Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026REG.PROV.COLL.
N. 00123/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 123 del 2024, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Falcone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola delle Femmine, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Santo Zanghi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando 41;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 01933/2023, resa tra le parti, e conseguentemente per l’annullamento:
- dell'ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- del 30.11.2018 emessa dal Comune di Isola delle Femmine (PA), notificata il 03.12.2018, nonché tutti gli atti prodromici, connessi e successivi;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola delle Femmine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. BA Di BE e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. La presente controversia trae origine da una conflittualità tra confinanti insorta in relazione a un complesso edilizio realizzato nel Comune di Isola delle Femmine e, più precisamente, all’assetto dei confini e delle reciproche utilità tra proprietà private, nonché a un connesso vincolo reale di destinazione a parcheggio, che le parti assumono determinante sia per la delimitazione delle aree legittimamente utilizzabili, sia per la qualificazione di talune opere come abusive.
Gli odierni appellanti, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, espongono di essere divenuti proprietari, per successione mortis causa del loro dante causa -OMISSIS- (deceduto il 19 novembre 2007), di un immobile sito in Isola delle Femmine (PA), -OMISSIS-, identificato al Catasto Fabbricati al foglio -OMISSIS-, e confinante con la proprietà del sig. -OMISSIS-. Gli appellanti deducono che l’immobile sarebbe stato realizzato in conformità alla concessione edilizia n. -OMISSIS- del 19 dicembre 1994 e alla successiva concessione in variante -OMISSIS-del 6 marzo 1996, con rilascio della relativa agibilità da parte del Comune (prot. n. -OMISSIS- del 4 ottobre 1996), richiamando, a sostegno, una relazione tecnica versata in atti. In epoca successiva, e comunque in prossimità dell’avvio dell’istruttoria comunale, il sig. -OMISSIS-, quale proprietario dell’immobile adiacente e, in particolare, della particella assunta dall’amministrazione come interessata dal vincolo di parcheggio, ha investito il Comune di Isola delle Femmine di specifiche segnalazioni, lamentando l’occupazione abusiva della propria area vincolata a parcheggio da parte del dante causa degli odierni appellanti e chiedendo di verificare lo stato dei luoghi. Nel prosieguo, il Comune ha svolto un accertamento in loco (in data 27 giugno 2018) e all’esito dello stesso ha ritenuto che la scala di accesso alla veranda (di pertinenza dell’immobile degli odierni appellanti) e i muretti di recinzione risultassero realizzati all’interno della proprietà del sig. -OMISSIS-, in porzione qualificata come gravata da vincolo a parcheggio (verbale congiunto del 5 ottobre 2018, sottoscritto dal funzionario comunale e dai tecnici delle parti).
II. Il Comune di Isola delle Femmine, riscontrato l’abuso, con ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 30 novembre 2018, adottata dal 3° Settore Urbanistica, ha ingiunto ai sigg. -OMISSIS- e -OMISSIS-, quali eredi del responsabile dell’abuso edilizio indicato nel provvedimento, nonché al sig. -OMISSIS-, quale proprietario dell’area e obbligato in solido, di procedere alla demolizione delle opere reputate abusive.
III. Avverso l’ordinanza n. -OMISSIS-, gli odierni appellanti hanno proposto ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, Palermo, iscritto al n.g.r. 200/2019, chiedendo l’annullamento dell’atto e la sospensione della sua efficacia. Nel giudizio di primo grado si è costituito il Comune, contestando le domande avversarie.
IV. All’esito della trattazione, il T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, con sentenza n. 1933/2023, pubblicata il 12 giugno 2023, ha rigettato il ricorso. La decisione ha ricostruito la vicenda incentrandola sull’accertamento comunale del 27 giugno 2018 e sul verbale congiunto del 5 ottobre 2018, nonché sulla circostanza che, secondo quanto riportato dal giudice di prime cure , la relazione del consulente tecnico nel parallelo giudizio civile avrebbe comunque attestato la ricaduta dell’area oggetto del contendere, per una estensione pari a mq 13,46, all’interno della particella del sig. -OMISSIS-, qualificata come gravata da vincolo permanente a parcheggio in forza dell’atto del 27 settembre 1994.
V. Con ricorso notificato l’11 gennaio 2024, gli odierni appellanti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, iscritto al n.g.r. 123/2024, chiedendo l’annullamento e la riforma della sentenza di primo grado.
