CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, N. 25 36100 Vicenza VI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02187-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02187-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02187-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 171/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 RL -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, N. 25 36100 Vicenza VI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02286-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, N. 25 36100 Vicenza VI
Email_2 elettivamente domiciliato presso 2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02286-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 06/02/2026
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T6503BS02187/2024 avente ad oggetto Ires, Irap e Iva e relative sanzioni per anno di imposta 2018. L'atto era stato emesso a seguito di invito con cui l'ufficio aveva chiesto l'esibizione, tra l'altro, di documenti relativi alle operazioni intrattenute con la ditta Società_1 in ragione di una precedente indagine che aveva riguardato i rapporti commerciali con l'artigiano negli anni 2015, 2016 e 2017, e che aveva condotto alla notifica di accertamenti con i quali erano mosse censure di asserita inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dal fornitore. Precisava di aver prodotto la documentazione comprovante l'effettività delle operazioni con la ditta Società_1, ma che l'ufficio, mantenendo la linea tracciata con i precedenti accertamenti, le aveva notificato schema d'atto in cui, oltre ai rilievi relativi ai predetti rapporti, erano elevate contestazioni Società_2riguardanti: l'asserita indeducibilità dei costi relativi alle fatture di acquisto ricevute dalla ditta “ Società_3e lavorazioni meccaniche di ”, nonché di costi ritenuti non di competenza;
il recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva relativa a “giro conto fatture da ricevere”; la ripresa di ricavi asseritamente non dichiarati, ricostruiti induttivamente. Eccepiva il vizio di motivazione dell'atto per la parzialita' dei presupposti dell'iniziativa accertativa, non avendo l'ufficio tenuto conto che, per le precedenti annualità, gli avvisi sono stati annullati con sentenze allegate. Nel merito, contestava la inconsistenza degli elementi indiziari costituiti dalla circostanza che il fornitore Società_1 non ha presentato dichiarazioni fiscali e non ha contabilizzato regolarmente gli acquisti, apparendo plausibile che questi si sia approvvigionato “al nero”, anche spendendo le somme prelevate dai conti e che l'ufficio vorrebbe ascrivere a indimostrate restituzioni verso la Ricorrente_1. Società_1Deduceva la inconsistenza, se non la erroneita', dell'assunto secondo cui il non avrebbe avuto accesso ad utenze energetiche per svolgere l'attivita' e dell'indizio relativo agli asseriti prelievi sui conti correnti;
nonché la inconsistenza degli argomenti in punto di lavorazioni, non avendo l'ufficio ben inquadrato la tipologia di interventi effettuati dal fornitore. Sottolineava di aver, comunque, fornito prova positiva dell'effettuazione delle operazioni commerciali, avendo acquistato i componenti di cui alle fatture che sono confluiti nei macchinari venduti a clienti finali. Contestava, quanto all'Iva, la mancata prova del danno erariale.
3 Eccepiva violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, la insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2697, 2729 c.c. ed art. 7, co. 5- bis, d.lgs. 546/1992; nonché la violazione del diritto di informazione e difesa per asimmetria informativa delle parti. Anche con riferimento agli altri rilievi, ne sosteneva la infondatezza ed illegittimità per le ragioni precisate in ricorso. Eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem procedimentale (art. 9-bis della legge n. 212/2000), nonche' dei presupposti dell'art. 41-bis e 54, co. 4, dpr 633/1972 ed invocava, in subordine, l'applicazione del principio del favor rei in ordine alle sanzioni applicate. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza depositava controdeduzioni in cui sosteneva la legittimità dell'avviso di accertamento, in quanto adeguatamente motivato, in cui sono stati indicati diversi elementi che forniscono un quadro indiziario della inesistenza oggettiva delle operazioni, con inversione dell'onere della prova. Precisava che sono stati accertati, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73, dell'art. 25 D.Lgs. 446/97 nonché dell'art. 54 del DPR 633/1972- ai fini Ires un maggior reddito di impresa di € 174.521; ai fini Irap un maggiore valore della produzione pari ad € 174.521; un maggior imponibile Iva pari ad € 121.809, con Iva dovuta pari ad € 26.798; con irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione mediante utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti ai fini Ires e Irap, nonché ai fini Iva;
sanzioni per illegittima detrazione di Iva e infedele dichiarazione annuale Iva mediante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Confermava che la ripresa a tassazione concerne i seguenti rilievi: indeducibilità dei costi relativi alle Società_1fatture di acquisto ricevute dalla ditta per inesistenza oggettiva delle operazioni, con ripresa dei relativi costi dedotti per l'importo di € 87.802 ed Iva indetraibile pari ad € 19.316; indeducibilità dei costi relativi alle fatture di acquisto ricevute dalla ditta “Società_2 e lavorazioni meccaniche di Società_3” per un maggior imponibile Ires ed Irap pari ad € 27.375, corrispondente ad una minore Iva detraibile pari ad € 6.023; indeducibilità dei costi non di competenza, avendo la Società_5società registrato fatture di acquisto del fornitore, con sede in Cina, “ co. Ltd” relative all'anno d'imposta 2017, per l'imponibile complessivo di € 6.633 ai fini Ires, Irap ed Iva, con una maggiore Iva a debito pari ad € 1.459; tassazione della sopravvenienza attiva relativa a giro conto fatture da ricevere di € 10.000; tassazione dell'importo di € 42.712 quali minori ricavi dichiarati rispetto a quelli comunicati tramite applicativo “Spesometro integrato”. Evidenziava che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Vicenza n. 29/2023, avente ad Società_1oggetto l'accertamento per l'annualità 2018 emesso nei confronti di , favorevole all'ufficio e richiamata nell'avviso di accertamento ne completa la motivazione, in quanto ha confermato l'impossibilità per la ditta individuale di porre in essere il volume di affari rilevato per carenza di idonea struttura;
mentre le sentenze invocate dalla ricorrente per le annualità precedenti non sono definitive. Ricorrente_1Ribadiva come nell'anno di imposta in esame la RL (svolgente attività di Società_4fabbricazione macchine automatiche per dosatura, imballaggio), risulta essere insieme alla
RL, il cliente principale della ditta Società_1 , evasore totale che non presenta
4 dichiarazioni fiscali dall'anno 2012, non è intestatario di utenza presso il luogo di esercizio dichiarato, essendo titolare di un'unica utenza idrica nell'anno 2015 presso l'indirizzo di Via Pasubio 127 in Comune_1. Che, sulla base dei dati emersi dallo Spesometro della ditta Società_1, a fronte di operazioni attive pari all'imponibile complessivo di € 197.900, le operazioni fatturate nei confronti di Ricorrente_1 RL sono pari ad € 87.802; e che non emergono acquisti effettuati da soggetti operanti nell'ambito dell'attività di produzione di oggetti in ferro e componenti di carpenteria. Società_1Insisteva che non vi è la prova che le prestazioni di siano consistite in lavorazioni;
né dell'effettività della cessione di beni, dal momento che non risultano acquisti di materie prime da parte della ditta individuale;
e che risulta anomalo che le fatture emesse da Società_1 siano state saldate, per la quasi totalità, entro pochi giorni dalla emissione, se non nella stessa giornata, in controtendenza rispetto alla prassi commerciale;
e che, allo stesso tempo, emergono numerosi prelievi di denaro contante che non sono stati giustificati con prova documentale. Evidenziava che, in sede penale, è stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti, tra l'altro, del rappresentante legale della Ricorrente_1 per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. Quanto al recupero dell'Iva, sosteneva che è legittimato dall'art. 19 del DPR 633/1972 e che in presenza di fatture per operazioni inesistenti il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperarla, anche se l'imposta fosse stata versata dall'emittente ai sensi dell'art. 21, settimo comma, del DPR 633/1972. Relativamente al fornitore Società_3, deduceva che la contribuente ha dichiarato e comunicato tramite Spesometro integrato fatture di acquisto per un imponibile complessivo di € 27.375 (di cui 25.001 registrati nel conto di costo “Acquisti materie prime” ed € 2.373 registrati nel conto di costo
“Lavorazioni di terzi”); che non trovano riscontro in quanto dichiarato dalla predetta ditta individuale;
per cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai sensi dell'art. 109 Tuir, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva un maggior imponibile pari ad € 27.375, corrispondente ad una minore Iva detraibile pari ad
€ 6.023 (aliquota IVA 22%). Circa il rilievo dei ricavi non dichiarati di € 42.712, ribadiva di aver riscontrato nell'esercizio operazioni attive comunicate dalla contribuente operazioni attive pari ad € 1.343.646; mentre nella dichiarazione Iva risulta un volume d'affari dichiarato di € 1.304.647, con una differenza rispetto al dato comunicato tramite Spesometro relativo ad operazioni verso soggetti esteri pari ad € 42.712; per cui è stato ripreso a tassazione tale importo ai fini Ires ed Irap. Con riferimento alla indeducibilità dei costi non di competenza per l'imponibile complessivo di € 6.633 ai fini Ires, Irap ed Iva, con una maggiore Iva a debito pari ad € 1.459, ribadiva che la contribuente Società_5ha registrato fatture di acquisto del fornitore, con sede in Cina, “ co. Ltd” relative all'anno d'imposta 2017. E che, essendo carente il requisito della competenza disposto dall'art. 109, co.1 del Tuir, veniva ripreso a tassazione ai fini Ires, Irap ed Iva l'importo di € 6.633, con una maggiore Iva a debito pari ad € 1.459. Relativamente al giroconto per fatture da ricevere registrate in esercizi precedenti pari ad € 10.000, imputandolo al conto “Sopravvenienze attive non imponibili”, lo si è ripreso a tassazione ai fini Ires ed Irap, ai sensi dell'art. 109 del Tuir, avendo concorso il relativo costo registrato in annualità precedenti ad abbattere il reddito.
