite e percepiende per effetto della statuizione predetta;
- con vittoria di spese del primo grado e del presente grado di giudizio.
Dell'appellata
Che l'eccellentissima Corte d'Appello adita, in accoglimento dei suesposti motivi,
voglia
respingere le domande di riforma della sentenza n. 1980/2024 di Primo grado del Tribunale
di Bergamo e confermare quindi la sentenza stessa nella sua interezza.
Il tutto con vittoria di onorari e spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Il P. G. chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1980/2024 il Tribunale di Bergamo
- ha affidato la figlia (n. 7/10/2019) congiuntamente ai genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 2 di 10 - ha regolamentato le visite padre/figlia, demandando ai servizi sociali territorialmente competenti, attesa la tenera età della minore, la valutazione circa la possibilità di un graduale inserimento del pernotto presso il padre e, in caso di esito positivo, di prevedere un ampliamento delle visite comprensive delle vacanze Natalizie, Pasquali ed estive;
- ha disposto che i servizi sociali proseguano un'attività di monitoraggio sul nucleo famigliare;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo mensile di €
300 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, con rivalutazione annuale e spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
moglie con la somma mensile di € 150, annualmente rivalutabile, ritenuta infondata la domanda di addebito alla stessa della separazione;
- spese di lite compensate.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate Parte_1
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
La prima udienza, fissata al 30.09.2025, è stata rinviata d'ufficio al 02.12.2025, per consentire alle parti il deposito delle memorie integrative nei termini di cui all'art. 473-bis
32 c.p.c.
All'udienza del 02.12.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta il mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione alla moglie, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a favore della stessa.
Ritiene che il tribunale abbia errato nell'affermare che le condotte contestate alla moglie
(l'iscrizione ad un sito di incontri e l'allontanamento dalla casa familiare) sono generiche e non ne è dimostrato il nesso causale con la crisi coniugale e nell'affermare che pagina 3 di 10 “l'allontanamento dalla casa familiare da parte della moglie, avvenuto a seguito dell'inserimento di quest'ultima e della figlia in comunità protetta, non può di certo essere
considerata circostanza rilevante ai fini della pronuncia di addebito”
Ricorda che, la sera del 24.05.2020, quando la sig.ra ha chiesto l'intervento dei Pt_1
Carabinieri, a seguito di un litigio scatenato probabilmente dalla tensione conseguente alla convivenza, per un certo periodo, di sua madre con loro, a causa del VI, i Carabinieri
non hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza di loro iniziativa, come se avessero riscontrato lesioni, ma su espressa richiesta della signora e in base alle sue affermazioni,
come si legge nella relazione, dalla quale risulta anche che il personale medico, dopo aver visitato la donna, riferiva “di non aver scorto segni di percosse o violenza” e che “il marito
non ha mai alzato la voce, cercava di instaurare un dialogo con la moglie che lo impediva
alzando sempre il suo timbro, andando a coprire quello del marito……. a casa rimaneva il marito con la figlia in braccio, che era assolutamente tranquilla” (doc. 1 fascicolo di primo grado).
Sottolinea che, anche dal successivo controllo in Pronto Soccorso non è emerso alcun elemento obiettivo a sostegno delle accuse mosse dalla sig.ra (doc. 2 fascicolo di Pt_1
primo grado).
Evidenzia che la sentenza impugnata ha riconosciuto che le accuse della moglie contro di lui non sono mai state provate, né in sede penale, né in sede di giudizio di separazione.
