Sentenza 5 luglio 2006
Massime • 1
È legittima l'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento fotografico, effettuato dal chiamante in udienza, considerato che esso costituisce - se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro - un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice e rappresenta un elemento diverso e distinto, sotto il profilo probatorio, rispetto alla chiamata di correo, suscettibile di confermare, ex art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2006, n. 31454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31454 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 05/07/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1401
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 015958/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TO RT, N. IL 25/10/1955;
2) LL OL, N. IL 11/09/1948;
avverso SENTENZA del 20/10/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FAVALLI Mario che ha concluso per l'ann.to c.r..
udito il difensore Avv. RECCIA A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
EL AO e la La OR AL sono stati condannati dal tribunale di Nola per rapina, tentato omicidio e violazione della legge sulle armi.
La Corte d'appello di Napoli ha confermato.
La SC ha annullato con rinvio, osservando che i riscontri indicati a conforto delle dichiarazioni del collaborante LO (modalità del fatto e rinvenimento delle armi nell'abitazione di IA RI), pur idonei a rafforzare il giudizio di attendibilità intrinseca del dichiarante, non erano sufficienti a sorreggere il verdetto di colpevolezza, in quanto non individualizzanti. Il giudice di rinvio confermava l'affermazione di responsabilità, sulla scorta del riconoscimento fotografico operato dal LO in udienza.
Ricorre il difensore, reiterando l'eccezione di prescrizione, già disattesa dalla Corte di merito: alla data del 20 ottobre 2005 il termine massimo era decorso, mentre il provvedimento recettivo emesso nel mese successivo, non può agire retroattivamente. Il riconoscimento fotografico non ha quel carattere individualizzante che può essere riconosciuto ai soli elementi "esterni" alla chiamata di correo e che è rapportabile direttamente al fatto ed al soggetto indicato come colpevole.
Le censure non possono essere condivise.
A causa delle intervenute sospensioni del dibattimento, il termine di prescrizione è slittato e non si è compiuto. Il provvedimento reso al riguardo è meramente ricognitivo e non ha alcuna incidenza sulla vicenda estintiva, che non si configura nella specie. Quanto al riconoscimento fotografico, è stato talvolta deciso che esso è indicativo soltanto della conoscenza, da parte del collaborante, del soggetto cui questi ha inteso riferirsi nelle sue dichiarazioni (Cass. sez 1^, cc. 13/07/94, n. 3537, Terlizzi, in tema di misure cautelari personali).
Indicato come colpevole.
Le censure non possono essere condivise.
A causa delle intervenute sospensioni del dibattimento, il termine di prescrizione è slittato e non si è compiuto. Il provvedimento reso al riguardo è meramente ricognitivo e non ha alcuna incidenza sulle vicenda estintiva, che non si configura nella specie. Quanto al riconoscimento fotografico, è stato talvolta deciso che esso è indicativo soltanto della conoscenza da parte del collaborante del soggetto cui questi ha inteso riferirsi nelle sue dichiarazioni (Cass. sez. 1^, cc 13/07/94, n. 3537, Terlizzi, in tema di misure cautelari personali).
È stato anche affermato che la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci individualizzanti, che si riferiscano cioè a fatti riguardanti direttamente la persona dell'incolpato in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati (sez. 6^ 16/04/98, n. 7240, Civardi). Ma l'elemento di riscontro non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza del chiamato, perché renderebbe superflua la chiamata stessa, esso deve comunque consistere in un dato "certo" che, pur non avendo la capacità di mostrare la verità del fatto oggetto di dimostrazione, sia tuttavia idoneo ad offrire garanzie circa l'attendibilità di chi lo ha riferito. Orbene, il riconoscimento fotografico, che costituisce un mezzo di prova pienamente utilizzabile ai fini della formazione del convincimento del giudice, se adeguatamente motivato in relazione al suo contenuto intrinseco ed alle modalità di controllo e di riscontro (sez. 1^, cc. 24/11/94 , n. 1326, Archinito), rappresenta un elemento diverso e distinto, sotto il profilo probatorio, rispetto alla chiamata di correo, e pertanto suscettibile di confermare l'attendibilità dei detti del collaborante, ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3. Nè potrebbe dubitarsi del carattere individualizzante del riconoscimento in questione, che si risolve nella specifica ed ineludibile accusa di un determinato soggetto quale complice di condotte delittuose.
I ricorsi vanno rigettati, con la condanna in solido dei ricorrenti alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta e ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2006