Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 335 del 2025, proposto da
Associazione Libera Caccia Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , SS VE, rappresentati e difesi dall'avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ambito Territoriale di Caccia n. 3 ER-ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Bene, Michele Contartese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci, Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RT RO, rappresentato e difeso dall'avvocato SS Marcucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del verbale del Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 3 ER- ET del 19 giugno 2025, comunicata ai componenti dell'ATC n. 3 in data 03 giugno 2025, recante l’elezione a Presidente dell'Avv. RT RO;
- del verbale dell'ATC n. 3 ER ET del 4 giugno 2025;
- del verbale dell'ATC n. 3 ER ET del 12 giugno 2025, recante la ratifica della nomina a Presidente dell’Avv. RO;
- della nota di chiarimenti della Regione Umbria prot. 107107 del 4 giugno 2025, successivamente comunicata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Umbria, di RT RO e dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 ER-ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa EN AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Libera Caccia, unitamente al proprio rappresentante in seno all’Ambito Territoriale di Caccia n. 3 ER ET (“ATC”), il Sig. SS VE, impugna il verbale della riunione del Comitato di gestione del 19 maggio 2025, nel corso della quale, a seguito di convocazione da parte del Commissario Straordinario allora in carica, il Comitato di Gestione, alla presenza di 19 componenti, eleggeva quale Presidente l’Avv. RT RO, con 13 voti favorevoli e 6 schede bianche (“ mancando la comunicazione ufficiale della nomina del sostituto in sostituzione del Sig. LA dimissionario ”).
Rispetto ai venti componenti del Comitato di Gestione nominati dalla Regione Umbria con decreto n. 31 del 14 aprile 2025, il 9 maggio 2025 si era dimesso il rappresentante della Coldiretti, che risultava dunque assente alla riunione del 19 maggio, dato che la Presidente della Giunta Regionale provvedeva a nominare nuovamente tale membro del Comitato nella persona del Sig. OS con decreto n. 42 del 19 maggio 2025, comunicato con posta elettronica ordinaria inviata alle 15.32 della medesima giornata, ma protocollata il giorno successivo, e con posta elettronica certificata del 23 maggio 2025.
2. A seguito della contestazione della validità dell’elezione operata dal Sig. SS VE con rituale diffida a mezzo del proprio legale, nella seduta del Comitato di gestione del 4 giugno 2025 il Presidente eletto dava lettura della nota di chiarimenti della Regione Umbria pervenuta in pari data (che asseverava la validità dell’elezione) e, stante anche la dichiarazione di voto favorevole del membro neonominato in rappresentanza della Coldiretti, Sig. OS, invitava gli altri componenti ad esprimersi nuovamente, onde convalidare le precedenti dichiarazioni di voto; senonchè, a seguito dell’opposizione manifestata da alcuni membri, la votazione veniva rinviata all’ordine del giorno della successiva seduta del 12 giugno 2025. In tale occasione i membri del Comitato di Gestione, presenti nel numero di 17, procedevano ad una nuova votazione, questa volta palese, del Presidente, che veniva rieletto nella persona del Sig. RT RO con 16 voti favorevoli ed 1 contrario.
3. L’Associazione Libera Caccia e il Sig. SS VE hanno quindi impugnato i verbali recanti, rispettivamente, l’originaria elezione del Presidente del Comitato di Gestione del 19 maggio 2025 e la successiva ratifica del 12 giugno, oltre alla nota di chiarimenti regionale del 4 giugno 2025, articolando cinque motivi di ricorso.
3.1. Violazione dell’art. 11 della L.R. Umbria n. 14/94 e dell’art. 4 del R.R. n. 6/2008 – eccesso di potere – sviamento – violazione del DPGR. L’elezione del Presidente del Comitato di Gestione operata il 19 maggio 2025 era invalida per mancato rispetto del quorum funzionale, dato che la maggioranza dei due terzi dei componenti richiesta dall’art. 11, comma 3, della L.R. n. 14/94 andrebbe calcolata non sui presenti ma sui membri assegnati all’organo, ovvero 20: di conseguenza i 13 voti favorevoli erano insufficienti, richiedendosene 14.
3.2. Eccesso di potere – sviamento – travisamento dei fatti - contraddittorietà - violazione della ratio del R.R. n. 6/2008 - violazione della L.R. n. 14/94. La nota di chiarimenti della Regione Umbria che confermava la validità dell’elezione assimilando 13 voti alla maggioranza dei due terzi era basata su un presupposto travisato, ovvero l’art. 5 del regolamento regionale n. 6 del 2008, che consente la costituzione del Comitato anche con soli 16 membri, ma nulla dispone in merito alla maggioranza richiesta per l’elezione del Presidente dell’organo.