5 Negava la violazione dell'art.
9-bis L 212/2000, avendo per il periodo d'imposta “relativamente a ciascun tributo” esercitato “una sola volta” l'azione accertativa, ed insisteva di aver correttamente applicato le sanzioni. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Ricorrente_1Con separati ricorsi iscritti al RGR n. 171/2025 e n. 267/2025 la s.r.l. ed il Nominativo_1socio impugnavano (quest'ultimo quale asserito socio co-obbligato) l'avviso di accertamento n. T6503BS02286/2024, per l'anno di imposta 2018, concernente le ritenute sul maggior reddito asseritamente imputabile al socio come “utile extrabilancio” a fronte dei minori costi deducibili in capo alla società relativi ai rapporti commerciali e relative sanzioni. In sintesi, riproponevano le eccezioni, difese e motivi di cui al ricorso principale, sottolineavano che il socio è un soggetto del tutto estraneo alla gestione societaria e che l'ufficio non ha fornito elementi nemmeno presuntivi per dimostrare l'asserita distribuzione;
contestavano le sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza resisteva ai giudizi, depositando articolate controdeduzioni in cui ne eccepiva la infondatezza. Nominativo_1In sintesi e richiamate le difese già spiegate, sosteneva che il sig. è l'unico socio della compagine e che la tassazione è stata applicata dall'Ufficio al lordo delle maggiori imposte di competenza della società poiché, trattandosi di utili occulti gli stessi, sono stati integralmente distribuiti senza subire alcuna preventiva riduzione legata all'assoggettamento ad imposizione. Quanto alle sanzioni, sosteneva che sono state correttamente determinate e che, in caso di esito Nominativo_1favorevole, l'ufficio pretenderà nei confronti del sig. esclusivamente la sanzione di cui all'art. 14 e non anche le altre due irrogate con l'avviso di accertamento, che saranno chieste alla società.
Il 25.1.2026, la contribuente depositava memorie illustrative in cui riproponeva ed illustrava difese, eccezioni, motivi sviluppati nei singoli ricorsi, insistendo per l'annullamento degli atti impugnati.
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
2. I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
2.1. Con riferimento al primo rilievo (“Indeducibilità dei costi relativi alle fatture di acquisto ricevute Società_1dalla ditta individuale “ ”), va premesso che l'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato. In esso l'ufficio ha fornito una serie di elementi indiziari per ritenere la inesistenza oggettiva delle operazioni, con conseguente ripresa dei costi dedotti. Elementi, in sintesi, consistenti nel fatto che: la ditta Società_1 è un evasore totale, non presentando le dichiarazioni fiscali dall'anno 2011; non è intestataria di utenza presso il luogo di esercizio;
nell'anno 2018, a fronte di operazioni attive pari all'imponibile di € 197.900, le operazioni fatturate nei confronti Ricorrente_1 Società_4di RL sono pari ad € 87.802, mentre quelle fatturate verso RL sono pari ad € 92.080; dalle indagini della Guardia di Finanza nei confronti di quest'ultima concluse
6 Società_1con il PVC del 8/3/2019 risulta che la ditta ha un oggetto sociale variegato e onnicomprensivo, che da sopralluogo effettuato presso la sede d'esercizio e da informazioni assunte da vicini, non vi è mai esistita tale attività, non ha personale dipendente e non possiede automezzi;
che nell'esercizio 2018, non emergono acquisti effettuati da soggetti operanti nell'ambito dell'attività di produzione di oggetti in ferro e componenti di carpenteria. Ricorrente_1Fatta tale premessa, nell'avviso si conferma che la RL ha prodotto fatture di acquisto, corredate dai DDT emessi dalla ditta individuale e dai pagamenti effettuati, ordini inviati al fornitore tramite e-mail, corrispondenza. Ma le si contesta che a fronte delle fatture di acquisto (iscritte per € 42.598 nel conto di costo
“Acquisti di materie prime”, per € 10.000 nel conto “Confezioni e imballi” e per € 35.204 nel conto
“Lavorazioni di terzi”) il Società_1 non risulta aver effettuato alcun acquisto di materia prima nell'anno d'imposta; non è chiara la natura delle “Lavorazioni di terzi”, non è indicato il numero di ore impiegate;
i DDT riportano per lo più dati incompleti rispetto al numero di pezzi indicati in fattura, oppure non sono presenti. Altra anomalia contestata dall'ufficio è che le fatture emesse dal Società_1 sono state saldate in gran parte entro pochi giorni dalla data di emissione, se non nella stessa data, in controtendenza rispetto alla prassi commerciale;
e che le indagini finanziarie svolte nei confronti del Società_1 hanno Società_1permesso di riscontrare che anche nell'anno 2018 il ha incassato i corrispettivi delle fatture emesse tramite bonifico ed ha effettuato prelievi di denaro contante che non sono stati giustificati con prova documentale. A sostegno dell'assunto, l'ufficio evidenziava che con sentenza definitiva della Corte di Giustizia di primo grado di Vicenza n. 29/2023 è stato accertato che, proprio per l'anno d'imposta 2018, relativamente alle medesime operazioni commerciali intercorse tra la Ricorrente_1 e la ditta Società_1 è stata confermata l'impossibilità per quest'ultima di porre in essere il volume di affari rilevato, per carenza di una idonea struttura. Così ricostruita la complessa vicenda, questa Corte intende dare continuità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, “incombe all'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria” (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214). Pertanto, avendo l'ufficio fornito una serie di elementi indiziari e presuntivi a sostegno della contestata inesistenza oggettiva delle operazioni intercorse con la ditta Società_1, deve essere esaminata la prova contraria fornita dalla ricorrente finalizzata a dimostrarne l'effettiva esistenza E, com'è noto, tale prova “non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass. 18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza)” (ex multis cfr. Cass. n. 10336/2025). Ebbene, al fine di valutare l'assolvimento di tale onere probatorio da parte della Ricorrente_1, si ritiene condivisibile quanto affermato nella sentenza n. 105/2024 emessa da questa Corte, relativa agli anni
