Sentenza 4 novembre 2010
Massime • 1
In tema di condotte, relative alle sostanze stupefacenti, integranti meri illeciti amministrativi, il termine di quarantotto ore per la convalida, ad opera del giudice di pace, del provvedimento questorile di imposizione delle misure indicate dall'art. 75 "bis", comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 decorre dalla scadenza del termine di quarantotto ore concesso all'interessato per l'eventuale proposizione di memorie difensive, e non già dal momento di ricezione del provvedimento questorile da parte del giudice di pace.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2010, n. 6831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6831 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 04/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1368
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 46015/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OP, n. a Desio il 3/9/1986;
avverso il provvedimento del 26/10/2009 del Giudice di Pace di Monza;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
letta la richiesta del P.G. Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. si osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con provvedimento notificato all'interessato il 22/10/2009 (ore 12.55) il Questore di Milano, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990. art. 75 bis imponeva a NO OP l'obbligo di presentarsi per due volte alla settimana alla stazione Carabinieri di Lissone e di non guidare alcun veicolo a motore per anni due.
Il provvedimento veniva convalidato dal Giudice di Pace di Monza in data 26/10/2009 (ore 8.30).
Osservava il giudice di merito che il NO risultava già condannato per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, inoltre era consumatore di sostanze stupefacenti da sette anni e non risultava avere mai partecipato a programmi di recupero. Pertanto nessun giudizio prognostico favorevole era formulabile. Infine le misure adottate erano "compatibili con l'attività lavorativa".
2. Avverso la convalida ha proposto ricorso il NO, lamentando la violazione di legge ed il difetto di motivazione:
2.1 laddove non era stato rilevato il mancato rispetto dei termini per la convalida;
2.2. ove non erano state rilevate l'assenza dei presupposti per l'adozione della misura, la loro sproporzionata durata, l'adozione in assenza di necessità ed urgenza, l'adeguatezza delle stesse a rendere possibile l'esercizio di attività lavorativa. Il P.G. ha chiesto l'annullamento della misura limitatamente alla omessa motivazione sulla compatibilità con le esigenze di lavoro.
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo di censura, è opportuno riepilogare l'iter temporale della procedura:
- il provvedimento del Questore è stato notificato al NO il 22/10/2009, alle ore 12.55;
- è stato trasmesso per la convalida e ricevuto dal Giudice di Pace il 23/10/2009, alle ore 11.10;
- il decreto di convalida è stato emesso e depositato il 26/10/2009, alle ore 8.30.
Ciò premesso, va rammentato che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 2, dispone che "il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'art. 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà' di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore".
Orbene la difesa del ricorrente ha lamentato che il decreto di convalida è intervenuto dopo il termine delle 48 ore concesse al G. di P. e, quindi, avrebbe perso efficacia.
La doglianza è infondata, in quanto parte dal presupposto che il termine decorra dalla ricezione del provvedimento del questore da parte del G. di P. Invece una più attenta interpretazione sistematica della norma consente di ritenere che il dies a quo per la convalida decorra dalla scadenza del termine di 48 ore concesso all'interessato, attinto dal provvedimento del Questore, per presentare memorie difensive. Tale interpretazione è in armonia con la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ha statuito che "È illegittimo, per violazione del diritto all'intervento e all'assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalida il provvedimento assunto dal questore, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, prima che siano trascorse quarantotto ore dalla notifica all'interessato del provvedimento medesimo" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3521 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009), ric. Sticco, rv. 242657; vedi anche, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27727 del 06/05/2008 Cc. (dep. 08/07/2008), ric. Mazzei, rv. 240816).
Pertanto, se il rispetto del diritto di difesa impone che il decreto di convalida non sia adottato prima di 48 ore dalla notifica all'interessato del provvedimento questorile, ne discende che il dies a quo per l'adozione del decreto del G. di P. decorra dalla scadenza del predetto termine dilatorio.
Nel caso oggetto di giudizio, quindi, considerato che il provvedimento del Questore è stato notificato al NO alle ore 12.55 del 22/10/09; che il termine per presentare memorie e deduzioni scadeva alle ore 12.55 del 24/10/09; il decreto di convalida intervenuto alle ore 8.30 del 26/10/09 è tempestivo. Va osservato che la offerta ricostruzione temporale della procedura è rispettosa dell'art. 13 Cost., comma 2, laddove il termine complessivo, per sottoporre a controllo della Autorità Giudiziaria i provvedimenti di pubblica sicurezza incidenti sulla libertà personale, è di 96 ore.
3.2. Quanto agli altri motivi di ricorso, vanno richiamati i principi già illustrati da questa Corte di legittimità nella sentenza sez. 4, 34660/2010, ric. Castaldo (rv. 248075). In particolare deve premettersi che, come da questa Corte già in precedenza chiarito (sez. 6, 9 dicembre 2008, dep.27.1.2009 n. 3521), la misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis è inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione, come è reso palese dalla natura delle prescrizioni che possono essere imposte, che ricalcano quelle previste dal L. n. 1423 del 1956, art.5; e che, trattandosi di misure limitative della libertà personale,
deve ritenersi consentito il ricorso per NE (peraltro espressamente dalla norma previsto per l'ipotesi del provvedimento di revoca o di modifica).
Tale ricorso, per pacifica giurisprudenza (da ultimo sez. 6, 8.3.2007 n. 35044 rv. 237277) è però limitato alla violazione di legge e non si estende al controllo dell'"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre comunque la violazione di legge.
Tanto premesso, deve escludersi nel provvedimento impugnato la sussistenza di vizi di violazione di legge, atteso che il provvedimento risulta correttamente emesso nei confronti del NO a seguito dell'accertamento dei presupposti di legge, quali espressamente e dettagliatamente indicati nel provvedimento del Questore, richiamato dal decreto di convalida, e che detto provvedimento contiene le valutazioni sulla determinazione della durata della misura (in ragione delle riportate condanne per reati di droga e la attualità della qualità del ricorrente di assuntore di droga che non ha in atto alcun programma di recupero) e sulla compatibilità della misura con le esigenze lavorative. Per quanto detto il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2011