Nel presente grado si è costituito il Comune di Isola delle Femmine, resistendo all’appello.
VI. All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo gli appellanti imputano alla sentenza impugnata un errore che essi descrivono come “travisamento dei fatti” e, più in generale, come mancata considerazione della “perfetta conformità” delle opere ai titoli edilizi. Il nucleo della doglianza è agevolmente individuabile: il T.A.R. Sicilia avrebbe ritenuto “inconferente” la concessione in variante -OMISSIS- del 6 marzo 1996, omettendo di attribuirle la valenza che, secondo parte appellante, essa avrebbe avuto nel dimostrare che la scala di accesso alla veranda e i muretti di recinzione contestati dall’amministrazione non costituirebbero interventi abusivi, ma opere già previste e assentite nel quadro progettuale legittimante l’intervento edilizio principale.
1.1. Il motivo non persuade, poiché, a ben vedere, esso non si confronta con la struttura portante del decisum , né con l’effettivo baricentro dell’istruttoria amministrativa recepita dalla sentenza impugnata.
La sentenza di primo grado non ha impostato il giudizio come una verifica meramente “cartolare” della presenza della scala o di manufatti accessori all’interno degli elaborati di progetto; né ha ancorato la propria conclusione al semplice dato, astratto, dell’esistenza di un titolo edilizio in variante. Essa ha, invece, ricondotto la legittimità dell’ordinanza repressiva al riscontro, ritenuto adeguatamente comprovato, che le opere contestate determinino una trasformazione stabile insistente, almeno per una porzione, su un’area gravata da vincolo permanente di destinazione a parcheggio, vincolo la cui permanenza e opponibilità vengono assunte quale limite oggettivo alla possibilità stessa di occupazione e trasformazione dell’area.
Il T.A.R. afferma, in modo esplicito, che la concessione in variante -OMISSIS-/1996 è “ del tutto inconferente ” in quanto nessuna modifica può dirsi intervenuta in ordine alla destinazione dell’originaria area vincolata a parcheggio, aggiungendo che la stessa variante contiene la clausola di salvaguardia per cui restano “ salvi, riservati e rispettati tutti i diritti dei terzi ”. Ne consegue che l’assunto appellatorio, imperniato sull’asserita “perfetta conformità ai titoli”, rischia di collocarsi su un piano solo apparente. La conformità dell’opera al progetto dell’edificio, anche ove ipoteticamente sussistente, non esaurisce la verifica di legittimità, poiché resta logicamente preliminare e giuridicamente assorbente il dato della concreta localizzazione dell’intervento rispetto a un’area che l’ordinamento e gli atti richiamati dall’amministrazione qualificano come permanentemente destinata a parcheggio.
1.2. Sotto altro e concorrente profilo, la censura di travisamento non risulta sorretta da elementi tali da incrinare la base fattuale posta a fondamento della decisione impugnata. Il primo giudice valorizza, come elementi centrali, gli accertamenti compiuti in sede procedimentale e, in particolare, il sopralluogo del 27 giugno 2018 e il verbale congiunto del 5 ottobre 2018, formatosi in contraddittorio anche con l’apporto dei tecnici di parte, nei quali l’amministrazione ha ritenuto accertata la ricaduta della scala di accesso e dei muretti nell’area riferita alla proprietà del controinteressato e, segnatamente, nella porzione gravata dal vincolo di parcheggio. Tale substrato istruttorio, per come recepito in sentenza, non viene efficacemente scardinato dall’appello, che tende piuttosto a sostituire a esso una diversa lettura tecnico-catastale, senza tuttavia fornire un dato univoco e decisivo capace di dimostrare che l’opera non ricada, neppure in parte, nella zona vincolata.
Il giudice di prime cure , tra l’altro, dà atto che le risultanze tecniche del giudizio civile richiamate dagli appellanti non avrebbero affatto escluso la ricaduta nell’area vincolata, ma avrebbero attestato che l’area oggetto di contestazione ricade, per una estensione pari a mq 13,46, all’interno della particella del controinteressato, particella che la sentenza qualifica come gravata da vincolo permanente a parcheggio in forza dell’atto del 27 settembre 1994.