7 di imposta 2016 e 2017, sebbene non passata in giudicato, la cui motivazione viene parzialmente riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“…Orbene la ricorrente ha prodotto le fatture di acquisto, i DDT relativi, la prova degli effettivi Società_1pagamenti (peraltro risultanti anche all'Ufficio tramite l'acquisizione degli estratti conto del ); Società_1ha prodotto, altresì, i DDT della materia prima da lei fornita, in alcuni casi, al nonché le mail Società_1 Società_1dalle quali risultano gli accordi con il , la fornitura di disegni tecnici in base ai quali il doveva realizzare alcuni dei beni poi ceduti. Ha prodotto documentazione da cui risulta che nei Società_1prodotti venduti vi erano assemblati beni provenienti dal (naturalmente si tratta di beni individuati da un determinato numero di serie e non di pezzi i numerati). Ha, inoltre, evidenziato, nell'appello avvero la sentenza di cui sopra, che l'assenza di intestazione di utenze si riferiva solo ai Comune_1 Società_1locali siti in via Bartolomei 19 mentre il aveva la disponibilità di altri locali Comune_1( via Pasubio 127) dove era intestatario di una utenza nonché altri locali laddove le utenze (come da lui riferito) erano intestate alla moglie e svolgeva, altresì, attività presso il committente. Società_1Evidenzia la difesa, inoltre, che il , essendo evasore totale, ben avrebbe potuto acquistare in nero la merce da rivendere. Orbene a fronte delle produzioni della ricorrente e delle argomentazioni esposte deve ritenersi che la stessa ha provato di aver ricevuto i beni di cui alle fatture. Va rilevato che l'Ufficio non ha fatto una distinzione (in percentuale) dei beni provenienti da mera rivendita da Società_1parte del e di beni, invece, lavorati limitandosi ad affermare che la maggior parte delle fatture riguardava beni venduti. La circostanza non è di poco momento poichè mail prodotte dalla Società_1ricorrente risulta che il non era un semplice rivenditore di beni acquistati da altri ma che gli venivano forniti i disegni tecnici ed egli realizzava delle strutture sulla base di questi disegni. Ed elementi in tal senso si ricavano anche dalle fatture prodotte laddove si fa riferimento a prodotti Società_1verniciati, saldati o a strutture. Il che comporta che l'attività del non era limitato alla rivendita di merce acquistata da altri ma comprendeva anche una parte riguardante la realizzazione di strutture al fine di fornire la merce venduta e ciò si riverberava sul compenso che, necessariamente, comprendeva la prestazione di attività consistente nella lavorazione della materia prima. Di conseguenza il prezzo finale di tale tipologia di beni era solo per una parte proporzionale alla materia prima acquistata, apparendo sicuramente rilevante anche la componente lavorativa. Inoltre a fronte dell'effettivo pagamento di tutte le fatture emesse non vi è prova, anzi appare molto improbabile come sopra evidenziato, che vi sia stata una retrocessione delle somme pagate. Nella vicenda in esame non siamo in presenza della sola prova dei pagamenti da parte della ricorrente, che potrebbe far ipotizzare che si tratta di pagamenti simulati con immediata retrocessione delle somme. Proprio Società_1l'esame dell'estratto conto del porta a ritenere improbabile tale eventualità. Il che fa dubitare che ci si trovi in presenza non solo di fatture per prestazioni inesistenti (tout court) ma anche di fatture Società_1soggettivamente inesistenti, apparendo più probabile, che sia stato il (evasore totale) ad aver rivenduto merce acquistata in nero (e quindi evadendo l'IVA) per poi incamerare anche l'IVA a lui corrisposta dalla ricorrente…” Alle stesse conclusioni è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto con la sentenza n. 91/2024 (anche questa non definitiva) relativa all'anno di imposta 2015, la cui motivazione viene parzialmente riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
8 Società_1“Emerge quindi in tutta evidenza come il volume degli acquisti dichiarato dal fornitore/ sia un dato del tutto sprovvisto di attendibilità sicché su di esso non si poteva fare alcun affidamento per desumere un'incoerenza tra questo e l'entità delle operazioni attive. È stata la stessa Agenzia a precisare che il Contribuente ha prodotto le fatture di vendita ma solo alcune fatture di acquisto ciò che evidenzia la convinzione degli Accertatori che gli acquisti, in realtà, non fossero stati correttamente registrati o, per lo meno, non lo fossero stati nella loro interezza. Partendo da tali (e diversi) presupposti il primo pilastro probatorio dell'Agenzia prima e dei Giudici poi vacilla Società_1vistosamente perché è del tutto plausibile che gli acquisti del fossero avvenuti al nero. Sembra anzi del tutto ragionevole ritenere che un evasore totale si preoccupi di disporre delle fatture di vendita, perché ovviamente pretese dai fornitori, ma non di quelle di acquisto perché, non versando Società_1l'iva, non vi è motivo di curarsi della sua detrazione. Ad ogni modo, la circostanza che il fosse solito acquistare in nero le materie prime che poi impiegava nella sua attività emerge chiaramente anche dall'Avviso di Accertamento notificato (pag.6 di 26) laddove si riportano le sue Società_1dichiarazioni: “A sua volta, , nel contraddittorio del giorno 16/05/2019 ha dichiarato inoltre: “Gli acquisti molto spesso li effettuavo in contanti. Non di rado ottenevo il pezzo su cui lavorare anche dallo sfrido delle lavorazioni che facevo fare a terzi”. In tale contraddittorio, la Parte ha Società_1precisato che questi ultimi passaggi non venivano documentati”. E', dunque, lo stesso a confermare che il volume degli acquisti dichiarato non poteva (e non doveva) considerarsi affidabile e, inoltre, ammette espressamente che per i lavori eseguiti a volte si “avvaleva anche della collaborazione di terzisti” i quali, si immagina che probabilmente saranno stati pagati in nero con le risorse in contanti prelevate dai conti, circostanza questa alla quale i Primi Giudici assegnano un peso Società_1decisivo sottolineando il fatto che il non avrebbe prodotto “documentazione contabile atta a giustificare i prelievi di denaro contante” sui suoi conti personali. In tal senso è del tutto plausibile pensare che quei prelievi fossero proprio destinati, in tutto o in parte, agli acquisti in nero che egli Ricorrente_1stesso asseriva di avere effettuato e non certo alla retrocessione alla di parte delle somme ricevute. Ecco quindi che tali elementi indiziari (perchè solo indizi si limitano ad essere, non prove) anziché essere univoci ed idonei a far “dubitare della veridicità delle fatture” ne risultano invece ampiamente compatibili e, comunque, devono considerarsi del tutto insufficienti a far ritenere raggiunto quel livello anche solo di presunta fondatezza indiziaria che, per i Giudici di prime cure, avrebbe legittimamente determinato l'inversione dell'onere della prova circa l'effettiva sussistenza delle operazioni contestate. Si consideri poi che le evidenze probatorie hanno anche evidenziato la Società_1circostanza che il svolgeva la sua attività anche presso gli stessi clienti avvalendosi, dunque, delle utenze delle aziende presso le quali era chiamato ad operare. Egli era in grado di procurarsi e fornire notevoli quantità di minuta componentistica da utilizzare per le specifiche Ricorrente_1esigenze degli ordini ricevuti dai clienti (tra i quali la ) con la sua stessa e personale opera professionale che, oggettivamente, non necessitava di grandi macchinari e garantiva, invece, una certa flessibilità di orari e di logistica operativa che una struttura aziendale più complessa non poteva permettere. Ecco quindi che una diversa visione dei fatti e delle circostanze quali acquisite nelle diverse fasi accertative porta a valutare e considerare la sussistenza di una oggettiva non credibilità/plausibilità della ricostruzione accusatoria quale effettuata dall'Ufficio e poi confermata dai Giudici vicentini”.
