Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2929 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL ROPOLO2 9 29/ 02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DICA AZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 10320/99 Cron. 6823 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 26/11/01 ConsigliereDott. Raffaele FOGLIA ha pronunciato la seguente S ENT EN Z A sul ricorso proposto da: RI VE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende GIOVANNI, giusta unitamente all'avvocato SOLIMENO delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 4577 presso l'Avvocatura -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PONTERO DOMENICO, CORRERO FABRIZIO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 910/98 del Tribunale di LUCCA, depositata il 02/11/98 R.G.N. 2641/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/01 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato BOER;
udito l'Avvocato SGROI per delega FONZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. ONE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21.10.96 il Pretore di Lucca, pronunciando sull'opposizione proposta dalla S.r.l. SE VE avverso il decreto ingiuntivo emesso per somme pretese dall'INPS relative ad omessi contributi previdenziali, dichiarava l'esistenza di alcuni rapporti di lavoro subordinato contestati dalla società. Su appello proposto dalla società, il Tribunale di Lucca, con la sentenza denunciata, dichiarava cessata la materia del contendere, rilevando che l'appellante aveva ottenuto di poter corrispondere le somme richieste alle condizioni previste da un provvedimento di condono previdenziale, e che l'INPS aveva di fatto accolto la richiesta accettando i pagamenti. Avverso tale sentenza la S.r.l. SE VE propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria, al quale l'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art.360 n.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.4 del d.l. 15 gennaio 1993 n.6, convertito con modifiche nella legge 17 marzo 1993 n.63 (con la previsione di termini prorogati dall'art.3, comma 11, del d.l. 27 settembre 1993 n.380, non convertito in legge, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 2, della legge 22.7.1994 n.458), in relazione 3 all'art. 2033 codice civile e all'art.81, comma 9. della legge 23 dicembre 1998 n.448. La ricorrente rileva, in base alla norma da ultimo citata (costituente jus superveniens), l'erroneità della statuizione che ha negato alla parte la possibilità di accertamento negativo della sussistenza del debito vantato dall'INPS, in relazione alla riserva -formulata con la domanda di definizione agevolata presentata dalla società di ripetizione all'esito di tale giudizio di accertamento. Sotto un secondo profilo, si denuncia la non conformità a diritto della pronuncia anche in relazione al quadro normativo preesistente all'intervento legislativo del 1998, dato che in tale assetto l'azione di accertamento negativo poteva ritenersi preclusa solo ove fosse intervenuta accettazione della domanda di condono da parte dell'ente previdenziale;
il Tribunale avrebbe dovuto quindi l'esistenza di una formaleverificare manifestazione di volontà dell'INPS in questo senso. La medesima censura viene riproposta nel secondo motivo di ricorso, con la denuncia di vizio di motivazione per l'omessa indagine in ordine a tale profilo. L'esame del primo motivo ha carattere decisivo ed assorbente, in relazione alla richiamata disposizione contenuta nell'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ("misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"), che così recita: "le clausole di riserva di ripetizione, subordinate 4 agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito"; e specifica, nell'ultima parte del medesimo comma, che "per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". Tale norma fa esplicito riferimento all'ipotesi di domande di condono previdenziale presentate, con riserva di accertamento negativo del debito previdenziale, ai sensi e in applicazione di provvedimenti legislativi, emessi anche anteriormente al citato d.l. n. 79 del 1997 (convertito); e pertanto, proprio in forza di tale clausola contenente l'ampio e generico richiamo a tutti i - "precedenti" provvedimenti concessivi di condono previdenziale - essa riveste portata retroattiva rispetto alla data di entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, fissata al 1° gennaio 1999 dall'art. 83 dello stesso testo normativo (cfr. Cass. 8 giugno 1999 n. 5655; 18 agosto 1999 n. 8698). La nuova disposizione è quindi applicabile anche alla presente fattispecie, che riguarda il condono previdenziale regolato dalla disciplina antecedente alla 5 sua entrata in vigore (Cass. 13 luglio 2000 n.9306, 19 giugno 2001 n.8297, 21 luglio 2001 n.9959). In base a tale intervenuta normativa - in forza della quale resta superata la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 15 maggio 1998 n. 4918 (pronunziata a composizione del contrasto giurisprudenziale precedentemente insorto sulla validità delle "clausole di riserva" apposte alle domande di condono: cfr. anche Cass. 22 aprile 2000 n.5311)- la decisione impugnata, che ha ritenuto priva di effetti la riserva di ripetizione degli indebiti formulata dalla società con la domanda di condono, non appare conforme a diritto. Risulta conseguentemente assorbito l'esame della censura relativa all'accertamento dell'avvenuta accettazione della domanda di condono, contenuta nel secondo motivo di ricorso. La questione (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente in sede di discussione orale) non presenta un carattere di priorità nell'ordine logico, perché assume rilevanza sotto il profilo della preclusione alla contestazione dell'obbligazione contributiva, esclusa dall'applicazione del principio di diritto sopra enunciato. La sentenza impugnata, che non ha tenuto conto della riserva di ripetizione degli indebiti formulata dalla società con la domanda di condono, deve essere quindi annullata, con rinvio della causa ad altro giudice, che si atterrà al suddetto principio di diritto e provvederà anche sulle spese del presente giudizio. 6
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ancheo per le spese alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 26 novembre 2001 Il Presidente Viaceuse Theme Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE. Depositato in Cancelleria aggi, 27 FEB 2002 CANCELLIERE 7