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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 30/10/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 792/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MOSCATELLI VANESSA che la rappresenta Parte_1 P.IVA_1 giusta delega in atti
ATTORE contro
C.F. , con l'avv. SPITONI DANIELA e l'avv. PASQUINI CP_1 C.F._1
SARA che lo rappresentano giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare la domanda di espunzione dal fascicolo telematico del doc.9 di parte attrice;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- condannare il sig. CP_1 al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Parte_1 della somma di € 5.117,65 di cui alla fattura n.70/2020 del 29.06.2020 relativa al rifacimento parapetto balcone per l'importo di € 1.898,90, alla fattura n. 75/2020 del 1.07.2020 relativa alla impermeabilizzazione e rete balcone, spostamento tubi condizionatore, smontaggio tenda, rimborso mattonelle dell'importo di € 683,10, nonché alla fattura 22/2021 del 1.04.2021 dell'importo di €
pagina 1 di 11 2.535,65 relativa alla manutenzione ordinaria della scala esterna. Il tutto in forza del contratto di appalto del 7.12.2019. Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa in via istruttoria, si insiste per la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del
CTU, sui medesimi quesiti oggetto di perizia e indicati nella memoria Baldi ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc.,
o quanto meno che lo stesso venga chiamato a rendere effettivi chiarimenti e proceda con apposito supplemento istruttorio e con la correzione della CTU anche nelle parti parzialmente nulle;
- nel merito: rigettare tutte le domande di pagamento formulate da ed oggetto del Parte_1 presente giudizio. - sempre nel merito, in via riconvenzionale: a) accertare i danni patiti e patiendi da in proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in Follonica Via Italia CP_1
n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla e, per l'effetto, Parte_1 condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da nelle sue predette qualità, quantificati come in atti ovvero nella maggiore o minore CP_1 somma derivante dall'esito di idonea CTU che sin da ora viene richiesta in via istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) In ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla compensare CP_1 Parte_1 le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore di fino a concorrenza CP_1 dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della fatto salvo il Parte_1 maggior avere di stesso Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari”. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via pec proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 941/21 R.G. n. 1218/21 emesso in data 22.06.2021 con il quale il Giudice di Pace di
Grosseto ingiungeva il pagamento in favore della della somma di € 2.183,04 portata Parte_1 dalla fattura n. 150 del 16.12.2020 quale corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto in data
7.12.2019. Il sig. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che niente era CP_1 dovuto, ad alcun titolo, da alla ed in via riconvenzionale chiedeva CP_1 Parte_1
l'accertamento dei danni patiti e patiendi da in proprio nonché nella sua qualità di CP_1 condomino dello stabile sito in Follonica Via Italia n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente opposta e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i Parte_1 danni materiali patiti e patiendi da come quantificati nella relazione dell'Ing. CP_1 Per_1
In ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da CP_1 per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente opposta, compensare le somme riconosciute a pagina 2 di 11 titolo di risarcimento danni in favore dell'odierna dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della fatto salvo il maggior avere dell'odierno opponente. Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo - nel merito, rigettare l'opposizione promossa da Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. CP_1
941/21 R.G. n. 1218/21 emesso dal Giudice di Pace di Grosseto in data 22.06.2021; - in subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione, condannare in ogni caso il sig. al pagamento della CP_1 somma di € 2.183,03 portata dalla fattura n. 150/2020 del 16.12.2020 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'emissione della fattura al saldo;
- in via riconvenzionale, in ogni caso condannare il sig. al pagamento della somma di € 5.117,65 di cui alle fatture CP_1
n.70/2020 del 29.06.2020, n. 75/2020 del 1.07.2020 e n. 22/2021 del 1.04.2021.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 17.01.2022 il Giudice di Pace ordinava la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 941/21 -R.G. n. 2496/2021, dalla causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta-opposta; tratteneva presso di sé la causa R.G. n.
2496/2021 e rimetteva la causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta- opposta, al Tribunale di Grosseto avanti al quale la causa doveva essere riassunta entro il termine di legge, disponeva la sospensione del predetto procedimento in attesa della decisione del Tribunale di
Grosseto.
Con comparsa ritualmente notificata la riassumeva la causa davanti all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna del sig. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di € 5.117,65 di cui alla fattura n.70/2020 del 29.06.2020 relativa al rifacimento parapetto balcone per l'importo di € 1.898,90, di cui alla fattura n. 75/2020 del 1.07.2020 relativa alla impermeabilizzazione e rete balcone, spostamento tubi condizionatore, smontaggio tenda, rimborso mattonelle dell'importo di € 683,10, nonché alla fattura 22/2021 del 1.04.2021 dell'importo di €
2.535,65 relativa alla manutenzione ordinaria della scala esterna. Il tutto in forza del contratto di appalto del 7.12.2019.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava la debenza delle somme azionate da controparte CP_1 con le relative fatture in ragione di una serie importante di errori di esecuzione, mancata esecuzione a regola d'arte, mancata realizzazione di alcune lavorazioni e necessità di effettuare alcuni ripristini per sistemare i danni subiti dalla proprietà formulando apposita domanda riconvenzionale sia in CP_1 proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in Follonica Via Italia n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla Chiedeva dunque condannare quest'ultima Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da CP_1 pagina 3 di 11 quantificati come in atti ovvero nella maggiore o minore somma derivante dall'esito di idonea CTU richiesta in via istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, in ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da per i vizi e difetti dei CP_1 lavori eseguiti dalla compensare le somme riconosciute a titolo di risarcimento Parte_1 danni in favore di fino a concorrenza dell'eventuale credito che dovesse essere accertato CP_1 in favore della fatto salvo il maggior avere di stesso. Parte_1 CP_1
Con decreto del 17.10.2023 emesso dal Dott. Mario Venditti, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del
17.05.2022 veniva nominato il CTU Ing. per rispondere al seguente quesito: “1. - Persona_2
Accerti il CTU sulla base della documentazione prodotta e delle ispezioni che riterrà necessarie, la corrispondenza tra le opere eseguite dalla ditta e quelle indicate nelle fatture azionate Parte_1
n. 22 del 1.04.2021 (doc.21), n. 75 del 1.07.2020 (doc.6) e n. 70 del 29.06.2020 (doc.5), nel computo metrico consuntivo del 29.06.2020 (doc.12) e nel preventivo approvato dal sig. di CP_1 rifacimento parapetto (doc.3) e nel verbale assemblea del 19.06.2020 (doc.23) e se tali opere sono state eseguite a regola d'arte.