9 Va considerato che gli accertamenti per le diverse annualità 2015-2018 sono basati sui medesimi elementi fattuali indiziari. E' , inoltre, pienamente condivisibile la citata sentenza nella parte in cui chiarisce che, alla luce della corposa documentazione allegata, la contribuente abbia fornito la prova positiva dell'effettuazione Società_1delle operazioni commerciali con la ditta , avendo provato di aver acquistato i componenti (individuabili) di cui alle fatture, che sono confluiti nei macchinari per il confezionamento alimentare realizzati secondo uno specifico progetto tecnico-costruttivo e poi venduti ai propri clienti finali. In particolare, la Ricorrente_1 è “riuscita a documentare e dimostrare l'effettività dell'attività imprenditoriale realizzata e, quindi, la correttezza ed effettiva esistenza dell'attività e/o fornitura Società_1sottostante alle fatture emesse a suo carico dal cliente (e contestate, invece, dall'Ufficio). Ricorrente_1Posto che l'attività della consiste nella produzione e commercializzazione di macchinari per il confezionamento alimentare, si tratta di capire se tali macchine siano state effettivamente prodotte, assemblate e vendute posto che parte dei loro component erano costituiti proprio da elementi Società_1acquistati dal . Il ragionamento è semplice : se detti componenti non fossero mai stati effettivamente prodotti dal fornitore ne, quindi, acquistati dalla Contribuente, allora anche i macchinari non avrebbero mai potuto venire ad esistenza ne, tanto meno, essere effettivamente venduti alla Ricorrente_1clientela di . Dunque se è pacifica l'esistenza delle commesse che la Società stessa ha Ricorrente_1ricevuto dai suoi clienti finali, siccome nella policy produttiva di ciascuno di tali macchinari era identificato da un preciso ed univoco numero di matricola a cui corrispondeva l'esistenza di un
“esploso” (tecnicamente, “Elenco Gruppi di Commessa”) che consisteva in una lista dettagliata dei singoli componenti/pezzi che costituivano e componevano il macchinario e che erano identificati, a Società_1 Ricorrente_1loro volta, da uno specifico ed univoco codice, esaminando le fatture emesse dal alla
per verificare quali fossero i codici dei prodotti da lui forniti alla Società si può verificare che tali codici si rinvengono effettivamente negli “esplosi” relativi ai macchinari (identificati da una specifica Ricorrente_1matricola) poi venduti da , così comprovando che i pezzi che la stessa aveva acquistato dal Società_1fornitore (identificati dal codice univoco) erano poi effettivamente confluiti nei macchinari Società_1venduti, funzionanti e mai criticati/contestati dai suoi clienti : gli stessi pezzi del non potevano che essere concretamente esistenti e, dunque, le fatture da questi emesse devono considerarsi corrette e legittime in quanto riferite a componenti effettivamente prodotti, venduti ed Ricorrente_1installati nei macchinari finiti ed oggetto dell'attività produttiva e commerciale di . Tale ricostruzione, assieme agli altri documenti atti a dimostrare l'effettività dell'operazione commerciale Società_1 Ricorrente_1(DDT di consegna da parte del , gli ordini da parte della , la prova dei pagamenti, le fatture di vendita al cliente finale e scambi di mail e foto), non può che considerarsi idonea a ritenere assolto l'onere probatorio che sarebbe stato posto a carico della Contribuente…” Ciò è stato ampiamente dedotto e documentato anche nel presente giudizio per l'annualità 2018. Il che consente, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi (nn. 7,8,9) di ricorso sul punto, di ritenere infondato il primo rilievo dell'avviso di accertamento.
2.2 Il secondo rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella indeducibilità dei costi relativi alle Società_2 Società_3fatture di acquisto ricevute dalla ditta “ e lavorazioni meccaniche di ”.
10 La motivazione fornita dall'ufficio è data dalla discrasia tra le fatture di acquisto dichiarate e dedotte Ricorrente_1dalla tramite l'applicativo spesometro integrato per un imponibile di € 27.375, ed i ricavi comunicati dal fornitore cinese, tra cui non sono appunto incluse le fatture relative alla odierna contribuente. Per cui ha ripreso a tassazione, ai sensi dell'art. 109 Tuir, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva il predetto maggior imponibile. Tuttavia, a fronte di tale motivazione non suffragata da altri specifici elementi, la società ha depositato la documentazione comprovante l'effettuazione e l'inerenza delle operazioni commerciali intercorse con la ditta Società_3, costituita da fatture emesse dal fornitore, documenti di trasporto, prova dei pagamenti. Pertanto, tale contestazione non risulta fondata.
2.3 Il terzo rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella indeducibilità dei costi ritenuti non di competenza ex art. 109, co.1 del Tuir. Nell'avviso si contesta alla Ricorrente_1 risulta aver registrato fatture di acquisto del fornitore cinese
“Società_5 co. Ltd” relative all'anno d'imposta 2017, per l'imponibile complessivo di € 6.633. Ebbene, anche sul punto è condivisibile la ricostruzione offerta dalla contribuente in quanto, come si evince dalla documentazione allegata, a fronte della prima fattura emessa il 28.12.2017 (mentre le altre sono dell'anno 2018) la importazione e la consegna della merce sono avvenute nel 2018. Conseguentemente, la contestazione non risulta fondata.
2.4. Il quarto rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella tassazione di sopravvenienza attiva relativa a giro conto fatture da ricevere. In data 3/01/2018 la società ha rilevato in contabilità un giroconto per fatture da ricevere registrate in esercizi precedenti pari ad € 10.000, imputandolo al conto “Sopravvenienze attive non imponibili”. Sul punto la società ha dedotto di non aver ritenuto imponibile la sopravvenienza poiché il corrispondente componente negativo non era stato considerato ai fini della determinazione del reddito di impresa. Applicando l'onere probatorio gravante sull'ufficio, in mancanza di altri elementi, il rilievo è infondato.
2.5. Il quinto rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella tassazione di minori ricavi dichiarati rispetto a quelli comunicati tramite applicativo spesometro integrato con metodo induttivo. L'ufficio ha contestato di aver riscontrato tra le operazioni comunicate tramite applicativo spesometro integrato, quelle attive pari ad € 1.343.646, ascrivibili per € 675.391 a fatture emesse verso soggetti italiani e per € 668.255 a fatture emesse verso soggetti esteri, intracomunitari ed extracomunitari;
mentre nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2018 risulta un volume d'affari dichiarato di
€ 1.304.647, per € 625.543 relativo ad operazioni verso soggetti esteri. Con una differenza rispetto al dato comunicato tramite Spesometro pari ad € 42.712. Ed avendo considerato “anche gli altri errori contabili” rilevati in accertamento che denotano una contabilità complessivamente inattendibile, ha ripreso a tassazione tale importo.
11 Ebbene, essendo stata in giudizio smentita la presenza degli errori contabili, a fronte della documentata prospettazione fornita dalla società circa l'esistenza di una erronea annotazione nella dichiarazione Iva, con assoggettamento ad imposizione di tutti i ricavi indicati nello spesometro, anche in questo caso sarebbe stato onere dell'ufficio fornire la prova presuntiva della fondatezza del rilievo che, in mancanza, va annullato.
3. Una volta annullato l'avviso di accertamento n. T6503BS02187/2024 principale per la ripresa a tassazione di un maggior reddito non dichiarato, ne consegue la illegittimità derivata di quello n. T6503BS02286/2024, concernente le ritenute e relative sanzioni, per l'anno di imposta 2018, Nominativo_1notificato sia alla società che al sig , in qualità di asserito coobbligato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ed assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento dei ricorsi riuniti, vanno annullati gli avvisi di accertamento.