Precisa che il 12/01/2023 il GIP (doc. 1 fascicolo appello) ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione della querela, avanzata dalla Procura della Repubblica e opposta dalla Sig.ra Pt_1
Afferma che la prova del fatto che la moglie non si sentisse minimamente minacciata da lui
è data dal comportamento da lei tenuto nei mesi successivi all'inserimento in comunità
protetta, infatti gli ha comunicato dove si trovava e ha organizzato, all'insaputa dei servizi sociali e degli operatori della casa protetta, continui incontri con lui nei fine settimana,
tornando a casa in compagnia della bambina e, in occasione di questi incontri, ha ricevuto pagina 4 di 10 da lui 50-80 € settimanali, in quanto gli riferiva di non ricevere alcun sostegno dai servizi sociali, oltre a somme per spese straordinarie, come un bonifico di € 200 a luglio 2020. Il 7
ottobre 2020, per il primo compleanno della figlia , sono andati tutti insieme in Per_1
pizzeria a Bergamo (v. doc fotografica sub 4 fascicolo di primo grado), ma, dato che lui non ha assecondato l'ennesima richiesta di denaro della moglie, lei ha poi rifiutato di incontrarlo, dalla domenica successiva, come dimostrano i messaggi agli atti (doc. 5
fascicolo primo grado) e lui ha potuto vedere la figlia solo negli incontri organizzati dai servizi sociali.
Per quanto esposto, la contestazione che muove alla moglie ritiene non possa essere considerata quella di un generico allontanamento dalla casa familiare, ma è la contestazione di una condotta più grave, consistente nella costruzione di un castello di accuse false al solo scopo di costituirsi una posizione di forza nei suoi confronti, perciò
ritiene errata anche la successiva affermazione del Tribunale secondo cui l'allontanamento, essendo conseguente all'inserimento in una comunità protetta, non potrebbe avere rilevanza ai fini dell'addebito, perché tale inserimento è avvenuto esclusivamente sulla base delle accuse false ideate dalla controparte, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo,
e si è protratto per mesi sulla base di una condotta ingannatoria deliberatamente posta in atto dalla sig.ra anche nei confronti degli stessi servizi sociali, a cui ha tenuto Pt_1
nascoste le frequentazioni con il marito.
Sottolinea che la costruzione di accuse false, anche penalmente rilevanti, nei confronti del coniuge, e l'uso delle stesse per ottenere vantaggi economici sono comportamenti inconciliabili con i doveri di rispetto e solidarietà morale che dovrebbero presiedere alla vita coniugale.
Senza queste accuse infondate, ritiene che il momento di difficoltà legato a fattori esterni alla relazione coniugale (l'epidemia di VI e la conseguente presenza prolungata della madre/suocera, tornata in Romania appena rimosse le limitazioni agli spostamenti) avrebbe potuto essere superato. pagina 5 di 10 Afferma che la successiva iscrizione a un sito di incontri (doc. 10), attuata dalla signora nel momento in cui ha visto naufragare il suo disegno di continuare a ricattarlo, Pt_1
costituisce ulteriore conferma del fatto che la volontà di porre termine alla relazione coniugale sia da ascrivere a una scelta della moglie, adottata mesi prima del deposito del ricorso per la separazione giudiziale.
Insiste per l'addebito della separazione a carico della moglie, con conseguente revoca del mantenimento a suo favore e condanna della stessa alla restituzione delle somme percepite a detto titolo.
chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ribadisce che, dal 2019, la vita matrimoniale si caratterizzava per le condotte violente del signor che iniziava a fare uso di sostanze alcoliche e il clima familiare diventava Pt_1
sempre più teso, sino a sfociare nell'episodio del 24 maggio 2020, quando il marito,
rientrato a casa dopo aver trascorso la notte fuori, urlava contro di lei, la minacciava e la colpiva al volto, alla presenza della figlia, quindi lei ha sporto denuncia e si è dovuta recare in una comunità protetta.
Sottolinea che il marito nel suo interesse si è comportato bene davanti ai carabinieri,
mentre lei era visibilmente agitata per quello che era successo.
Afferma che, anche nella denegata ipotesi in cui non si volesse credere alla sua denuncia per maltrattamenti, è sufficiente la violenza psicologica nei riguardi di un'altra persona per far sorgere una crisi coniugale e non è certo motivo di addebito della separazione l'aver abbandonato il tetto coniugale a seguito di una forte situazione di crisi come quella che si era venuta a creare nel caso di specie.
Nega di avere incontrato il marito all'insaputa dei servizi sociali, a seguito dell'inserimento in comunità protetta. Afferma che in una sola occasione i coniugi erano andati al ristorante per il compleanno della figlia, allo scopo di permettere alla bambina di godere della presenza di entrambi i genitori, ma in un luogo pubblico, perché col marito lei non si sentiva sicura. pagina 6 di 10 Nega che il marito le abbia consegnato ogni settimana cifre oscillanti fra i 50 e gli 80 euro,
anzi, si è sempre rifiutato di dare denaro per lei, facendo solo qualche piccolo regalo alla figlia. Afferma che il bonifico di € 200 a luglio 2020 era per le vacanze della figlia, ma è
stato un'eccezione.