1.3. Né appare convincente l’ulteriore linea argomentativa secondo cui l’atto di vincolo a parcheggio del 1994 avrebbe dovuto essere “aggiornato” per effetto della variante del 1996. Anche qui, la doglianza presuppone ciò che dovrebbe dimostrare. Essa postula, infatti, che la variante abbia inciso sulla destinazione dell’area vincolata; ma è precisamente tale incidenza che la sentenza impugnata esclude, affermando, al contrario, la permanenza della destinazione e richiamando la clausola di salvaguardia dei diritti dei terzi. In tale quadro, l’“aggiornamento” invocato non è un effetto che possa darsi per assunto, ma un passaggio che avrebbe necessitato, per essere utilmente prospettato, di un supporto documentale e dimostrativo puntuale, non ravvisabile nei termini in cui la censura viene formulata.
2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono l’illegittimità dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-/2018 nella parte in cui ha ingiunto la demolizione delle opere contestate ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, lamentando, in sintesi, una plurima deviazione dell’azione amministrativa dai canoni di legittimità sostanziale e procedimentale. Essi assumono, anzitutto, che il Comune avrebbe agito in carenza di adeguata istruttoria, trascurando la decisiva circostanza della pretesa conformità delle opere ai titoli edilizi, e pervenendo, in modo apodittico, alla qualificazione dell’intervento come abusivo e non suscettibile di regolarizzazione. In secondo luogo, prospettano un difetto – o, comunque, una contraddittorietà – della motivazione, che non avrebbe esplicitato in modo coerente le ragioni della misura ripristinatoria, anche in relazione alla dedotta “insussistenza della prova del provvedimento amministrativo” posto a base dell’asserita destinazione vincolata dell’area. Infine, con argomentazione che si innesta sul medesimo asse critico, sostengono che, per la natura e l’esiguità delle opere, la fattispecie non ricadrebbe nel perimetro applicativo dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 (interventi in totale difformità o con variazioni essenziali), ma, al più, in quello delle parziali difformità ex art. 34; e aggiungono che l’ordinanza sarebbe comunque viziata perché non recherebbe l’indicazione dell’area destinata all’acquisizione gratuita in caso di inottemperanza, come preteso dal comma 2 dell’art. 31.
2.1. Il motivo, così articolato, non può essere accolto, poiché non si misura con l’effettiva fisionomia dell’azione comunale e, soprattutto, con la ricostruzione – puntuale e non implausibile – recepita dalla sentenza di primo grado, la quale ha già chiarito, con motivazione lineare, in quali termini l’ordine ripristinatorio trovi giustificazione e quali siano gli elementi istruttori che sorreggono l’accertamento dell’abuso. In particolare, la censura tende a ricondurre l’intera vicenda entro la categoria (astratta) della “difformità dal titolo”, come se l’ordinanza avesse qualificato le opere esclusivamente in ragione di un disallineamento progettuale; mentre dagli atti emerge che l’amministrazione ha fondato l’intervento repressivo su un presupposto ulteriore e dirimente: la ricaduta delle opere (scala di accesso alla veranda e muretti di recinzione) in una porzione d’area ritenuta gravata da vincolo permanente di destinazione a parcheggio e, quindi, non legittimamente trasformabile nel modo in cui è avvenuto.
2.2. Sotto il profilo del dedotto difetto di istruttoria, la doglianza non coglie nel segno già per una ragione di immediata evidenza documentale. L’ordinanza n. -OMISSIS- non è il prodotto di un’affermazione meramente assertiva, ma è l’esito di una sequenza istruttoria che, secondo quanto ricostruito in sentenza e ribadito dalla difesa comunale, risulta scandita da atti e verifiche specifiche: l’invito alle parti a produrre perizia giurata o a nominare tecnici per sopralluogo congiunto (nota 6 marzo 2018, prot. n. 2841), le nomine dei tecnici di parte, il sopralluogo del 27 giugno 2018 e, soprattutto, il successivo verbale congiunto del 5 ottobre 2018, con elaborato grafico unico allegato, formato in contraddittorio. È precisamente tale corpus istruttorio che il primo giudice ha valorizzato per fondare l’accertamento circa la localizzazione delle opere e la loro interferenza con l’area vincolata; sicché l’affermazione di un’istruttoria “inesistente” o “omessa” si risolve in una rappresentazione che non coincide con la realtà procedimentale quale risultante dagli atti.