3.3. Violazione dell’art. 11 della L.R. Umbria 14/94 e dell’art. 4 della R.R. n. 6/2008 – Effettiva conoscenza da parte dell’ATC 3 del decreto n. 42 del 19 maggio 2025 di nomina del signor OS in sostituzione del signor LA. La maggioranza dei due terzi dei membri andava calcolata non sul numero di 19 effettivamente presenti, ma su 20, dato che il ventesimo componente (in sostituzione di quello dimissionario) alla data della riunione del Comitato risultava già nominato con decreto regionale n. 42 del 19 maggio 2023, comunicato al Comitato via email in orario antecedente all’inizio della riunione (le 15.32, a fronte dell’inizio della stessa alle 16,00).
3.4. Violazione dell’integrità della composizione del comitato di gestione – illegittimità della convocazione del comitato di gestione - mancata convocazione del ventesimo componente del comitato di gestione - mancata convocazione del membro dimissionario o, in ogni caso, del membro in carica. Il Comitato di gestione doveva ritenersi composto di 20 membri anche nel periodo intercorrente tra le dimissioni del Sig. LA e la nomina del Sig. OS, stante il principio di continuità dell’organo gestorio, quindi fino alla nomina del sostituto doveva ritenersi ancora in carica il membro dimissionario.
3.5. Illegittimità e/o invalidità derivata – Violazione dell’art. 48 Cost. – Violazione dei principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità dell’agire amministrativo – sviamento . L’invalidità della nomina originaria ha determinato altresì l’invalidità derivata dalla nomina ratificata il 12 giugno 2025 in violazione del principio della segretezza del voto, la cui espressione veniva “imposta” ai componenti in forma palese, così “coartandone” il contenuto, dato che delle sei schede bianche risultanti il 19 maggio 2025, il 12 giugno residuava un solo voto contrario.
4. Si sono costituiti per resistere in giudizio sia la Regione Umbria che l’ATC n. 3 che il controinteressato RT RO.
4.1. Tutte le parti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del presente Giudice in ragione della natura di associazione di diritto privato del comitato di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia, le cui funzioni di interesse pubblico non varrebbero ad attrarre nella giurisdizione del Giudice Amministrativo le questioni di natura privatistica inerenti la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato. Sia la Regione che l’ATC hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti sotto vari profili: a) con riguardo all’Associazione libera caccia, poiché le domande azionate non involgono questioni lesive dei suoi interessi come da previsioni statutarie, inoltre la sezione regionale dell’Umbria sarebbe priva di capacità processuale, essendo riservata la rappresentanza in giudizio alla sola sezione nazionale e al suo Presidente; b) quanto al Sig. VE, non sarebbe stato dimostrato il suo interesse all’impugnativa quale membro dissenziente rispetto al voto (nell’originaria votazione c’erano state schede bianche, non voti contrari), laddove l’unico legittimato all’impugnativa, perché leso dall’elezione in sua assenza, avrebbe potuto essere il Sig. OS.
4.2. Nel merito l’elezione del Presidente sarebbe stata valida, poiché la comunicazione della nomina del membro sostituto per email non era efficace, mancando della notifica individuale o comunque della comunicazione ufficiale, derivante solo dalla pec del 23 maggio 2025, non dalla email di posta ordinaria del 19 maggio 2023. Il quorum andava quindi calcolato su 19 componenti e non su 20, che non erano in carica al momento della votazione; inoltre, in ogni caso, la ratifica del voto avrebbe sanato eventuali irregolarità perché l’obbligo del voto segreto non era sancita da alcuna norma dello statuto.
5. All’udienza in camera di consiglio del 2 settembre 2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare a fronte della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
6. In vista della decisione le parti si sono scambiate memorie e repliche. La parte ricorrente ha specificamente contestato le eccezioni preliminari avversarie, evidenziando che le funzioni pubblicistiche svolte dall’Ambito territoriale di caccia non possono non attrarre alla giurisdizione amministrativa anche le questioni inerenti il funzionamento degli organi che le esercitano. Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
8. Gli Ambiti territoriali di caccia provinciali (ATC) costituiscono una struttura associativa senza scopo di lucro che svolge compiti di natura pubblicistica trascendenti la dimensione puramente privata, in quanto attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, disciplinati direttamente dalle Leggi Regionali e connessi all'organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico venatorio; essi, inoltre, godono di forme di finanziamento non collegate al mercato, con assoggettamento ai poteri di controllo e vigilanza da parte degli enti pubblici territoriali (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12 novembre 2021, n. 33845).
Quanto ai Comitati di Gestione costituiti al loro interno, l’art. 4 del Regolamento regionale n. 6 del 2008 precisa che " Il Comitato di gestione è un organismo associativo privato, che non ha fini di lucro, a cui è affidata la gestione dell'A.T.C. Il Comitato di gestione si configura come organismo rappresentativo organizzato in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Regione e dalle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi della normativa vigente, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati". La predetta personalità giuridica di diritto privato di cui agli articoli 12 e seguenti del codice civile è stata riconosciuta all'ATC n. 3 ER-ET con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 novembre 1998 n. 541.