Sostiene che i messaggi scambiati col marito nell'ottobre 2020 facevano riferimento al fatto che controparte aveva incassato i soldi dell'assegno unico, lei pretendeva il rimborso di quanto le spettava e il rifiuto da parte del marito, unito al suo atteggiamento sempre offensivo, l'avevano portata a litigare, ma non ha interrotto gli incontri previsti dai servizi sociali.
Afferma, infine, di essersi iscritta a un sito di incontri quando già il rapporto coniugale era compromesso e lei e il marito vivevano separati, inoltre sostiene che il marito si era messo con un'altra donna.
Sottolinea che il mantenimento di € 150 mensili, di cui controparte chiede la revoca, è
dovuto, non solo poiché lei non ha responsabilità alcuna nella rottura del rapporto matrimoniale, ma anche in considerazione del fatto che, al momento, non lavora poiché sta seguendo un corso di formazione allo scopo di ottenere un'occupazione (doc 1 di secondo grado di giudizio), mentre il signor ha un regolare contratto di lavoro ben pagato. Pt_1
Riferisce che controparte ha intentato ben due cause (primo grado ed appello) per non farsi carico delle spese di doposcuola, né di quelle del Grest estivo (doc 2-3 prodotti in sede di appello) della bambina, vedendo comunque rigettare la sua domanda (docc 4-5 prodotti in sede di appello) e l'attuale causa è coerente con l'atteggiamento che il marito sempre ha tenuto.
Nella memoria di replica l'appellante sottolinea che la relazione del SERT di Gazzaniga
(BG) agli atti, che aveva valutato il caso su incarico del Tribunale per i Minorenni di
Brescia, attesta che l'esame a cui lui si è sottoposto “ha dato esito negativo per tutte le sostanze stupefacenti ed alcool”, concludendo che “non emergono criteri per formulare una diagnosi di disturbo da uso di sostanze, sia stupefacenti che alcoliche”. pagina 7 di 10 Afferma che la prova delle frequentazioni tra i due coniugi è fornita dalle fotografie e dai messaggi già prodotti in primo grado (non limitati alla cena di compleanno) e le versioni contraddittorie della controparte sul punto dimostrano la sua scarsa credibilità.
Sottolinea che i messaggi dell'ottobre 2020, con cui la moglie gli negava di vedere la figlia, perché non aveva assecondato l'ennesima richiesta di denaro, non possono essere giustificati dal fatto che lui avrebbe incassato i soldi dell'assegno unico al posto della moglie, perché l'istituto dell'assegno unico per i figli è stato introdotto col D. lgs. n.
230/2021, entrato in vigore dal 01/03/2022, comunque la controparte allega una circostanza nuova, inammissibile nel presente grado.
Ritiene che la colpa della signora nell'aver causato la fine della relazione Pt_1
coniugale risieda proprio nella volontà di accusarlo di fatti inesistenti, mirando ad apparire costantemente come vittima di condotte che, in realtà, sa che non sono mai avvenute.
Nega di avere intrapreso una relazione con un'altra donna, prima che la moglie si iscrivesse ad un sito di incontri;
si tratta di allegazione inammissibile in quanto nuova,
generica e non dimostrata e, in ogni caso, non veritiera.
Nella memoria di replica l'appellata ribadisce la sua posizione. Nega vi siano state molte
diverse versioni riguardo agli iniziali incontri tra lei e il marito: ha semplicemente fatto presente che, inizialmente, era confusa e sperava di poter ancora ricostruire un rapporto col marito, nonostante quanto subito, che, successivamente, aveva deciso di continuare ad incontrarlo, per cercare di salvaguardare un minimo il rapporto fra il padre e la figlia e che questi incontri si sono comunque sempre svolti (con la sola eccezione della cena per il compleanno della figlia) previo avvertimento ai servizi sociali.