2.3. Né risulta fondato il rilievo di insufficienza o contraddittorietà della motivazione. In primo luogo, l’ordinanza individua le opere, le qualifica e ne ordina la rimozione, esplicitando l’elemento ritenuto decisivo dall’amministrazione, e cioè la loro realizzazione in area considerata vincolata a parcheggio, con richiamo all’atto costitutivo del vincolo e alla relativa planimetria. In secondo luogo, la sentenza di primo grado ha, di fatto, “testato” la tenuta motivazionale del provvedimento, ricostruendo i passaggi essenziali del ragionamento amministrativo e reputandoli coerenti con gli esiti dell’istruttoria e con i dati tecnici richiamati, incluso il riferimento – tratto dal giudizio civile – alla porzione di area (mq 13,46) ricadente nella particella qualificata come gravata da vincolo permanente a parcheggio.
2.4. Quanto, poi, al riferimento alla “insussistenza della prova del provvedimento amministrativo”, va osservato che la censura, per come formulata, resta generica e, soprattutto, non è calibrata sul contenuto effettivo della motivazione del giudice di prime cure . Il primo giudice non si è limitato ad assumere, in via apodittica, l’esistenza di un vincolo, ma ha ricostruito – sulla base degli atti del procedimento e delle deduzioni delle parti – l’origine e la permanenza della destinazione a parcheggio, dando conto anche della clausola presente nella variante edilizia che fa salvi i diritti dei terzi e, quindi, non può essere letta come strumento di “superamento” del vincolo. La contestazione dell’appellante, in realtà, tende a trasformare il giudizio di legittimità dell’ordine repressivo in una sede di rivalutazione complessiva delle vicende negoziali e catastali (frazionamento, asseriti errori del tipo mappale, ecc.), ma tale operazione, oltre a non incidere sul nucleo dell’accertamento recepito in sentenza, non dimostra, nei termini rigorosi richiesti, che l’amministrazione abbia agito in assenza di presupposti o sulla base di elementi inesistenti.
2.5. Parimenti non condivisibile è l’assunto secondo cui l’ordinanza avrebbe impropriamente applicato l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in luogo della disciplina della parziale difformità. Anche qui, la censura presuppone che la fattispecie sia, nella sua essenza, una semplice “difformità” dal titolo; mentre la sentenza di primo grado ha ricostruito il fondamento dell’azione ripristinatoria nella realizzazione di opere incidenti su area ritenuta vincolata a parcheggio, e dunque in una trasformazione che, per la sua concreta collocazione, viene qualificata come non legittimata e non tollerabile. In tale quadro, l’invocazione della categoria della “parziale difformità” non opera come automatica degradazione del potere repressivo, tanto più ove si consideri che la stessa ordinanza richiama il contesto paesaggistico e i relativi vincoli, profilo che il primo giudice ha espressamente valorizzato nel respingere le doglianze dirette a conseguire un trattamento sanzionatorio diverso dalla demolizione.
2.7. Infine, quanto al profilo – pure inserito dagli appellanti nel presente motivo – relativo alla mancata indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza, la sentenza di primo grado ha già chiarito che l’omessa puntuale individuazione dell’area nel corpo dell’ordinanza non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ingiunzione demolitoria, potendo tale individuazione essere compiuta nella fase successiva e tipica dell’eventuale procedimento di acquisizione conseguente all’inottemperanza. In altri termini, l’atto qui impugnato assolve primariamente la funzione di intimare il ripristino dello stato dei luoghi; l’eventuale acquisizione e la precisa delimitazione dell’area pertinente costituiscono effetti e adempimenti che si innestano su un distinto segmento procedimentale, eventuale e successivo, che presuppone, logicamente e giuridicamente, l’inottemperanza all’ordine. Ne discende che la censura, così come formulata, non incide sulla validità dell’ordine di demolizione in sé considerato.
3. Con il terzo motivo si deduce che l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- sarebbe illegittima per omessa comunicazione di avvio del procedimento e, più in generale, per lesione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990. La prospettazione è sviluppata nel senso che l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di pervenire all’adozione della misura ripristinatoria, porre gli interessati in condizione di conoscere formalmente l’esistenza di un procedimento “in itinere” e di interloquire utilmente così da incidere sull’esito dell’istruttoria e, per conseguenza, sulla decisione finale.