4. La oggettiva complessità della ricostruzione dei rapporti commerciali posti alla base dell'accertamento e le oscillazioni giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• accoglie i ricorsi riuniti;
• compensa le spese di lite. Vicenza 06.02.2026. Il Presidente relatore
12
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE MATTEIS ROBERTO, Presidente e Relatore FIORE FRANCESCO, Giudice GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 154/2025 depositato il 08/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 RL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, N. 25 36100 Vicenza VI
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02187-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02187-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02187-2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 171/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_1 RL -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Difensore_4 CF_Difensore_4 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, N. 25 36100 Vicenza VI
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02286-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 267/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza - Piazza Pontelandolfo, N. 25 36100 Vicenza VI
Email_2 elettivamente domiciliato presso 2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6503BS02286-2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 06/02/2026
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza, la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. T6503BS02187/2024 avente ad oggetto Ires, Irap e Iva e relative sanzioni per anno di imposta 2018. L'atto era stato emesso a seguito di invito con cui l'ufficio aveva chiesto l'esibizione, tra l'altro, di documenti relativi alle operazioni intrattenute con la ditta Società_1 in ragione di una precedente indagine che aveva riguardato i rapporti commerciali con l'artigiano negli anni 2015, 2016 e 2017, e che aveva condotto alla notifica di accertamenti con i quali erano mosse censure di asserita inesistenza oggettiva delle operazioni di cui alle fatture emesse dal fornitore. Precisava di aver prodotto la documentazione comprovante l'effettività delle operazioni con la ditta Società_1, ma che l'ufficio, mantenendo la linea tracciata con i precedenti accertamenti, le aveva notificato schema d'atto in cui, oltre ai rilievi relativi ai predetti rapporti, erano elevate contestazioni Società_2riguardanti: l'asserita indeducibilità dei costi relativi alle fatture di acquisto ricevute dalla ditta “ Società_3e lavorazioni meccaniche di ”, nonché di costi ritenuti non di competenza;
il recupero a tassazione di una sopravvenienza attiva relativa a “giro conto fatture da ricevere”; la ripresa di ricavi asseritamente non dichiarati, ricostruiti induttivamente. Eccepiva il vizio di motivazione dell'atto per la parzialita' dei presupposti dell'iniziativa accertativa, non avendo l'ufficio tenuto conto che, per le precedenti annualità, gli avvisi sono stati annullati con sentenze allegate. Nel merito, contestava la inconsistenza degli elementi indiziari costituiti dalla circostanza che il fornitore Società_1 non ha presentato dichiarazioni fiscali e non ha contabilizzato regolarmente gli acquisti, apparendo plausibile che questi si sia approvvigionato “al nero”, anche spendendo le somme prelevate dai conti e che l'ufficio vorrebbe ascrivere a indimostrate restituzioni verso la Ricorrente_1. Società_1Deduceva la inconsistenza, se non la erroneita', dell'assunto secondo cui il non avrebbe avuto accesso ad utenze energetiche per svolgere l'attivita' e dell'indizio relativo agli asseriti prelievi sui conti correnti;
nonché la inconsistenza degli argomenti in punto di lavorazioni, non avendo l'ufficio ben inquadrato la tipologia di interventi effettuati dal fornitore. Sottolineava di aver, comunque, fornito prova positiva dell'effettuazione delle operazioni commerciali, avendo acquistato i componenti di cui alle fatture che sono confluiti nei macchinari venduti a clienti finali. Contestava, quanto all'Iva, la mancata prova del danno erariale.
3 Eccepiva violazione dei criteri di riparto dell'onere della prova, la insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 2697, 2729 c.c. ed art. 7, co. 5- bis, d.lgs. 546/1992; nonché la violazione del diritto di informazione e difesa per asimmetria informativa delle parti. Anche con riferimento agli altri rilievi, ne sosteneva la infondatezza ed illegittimità per le ragioni precisate in ricorso. Eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem procedimentale (art. 9-bis della legge n. 212/2000), nonche' dei presupposti dell'art. 41-bis e 54, co. 4, dpr 633/1972 ed invocava, in subordine, l'applicazione del principio del favor rei in ordine alle sanzioni applicate. Concludeva per l'annullamento dell'atto, con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Vicenza depositava controdeduzioni in cui sosteneva la legittimità dell'avviso di accertamento, in quanto adeguatamente motivato, in cui sono stati indicati diversi elementi che forniscono un quadro indiziario della inesistenza oggettiva delle operazioni, con inversione dell'onere della prova. Precisava che sono stati accertati, ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73, dell'art. 25 D.Lgs. 446/97 nonché dell'art. 54 del DPR 633/1972- ai fini Ires un maggior reddito di impresa di € 174.521; ai fini Irap un maggiore valore della produzione pari ad € 174.521; un maggior imponibile Iva pari ad € 121.809, con Iva dovuta pari ad € 26.798; con irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione mediante utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti ai fini Ires e Irap, nonché ai fini Iva;
sanzioni per illegittima detrazione di Iva e infedele dichiarazione annuale Iva mediante l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Confermava che la ripresa a tassazione concerne i seguenti rilievi: indeducibilità dei costi relativi alle Società_1fatture di acquisto ricevute dalla ditta per inesistenza oggettiva delle operazioni, con ripresa dei relativi costi dedotti per l'importo di € 87.802 ed Iva indetraibile pari ad € 19.316; indeducibilità dei costi relativi alle fatture di acquisto ricevute dalla ditta “Società_2 e lavorazioni meccaniche di Società_3” per un maggior imponibile Ires ed Irap pari ad € 27.375, corrispondente ad una minore Iva detraibile pari ad € 6.023; indeducibilità dei costi non di competenza, avendo la Società_5società registrato fatture di acquisto del fornitore, con sede in Cina, “ co. Ltd” relative all'anno d'imposta 2017, per l'imponibile complessivo di € 6.633 ai fini Ires, Irap ed Iva, con una maggiore Iva a debito pari ad € 1.459; tassazione della sopravvenienza attiva relativa a giro conto fatture da ricevere di € 10.000; tassazione dell'importo di € 42.712 quali minori ricavi dichiarati rispetto a quelli comunicati tramite applicativo “Spesometro integrato”. Evidenziava che la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Vicenza n. 29/2023, avente ad Società_1oggetto l'accertamento per l'annualità 2018 emesso nei confronti di , favorevole all'ufficio e richiamata nell'avviso di accertamento ne completa la motivazione, in quanto ha confermato l'impossibilità per la ditta individuale di porre in essere il volume di affari rilevato per carenza di idonea struttura;
mentre le sentenze invocate dalla ricorrente per le annualità precedenti non sono definitive. Ricorrente_1Ribadiva come nell'anno di imposta in esame la RL (svolgente attività di Società_4fabbricazione macchine automatiche per dosatura, imballaggio), risulta essere insieme alla
RL, il cliente principale della ditta Società_1 , evasore totale che non presenta
4 dichiarazioni fiscali dall'anno 2012, non è intestatario di utenza presso il luogo di esercizio dichiarato, essendo titolare di un'unica utenza idrica nell'anno 2015 presso l'indirizzo di Via Pasubio 127 in Comune_1. Che, sulla base dei dati emersi dallo Spesometro della ditta Società_1, a fronte di operazioni attive pari all'imponibile complessivo di € 197.900, le operazioni fatturate nei confronti di Ricorrente_1 RL sono pari ad € 87.802; e che non emergono acquisti effettuati da soggetti operanti nell'ambito dell'attività di produzione di oggetti in ferro e componenti di carpenteria. Società_1Insisteva che non vi è la prova che le prestazioni di siano consistite in lavorazioni;
né dell'effettività della cessione di beni, dal momento che non risultano acquisti di materie prime da parte della ditta individuale;
e che risulta anomalo che le fatture emesse da Società_1 siano state saldate, per la quasi totalità, entro pochi giorni dalla emissione, se non nella stessa giornata, in controtendenza rispetto alla prassi commerciale;
e che, allo stesso tempo, emergono numerosi prelievi di denaro contante che non sono stati giustificati con prova documentale. Evidenziava che, in sede penale, è stato disposto il rinvio a giudizio nei confronti, tra l'altro, del rappresentante legale della Ricorrente_1 per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000. Quanto al recupero dell'Iva, sosteneva che è legittimato dall'art. 19 del DPR 633/1972 e che in presenza di fatture per operazioni inesistenti il cessionario che utilizza il documento fiscale non può recuperarla, anche se l'imposta fosse stata versata dall'emittente ai sensi dell'art. 21, settimo comma, del DPR 633/1972. Relativamente al fornitore Società_3, deduceva che la contribuente ha dichiarato e comunicato tramite Spesometro integrato fatture di acquisto per un imponibile complessivo di € 27.375 (di cui 25.001 registrati nel conto di costo “Acquisti materie prime” ed € 2.373 registrati nel conto di costo
“Lavorazioni di terzi”); che non trovano riscontro in quanto dichiarato dalla predetta ditta individuale;
per cui l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai sensi dell'art. 109 Tuir, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva un maggior imponibile pari ad € 27.375, corrispondente ad una minore Iva detraibile pari ad
€ 6.023 (aliquota IVA 22%). Circa il rilievo dei ricavi non dichiarati di € 42.712, ribadiva di aver riscontrato nell'esercizio operazioni attive comunicate dalla contribuente operazioni attive pari ad € 1.343.646; mentre nella dichiarazione Iva risulta un volume d'affari dichiarato di € 1.304.647, con una differenza rispetto al dato comunicato tramite Spesometro relativo ad operazioni verso soggetti esteri pari ad € 42.712; per cui è stato ripreso a tassazione tale importo ai fini Ires ed Irap. Con riferimento alla indeducibilità dei costi non di competenza per l'imponibile complessivo di € 6.633 ai fini Ires, Irap ed Iva, con una maggiore Iva a debito pari ad € 1.459, ribadiva che la contribuente Società_5ha registrato fatture di acquisto del fornitore, con sede in Cina, “ co. Ltd” relative all'anno d'imposta 2017. E che, essendo carente il requisito della competenza disposto dall'art. 109, co.1 del Tuir, veniva ripreso a tassazione ai fini Ires, Irap ed Iva l'importo di € 6.633, con una maggiore Iva a debito pari ad € 1.459. Relativamente al giroconto per fatture da ricevere registrate in esercizi precedenti pari ad € 10.000, imputandolo al conto “Sopravvenienze attive non imponibili”, lo si è ripreso a tassazione ai fini Ires ed Irap, ai sensi dell'art. 109 del Tuir, avendo concorso il relativo costo registrato in annualità precedenti ad abbattere il reddito.