Accerti altresì il CTU:
2. l'esattezza dei conteggi effettuati dalla e dei relativi importi dalla stessa fatturati Parte_1 al sig. nonché della correttezza della contabilità relativa ai lavori eseguiti dalla medesima in CP_1 ragione dei contratti di appalti intercorsi tra le Parti per il rifacimento delle parti di proprietà privata del sig. e per il rifacimento delle scale condominiali, oggetto del presente giudizio. CP_1
3. lo stato dei luoghi in contestazione nonché i lavori eseguiti dalla e le relative quantità, Parte_1 con specifica verifica della corrispondenza dei lavori eseguiti dalla rispetto a quelli Parte_1 preventivati, e valutazione della corretta esecuzione a regola d'arte, ivi compresa la verifica di agibilità
e conformità statica del parapetto del terrazzo del sig. con indicazione degli interventi necessari CP_1 per l'eventuale completamento dei lavori e per il ripristino dei medesimi a regola d'arte, e conseguente quantificazione dei medesimi e dei danni materiali patiti e patiendi da parte di anche CP_1 nella sua qualità di condomino dello stabile sito in Follonica, Via Italia n. 266, per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati”.
All'udienza del 7.01.2025 il difensore di parte convenuta chiedeva che fosse chiamato a chiarimenti il
CTU sulle circostanze verbalizzate ed il CTU Ing. presente all'udienza, confermava Per_2
pagina 4 di 11 l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale da parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte;
confermava altresì gli importi di cui alla notula essendo errati solo gli importi per come descritti ma corretti nei conteggi.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Prima di entrare nel merito della questione è opportuno descrivere i fatti che hanno determinato l'odierno giudizio.
Nell'anno 2019 i proprietari del fabbricato sito in Follonica, viale Italia n.266 commissionavano alla l'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate, della copertura e della scala Parte_1 condominiale, con contratto di appalto del dicembre 2019 per un importo pari a complessivi €
59.198,10 oltre iva. Successivamente il sig. affidava sempre alla l'esecuzione di CP_1 Parte_1 lavori all'appartamento di sua proprietà rifacimento del parapetto e della soletta, con trattamento dei ferri corrosi e ripristino delle malte, nonché fornitura e posa in opera di battiscopa, impermeabilizzazione del pavimento, fornitura e posa in opera nuova pavimentazione e della cimasa in peperino con gocciolatoio. Il tutto per un importo complessivo pari ad € 4.699,00 iva esclusa, poi scontato dalla ditta e indicato a corpo in complessivi € 4.500,00. Il sig. nel presente giudizio CP_1 contestava la sussistenza di numerose problematiche relative a: - rifacimento del parapetto e del balcone privato e alle problematiche connesse (ad es. riduzione del passaggio, mancata installazione ringhiera, infiltrazioni d'acqua dai lavori sulla copertura dell'immobile, lesioni e fessurazioni sulle mura interne dell'abitazione, mancanza di agibilità e verifica strutturale del balcone, assenza parziale battiscopa, deterioramento della soglia, ristagni di acqua, rottura sifone lavello, sradicamento del Con motore esterno dell' ; - rifacimento delle scale condominiali con gradini non a norma né a regola d'arte, aventi altezze diverse, cimasa difforme da quella richiesta per colore, dimensioni e materiale ed installata in modo non corretto e che si è distaccata poco dopo la messa in posa;
- nuove lavorazioni eseguite da controparte fuori capitolato senza previa richiesta né autorizzazione e per le quali non sono state rispettate le regole procedimentali previste dal capitolato di appalto del 2019.
Riepilogando l'oggetto del presente giudizio riguarda le contestazioni mosse solo dal e relative a CP_1 lavori eseguiti presso il condominio in quanto nell'appalto asserisce essere stati inseriti numerosi lavori
(in corso d'opera) extra con conseguenti aumenti di spesa, senza le necessarie formalità e principalmente direttamente dalla Ditta esecutrice mediante e-mail ai condomini. Le ulteriori doglianze afferiscono ai lavori eseguiti dalla presso l'abitazione del il quale contestava Parte_1 CP_1 pagina 5 di 11 l'esecuzione dei lavori rilevando numerose anomalie.
Eseguita la CTU, il convenuto contestava le modalità di svolgimento delle operazioni peritali (in particolare la prova di spinta sul parapetto), sosteneva che l'intera operazione peritale era stata condotta con approssimazione e superficialità evidenziando la fallacia e l'inadeguatezza dei risultati cui la medesima è pervenuta. Evidenziava che le osservazioni del proprio CTP non erano state prese in alcuna considerazione chiedeva pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del CTU, sui medesimi quesiti oggetto di perizia o la chiamata dello stesso a rendere effettivi chiarimenti procedendo con apposito supplemento istruttorio e con la correzione della CTU anche nelle parti parzialmente nulle.
In merito alla chiamata a chiarimenti del CTU, già respinta in corso di causa, la richiesta deve essere nuovamente rigettata in quanto all'udienza del 7.01.2025 il CTU ing. presente, confermava Per_2
l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale dalla parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte;
il consulente pertanto non riteneva necessario rispondere per iscritto alle contestazioni.
Quanto alla eccepita nullità della consulenza va rilevato preliminarmente che le SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086, enunciano 5 principi di diritto in materia di ctu e di nullità che può colpire l'elaborato peritale affermando che ricorre, nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
In sostanza solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti;
la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa;
la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice;
l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. pagina 6 di 11 Nel caso di specie si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il CTU ha rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, oltre al CTU infatti erano presenti i CTP, e le parti personalmente. Anzi va detto che, come si evince dalla perizia a più incontri era presente la sig.ra , sorella del Testimone_1 sig. comproprietaria dell'immobile al 50%, che tuttavia non risulta essere parte nell'odierno CP_1 giudizio, la stessa risulta addirittura intervenuta impedendo anche un possibile accordo transattivo della causa. Infatti, come si può evincere a pagina 23 dell'elaborato, il consulente riferisce che, in data
11.06.2024, nell'incontro dallo stesso “convocato anche per una possibile conciliazione, per incompatibilità tra la signora ed il signor è stato rapidamente sospeso e riconvocato”. CP_1 Per_3
Ed ancora nella perizia, a pag. 12 e 13, emerge che la stessa abbia ostacolato la prova di carico facendola rinviare di molti giorni, nonostante gli accordi intercorsi tra tutte le parti ed il laboratorio di incaricato.