Quanto ai messaggi del 2020, afferma che, al tempo, non c'era l'assegno unico, ma c'erano altre misure: assegno per il nucleo famigliare (ANF), bonus bebè e bonus mamma e a questo si riferiva, quando, con un termine tecnico sbagliato, ha asserito che il marito aveva trattenuto l'assegno unico.
pagina 8 di 10 Ribadisce che l'iscrizione della signora ad un sito di incontri ed il suo Pt_1
allontanamento dalla casa coniugale non sono stati la causa, ma la conseguenza della crisi coniugale in questione.
Afferma di essere tuttora disoccupata, nonostante stia facendo tutto il possibile per trovare un lavoro, dunque necessita del contributo di mantenimento.
La Corte osserva che dalla relazione dei servizi sociali 30.0.2021, nel paragrafo
“Situazione problematica”, risulta confermato dallo stesso appellante che “la loro vita di
coppia è stata caratterizzata da litigi, tensioni, disaccordi, peggiorati dall'autunno 2019,
con l'arrivo della propria madre dalla Romania….” Si legge che il Sig. Pt_1
“Descrive la moglie come una persona spesso arrabbiata, triste, nervosa e non era facile
interagire con lei. Si dispiace che le loro traversie per avere dei figli e le gravidanze
spontaneamente interrotte, anziché unirli li hanno divisi…. Ora, a differenza di 1anno fa, è
più consapevole del fatto che, se la moglie fosse ritornata a casa e si fossero
riappacificati, si sarebbero ancora verificati episodi come quelli del maggio 2020 perché
ritiene che sia volubile, facilmente si arrabbia, oltre che essere denigrante verso CP_1
di lui e la sua famiglia”
Dunque, la denuncia sporta dalla moglie il 26.05.2020, col conseguente suo allontanamento dalla casa familiare per l'inserimento, con la figlia, in comunità protetta,
indipendentemente dal fatto che sia stata causata da un effettivo episodio di maltrattamenti fisici, non è dimostrato che sia la causa della crisi coniugale, che risulta preesistente.
L'iscrizione dell'appellata ad un sito di incontri è pacificamente avvenuta quando il rapporto col coniuge era già compromesso, infatti lo stesso appellante afferma che è
successiva alla denuncia ed è stata: “attuata dalla signora nel momento in cui ha Pt_1
visto naufragare il suo disegno di continuare a ricattare il marito “ (pag.11 appello).
La condotta della moglie potrebbe essere censurabile penalmente, se si dimostrasse che ci sono gli estremi per il reato di calunnia, salvo il decorso del termine di prescrizione e potrebbe essere censurabile come genitore, se si dimostrasse che ha falsamente accusato il pagina 9 di 10 padre di violenza per allontanarlo anche dalla figlia e che utilizza le visite padre/figlia come merce di scambio per ottenere denaro dall'appellante, come quest'ultimo afferma,
ma non costituisce motivo di addebito della separazione, per le ragioni esposte e a questo si limita l'oggetto del presente giudizio.
L'appello deve, dunque, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ai minimi, data la semplicità della questione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 3.473, di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
SI RU IA ZI AN
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Terza Civile, composta dai Sigg.: R. G. 343/2025
Dott. IA ZI AN Presidente
Dott. Francesca Caprioli Consigliere
Dott. SI RU Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A OGGETTO:
nella causa civile n. 343/2025 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 2 dicembre separazione
2025, promossa con ricorso depositato in data 28.04.2025 giudiziale d a
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI MA AS (C.F. - pec C.F._2
, presso lo studio del quale in Seriate, Corso Email_1
Roma 55/F, è domiciliato, in virtù di procura rilasciata nel giudizio di primo grado
Appellante
co n t r o
, C.F. rappresentata e difesa dall'Abogado Controparte_1 C.F._3
BO NI (C.F.: - , in C.F._4 Email_2
virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione
Appellata
pagina 1 di 10 In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, n. 1980/2024, pubblicata il 28/10/2024, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale RG n. 4186/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Bergamo,
indicata in epigrafe, e specificamente:
- accertare e dichiarare l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione alla sig.ra per avere la stessa violato i doveri di Controparte_1
solidarietà morale con il marito, accusandolo falsamente di condotte maltrattanti mai avvenute, e aver così determinato la fine della coabitazione, per le ragioni esposte in narrativa;
- per l'effetto, revocare, ai sensi dell'art. 156 c.c., la statuizione dell'obbligo del sig.
di versare alla moglie l'assegno mensile di € 150,00 quale contributo Parte_1
al mantenimento della stessa, e condannare la sig.ra alla restituzione Controparte_1
delle somme percepite e percepiende per effetto della statuizione predetta;
- con vittoria di spese del primo grado e del presente grado di giudizio.