5 Negava la violazione dell'art.
9-bis L 212/2000, avendo per il periodo d'imposta “relativamente a ciascun tributo” esercitato “una sola volta” l'azione accertativa, ed insisteva di aver correttamente applicato le sanzioni. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
Ricorrente_1Con separati ricorsi iscritti al RGR n. 171/2025 e n. 267/2025 la s.r.l. ed il Nominativo_1socio impugnavano (quest'ultimo quale asserito socio co-obbligato) l'avviso di accertamento n. T6503BS02286/2024, per l'anno di imposta 2018, concernente le ritenute sul maggior reddito asseritamente imputabile al socio come “utile extrabilancio” a fronte dei minori costi deducibili in capo alla società relativi ai rapporti commerciali e relative sanzioni. In sintesi, riproponevano le eccezioni, difese e motivi di cui al ricorso principale, sottolineavano che il socio è un soggetto del tutto estraneo alla gestione societaria e che l'ufficio non ha fornito elementi nemmeno presuntivi per dimostrare l'asserita distribuzione;
contestavano le sanzioni irrogate.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza resisteva ai giudizi, depositando articolate controdeduzioni in cui ne eccepiva la infondatezza. Nominativo_1In sintesi e richiamate le difese già spiegate, sosteneva che il sig. è l'unico socio della compagine e che la tassazione è stata applicata dall'Ufficio al lordo delle maggiori imposte di competenza della società poiché, trattandosi di utili occulti gli stessi, sono stati integralmente distribuiti senza subire alcuna preventiva riduzione legata all'assoggettamento ad imposizione. Quanto alle sanzioni, sosteneva che sono state correttamente determinate e che, in caso di esito Nominativo_1favorevole, l'ufficio pretenderà nei confronti del sig. esclusivamente la sanzione di cui all'art. 14 e non anche le altre due irrogate con l'avviso di accertamento, che saranno chieste alla società.
Il 25.1.2026, la contribuente depositava memorie illustrative in cui riproponeva ed illustrava difese, eccezioni, motivi sviluppati nei singoli ricorsi, insistendo per l'annullamento degli atti impugnati.
Disposta la riunione dei giudizi, all'esito della pubblica udienza, la Corte ha deliberato come da dispositivo depositato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 546/1992.
2. I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
2.1. Con riferimento al primo rilievo (“Indeducibilità dei costi relativi alle fatture di acquisto ricevute Società_1dalla ditta individuale “ ”), va premesso che l'avviso di accertamento risulta adeguatamente motivato. In esso l'ufficio ha fornito una serie di elementi indiziari per ritenere la inesistenza oggettiva delle operazioni, con conseguente ripresa dei costi dedotti. Elementi, in sintesi, consistenti nel fatto che: la ditta Società_1 è un evasore totale, non presentando le dichiarazioni fiscali dall'anno 2011; non è intestataria di utenza presso il luogo di esercizio;
nell'anno 2018, a fronte di operazioni attive pari all'imponibile di € 197.900, le operazioni fatturate nei confronti Ricorrente_1 Società_4di RL sono pari ad € 87.802, mentre quelle fatturate verso RL sono pari ad € 92.080; dalle indagini della Guardia di Finanza nei confronti di quest'ultima concluse
6 Società_1con il PVC del 8/3/2019 risulta che la ditta ha un oggetto sociale variegato e onnicomprensivo, che da sopralluogo effettuato presso la sede d'esercizio e da informazioni assunte da vicini, non vi è mai esistita tale attività, non ha personale dipendente e non possiede automezzi;
che nell'esercizio 2018, non emergono acquisti effettuati da soggetti operanti nell'ambito dell'attività di produzione di oggetti in ferro e componenti di carpenteria. Ricorrente_1Fatta tale premessa, nell'avviso si conferma che la RL ha prodotto fatture di acquisto, corredate dai DDT emessi dalla ditta individuale e dai pagamenti effettuati, ordini inviati al fornitore tramite e-mail, corrispondenza. Ma le si contesta che a fronte delle fatture di acquisto (iscritte per € 42.598 nel conto di costo
“Acquisti di materie prime”, per € 10.000 nel conto “Confezioni e imballi” e per € 35.204 nel conto
“Lavorazioni di terzi”) il Società_1 non risulta aver effettuato alcun acquisto di materia prima nell'anno d'imposta; non è chiara la natura delle “Lavorazioni di terzi”, non è indicato il numero di ore impiegate;
i DDT riportano per lo più dati incompleti rispetto al numero di pezzi indicati in fattura, oppure non sono presenti. Altra anomalia contestata dall'ufficio è che le fatture emesse dal Società_1 sono state saldate in gran parte entro pochi giorni dalla data di emissione, se non nella stessa data, in controtendenza rispetto alla prassi commerciale;
e che le indagini finanziarie svolte nei confronti del Società_1 hanno Società_1permesso di riscontrare che anche nell'anno 2018 il ha incassato i corrispettivi delle fatture emesse tramite bonifico ed ha effettuato prelievi di denaro contante che non sono stati giustificati con prova documentale. A sostegno dell'assunto, l'ufficio evidenziava che con sentenza definitiva della Corte di Giustizia di primo grado di Vicenza n. 29/2023 è stato accertato che, proprio per l'anno d'imposta 2018, relativamente alle medesime operazioni commerciali intercorse tra la Ricorrente_1 e la ditta Società_1 è stata confermata l'impossibilità per quest'ultima di porre in essere il volume di affari rilevato, per carenza di una idonea struttura. Così ricostruita la complessa vicenda, questa Corte intende dare continuità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, “incombe all'Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornire rigorosa prova contraria” (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214). Pertanto, avendo l'ufficio fornito una serie di elementi indiziari e presuntivi a sostegno della contestata inesistenza oggettiva delle operazioni intercorse con la ditta Società_1, deve essere esaminata la prova contraria fornita dalla ricorrente finalizzata a dimostrarne l'effettiva esistenza E, com'è noto, tale prova “non può consistere nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass. 18/12/2024, n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza)” (ex multis cfr. Cass. n. 10336/2025). Ebbene, al fine di valutare l'assolvimento di tale onere probatorio da parte della Ricorrente_1, si ritiene condivisibile quanto affermato nella sentenza n. 105/2024 emessa da questa Corte, relativa agli anni
