Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02816 /0 1 Aula 'B' REPUB IN E L PO C O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 2865/98 Cron.5809 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Ud. 14/12/00 Dott. Paolo STILE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 per diritti L sul ricorso proposto da: 26 FEB. 2001 OS RT, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA RUECA GUALTIERO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUERRERIO LIVIO, giusta delega in atti;
CF073754 ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS - del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 5450 rappresentato e difeso dagli avvocati SARTO RINA, -1- CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto Notar BLASI di ROMA in data 31/03/1998 Rep.n. 66251; resistente con procura avverso la sentenza n. 6444/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 14/06/97 R.G.N. 146/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato CORETTI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. " 2 - -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Milano del 3/1/91 SS ER conveniva in giudizio l'INPS e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di £ 20.532.680 per omissioni contributive per gli anni 1980 - 1983, in relazione alla sua iscrizione negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali. Precisava il ricorrente: a) che l'INPS aveva erroneamente calcolato gli importi dovuti sul reddito complessivo, mentre avrebbe dovuto calcolarli solo sull'attività che dava titolo alla iscrizione ai commercianti;
b) che per gli anni in contestazione i contributi erano dovuti solo per le attività relative alla "Adria Dental s.a.s. di ER SS"; c) che non era dovuta la somma di £ 38.468 per ritardato pagamento nell'anno 1988, avendo l'istante presentato domanda di condono previdenziale. L'INPS contestava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, revocando il decreto ingiuntivo opposto.. Il Tribunale di Milano, investito in grado di appello ad istanza dell'INPS, con sentenza del 18/11/94- 14/6/97, in parziale riforma del provvedimento impugnato, dichiarava dovuti solo i contributi richiesti in relazione alla Mailand s.a.s. e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che la censura dell'INPS (secondo cui aveva sbagliato il Pretore a ritenere che l'Istituto non aveva fornito la prova della natura commerciale 1 dell'attività esercitata dalle due società P.C.F Italia s.n.c. e Mailand s.a.s.) era fondata in parte, nel senso che per la prima società nessuna prova era stata acquisita per dimostrare la "prevalenza dell'attività pubblicitaria rispetto a quella di produzione"; per la Mailand, invece, erano stati acquisiti i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio da cui risultava che oggetto sociale della società consisteva “nell'acquisto, vendita, permute di beni immobili e gestione degli immobili sociali"; innegabile quindi era l'attività di . "compravendita intermediazione", che comportavaed M l'inquadramento della società nel ramo "commercio", per cui erano "dovuti i contributi richiesti in relazione alla sas Mailand". 息 Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il SS, fondato su due motivi. L'INPS si è costituito in giudizio solo con procura ed ha illustrato oralmente le ragioni per le quali il ricorso deve essere rigettato. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 434, I comma, 414 n. 3, 4 e 5 e 437 CPC, e dell'art. 2697 c.c., nonché omessa motivazione sulla rilevanza probatoria sulle produzioni acquisite ai sensi dell'art. 437 CPC, deduce il ricorrente che i documenti acquisti dal Tribunale a norma dell'art. 437 CPC non erano minimamente stati tenuti 2 presenti in sede di decisione e quindi lo scopo dell'ammissione dei nuovi mezzi di prova non era quello di acquisire elementi indispensabili ai fini della decisione, ma solo di consentire all'appellante di specificare la sua domanda, altrimenti assolutamente generica ed indeterminata: l'acquisizione del documento disposta di ufficio costituiva il mezzo per consentire allegazioni che lala parte aveva omesso di formulare tempestivamente in primo grado o nel ricorso in appello. Questo era precluso al Tribunale e la mancata indicazione dei fatti a supporto della domanda, del petitum e causa petendi doveva comportare il rigetto dell'appello e della domanda di merito ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 CPC, mentre il ritardato deposito dei documenti comportava la violazione anche del n. 5 del citato art. 414, in relazione anche al "mancato rispetto dell'ordine ex art. 421 CPC del Pretore". Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 27, L. n. 48 del 29/2/88, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'oggetto sociale, nella sua globalità, si potesse identificare con l'attività in concreto esercitata. Tre erano le censure che venivano mosse su questo punto: a) l'art. 6 comma 27 della L. n. 48/1988 precisava che per reddito d'impresa soggetto a contribuzione si intendeva quello "relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi”, con la 3 # conseguenza che doveva essere accertata l'attività in concreto espletata e non quella astrattamente possibile in base all'oggetto sociale;