Appare evidente che alcuna violazione del contraddittorio è stata operata dall'Ing. Per_2
Detto ciò, deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte e reiterata nelle CP_1 conclusioni di rimessione in istruttoria della causa, o sostituzione del CTU ritenendo pertanto che la causa possa essere decisa alla luce delle conclusioni della CTU, non essendo lo stesso incorso in alcuna nullità, garantendo la legittimità e la regolarità della CTU.
Questo Giudice ritiene infatti che l'Ing. abbia risposto in modo esaustivo ai quesiti postigli, Per_2 abbia svolto il proprio lavoro fornendo motivazioni convincenti e pienamente condivisibili, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato con più sopralluoghi, ed in contraddittorio con le parti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, il consulente tecnico ha preso in considerazione e risposto in maniera esaustiva e puntuale alle numerose osservazioni critiche dei consulenti di parte del rispondendo punto per punto alle CP_1 contestazioni mosse alla CTU dall'Arch. e dell'Ing. , (si veda da pag. 21 a Per_4 Persona_5 pag. 40 dell'elaborato) garantendo quindi l'accertamento completo e fedele ai quesiti postigli
(Tribunale di Milano, sentenza n. 254/2025).
Riportandosi e condividendo nello specifico e nel dettaglio agli accertamenti e le risultanze della relazione peritale a cui si rimanda apparendo inutili ripetere in questa sede, questo giudice ritiene comunque di porre l'attenzione su pochi particolari aspetti, il primo riguarda le contestazioni in merito alla contabilità dei lavori.
Riferisce il consulente che non era stata redatta una contabilità precisa delle lavorazioni svolte pagina 7 di 11 dall'impresa sia nelle parti private che in quella condominiale stante la mancanza di un amministratore per la gestione e ricostruzione delle opere condominiali effettuate e di un Direttore dei Lavori a cui fare riferimento per lo svolgimento delle opere. Dagli atti risulta infatti che erano stati nominati in successione, due DL i quali tuttavia avevano rassegnato le dimissioni prima della conclusione dei lavori, proprio per questo motivo gli accordi su alcuni lavori erano stati presi direttamente con scambio di mail tra la e i condomini. Il titolare dell'impresa signor poi aveva Parte_1 Controparte_3 provveduto a preventivare, contabilizzare e ripartire le spese sia per le parti condominiali che per i singoli proprietari. Le fatture erano state emesse dalla sulla base del computo metrico Parte_1 consuntivo del 29.06.2020 relativo alle parti comuni (cfr. doc.12), del preventivo approvato dal sig. di rifacimento del parapetto privato (cfr. doc.3) e del verbale di assemblea dei proprietari del CP_1
19.06.2020 (cfr. doc. 23). A ciascun proprietario la aveva fatturato i lavori sia per la Parte_1 propria quota condominiale che per le lavorazioni effettuate direttamente nella proprietà. Solo il sig. non aveva Nell'incontro del 9.05.2024, alla presenza delle parti viene effettuato un primo CP_1 incontro per l'esatta individuazione delle lavorazioni riferite alle fatture contestate sia per le opere private sia per quelle condominiali che vengono puntualmente controllate. Nell'incontro del 14 giugno
2024 il consulente, confrontando le fatture azionate ed i lavori eseguiti, ricostruiva nell'incontro con i
CTP, sia la contabilità delle opere eseguite dalla nella parte condominiale a cui è riferita Parte_1 la fattura n. 22 del 1/4/2021 sia la contabilità delle opere eseguire nella porzione privata del balcone a cui si riferiscono le fatture n. 75 del 1/07/2020 e la fattura n. 70 del 29/06/2020.
Va detto quindi che seppur con tutte le difficoltà dovute alla mancanza di un DL per cui i lavori non Pers erano stati computati da un tecnico ed i erano stati redatti direttamente dalla il CTU, Parte_1 verificate le lavorazioni ricavate dai computi redatti dall'impresa ed agli atti e fatturate dalla
[...]
e le lavorazioni effettivamente realizzate dall'impresa sia nella parte condominiale che privata, Pt_1 redigeva un computo finale di spesa sia per le parti che per le parti private, sottoscritto CP_4 anche da tutti i CTP in data 14.06.2024, per cui ogni contestazione in merito è priva di fondamento.
Altra attenzione meritano le doglianze relative alla prova di spinta sul parapetto.
Il CTU incaricava il Laboratorio Analisi e Prove di Tuscania per l'esecuzione della prova;
la prima data per l'esecuzione della prova veniva fissata per mercoledì 17 luglio 2024 presso l'immobile di proprietà che per vari motivi poi veniva posticipata al successivo 4 settembre. Il giorno antecedente CP_1 il CTU riceveva una pec dal CTP nel quale i CTU veniva invitato a sospendere le operazioni CP_1 fissate per il giorno successivo avendo contattato dalla sig.ra un altro Laboratorio di Livorno, CP_1 chiedendo un confronto con questo nuovo Laboratorio sul tipo di prova e sulla utilità tecnica. In data pagina 8 di 11 19.09.2024 il consulente si vedeva costretto a cambiare Laboratorio di analisi dando incarico al
Laboratorio Pangeo di Poggibonsi, il quale solo in data 3 ottobre effettuava il primo sopralluogo ed in data 11 ottobre 2024 alla presenza di tutte le parti, veniva effettuata la prova.
Prive di pregio sono le doglianze in merito al ritardo nel deposito della CTU formulate dalla difesa avendo proprio il CTP di parte convenuta e lo stesso (unitamente alla sorella) contribuito a CP_1 CP_1 dilatare inutilmente i tempi di esecuzione della consulenza, mai evidenziando peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, alcuna volontà conciliativa.
Il CTP di parte convenuta ing. con le proprie osservazioni entrava nel merito delle competenze Per_5 svolte specificatamente dal Laboratorio Pangeo di Poggibonsi contestandone la metodologia, attrezzature e modus operandi del laboratorio stesso;
anche in proposito, l'ing. replicava Per_2 puntualmente ed in modo esaustivo alle critiche mosse dal CTP, sottoponendo tra l'altro le osservazioni critiche formulate dal CTP al responsabile del laboratorio Pegaso, il quale confermava quanto già affermato e risposto dal consulente.