7 di imposta 2016 e 2017, sebbene non passata in giudicato, la cui motivazione viene parzialmente riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“…Orbene la ricorrente ha prodotto le fatture di acquisto, i DDT relativi, la prova degli effettivi Società_1pagamenti (peraltro risultanti anche all'Ufficio tramite l'acquisizione degli estratti conto del ); Società_1ha prodotto, altresì, i DDT della materia prima da lei fornita, in alcuni casi, al nonché le mail Società_1 Società_1dalle quali risultano gli accordi con il , la fornitura di disegni tecnici in base ai quali il doveva realizzare alcuni dei beni poi ceduti. Ha prodotto documentazione da cui risulta che nei Società_1prodotti venduti vi erano assemblati beni provenienti dal (naturalmente si tratta di beni individuati da un determinato numero di serie e non di pezzi i numerati). Ha, inoltre, evidenziato, nell'appello avvero la sentenza di cui sopra, che l'assenza di intestazione di utenze si riferiva solo ai Comune_1 Società_1locali siti in via Bartolomei 19 mentre il aveva la disponibilità di altri locali Comune_1( via Pasubio 127) dove era intestatario di una utenza nonché altri locali laddove le utenze (come da lui riferito) erano intestate alla moglie e svolgeva, altresì, attività presso il committente. Società_1Evidenzia la difesa, inoltre, che il , essendo evasore totale, ben avrebbe potuto acquistare in nero la merce da rivendere. Orbene a fronte delle produzioni della ricorrente e delle argomentazioni esposte deve ritenersi che la stessa ha provato di aver ricevuto i beni di cui alle fatture. Va rilevato che l'Ufficio non ha fatto una distinzione (in percentuale) dei beni provenienti da mera rivendita da Società_1parte del e di beni, invece, lavorati limitandosi ad affermare che la maggior parte delle fatture riguardava beni venduti. La circostanza non è di poco momento poichè mail prodotte dalla Società_1ricorrente risulta che il non era un semplice rivenditore di beni acquistati da altri ma che gli venivano forniti i disegni tecnici ed egli realizzava delle strutture sulla base di questi disegni. Ed elementi in tal senso si ricavano anche dalle fatture prodotte laddove si fa riferimento a prodotti Società_1verniciati, saldati o a strutture. Il che comporta che l'attività del non era limitato alla rivendita di merce acquistata da altri ma comprendeva anche una parte riguardante la realizzazione di strutture al fine di fornire la merce venduta e ciò si riverberava sul compenso che, necessariamente, comprendeva la prestazione di attività consistente nella lavorazione della materia prima. Di conseguenza il prezzo finale di tale tipologia di beni era solo per una parte proporzionale alla materia prima acquistata, apparendo sicuramente rilevante anche la componente lavorativa. Inoltre a fronte dell'effettivo pagamento di tutte le fatture emesse non vi è prova, anzi appare molto improbabile come sopra evidenziato, che vi sia stata una retrocessione delle somme pagate. Nella vicenda in esame non siamo in presenza della sola prova dei pagamenti da parte della ricorrente, che potrebbe far ipotizzare che si tratta di pagamenti simulati con immediata retrocessione delle somme. Proprio Società_1l'esame dell'estratto conto del porta a ritenere improbabile tale eventualità. Il che fa dubitare che ci si trovi in presenza non solo di fatture per prestazioni inesistenti (tout court) ma anche di fatture Società_1soggettivamente inesistenti, apparendo più probabile, che sia stato il (evasore totale) ad aver rivenduto merce acquistata in nero (e quindi evadendo l'IVA) per poi incamerare anche l'IVA a lui corrisposta dalla ricorrente…” Alle stesse conclusioni è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto con la sentenza n. 91/2024 (anche questa non definitiva) relativa all'anno di imposta 2015, la cui motivazione viene parzialmente riportata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
8 Società_1“Emerge quindi in tutta evidenza come il volume degli acquisti dichiarato dal fornitore/ sia un dato del tutto sprovvisto di attendibilità sicché su di esso non si poteva fare alcun affidamento per desumere un'incoerenza tra questo e l'entità delle operazioni attive. È stata la stessa Agenzia a precisare che il Contribuente ha prodotto le fatture di vendita ma solo alcune fatture di acquisto ciò che evidenzia la convinzione degli Accertatori che gli acquisti, in realtà, non fossero stati correttamente registrati o, per lo meno, non lo fossero stati nella loro interezza. Partendo da tali (e diversi) presupposti il primo pilastro probatorio dell'Agenzia prima e dei Giudici poi vacilla Società_1vistosamente perché è del tutto plausibile che gli acquisti del fossero avvenuti al nero. Sembra anzi del tutto ragionevole ritenere che un evasore totale si preoccupi di disporre delle fatture di vendita, perché ovviamente pretese dai fornitori, ma non di quelle di acquisto perché, non versando Società_1l'iva, non vi è motivo di curarsi della sua detrazione. Ad ogni modo, la circostanza che il fosse solito acquistare in nero le materie prime che poi impiegava nella sua attività emerge chiaramente anche dall'Avviso di Accertamento notificato (pag.6 di 26) laddove si riportano le sue Società_1dichiarazioni: “A sua volta, , nel contraddittorio del giorno 16/05/2019 ha dichiarato inoltre: “Gli acquisti molto spesso li effettuavo in contanti. Non di rado ottenevo il pezzo su cui lavorare anche dallo sfrido delle lavorazioni che facevo fare a terzi”. In tale contraddittorio, la Parte ha Società_1precisato che questi ultimi passaggi non venivano documentati”. E', dunque, lo stesso a confermare che il volume degli acquisti dichiarato non poteva (e non doveva) considerarsi affidabile e, inoltre, ammette espressamente che per i lavori eseguiti a volte si “avvaleva anche della collaborazione di terzisti” i quali, si immagina che probabilmente saranno stati pagati in nero con le risorse in contanti prelevate dai conti, circostanza questa alla quale i Primi Giudici assegnano un peso Società_1decisivo sottolineando il fatto che il non avrebbe prodotto “documentazione contabile atta a giustificare i prelievi di denaro contante” sui suoi conti personali. In tal senso è del tutto plausibile pensare che quei prelievi fossero proprio destinati, in tutto o in parte, agli acquisti in nero che egli Ricorrente_1stesso asseriva di avere effettuato e non certo alla retrocessione alla di parte delle somme ricevute. Ecco quindi che tali elementi indiziari (perchè solo indizi si limitano ad essere, non prove) anziché essere univoci ed idonei a far “dubitare della veridicità delle fatture” ne risultano invece ampiamente compatibili e, comunque, devono considerarsi del tutto insufficienti a far ritenere raggiunto quel livello anche solo di presunta fondatezza indiziaria che, per i Giudici di prime cure, avrebbe legittimamente determinato l'inversione dell'onere della prova circa l'effettiva sussistenza delle operazioni contestate. Si consideri poi che le evidenze probatorie hanno anche evidenziato la Società_1circostanza che il svolgeva la sua attività anche presso gli stessi clienti avvalendosi, dunque, delle utenze delle aziende presso le quali era chiamato ad operare. Egli era in grado di procurarsi e fornire notevoli quantità di minuta componentistica da utilizzare per le specifiche Ricorrente_1esigenze degli ordini ricevuti dai clienti (tra i quali la ) con la sua stessa e personale opera professionale che, oggettivamente, non necessitava di grandi macchinari e garantiva, invece, una certa flessibilità di orari e di logistica operativa che una struttura aziendale più complessa non poteva permettere. Ecco quindi che una diversa visione dei fatti e delle circostanze quali acquisite nelle diverse fasi accertative porta a valutare e considerare la sussistenza di una oggettiva non credibilità/plausibilità della ricostruzione accusatoria quale effettuata dall'Ufficio e poi confermata dai Giudici vicentini”.