9. Le funzioni pubblicistiche svolte dagli ATC sono elencate all’art. 6 del Regolamento Regionale n. 6 del 2008: esse consistono principalmente nella sottoposizione alla Regione del programma di gestione annuale del territorio a caccia programmata, che contiene, tra le altre cose: 1) i progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito; 2) gli interventi di miglioramento degli habitat; 3) le immissioni di selvaggina; 4) la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile; 5) i criteri per l'assegnazione dei settori di caccia al cinghiale; 6) le eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche.
Inoltre l’ATC:
- esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio regionale, e può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;
- provvede all'accertamento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria ed all'erogazione di contributi per il risarcimento e per interventi tesi alla prevenzione degli stessi;
- coordina il servizio di vigilanza venatoria per mezzo delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.
10. A fronte di tali rilevanti funzioni pubblicistiche, la Corte regolatrice della giurisdizione ha avuto occasione di chiarire che, tuttavia, “ Tali compiti si esauriscono (...) con l’organizzazione del prelievo venatorio e della gestione faunistica del territorio di competenza ” (Cass. civ., SS. UU., ord. 28 dicembre 2017, n. 31114), quasi a voler sottolineare che la soggezione a norme di diritto pubblico e, quindi, alla giurisdizione amministrativa (in assenza di ipotesi di giurisdizione esclusiva) va in ogni caso rilevata in base alle attribuzioni di volta in volta conferite ed al carattere sostanziale, civilistico o pubblicistico, delle attività poste in essere.
“ È noto, infatti, che il nostro ordinamento ha oramai recepito una nozione dinamica e funzionale di ente pubblico, in cui la dimensione autoritativa viene individuata in relazione alle finalità che l’ente persegue, ai poteri che gli vengono riconosciuti e limitatamente a questi, ben potendo accadere che uno stesso soggetto possa avere la natura di ente pubblico a certi fini e rispetto a certi istituti, e possa, invece, non averla ad altri fini, conservando rispetto ad altri istituti regimi normativi di natura privatistica” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7573; id., Sez. IV, 4 aprile 2019, n. 2217; id. Sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2660).
11. Seguendo tale linea interpretativa questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire, rispetto ad un caso analogo (sentenza 8 febbraio 2021 n. 44) che “ non possono invece ritenersi soggetti alla disciplina pubblicistica gli atti nei quali si esplica la “vita interna” dell’organismo collettivo (associativo o societario). Così è, per quanto interessa ai fini del presente giudizio, per le procedure di convocazione delle adunanze degli organi collegiali interni dell’ente collettivo e per gli aspetti relativi alla valida costituzione degli stessi ed alla valida espressione della loro potestà decisionale [..] Si tratta di atti che, costituendo espressione di attività iure privatorum dell’ente associativo che non coinvolge direttamente attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, nei termini sopra indicati, sono da ritenersi sottoposti alle norme civilistiche, con conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere delle controversie da essi nascenti tra i soci e tra questi e gli organi associativi .”
Nel caso che occupa, infatti, non viene in rilievo il compimento di atti che costituiscono esplicazione dei poteri pubblicistici riconosciuti alla ATC, bensì atti di diritto privato afferenti ad aspetti di micro- organizzazione relativi alla gestione interna dei loro organi direttivi, i comitati di gestione, pacificamente associazioni di diritto privato nei confronti delle quali i singoli membri vantano posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, da cui discende la devoluzione della presente controversia alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
12. A conferma della coerenza sistematica di tale scelta con altre ipotesi di organismi che, pur svolgendo attività dal marcato interesse pubblico, mantengono una organizzazione le cui dinamiche sono ricondotte nell’alveo del diritto privato, si consideri l’ipotesi della nomina e della revoca dei componenti degli organi delle Società pubbliche disciplinate dal D.Lgs. 175/2016, le cui controversie sono ormai pacificamente devolute alla giurisdizione ordinaria.
13. Nel caso di specie la scelta operata dalla normativa nazionale (in particolare dall’art. 14 del D.Lgs. 157/1992) e, più ancora, da quella regionale (agli artt. 4 e ss. del R.R. n. 6/08) di affidarsi a modelli organizzativi mutuati dal diritto civile implica che, salve le eccezioni e le deroghe direttamente individuate dall’ordinamento desumibili dalla natura pubblicistica delle attività svolte (come avviene, ad esempio, per il caso dell’assoggettamento dell’attività contrattuale degli ATC al codice dei contratti pubblici o per particolari ipotesi di controllo sostitutivo regionale), la restante attività degli ATC debba essere ricondotta alla natura giuridica del modello istituzionale di riferimento (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 6 maggio 2024 n. 540).
Ne consegue che le controversie inerenti gli atti di nomina del Presidente del Comitato di Gestione degli ATC, in quanto involgenti atti organizzativi di diritto privato, ricadono nella giurisdizione del Giudice Ordinario.
14. Il giudizio de quo , quindi, è devoluto alla giurisdizione del Giudice Ordinario, avanti al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 cod. proc. amm.. Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il giudizio venga riassunto presso la suddetta Autorità Giudiziaria entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza (art. 11, co. 2, cod. proc. amm.).
15. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, e indica come giudice competente a decidere il Giudice Ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AN | RA UN |
IL SEGRETARIO