È d'obbligo evidenziare inoltre che, il giorno 3 ottobre 2024 il sopralluogo si svolgeva anche alla presenza del CTP Ing. con i responsabili del Laboratorio Pangeo oltre che con i CTP di parte Per_5 attrice, e in quell'occasione nulla ebbe ad obiettare lo stesso in merito alle modalità di realizzazione, potendo indicare eventualmente, a suo giudizio, una soluzione alternativa e diversa percorribile per l'esecuzione della prova, ma ciò non è avvenuto condividendo di fatto l'operato del Laboratorio. Si deve aggiungere che la singola prova prevista è stata effettuata anche alla presenza e sentito il signor senza alcuna obiezione delle parti nel merito. CP_1
Premesso ciò si ritiene che anche le contestazioni sulla prova di spinta sono infondate avendo il CTU, con il supporto del Laboratorio incaricato, ampiamente dimostrato le conclusioni a cui è giunto.
All'esito della prova di spinta, come riferisce il CTU nelle sue conclusioni che vanno integralmente recepite, “è stata verificata la conformità statica del parapetto a sostenere i carichi provenienti dalla abitazione civile in conformità a quanto riportato nella tab.
3.1. II delle N.T.C del 17/01/2018. La prova di spinta sul parapetto, concordata fino a 150 KN/m, è stata portata fino a 262 KN/m. Il parapetto in cemento armato dello spessore di cm.8 della terrazza assolve sicuramente alla funzione per cui è stato realizzato.”
A questo punto analizzando le conclusioni formulate dal consulente in merito ai quesiti, sulla base delle quali, come già detto, la causa può essere decisa, si rileva che: a) la ha effettuato lavori Parte_1 che corrispondono a quelli indicati nelle fatture azionate n. 22 del 1.04.2021, n. 75 del 1.07.2020 e n.
70 del 29.06.2020, nel computo metrico consuntivo del 29.06.2020 e nel preventivo approvato dal sig. pagina 9 di 11 di rifacimento parapetto e nel verbale assemblea del 19.06.2020; b) le opere realizzate CP_1 dalla sono maggiori rispetto a quelle portate nelle fatture sopra dette e relativamente alla Parte_1 quota del Baldi sono pari ad € 820,57; c) la maggior parte delle opere sono state eseguite regola d'arte ad esclusione di qualche lavorazione rilevata e computata.
Alcune delle opere contestate dal sig. e non eseguite a regola d'arte e ripristinabili sia nella parte CP_1 condominiale che nella parte privata dalla ammontano ad € 607,00 + IVA. Il consulente Parte_1 individua, infine opere necessarie al completamento dei lavori sulle parti private, che non sono state tuttavia contemplate nel computo prezzato nell'allegato 3 in atti e quindi non eseguite e non fatturate dall'impresa apposizione di tre piccole ringhiere metalliche larghe circa cm.30, con una Parte_1 tinteggiatura interna di finitura del parapetto, la posa del sifone di scarico di una piletta già esistente sul balcone e con il ripristino del motore dell'aria condizionata. L'importo di tali lavorazioni ammonta ad €
988,75 + IVA (come riportato alla pag.20/21 della perizia). Si deve rilevare pertanto che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non trattandosi di vizi, difetti o opere incomplete bensì interventi non commissionati originariamente, se realizzati i relativi costi dovranno essere sostenuti in più dal sig. CP_1
Ciò detto, in accoglimento della domanda di parte attrice, il sig. dovrà corrispondere alla CP_1 [...]
l'importo di complessivi € 5.117,65 di cui alle fatture suddette;
considerato che
i costi Parte_1 necessari ad eliminare i vizi e difetti relativi ai lavori eseguiti non a regola d'arte dalla Parte_1 quantificati dal CTU ammontano a complessivi € 607,00 oltre IVA (€ 667,00) tale somma dovrà essere detratta dagli importi dovuti dal sig. alla ditta appaltatrice. CP_1
E quindi l'importo dovuto dal convenuto alla sarà di € 4.449,95 Iva compresa (€ 5.117,65 Parte_1
– € 667,00). Nulla è dovuto per i presunti ulteriori danni e vizi lamentati dal convenuto nonché per i lavori effettuati in più dalla in quanto non richiesti. Parte_1
Quanto, infine, ai lamentati danni non patrimoniali, si evidenzia che non sono stati provati e quindi nulla è dovuto.
In ordine alle spese di lite considerato l'accoglimento della domanda della convenuta per una somma notevolmente inferiore al quantum domandato in riconvenzionale sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese di lite, mentre i residui due terzi devono essere rimborsati dal convenuto alla società attrice. Le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al
50%.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda, condanna il sig. al pagamento in favore della CP_1 della somma di € 4.449,95 Iva compresa. Parte_1
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto a rifondere CP_1 all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 2,552,00 oltre ad euro 125,00 per spese non imponibili, oltre IVA e CAP come per legge.
le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.
Così deciso in Grosseto, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 792/2022 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. MOSCATELLI VANESSA che la rappresenta Parte_1 P.IVA_1 giusta delega in atti
ATTORE contro
C.F. , con l'avv. SPITONI DANIELA e l'avv. PASQUINI CP_1 C.F._1
SARA che lo rappresentano giusta delega in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare la domanda di espunzione dal fascicolo telematico del doc.9 di parte attrice;
- rigettare la domanda riconvenzionale proposta dal sig. perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- condannare il sig. CP_1 al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 Parte_1 della somma di € 5.117,65 di cui alla fattura n.70/2020 del 29.06.2020 relativa al rifacimento parapetto balcone per l'importo di € 1.898,90, alla fattura n. 75/2020 del 1.07.2020 relativa alla impermeabilizzazione e rete balcone, spostamento tubi condizionatore, smontaggio tenda, rimborso mattonelle dell'importo di € 683,10, nonché alla fattura 22/2021 del 1.04.2021 dell'importo di €
pagina 1 di 11 2.535,65 relativa alla manutenzione ordinaria della scala esterna. Il tutto in forza del contratto di appalto del 7.12.2019. Con vittoria di spese, diritti, onorari e accessori di legge”.
Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Grosseto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa in via istruttoria, si insiste per la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del
CTU, sui medesimi quesiti oggetto di perizia e indicati nella memoria Baldi ex art. 183, c. 6, n. 2 cpc.,
o quanto meno che lo stesso venga chiamato a rendere effettivi chiarimenti e proceda con apposito supplemento istruttorio e con la correzione della CTU anche nelle parti parzialmente nulle;
- nel merito: rigettare tutte le domande di pagamento formulate da ed oggetto del Parte_1 presente giudizio. - sempre nel merito, in via riconvenzionale: a) accertare i danni patiti e patiendi da in proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in Follonica Via Italia CP_1
n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla e, per l'effetto, Parte_1 condannare quest'ultima al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da nelle sue predette qualità, quantificati come in atti ovvero nella maggiore o minore CP_1 somma derivante dall'esito di idonea CTU che sin da ora viene richiesta in via istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
b) In ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla compensare CP_1 Parte_1 le somme riconosciute a titolo di risarcimento danni in favore di fino a concorrenza CP_1 dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della fatto salvo il Parte_1 maggior avere di stesso Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese, funzioni e onorari”. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato via pec proponeva opposizione avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 941/21 R.G. n. 1218/21 emesso in data 22.06.2021 con il quale il Giudice di Pace di
Grosseto ingiungeva il pagamento in favore della della somma di € 2.183,04 portata Parte_1 dalla fattura n. 150 del 16.12.2020 quale corrispettivo del contratto di appalto sottoscritto in data
7.12.2019. Il sig. chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare che niente era CP_1 dovuto, ad alcun titolo, da alla ed in via riconvenzionale chiedeva CP_1 Parte_1
l'accertamento dei danni patiti e patiendi da in proprio nonché nella sua qualità di CP_1 condomino dello stabile sito in Follonica Via Italia n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente opposta e, per l'effetto, condannare la al risarcimento di tutti i Parte_1 danni materiali patiti e patiendi da come quantificati nella relazione dell'Ing. CP_1 Per_1
In ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da CP_1 per i vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla ricorrente opposta, compensare le somme riconosciute a pagina 2 di 11 titolo di risarcimento danni in favore dell'odierna dell'eventuale credito che dovesse essere accertato in favore della fatto salvo il maggior avere dell'odierno opponente. Parte_1
Si costituiva in giudizio la chiedendo - nel merito, rigettare l'opposizione promossa da Parte_1 perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. CP_1
941/21 R.G. n. 1218/21 emesso dal Giudice di Pace di Grosseto in data 22.06.2021; - in subordine, nel caso di accoglimento dell'opposizione, condannare in ogni caso il sig. al pagamento della CP_1 somma di € 2.183,03 portata dalla fattura n. 150/2020 del 16.12.2020 ovvero della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dall'emissione della fattura al saldo;
- in via riconvenzionale, in ogni caso condannare il sig. al pagamento della somma di € 5.117,65 di cui alle fatture CP_1
n.70/2020 del 29.06.2020, n. 75/2020 del 1.07.2020 e n. 22/2021 del 1.04.2021.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 17.01.2022 il Giudice di Pace ordinava la separazione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 941/21 -R.G. n. 2496/2021, dalla causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta-opposta; tratteneva presso di sé la causa R.G. n.
2496/2021 e rimetteva la causa relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta- opposta, al Tribunale di Grosseto avanti al quale la causa doveva essere riassunta entro il termine di legge, disponeva la sospensione del predetto procedimento in attesa della decisione del Tribunale di
Grosseto.
Con comparsa ritualmente notificata la riassumeva la causa davanti all'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo la condanna del sig. al pagamento in favore della CP_1 Parte_1 della somma di € 5.117,65 di cui alla fattura n.70/2020 del 29.06.2020 relativa al rifacimento parapetto balcone per l'importo di € 1.898,90, di cui alla fattura n. 75/2020 del 1.07.2020 relativa alla impermeabilizzazione e rete balcone, spostamento tubi condizionatore, smontaggio tenda, rimborso mattonelle dell'importo di € 683,10, nonché alla fattura 22/2021 del 1.04.2021 dell'importo di €
2.535,65 relativa alla manutenzione ordinaria della scala esterna. Il tutto in forza del contratto di appalto del 7.12.2019.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava la debenza delle somme azionate da controparte CP_1 con le relative fatture in ragione di una serie importante di errori di esecuzione, mancata esecuzione a regola d'arte, mancata realizzazione di alcune lavorazioni e necessità di effettuare alcuni ripristini per sistemare i danni subiti dalla proprietà formulando apposita domanda riconvenzionale sia in CP_1 proprio nonché nella sua qualità di condomino dello stabile sito in Follonica Via Italia n. 266, a seguito dei vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla Chiedeva dunque condannare quest'ultima Parte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da CP_1 pagina 3 di 11 quantificati come in atti ovvero nella maggiore o minore somma derivante dall'esito di idonea CTU richiesta in via istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Chiedeva, in ogni caso, accertata l'esistenza del diritto al ristoro di tutti i danni patiti e patiendi da per i vizi e difetti dei CP_1 lavori eseguiti dalla compensare le somme riconosciute a titolo di risarcimento Parte_1 danni in favore di fino a concorrenza dell'eventuale credito che dovesse essere accertato CP_1 in favore della fatto salvo il maggior avere di stesso. Parte_1 CP_1
Con decreto del 17.10.2023 emesso dal Dott. Mario Venditti, il fascicolo veniva assegnato al sottoscritto Giudice.
La causa veniva istruita con l'escussione di testimoni, con prove documentali e con ordinanza del
17.05.2022 veniva nominato il CTU Ing. per rispondere al seguente quesito: “1. - Persona_2
Accerti il CTU sulla base della documentazione prodotta e delle ispezioni che riterrà necessarie, la corrispondenza tra le opere eseguite dalla ditta e quelle indicate nelle fatture azionate Parte_1
n. 22 del 1.04.2021 (doc.21), n. 75 del 1.07.2020 (doc.6) e n. 70 del 29.06.2020 (doc.5), nel computo metrico consuntivo del 29.06.2020 (doc.12) e nel preventivo approvato dal sig. di CP_1 rifacimento parapetto (doc.3) e nel verbale assemblea del 19.06.2020 (doc.23) e se tali opere sono state eseguite a regola d'arte.