sul punto mancava in sentenza ogni indicazione ed ogni accertamento;
b) il Tribunale fondava la sua decisione su una affermazione apodittica, secondo cui “è innegabile” l'espletamento dell'attività di compravendita ed intermediazione, senza alcuna indicazione degli elementi presi me in esame a sostegno di tale affermazione, mentre in realtà esistevano elementi probatori di segno opposto;
c) il Tribunale, infine, sosteneva che "non è certo la natura dei beni scambiati che può escludere l'attività commerciale", facendo così una considerazione priva di senso compiuto e di nesso logico con * era el'oggetto della decisione: oggetto della contestazione l'esistenza dell'attività di scambio e di ciò la parte offriva una prova documentale, che non era stata presa in considerazione dal Tribunale, senza una motivazione adeguata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "nelle controversie soggette al rito del " lavoro il giudice di appello non è tenuto a motivare esplicitamente in ordine all'esercizio positivo o negativo della facoltà, ampiamente discrezionale e perciò sottratta al sindacato di legittimità, di ammettere nuovi mezzi di prova a norma del secondo comma dell'art. 437 CPC (Cass. n. 854 del 6/1/85; n. 2588 del 30/5/89). Il principio, ribadito in numerose decisioni successive (ex plurimis n. 10127 del 28/11/94; n. 12059 del 22/11/95), è condiviso dal Collegio, sulla base della considerazione essenziale che l'esercizio di detta facoltà discrezionale è subordinata alla valutazione, di fatto, in ordine alla indispensabilità del mezzo di prova, valutazione implicita nel provvedimento di ammissione, pur in mancanza di una espressa motivazione al riguardo. La circostanza che il Tribunale non ha fatto riferimento, nelle ragioni della decisione, ai documenti acquisiti a norma dell'art. 437 CPC non significa che degli stessi non ne abbia tenuto conto nella soluzione della controversia;
in ogni caso, il ricorrente si limita a fare delle supposizioni in ordine ai motivi per i quali sarebbe stata disposta l'acquisizione e non fornisce in ricorso elementi per mettere la Corte in condizioni di valutare la decisività della prima censura, che va quindi disattesa. Per le medesime ragioni va disattesa anche la seconda censura, pur essendo in astratto condivisibile la tesi secondo cui l'art. 6 comma 27 della L. n. 48 del 1988, nel sancire che per "reddito d'impresa di cui all'art. 1 del DPR 8/7/80 n. 538 e successive modificazioni s'intende il reddito d'impresa .... relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi" abbia fatto riferimento alla attività in concreto esercitata e non a quella in astratto esercitabile in 1. base all'oggetto sociale. 5 Il Tribunale, però, con motivazione succinta e non certo illogica, ha fatto riferimento alla attività in concreto esercitata, distinguendo fra le due società gestite dal SS ed accogliendo l'appello solo per una di esse. Il ricorrente dal canto suo si limita ad una critica generica, secondo cui dalle prove acquisite in giudizio non potrebbe ricavarsi l'attività espletata in concreto, ma non adduce in ricorso quali fossero gli elementi che "dimostravano come non vera" l'affermazione apodittica del Tribunale in ordine alla attività in concreto espletata, né precisa quali fossero le “evidenze documentali che (il Tribunale) non considera” ed in relazione alle quali “omette di motivare o, a tutto concedere, non motiva sufficientemente". In sostanza il ricorrente non fornisce elementi idonei a mettere la Corte in condizioni di valutare la decisività della censura. Anche il secondo motivo va disatteso ed il ricorso rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in £ Lasso oltre a £ 1.500.000 per onorario. Roma 14 dicembre 2000 AL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE осогано Ropins be unsUfuris Phill DA IMPOSTA DI BOLLO, DI RO, HEA CONI SPESA, TASSA 1. COLLABORATORE DI CANCELLERM ITO AI SENSI DELL'ART. 10 Depositata in Cancelleria A LEGGE 11-8-73 N. 533 oggi, 26 FEB. 2001 IL PODLABORATORE 6