Dell'appellata
Che l'eccellentissima Corte d'Appello adita, in accoglimento dei suesposti motivi,
voglia
respingere le domande di riforma della sentenza n. 1980/2024 di Primo grado del Tribunale
di Bergamo e confermare quindi la sentenza stessa nella sua interezza.
Il tutto con vittoria di onorari e spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Il P. G. chiede il rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1980/2024 il Tribunale di Bergamo
- ha affidato la figlia (n. 7/10/2019) congiuntamente ai genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
pagina 2 di 10 - ha regolamentato le visite padre/figlia, demandando ai servizi sociali territorialmente competenti, attesa la tenera età della minore, la valutazione circa la possibilità di un graduale inserimento del pernotto presso il padre e, in caso di esito positivo, di prevedere un ampliamento delle visite comprensive delle vacanze Natalizie, Pasquali ed estive;
- ha disposto che i servizi sociali proseguano un'attività di monitoraggio sul nucleo famigliare;
- ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre l'importo mensile di €
300 a titolo di contributo al mantenimento indiretto della figlia, con rivalutazione annuale e spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- ha posto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1
moglie con la somma mensile di € 150, annualmente rivalutabile, ritenuta infondata la domanda di addebito alla stessa della separazione;
- spese di lite compensate.
ha proposto appello, precisando le conclusioni sopra riportate Parte_1
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Controparte_1
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello.
La prima udienza, fissata al 30.09.2025, è stata rinviata d'ufficio al 02.12.2025, per consentire alle parti il deposito delle memorie integrative nei termini di cui all'art. 473-bis
32 c.p.c.
All'udienza del 02.12.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta il mancato riconoscimento della sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione alla moglie, con conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a favore della stessa.
Ritiene che il tribunale abbia errato nell'affermare che le condotte contestate alla moglie
(l'iscrizione ad un sito di incontri e l'allontanamento dalla casa familiare) sono generiche e non ne è dimostrato il nesso causale con la crisi coniugale e nell'affermare che pagina 3 di 10 “l'allontanamento dalla casa familiare da parte della moglie, avvenuto a seguito dell'inserimento di quest'ultima e della figlia in comunità protetta, non può di certo essere
considerata circostanza rilevante ai fini della pronuncia di addebito”
Ricorda che, la sera del 24.05.2020, quando la sig.ra ha chiesto l'intervento dei Pt_1
Carabinieri, a seguito di un litigio scatenato probabilmente dalla tensione conseguente alla convivenza, per un certo periodo, di sua madre con loro, a causa del VI, i Carabinieri
non hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza di loro iniziativa, come se avessero riscontrato lesioni, ma su espressa richiesta della signora e in base alle sue affermazioni,
come si legge nella relazione, dalla quale risulta anche che il personale medico, dopo aver visitato la donna, riferiva “di non aver scorto segni di percosse o violenza” e che “il marito
non ha mai alzato la voce, cercava di instaurare un dialogo con la moglie che lo impediva
alzando sempre il suo timbro, andando a coprire quello del marito……. a casa rimaneva il marito con la figlia in braccio, che era assolutamente tranquilla” (doc. 1 fascicolo di primo grado).
Sottolinea che, anche dal successivo controllo in Pronto Soccorso non è emerso alcun elemento obiettivo a sostegno delle accuse mosse dalla sig.ra (doc. 2 fascicolo di Pt_1
primo grado).
Evidenzia che la sentenza impugnata ha riconosciuto che le accuse della moglie contro di lui non sono mai state provate, né in sede penale, né in sede di giudizio di separazione.