Accerti altresì il CTU:
2. l'esattezza dei conteggi effettuati dalla e dei relativi importi dalla stessa fatturati Parte_1 al sig. nonché della correttezza della contabilità relativa ai lavori eseguiti dalla medesima in CP_1 ragione dei contratti di appalti intercorsi tra le Parti per il rifacimento delle parti di proprietà privata del sig. e per il rifacimento delle scale condominiali, oggetto del presente giudizio. CP_1
3. lo stato dei luoghi in contestazione nonché i lavori eseguiti dalla e le relative quantità, Parte_1 con specifica verifica della corrispondenza dei lavori eseguiti dalla rispetto a quelli Parte_1 preventivati, e valutazione della corretta esecuzione a regola d'arte, ivi compresa la verifica di agibilità
e conformità statica del parapetto del terrazzo del sig. con indicazione degli interventi necessari CP_1 per l'eventuale completamento dei lavori e per il ripristino dei medesimi a regola d'arte, e conseguente quantificazione dei medesimi e dei danni materiali patiti e patiendi da parte di anche CP_1 nella sua qualità di condomino dello stabile sito in Follonica, Via Italia n. 266, per l'eliminazione dei vizi e difetti accertati”.
All'udienza del 7.01.2025 il difensore di parte convenuta chiedeva che fosse chiamato a chiarimenti il
CTU sulle circostanze verbalizzate ed il CTU Ing. presente all'udienza, confermava Per_2
pagina 4 di 11 l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale da parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte;
confermava altresì gli importi di cui alla notula essendo errati solo gli importi per come descritti ma corretti nei conteggi.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Prima di entrare nel merito della questione è opportuno descrivere i fatti che hanno determinato l'odierno giudizio.
Nell'anno 2019 i proprietari del fabbricato sito in Follonica, viale Italia n.266 commissionavano alla l'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate, della copertura e della scala Parte_1 condominiale, con contratto di appalto del dicembre 2019 per un importo pari a complessivi €
59.198,10 oltre iva. Successivamente il sig. affidava sempre alla l'esecuzione di CP_1 Parte_1 lavori all'appartamento di sua proprietà rifacimento del parapetto e della soletta, con trattamento dei ferri corrosi e ripristino delle malte, nonché fornitura e posa in opera di battiscopa, impermeabilizzazione del pavimento, fornitura e posa in opera nuova pavimentazione e della cimasa in peperino con gocciolatoio. Il tutto per un importo complessivo pari ad € 4.699,00 iva esclusa, poi scontato dalla ditta e indicato a corpo in complessivi € 4.500,00. Il sig. nel presente giudizio CP_1 contestava la sussistenza di numerose problematiche relative a: - rifacimento del parapetto e del balcone privato e alle problematiche connesse (ad es. riduzione del passaggio, mancata installazione ringhiera, infiltrazioni d'acqua dai lavori sulla copertura dell'immobile, lesioni e fessurazioni sulle mura interne dell'abitazione, mancanza di agibilità e verifica strutturale del balcone, assenza parziale battiscopa, deterioramento della soglia, ristagni di acqua, rottura sifone lavello, sradicamento del Con motore esterno dell' ; - rifacimento delle scale condominiali con gradini non a norma né a regola d'arte, aventi altezze diverse, cimasa difforme da quella richiesta per colore, dimensioni e materiale ed installata in modo non corretto e che si è distaccata poco dopo la messa in posa;
- nuove lavorazioni eseguite da controparte fuori capitolato senza previa richiesta né autorizzazione e per le quali non sono state rispettate le regole procedimentali previste dal capitolato di appalto del 2019.
Riepilogando l'oggetto del presente giudizio riguarda le contestazioni mosse solo dal e relative a CP_1 lavori eseguiti presso il condominio in quanto nell'appalto asserisce essere stati inseriti numerosi lavori
(in corso d'opera) extra con conseguenti aumenti di spesa, senza le necessarie formalità e principalmente direttamente dalla Ditta esecutrice mediante e-mail ai condomini. Le ulteriori doglianze afferiscono ai lavori eseguiti dalla presso l'abitazione del il quale contestava Parte_1 CP_1 pagina 5 di 11 l'esecuzione dei lavori rilevando numerose anomalie.
Eseguita la CTU, il convenuto contestava le modalità di svolgimento delle operazioni peritali (in particolare la prova di spinta sul parapetto), sosteneva che l'intera operazione peritale era stata condotta con approssimazione e superficialità evidenziando la fallacia e l'inadeguatezza dei risultati cui la medesima è pervenuta. Evidenziava che le osservazioni del proprio CTP non erano state prese in alcuna considerazione chiedeva pertanto la rinnovazione delle operazioni peritali con sostituzione del CTU, sui medesimi quesiti oggetto di perizia o la chiamata dello stesso a rendere effettivi chiarimenti procedendo con apposito supplemento istruttorio e con la correzione della CTU anche nelle parti parzialmente nulle.
In merito alla chiamata a chiarimenti del CTU, già respinta in corso di causa, la richiesta deve essere nuovamente rigettata in quanto all'udienza del 7.01.2025 il CTU ing. presente, confermava Per_2
l'elaborato peritale già depositato rilevando che le osservazioni formulate a verbale dalla parte convenuta erano le medesime già formulate dal CTP in sede di perizia per cui erano state già fornite le risposte;
il consulente pertanto non riteneva necessario rispondere per iscritto alle contestazioni.
Quanto alla eccepita nullità della consulenza va rilevato preliminarmente che le SS.UU. della Corte di
Cassazione con la sentenza del 1° febbraio 2022 n. 3086, enunciano 5 principi di diritto in materia di ctu e di nullità che può colpire l'elaborato peritale affermando che ricorre, nullità relativa, nel caso in cui il consulente accerti, in violazione del principio del contraddittorio, fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, nullità assoluta, nel caso in cui il consulente accerti fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, per violazione del principio della domanda e del principio dispositivo.