3.1. Il motivo non può essere condiviso, poiché non coglie – e, comunque, non supera – la duplice ratio con cui la sentenza di primo grado ha già reputato irrilevante la doglianza, collocandola correttamente nella fisiologia del potere repressivo edilizio e nel concreto svolgimento dell’azione amministrativa.
Occorre, infatti, ricordare che il primo giudice ha espressamente affrontato la censura partecipativa, affermando che “ deve reputarsi irrilevante l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento ”, valorizzando la natura dell’ingiunzione demolitoria quale misura “ urgente dovuta e rigorosamente vincolata ”, fondata su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato e non bisognosa, per la sua stessa struttura, di apporti partecipativi idonei a modificarne il contenuto.
3.2. Tale impostazione, già di per sé, è sufficiente a rendere non decisiva la censura. L’ordine di demolizione, quando presuppone l’accertamento dell’abuso edilizio e la sua non tollerabilità rispetto all’assetto urbanistico e vincolistico, si atteggia come atto doveroso conseguente a una situazione obiettiva, non già come determinazione ampiamente discrezionale la cui conformazione dipenda in modo essenziale dall’interlocuzione procedimentale.
3.3. Ma vi è di più, nella motivazione della sentenza impugnata, il primo giudice ha evidenziato che, anche a voler ipotizzare che gli appellanti, se previamente avvisati, avrebbero indicato all’amministrazione l’esistenza della concessione in variante -OMISSIS-/1996, tale indicazione non avrebbe potuto sortire alcuna incidenza sul contenuto dell’atto repressivo, poiché la variante è stata reputata “del tutto inconferente” rispetto al dato dirimente.
3.4. A ciò si aggiunge un profilo fattuale, emergente dagli atti del procedimento e valorizzato dalla difesa comunale, che indebolisce ulteriormente la prospettazione appellatoria, perché mostra come, nella vicenda concreta, non vi sia stata alcuna “sottrazione” del contraddittorio in senso sostanziale. Risulta, infatti, che l’amministrazione, prima dell’adozione dell’ordinanza, abbia attivato una interlocuzione tecnica con le parti, invitandole a produrre elaborati e a nominare tecnici, e che sia stato poi effettuato un sopralluogo con successiva formalizzazione (verbale congiunto del 5 ottobre 2018). Tale sequenza procedimentale depone nel senso che gli interessati non sono rimasti estranei all’accertamento, e che l’amministrazione ha consentito – nella forma ritenuta utile – l’emersione degli elementi tecnici ritenuti pertinenti.
4. Con il motivo rubricato dagli appellanti come “3.” nell’ambito dei motivi di primo grado riproposti in appello si torna a prospettare che l’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-/2018 sarebbe viziata perché adottata a distanza di tempo dalla realizzazione delle opere, in un contesto che, secondo parte appellante, avrebbe ingenerato un affidamento meritevole di tutela; si deduce, inoltre, che l’amministrazione avrebbe agito in violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, con conseguente sviamento, difetto d’istruttoria e insufficienza o incertezza della motivazione, anche in riferimento all’art. 3 della medesima legge e all’art. 97 Cost..
4.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata affronta espressamente l’argomento del “tempo” e lo risolve in modo netto, richiamando l’orientamento secondo cui l’esercizio dell’attività di repressione dell’illecito edilizio non incontra limiti temporali ed è doveroso. Essa aggiunge che il mero decorso del tempo, anche lungo, non comporta l’insorgenza di uno stato di legittimo affidamento, né innesta in capo all’amministrazione uno specifico onere di motivazione “rafforzata”, richiamando, tra l’altro, Cons. Stato, Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9.
4.2. In tale prospettiva, l’invocazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 non conduce al risultato che gli appellanti intendono trarne. L’art. 2 disciplina il dovere dell’amministrazione di concludere i procedimenti entro un termine, in funzione di certezza e prevedibilità dell’azione amministrativa; ma la sua violazione, quand’anche allegata, non si traduce automaticamente nell’illegittimità sostanziale dell’esercizio del potere repressivo edilizio, tanto più quando la misura si innesta su una situazione obiettiva di illecito e su un potere ritenuto doveroso, privo di margini di opportunità tali da essere “consumati” dal tempo.
4.3. Ad abundantiam , va pure rilevato che l’ordinanza non presenta, in ogni caso, quella “incertezza motivazionale” che gli appellanti le addebitano. Essa individua le opere ritenute abusive e ne colloca la realizzazione nell’area assunta come vincolata, richiamando l’atto e la planimetria posti a fondamento della destinazione a parcheggio, oltre ai vincoli richiamati nel provvedimento.