Precisa che il 12/01/2023 il GIP (doc. 1 fascicolo appello) ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione della querela, avanzata dalla Procura della Repubblica e opposta dalla Sig.ra Pt_1
Afferma che la prova del fatto che la moglie non si sentisse minimamente minacciata da lui
è data dal comportamento da lei tenuto nei mesi successivi all'inserimento in comunità
protetta, infatti gli ha comunicato dove si trovava e ha organizzato, all'insaputa dei servizi sociali e degli operatori della casa protetta, continui incontri con lui nei fine settimana,
tornando a casa in compagnia della bambina e, in occasione di questi incontri, ha ricevuto pagina 4 di 10 da lui 50-80 € settimanali, in quanto gli riferiva di non ricevere alcun sostegno dai servizi sociali, oltre a somme per spese straordinarie, come un bonifico di € 200 a luglio 2020. Il 7
ottobre 2020, per il primo compleanno della figlia , sono andati tutti insieme in Per_1
pizzeria a Bergamo (v. doc fotografica sub 4 fascicolo di primo grado), ma, dato che lui non ha assecondato l'ennesima richiesta di denaro della moglie, lei ha poi rifiutato di incontrarlo, dalla domenica successiva, come dimostrano i messaggi agli atti (doc. 5
fascicolo primo grado) e lui ha potuto vedere la figlia solo negli incontri organizzati dai servizi sociali.
Per quanto esposto, la contestazione che muove alla moglie ritiene non possa essere considerata quella di un generico allontanamento dalla casa familiare, ma è la contestazione di una condotta più grave, consistente nella costruzione di un castello di accuse false al solo scopo di costituirsi una posizione di forza nei suoi confronti, perciò
ritiene errata anche la successiva affermazione del Tribunale secondo cui l'allontanamento, essendo conseguente all'inserimento in una comunità protetta, non potrebbe avere rilevanza ai fini dell'addebito, perché tale inserimento è avvenuto esclusivamente sulla base delle accuse false ideate dalla controparte, in assenza di qualsiasi riscontro oggettivo,
e si è protratto per mesi sulla base di una condotta ingannatoria deliberatamente posta in atto dalla sig.ra anche nei confronti degli stessi servizi sociali, a cui ha tenuto Pt_1
nascoste le frequentazioni con il marito.
Sottolinea che la costruzione di accuse false, anche penalmente rilevanti, nei confronti del coniuge, e l'uso delle stesse per ottenere vantaggi economici sono comportamenti inconciliabili con i doveri di rispetto e solidarietà morale che dovrebbero presiedere alla vita coniugale.
Senza queste accuse infondate, ritiene che il momento di difficoltà legato a fattori esterni alla relazione coniugale (l'epidemia di VI e la conseguente presenza prolungata della madre/suocera, tornata in Romania appena rimosse le limitazioni agli spostamenti) avrebbe potuto essere superato. pagina 5 di 10 Afferma che la successiva iscrizione a un sito di incontri (doc. 10), attuata dalla signora nel momento in cui ha visto naufragare il suo disegno di continuare a ricattarlo, Pt_1
costituisce ulteriore conferma del fatto che la volontà di porre termine alla relazione coniugale sia da ascrivere a una scelta della moglie, adottata mesi prima del deposito del ricorso per la separazione giudiziale.
Insiste per l'addebito della separazione a carico della moglie, con conseguente revoca del mantenimento a suo favore e condanna della stessa alla restituzione delle somme percepite a detto titolo.
chiede il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ribadisce che, dal 2019, la vita matrimoniale si caratterizzava per le condotte violente del signor che iniziava a fare uso di sostanze alcoliche e il clima familiare diventava Pt_1
sempre più teso, sino a sfociare nell'episodio del 24 maggio 2020, quando il marito,
rientrato a casa dopo aver trascorso la notte fuori, urlava contro di lei, la minacciava e la colpiva al volto, alla presenza della figlia, quindi lei ha sporto denuncia e si è dovuta recare in una comunità protetta.
Sottolinea che il marito nel suo interesse si è comportato bene davanti ai carabinieri,
mentre lei era visibilmente agitata per quello che era successo.