In sostanza solo se il CTU non rispetta determinate condizioni che ledono il diritto di difesa delle parti o se non vengono seguiti i principi del processo, come il principio dispositivo e del contraddittorio la consulenza può essere dichiarata nulla. In particolare, è nulla se il CTU non consente la partecipazione delle parti alle operazioni peritali, non risponde ai quesiti del giudice, o acquisisce documenti in modo irregolare, distinguendo tra nullità relative ed assolute. Nel dettaglio le cause di nullità della CTU riscontrabili possono essere: la mancata partecipazione delle parti;
la mancata comunicazione o l'ostacolo alla partecipazione di parti e CTP alle operazioni peritali è una causa di nullità, perché lede il diritto di difesa;
la mancata risposta ai quesiti posti dal giudice;
l'acquisizione irregolare di documenti oltre a quelli prodotti regolarmente in causa o l'utilizzo di documenti in modo irregolare, ed infine l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti o l'accertamento fatti principali che non sono oggetto del processo. pagina 6 di 11 Nel caso di specie si rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, il CTU ha rispettato il principio del contraddittorio e comunque consentito la partecipazione di tutti i soggetti autorizzati durante le operazioni peritali, oltre al CTU infatti erano presenti i CTP, e le parti personalmente. Anzi va detto che, come si evince dalla perizia a più incontri era presente la sig.ra , sorella del Testimone_1 sig. comproprietaria dell'immobile al 50%, che tuttavia non risulta essere parte nell'odierno CP_1 giudizio, la stessa risulta addirittura intervenuta impedendo anche un possibile accordo transattivo della causa. Infatti, come si può evincere a pagina 23 dell'elaborato, il consulente riferisce che, in data
11.06.2024, nell'incontro dallo stesso “convocato anche per una possibile conciliazione, per incompatibilità tra la signora ed il signor è stato rapidamente sospeso e riconvocato”. CP_1 Per_3
Ed ancora nella perizia, a pag. 12 e 13, emerge che la stessa abbia ostacolato la prova di carico facendola rinviare di molti giorni, nonostante gli accordi intercorsi tra tutte le parti ed il laboratorio di incaricato.
Appare evidente che alcuna violazione del contraddittorio è stata operata dall'Ing. Per_2
Detto ciò, deve essere pertanto respinta la richiesta formulata da parte e reiterata nelle CP_1 conclusioni di rimessione in istruttoria della causa, o sostituzione del CTU ritenendo pertanto che la causa possa essere decisa alla luce delle conclusioni della CTU, non essendo lo stesso incorso in alcuna nullità, garantendo la legittimità e la regolarità della CTU.
Questo Giudice ritiene infatti che l'Ing. abbia risposto in modo esaustivo ai quesiti postigli, Per_2 abbia svolto il proprio lavoro fornendo motivazioni convincenti e pienamente condivisibili, dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato con più sopralluoghi, ed in contraddittorio con le parti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, il consulente tecnico ha preso in considerazione e risposto in maniera esaustiva e puntuale alle numerose osservazioni critiche dei consulenti di parte del rispondendo punto per punto alle CP_1 contestazioni mosse alla CTU dall'Arch. e dell'Ing. , (si veda da pag. 21 a Per_4 Persona_5 pag. 40 dell'elaborato) garantendo quindi l'accertamento completo e fedele ai quesiti postigli
(Tribunale di Milano, sentenza n. 254/2025).
Riportandosi e condividendo nello specifico e nel dettaglio agli accertamenti e le risultanze della relazione peritale a cui si rimanda apparendo inutili ripetere in questa sede, questo giudice ritiene comunque di porre l'attenzione su pochi particolari aspetti, il primo riguarda le contestazioni in merito alla contabilità dei lavori.
Riferisce il consulente che non era stata redatta una contabilità precisa delle lavorazioni svolte pagina 7 di 11 dall'impresa sia nelle parti private che in quella condominiale stante la mancanza di un amministratore per la gestione e ricostruzione delle opere condominiali effettuate e di un Direttore dei Lavori a cui fare riferimento per lo svolgimento delle opere. Dagli atti risulta infatti che erano stati nominati in successione, due DL i quali tuttavia avevano rassegnato le dimissioni prima della conclusione dei lavori, proprio per questo motivo gli accordi su alcuni lavori erano stati presi direttamente con scambio di mail tra la e i condomini. Il titolare dell'impresa signor poi aveva Parte_1 Controparte_3 provveduto a preventivare, contabilizzare e ripartire le spese sia per le parti condominiali che per i singoli proprietari. Le fatture erano state emesse dalla sulla base del computo metrico Parte_1 consuntivo del 29.06.2020 relativo alle parti comuni (cfr. doc.12), del preventivo approvato dal sig. di rifacimento del parapetto privato (cfr. doc.3) e del verbale di assemblea dei proprietari del CP_1
19.06.2020 (cfr. doc. 23). A ciascun proprietario la aveva fatturato i lavori sia per la Parte_1 propria quota condominiale che per le lavorazioni effettuate direttamente nella proprietà. Solo il sig. non aveva Nell'incontro del 9.05.2024, alla presenza delle parti viene effettuato un primo CP_1 incontro per l'esatta individuazione delle lavorazioni riferite alle fatture contestate sia per le opere private sia per quelle condominiali che vengono puntualmente controllate. Nell'incontro del 14 giugno
2024 il consulente, confrontando le fatture azionate ed i lavori eseguiti, ricostruiva nell'incontro con i
CTP, sia la contabilità delle opere eseguite dalla nella parte condominiale a cui è riferita Parte_1 la fattura n. 22 del 1/4/2021 sia la contabilità delle opere eseguire nella porzione privata del balcone a cui si riferiscono le fatture n. 75 del 1/07/2020 e la fattura n. 70 del 29/06/2020.
Va detto quindi che seppur con tutte le difficoltà dovute alla mancanza di un DL per cui i lavori non Pers erano stati computati da un tecnico ed i erano stati redatti direttamente dalla il CTU, Parte_1 verificate le lavorazioni ricavate dai computi redatti dall'impresa ed agli atti e fatturate dalla
[...]
e le lavorazioni effettivamente realizzate dall'impresa sia nella parte condominiale che privata, Pt_1 redigeva un computo finale di spesa sia per le parti che per le parti private, sottoscritto CP_4 anche da tutti i CTP in data 14.06.2024, per cui ogni contestazione in merito è priva di fondamento.
Altra attenzione meritano le doglianze relative alla prova di spinta sul parapetto.
Il CTU incaricava il Laboratorio Analisi e Prove di Tuscania per l'esecuzione della prova;
la prima data per l'esecuzione della prova veniva fissata per mercoledì 17 luglio 2024 presso l'immobile di proprietà che per vari motivi poi veniva posticipata al successivo 4 settembre. Il giorno antecedente CP_1 il CTU riceveva una pec dal CTP nel quale i CTU veniva invitato a sospendere le operazioni CP_1 fissate per il giorno successivo avendo contattato dalla sig.ra un altro Laboratorio di Livorno, CP_1 chiedendo un confronto con questo nuovo Laboratorio sul tipo di prova e sulla utilità tecnica. In data pagina 8 di 11 19.09.2024 il consulente si vedeva costretto a cambiare Laboratorio di analisi dando incarico al
Laboratorio Pangeo di Poggibonsi, il quale solo in data 3 ottobre effettuava il primo sopralluogo ed in data 11 ottobre 2024 alla presenza di tutte le parti, veniva effettuata la prova.