9 Va considerato che gli accertamenti per le diverse annualità 2015-2018 sono basati sui medesimi elementi fattuali indiziari. E' , inoltre, pienamente condivisibile la citata sentenza nella parte in cui chiarisce che, alla luce della corposa documentazione allegata, la contribuente abbia fornito la prova positiva dell'effettuazione Società_1delle operazioni commerciali con la ditta , avendo provato di aver acquistato i componenti (individuabili) di cui alle fatture, che sono confluiti nei macchinari per il confezionamento alimentare realizzati secondo uno specifico progetto tecnico-costruttivo e poi venduti ai propri clienti finali. In particolare, la Ricorrente_1 è “riuscita a documentare e dimostrare l'effettività dell'attività imprenditoriale realizzata e, quindi, la correttezza ed effettiva esistenza dell'attività e/o fornitura Società_1sottostante alle fatture emesse a suo carico dal cliente (e contestate, invece, dall'Ufficio). Ricorrente_1Posto che l'attività della consiste nella produzione e commercializzazione di macchinari per il confezionamento alimentare, si tratta di capire se tali macchine siano state effettivamente prodotte, assemblate e vendute posto che parte dei loro component erano costituiti proprio da elementi Società_1acquistati dal . Il ragionamento è semplice : se detti componenti non fossero mai stati effettivamente prodotti dal fornitore ne, quindi, acquistati dalla Contribuente, allora anche i macchinari non avrebbero mai potuto venire ad esistenza ne, tanto meno, essere effettivamente venduti alla Ricorrente_1clientela di . Dunque se è pacifica l'esistenza delle commesse che la Società stessa ha Ricorrente_1ricevuto dai suoi clienti finali, siccome nella policy produttiva di ciascuno di tali macchinari era identificato da un preciso ed univoco numero di matricola a cui corrispondeva l'esistenza di un
“esploso” (tecnicamente, “Elenco Gruppi di Commessa”) che consisteva in una lista dettagliata dei singoli componenti/pezzi che costituivano e componevano il macchinario e che erano identificati, a Società_1 Ricorrente_1loro volta, da uno specifico ed univoco codice, esaminando le fatture emesse dal alla
per verificare quali fossero i codici dei prodotti da lui forniti alla Società si può verificare che tali codici si rinvengono effettivamente negli “esplosi” relativi ai macchinari (identificati da una specifica Ricorrente_1matricola) poi venduti da , così comprovando che i pezzi che la stessa aveva acquistato dal Società_1fornitore (identificati dal codice univoco) erano poi effettivamente confluiti nei macchinari Società_1venduti, funzionanti e mai criticati/contestati dai suoi clienti : gli stessi pezzi del non potevano che essere concretamente esistenti e, dunque, le fatture da questi emesse devono considerarsi corrette e legittime in quanto riferite a componenti effettivamente prodotti, venduti ed Ricorrente_1installati nei macchinari finiti ed oggetto dell'attività produttiva e commerciale di . Tale ricostruzione, assieme agli altri documenti atti a dimostrare l'effettività dell'operazione commerciale Società_1 Ricorrente_1(DDT di consegna da parte del , gli ordini da parte della , la prova dei pagamenti, le fatture di vendita al cliente finale e scambi di mail e foto), non può che considerarsi idonea a ritenere assolto l'onere probatorio che sarebbe stato posto a carico della Contribuente…” Ciò è stato ampiamente dedotto e documentato anche nel presente giudizio per l'annualità 2018. Il che consente, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi (nn. 7,8,9) di ricorso sul punto, di ritenere infondato il primo rilievo dell'avviso di accertamento.
2.2 Il secondo rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella indeducibilità dei costi relativi alle Società_2 Società_3fatture di acquisto ricevute dalla ditta “ e lavorazioni meccaniche di ”.
10 La motivazione fornita dall'ufficio è data dalla discrasia tra le fatture di acquisto dichiarate e dedotte Ricorrente_1dalla tramite l'applicativo spesometro integrato per un imponibile di € 27.375, ed i ricavi comunicati dal fornitore cinese, tra cui non sono appunto incluse le fatture relative alla odierna contribuente. Per cui ha ripreso a tassazione, ai sensi dell'art. 109 Tuir, ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva il predetto maggior imponibile. Tuttavia, a fronte di tale motivazione non suffragata da altri specifici elementi, la società ha depositato la documentazione comprovante l'effettuazione e l'inerenza delle operazioni commerciali intercorse con la ditta Società_3, costituita da fatture emesse dal fornitore, documenti di trasporto, prova dei pagamenti. Pertanto, tale contestazione non risulta fondata.
2.3 Il terzo rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella indeducibilità dei costi ritenuti non di competenza ex art. 109, co.1 del Tuir. Nell'avviso si contesta alla Ricorrente_1 risulta aver registrato fatture di acquisto del fornitore cinese
“Società_5 co. Ltd” relative all'anno d'imposta 2017, per l'imponibile complessivo di € 6.633. Ebbene, anche sul punto è condivisibile la ricostruzione offerta dalla contribuente in quanto, come si evince dalla documentazione allegata, a fronte della prima fattura emessa il 28.12.2017 (mentre le altre sono dell'anno 2018) la importazione e la consegna della merce sono avvenute nel 2018. Conseguentemente, la contestazione non risulta fondata.
2.4. Il quarto rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella tassazione di sopravvenienza attiva relativa a giro conto fatture da ricevere. In data 3/01/2018 la società ha rilevato in contabilità un giroconto per fatture da ricevere registrate in esercizi precedenti pari ad € 10.000, imputandolo al conto “Sopravvenienze attive non imponibili”. Sul punto la società ha dedotto di non aver ritenuto imponibile la sopravvenienza poiché il corrispondente componente negativo non era stato considerato ai fini della determinazione del reddito di impresa. Applicando l'onere probatorio gravante sull'ufficio, in mancanza di altri elementi, il rilievo è infondato.
2.5. Il quinto rilievo dell'avviso di accertamento consiste nella tassazione di minori ricavi dichiarati rispetto a quelli comunicati tramite applicativo spesometro integrato con metodo induttivo. L'ufficio ha contestato di aver riscontrato tra le operazioni comunicate tramite applicativo spesometro integrato, quelle attive pari ad € 1.343.646, ascrivibili per € 675.391 a fatture emesse verso soggetti italiani e per € 668.255 a fatture emesse verso soggetti esteri, intracomunitari ed extracomunitari;
mentre nella dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2018 risulta un volume d'affari dichiarato di
€ 1.304.647, per € 625.543 relativo ad operazioni verso soggetti esteri. Con una differenza rispetto al dato comunicato tramite Spesometro pari ad € 42.712. Ed avendo considerato “anche gli altri errori contabili” rilevati in accertamento che denotano una contabilità complessivamente inattendibile, ha ripreso a tassazione tale importo.
11 Ebbene, essendo stata in giudizio smentita la presenza degli errori contabili, a fronte della documentata prospettazione fornita dalla società circa l'esistenza di una erronea annotazione nella dichiarazione Iva, con assoggettamento ad imposizione di tutti i ricavi indicati nello spesometro, anche in questo caso sarebbe stato onere dell'ufficio fornire la prova presuntiva della fondatezza del rilievo che, in mancanza, va annullato.
3. Una volta annullato l'avviso di accertamento n. T6503BS02187/2024 principale per la ripresa a tassazione di un maggior reddito non dichiarato, ne consegue la illegittimità derivata di quello n. T6503BS02286/2024, concernente le ritenute e relative sanzioni, per l'anno di imposta 2018, Nominativo_1notificato sia alla società che al sig , in qualità di asserito coobbligato.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, ed assorbita ogni ulteriore questione, in accoglimento dei ricorsi riuniti, vanno annullati gli avvisi di accertamento.
4. La oggettiva complessità della ricostruzione dei rapporti commerciali posti alla base dell'accertamento e le oscillazioni giurisprudenziali costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Vicenza:
• accoglie i ricorsi riuniti;
• compensa le spese di lite. Vicenza 06.02.2026. Il Presidente relatore
12