Afferma che, anche nella denegata ipotesi in cui non si volesse credere alla sua denuncia per maltrattamenti, è sufficiente la violenza psicologica nei riguardi di un'altra persona per far sorgere una crisi coniugale e non è certo motivo di addebito della separazione l'aver abbandonato il tetto coniugale a seguito di una forte situazione di crisi come quella che si era venuta a creare nel caso di specie.
Nega di avere incontrato il marito all'insaputa dei servizi sociali, a seguito dell'inserimento in comunità protetta. Afferma che in una sola occasione i coniugi erano andati al ristorante per il compleanno della figlia, allo scopo di permettere alla bambina di godere della presenza di entrambi i genitori, ma in un luogo pubblico, perché col marito lei non si sentiva sicura. pagina 6 di 10 Nega che il marito le abbia consegnato ogni settimana cifre oscillanti fra i 50 e gli 80 euro,
anzi, si è sempre rifiutato di dare denaro per lei, facendo solo qualche piccolo regalo alla figlia. Afferma che il bonifico di € 200 a luglio 2020 era per le vacanze della figlia, ma è
stato un'eccezione.
Sostiene che i messaggi scambiati col marito nell'ottobre 2020 facevano riferimento al fatto che controparte aveva incassato i soldi dell'assegno unico, lei pretendeva il rimborso di quanto le spettava e il rifiuto da parte del marito, unito al suo atteggiamento sempre offensivo, l'avevano portata a litigare, ma non ha interrotto gli incontri previsti dai servizi sociali.
Afferma, infine, di essersi iscritta a un sito di incontri quando già il rapporto coniugale era compromesso e lei e il marito vivevano separati, inoltre sostiene che il marito si era messo con un'altra donna.
Sottolinea che il mantenimento di € 150 mensili, di cui controparte chiede la revoca, è
dovuto, non solo poiché lei non ha responsabilità alcuna nella rottura del rapporto matrimoniale, ma anche in considerazione del fatto che, al momento, non lavora poiché sta seguendo un corso di formazione allo scopo di ottenere un'occupazione (doc 1 di secondo grado di giudizio), mentre il signor ha un regolare contratto di lavoro ben pagato. Pt_1
Riferisce che controparte ha intentato ben due cause (primo grado ed appello) per non farsi carico delle spese di doposcuola, né di quelle del Grest estivo (doc 2-3 prodotti in sede di appello) della bambina, vedendo comunque rigettare la sua domanda (docc 4-5 prodotti in sede di appello) e l'attuale causa è coerente con l'atteggiamento che il marito sempre ha tenuto.
Nella memoria di replica l'appellante sottolinea che la relazione del SERT di Gazzaniga
(BG) agli atti, che aveva valutato il caso su incarico del Tribunale per i Minorenni di
Brescia, attesta che l'esame a cui lui si è sottoposto “ha dato esito negativo per tutte le sostanze stupefacenti ed alcool”, concludendo che “non emergono criteri per formulare una diagnosi di disturbo da uso di sostanze, sia stupefacenti che alcoliche”. pagina 7 di 10 Afferma che la prova delle frequentazioni tra i due coniugi è fornita dalle fotografie e dai messaggi già prodotti in primo grado (non limitati alla cena di compleanno) e le versioni contraddittorie della controparte sul punto dimostrano la sua scarsa credibilità.
Sottolinea che i messaggi dell'ottobre 2020, con cui la moglie gli negava di vedere la figlia, perché non aveva assecondato l'ennesima richiesta di denaro, non possono essere giustificati dal fatto che lui avrebbe incassato i soldi dell'assegno unico al posto della moglie, perché l'istituto dell'assegno unico per i figli è stato introdotto col D. lgs. n.
230/2021, entrato in vigore dal 01/03/2022, comunque la controparte allega una circostanza nuova, inammissibile nel presente grado.
Ritiene che la colpa della signora nell'aver causato la fine della relazione Pt_1
coniugale risieda proprio nella volontà di accusarlo di fatti inesistenti, mirando ad apparire costantemente come vittima di condotte che, in realtà, sa che non sono mai avvenute.