Prive di pregio sono le doglianze in merito al ritardo nel deposito della CTU formulate dalla difesa avendo proprio il CTP di parte convenuta e lo stesso (unitamente alla sorella) contribuito a CP_1 CP_1 dilatare inutilmente i tempi di esecuzione della consulenza, mai evidenziando peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, alcuna volontà conciliativa.
Il CTP di parte convenuta ing. con le proprie osservazioni entrava nel merito delle competenze Per_5 svolte specificatamente dal Laboratorio Pangeo di Poggibonsi contestandone la metodologia, attrezzature e modus operandi del laboratorio stesso;
anche in proposito, l'ing. replicava Per_2 puntualmente ed in modo esaustivo alle critiche mosse dal CTP, sottoponendo tra l'altro le osservazioni critiche formulate dal CTP al responsabile del laboratorio Pegaso, il quale confermava quanto già affermato e risposto dal consulente.
È d'obbligo evidenziare inoltre che, il giorno 3 ottobre 2024 il sopralluogo si svolgeva anche alla presenza del CTP Ing. con i responsabili del Laboratorio Pangeo oltre che con i CTP di parte Per_5 attrice, e in quell'occasione nulla ebbe ad obiettare lo stesso in merito alle modalità di realizzazione, potendo indicare eventualmente, a suo giudizio, una soluzione alternativa e diversa percorribile per l'esecuzione della prova, ma ciò non è avvenuto condividendo di fatto l'operato del Laboratorio. Si deve aggiungere che la singola prova prevista è stata effettuata anche alla presenza e sentito il signor senza alcuna obiezione delle parti nel merito. CP_1
Premesso ciò si ritiene che anche le contestazioni sulla prova di spinta sono infondate avendo il CTU, con il supporto del Laboratorio incaricato, ampiamente dimostrato le conclusioni a cui è giunto.
All'esito della prova di spinta, come riferisce il CTU nelle sue conclusioni che vanno integralmente recepite, “è stata verificata la conformità statica del parapetto a sostenere i carichi provenienti dalla abitazione civile in conformità a quanto riportato nella tab.
3.1. II delle N.T.C del 17/01/2018. La prova di spinta sul parapetto, concordata fino a 150 KN/m, è stata portata fino a 262 KN/m. Il parapetto in cemento armato dello spessore di cm.8 della terrazza assolve sicuramente alla funzione per cui è stato realizzato.”
A questo punto analizzando le conclusioni formulate dal consulente in merito ai quesiti, sulla base delle quali, come già detto, la causa può essere decisa, si rileva che: a) la ha effettuato lavori Parte_1 che corrispondono a quelli indicati nelle fatture azionate n. 22 del 1.04.2021, n. 75 del 1.07.2020 e n.
70 del 29.06.2020, nel computo metrico consuntivo del 29.06.2020 e nel preventivo approvato dal sig. pagina 9 di 11 di rifacimento parapetto e nel verbale assemblea del 19.06.2020; b) le opere realizzate CP_1 dalla sono maggiori rispetto a quelle portate nelle fatture sopra dette e relativamente alla Parte_1 quota del Baldi sono pari ad € 820,57; c) la maggior parte delle opere sono state eseguite regola d'arte ad esclusione di qualche lavorazione rilevata e computata.
Alcune delle opere contestate dal sig. e non eseguite a regola d'arte e ripristinabili sia nella parte CP_1 condominiale che nella parte privata dalla ammontano ad € 607,00 + IVA. Il consulente Parte_1 individua, infine opere necessarie al completamento dei lavori sulle parti private, che non sono state tuttavia contemplate nel computo prezzato nell'allegato 3 in atti e quindi non eseguite e non fatturate dall'impresa apposizione di tre piccole ringhiere metalliche larghe circa cm.30, con una Parte_1 tinteggiatura interna di finitura del parapetto, la posa del sifone di scarico di una piletta già esistente sul balcone e con il ripristino del motore dell'aria condizionata. L'importo di tali lavorazioni ammonta ad €
988,75 + IVA (come riportato alla pag.20/21 della perizia). Si deve rilevare pertanto che contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non trattandosi di vizi, difetti o opere incomplete bensì interventi non commissionati originariamente, se realizzati i relativi costi dovranno essere sostenuti in più dal sig. CP_1
Ciò detto, in accoglimento della domanda di parte attrice, il sig. dovrà corrispondere alla CP_1 [...]
l'importo di complessivi € 5.117,65 di cui alle fatture suddette;
considerato che
i costi Parte_1 necessari ad eliminare i vizi e difetti relativi ai lavori eseguiti non a regola d'arte dalla Parte_1 quantificati dal CTU ammontano a complessivi € 607,00 oltre IVA (€ 667,00) tale somma dovrà essere detratta dagli importi dovuti dal sig. alla ditta appaltatrice. CP_1
E quindi l'importo dovuto dal convenuto alla sarà di € 4.449,95 Iva compresa (€ 5.117,65 Parte_1
– € 667,00). Nulla è dovuto per i presunti ulteriori danni e vizi lamentati dal convenuto nonché per i lavori effettuati in più dalla in quanto non richiesti. Parte_1
Quanto, infine, ai lamentati danni non patrimoniali, si evidenzia che non sono stati provati e quindi nulla è dovuto.
In ordine alle spese di lite considerato l'accoglimento della domanda della convenuta per una somma notevolmente inferiore al quantum domandato in riconvenzionale sussistono giusti motivi per compensare per un terzo le spese di lite, mentre i residui due terzi devono essere rimborsati dal convenuto alla società attrice. Le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al
50%.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda, condanna il sig. al pagamento in favore della CP_1 della somma di € 4.449,95 Iva compresa. Parte_1
compensa tra le parti le spese di lite per un terzo e condanna il convenuto a rifondere CP_1 all'attrice i due terzi delle stesse che liquida per l'intero in euro 2,552,00 oltre ad euro 125,00 per spese non imponibili, oltre IVA e CAP come per legge.
le spese di CTU devono gravare in via definitiva su entrambe le parti al 50%.
Così deciso in Grosseto, 29 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 11 di 11