4.4. Quanto, infine, ai richiami all’art. 97 Cost. e allo sviamento di potere, essi restano, nel motivo, enunciati in forma sostanzialmente assertiva. Non è dato comprendere – oltre la formula – quale specifica deviazione funzionale sarebbe stata realizzata dall’amministrazione, se non riproponendo, ancora una volta, la tesi secondo cui l’intervento repressivo sarebbe tardivo e, dunque, ingiusto o sproporzionato. Ma, una volta escluso che il tempo possa fondare affidamento e una volta confermata la doverosità dell’azione repressiva in presenza dell’abuso, tale prospettazione non è idonea a integrare né sviamento né violazione dei canoni di buon andamento.
5. Con il quinto motivo, proposto espressamente in via subordinata, gli appellanti tornano a sollecitare l’applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, deducendo che le opere oggetto dell’ordinanza comunale sarebbero, nella prospettazione di parte, riconducibili – al più – a una fattispecie di parziale difformità e che, in ragione della loro natura e della loro funzione, la demolizione determinerebbe un pregiudizio sproporzionato, ovvero inciderebbe sulla parte “conforme” dell’immobile, con conseguente doverosità dell’adozione della sanzione pecuniaria in luogo della misura ripristinatoria.
5.1. Anche tale motivo non è fondato, poiché presuppone, ancora una volta, una qualificazione della vicenda che non coincide con la ricostruzione accolta dal giudice di primo grado e, soprattutto, non supera le specifiche ragioni per le quali il primo giudice ha ritenuto non praticabile, nel caso concreto, la soluzione sanzionatoria invocata.
La sentenza impugnata, infatti, affronta espressamente la doglianza e la rigetta lungo due direttrici argomentative, entrambe decisive. Anzitutto, il giudice di prime cure rileva che la parte ricorrente non ha fornito prova della sussistenza del presupposto indefettibile richiesto dall’art. 34, comma 2, e cioè dell’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudizio della parte eseguita in conformità. In altri termini, la “sostituzione” della demolizione con la sanzione pecuniaria non opera in via automatica, ma richiede un accertamento concreto e rigoroso circa l’effettiva impossibilità tecnica di ripristino; accertamento che, secondo la motivazione della sentenza, non risulta dimostrato in atti.
5.2. In secondo luogo la sentenza valorizza un elemento qualificante del caso concreto, già richiamato dall’ordinanza repressiva e già utilizzato dal primo giudice quale parametro interpretativo della disciplina applicabile: la presenza di un vincolo paesaggistico.
5.3. A ciò si aggiunge che l’invocazione dell’art. 34, comma 2, presuppone che l’opera abusiva sia effettivamente inquadrabile come intervento “in parziale difformità” da un titolo. Ma, nel caso concreto, l’azione repressiva è stata motivata (e la sentenza impugnata l’ha ritenuta legittima) non tanto e non solo per una mera difformità progettuale, quanto per la concreta ricaduta delle opere su un’area ritenuta gravata da vincolo permanente di destinazione a parcheggio, circostanza che rende la trasformazione non tollerabile e impone il ripristino dello stato dei luoghi.
5.4. In tale quadro, non è ravvisabile alcun eccesso di potere per sproporzione o per mancata considerazione di soluzioni alternative, perché la soluzione alternativa invocata (sanzione pecuniaria) non si presenta come soluzione dovuta. La demolizione non è stata disposta per ragioni punitive o per scelta di mera opportunità, bensì quale misura di ripristino di un assetto territoriale ritenuto illegittimamente inciso da opere stabili, localizzate in area vincolata, e per di più in contesto paesaggisticamente tutelato.
6. Dalla complessiva disamina che precede discende che l’appello non reca elementi idonei a incrinare l’impianto motivazionale della sentenza impugnata, né a sovvertire l’accertamento fattuale e giuridico che ne costituisce l’asse portante.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico degli appellanti nei confronti del Comune di Isola delle Femmine. Per le altre parti non costituite, non vi è luogo a statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.g.r. 123 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Isola delle Femmine, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Michele Pizzi, Consigliere
BA Di BE, Consigliere, Estensore
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA Di BE | BE IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.