Nega di avere intrapreso una relazione con un'altra donna, prima che la moglie si iscrivesse ad un sito di incontri;
si tratta di allegazione inammissibile in quanto nuova,
generica e non dimostrata e, in ogni caso, non veritiera.
Nella memoria di replica l'appellata ribadisce la sua posizione. Nega vi siano state molte
diverse versioni riguardo agli iniziali incontri tra lei e il marito: ha semplicemente fatto presente che, inizialmente, era confusa e sperava di poter ancora ricostruire un rapporto col marito, nonostante quanto subito, che, successivamente, aveva deciso di continuare ad incontrarlo, per cercare di salvaguardare un minimo il rapporto fra il padre e la figlia e che questi incontri si sono comunque sempre svolti (con la sola eccezione della cena per il compleanno della figlia) previo avvertimento ai servizi sociali.
Quanto ai messaggi del 2020, afferma che, al tempo, non c'era l'assegno unico, ma c'erano altre misure: assegno per il nucleo famigliare (ANF), bonus bebè e bonus mamma e a questo si riferiva, quando, con un termine tecnico sbagliato, ha asserito che il marito aveva trattenuto l'assegno unico.
pagina 8 di 10 Ribadisce che l'iscrizione della signora ad un sito di incontri ed il suo Pt_1
allontanamento dalla casa coniugale non sono stati la causa, ma la conseguenza della crisi coniugale in questione.
Afferma di essere tuttora disoccupata, nonostante stia facendo tutto il possibile per trovare un lavoro, dunque necessita del contributo di mantenimento.
La Corte osserva che dalla relazione dei servizi sociali 30.0.2021, nel paragrafo
“Situazione problematica”, risulta confermato dallo stesso appellante che “la loro vita di
coppia è stata caratterizzata da litigi, tensioni, disaccordi, peggiorati dall'autunno 2019,
con l'arrivo della propria madre dalla Romania….” Si legge che il Sig. Pt_1
“Descrive la moglie come una persona spesso arrabbiata, triste, nervosa e non era facile
interagire con lei. Si dispiace che le loro traversie per avere dei figli e le gravidanze
spontaneamente interrotte, anziché unirli li hanno divisi…. Ora, a differenza di 1anno fa, è
più consapevole del fatto che, se la moglie fosse ritornata a casa e si fossero
riappacificati, si sarebbero ancora verificati episodi come quelli del maggio 2020 perché
ritiene che sia volubile, facilmente si arrabbia, oltre che essere denigrante verso CP_1
di lui e la sua famiglia”
Dunque, la denuncia sporta dalla moglie il 26.05.2020, col conseguente suo allontanamento dalla casa familiare per l'inserimento, con la figlia, in comunità protetta,
indipendentemente dal fatto che sia stata causata da un effettivo episodio di maltrattamenti fisici, non è dimostrato che sia la causa della crisi coniugale, che risulta preesistente.
L'iscrizione dell'appellata ad un sito di incontri è pacificamente avvenuta quando il rapporto col coniuge era già compromesso, infatti lo stesso appellante afferma che è
successiva alla denuncia ed è stata: “attuata dalla signora nel momento in cui ha Pt_1
visto naufragare il suo disegno di continuare a ricattare il marito “ (pag.11 appello).
La condotta della moglie potrebbe essere censurabile penalmente, se si dimostrasse che ci sono gli estremi per il reato di calunnia, salvo il decorso del termine di prescrizione e potrebbe essere censurabile come genitore, se si dimostrasse che ha falsamente accusato il pagina 9 di 10 padre di violenza per allontanarlo anche dalla figlia e che utilizza le visite padre/figlia come merce di scambio per ottenere denaro dall'appellante, come quest'ultimo afferma,
ma non costituisce motivo di addebito della separazione, per le ragioni esposte e a questo si limita l'oggetto del presente giudizio.
L'appello deve, dunque, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri di cui al D.M.
55/2014 e successive modifiche ai minimi, data la semplicità della questione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 3.473, di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva ed € 1.735 per la fase decisionale, oltre 15% spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta.
Sussistono i presupposti perché l'appellante sia tenuto a pagare il doppio del Contributo
Unificato ex art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario est. IL PRESIDENTE
SI RU IA ZI AN
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