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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA EX ART. 50 C.C.I.I. nella causa civile n.1199/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2025 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PO AL
RECLAMANTE
e
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Siracusa in data 17.07.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 17.07.2025 il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti di . Controparte_1
In particolare il Tribunale ha ritenuto che, sebbene - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento del presupposto dello stato di insolvenza, diversamente di quanto accade per le società in attività - deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, nel caso in esame:
- il creditore istante non ha provato, come sarebbe stato suo onere, che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, dovendosi anzi constatare che dal bilancio al 31/12/2022 emerge che la società aveva un patrimonio netto positivo pari ad euro 252.630;
- la società è stata posta in liquidazione in data 1/10/2024 talché i tempi della liquidazione volontaria appaiono compatibili con le tempistiche di un'ordinata soddisfazione dei creditori sociali.
Avverso detta pronuncia la ha proposto reclamo, Parte_1
deducendo che: il Tribunale, dopo aver correttamente enunciato i principi di diritto, non ne ha fatto corretta applicazione, ritenendo che la parte istante fosse gravata di un preciso onere probatorio che, tuttavia, era piuttosto semplice, posto che gli elementi del passivo emersi nel corso dell'istruttoria erano pari ad oltre
750.000,00 euro e, di contro, l'attivo patrimoniale ammontava ad € 252.630,00, quindi, assolutamente insufficiente a coprire i debiti certi, liquidi ed esigibili;
il primo giudice non ha neppure evidenziato che si trattava di un teorico (in quanto semplice voce di bilancio senza alcun altro supporto) attivo relativo al 2022, non avendo presentato alcun bilancio successivamente, a conferma della CP_1
labilità della circostanza.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, nessuno si è costituito per la
[...]
con conseguente sua Controparte_1 contumacia.
Indi, all'udienza dell'10.10.2025 il procuratore della parte reclamante haconcluso come in atti e la Corte ha posto la causa in decisione.
pag. 2/6 ***
Il reclamo è fondato e va accolto.
Rileva la Corte come vada ribadito l'insegnamento giurisprudenziale (già richiamato dal primo giudice) secondo cui “quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L.Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. tra le tante
Cass. 30435/2022, 28193/2020 e 19414/2017). Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla L. Fall., art. 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo
(cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020) (cfr, da ultimo Cass. - 28/08/2024,
n. 23290).
Ciò premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che, nel caso in esame, la società debitrice non ha depositato i bilanci degli ultimi esercizi (2023 e 2024), così
pag. 3/6 rendendo impossibile al creditore istante dimostrare, sulla base della situazione patrimoniale esistente alla data del suo ricorso, gli elementi attivi del patrimonio ed anzi dovendosi presumere lo stato di insolvenza, non avendo l'imprenditore adempiuto all'obbligo di depositare (anche nel procedimento per la dichiarazione di fallimento ex art. 15, quarto comma, , i bilanci degli ultimi tre esercizi CP_2
approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.
Ed invero la mancanza dei bilanci e della documentazione contabile da, certamente, luogo a dubbi sia in merito all'attendibilità dell'ultimo bilancio presentato sia in merito allo stato della liquidazione.
Inoltre, anche a voler tenere conto del bilancio del 2022, dallo stesso emerge certamente lo stato di insolvenza, posto che a fronte dell'attivo emergente dallo stesso, pari ad euro 252.630,00, dall'istruttoria sono emersi debiti per oltre euro
750.000,00 ed in particolare: un debito accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti di pari a € 396.765,57 oltre Parte_1
interessi moratori;
un debito tributario pari ad € 315.972,84 e un debito INPS pari ad € 27.656,63.
In definitiva, in presenza del solo bilancio del 2022, non verificabile circa la sua piena attendibilità, nonché in assenza delle scritture contabili e di dichiarazione dei redditi, e verificato sulla base del solo bilancio esistente che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, deve ritenersi provato lo stato di insolvenza della . Controparte_1
In conclusione, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50, comma 5 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con rimessione degli atti al Controparte_1
Tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
pag. 4/6 La cancelleria del Tribunale provvederà, altresì, a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m. 147/2022, secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate nonché la natura semplificata del rito e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso il decreto di rigetto della Controparte_1
domanda di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 17.07.2025 così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F/P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore legale rappresentante pro tempore, con sede in SIRACUSA, VIA M.
BENEVENTANO DEL BOSCO 4 CAP 96100 C/O STUDIO ALIFFI, indirizzo pec Email_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Siracusa per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza;
3) condanna la parte reclamata al rimborso in favore dello Stato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA
e CPA, per compensi.
Così deciso, in data 12/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/6 pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato il seguente
SENTENZA EX ART. 50 C.C.I.I. nella causa civile n.1199/2025 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 10 ottobre 2025 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PO AL
RECLAMANTE
e
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_2
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: reclamo avverso decreto di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Siracusa in data 17.07.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto del 17.07.2025 il Tribunale di Siracusa ha rigettato la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da Parte_1
nei confronti di . Controparte_1
In particolare il Tribunale ha ritenuto che, sebbene - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento del presupposto dello stato di insolvenza, diversamente di quanto accade per le società in attività - deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, nel caso in esame:
- il creditore istante non ha provato, come sarebbe stato suo onere, che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentono di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali, dovendosi anzi constatare che dal bilancio al 31/12/2022 emerge che la società aveva un patrimonio netto positivo pari ad euro 252.630;
- la società è stata posta in liquidazione in data 1/10/2024 talché i tempi della liquidazione volontaria appaiono compatibili con le tempistiche di un'ordinata soddisfazione dei creditori sociali.
Avverso detta pronuncia la ha proposto reclamo, Parte_1
deducendo che: il Tribunale, dopo aver correttamente enunciato i principi di diritto, non ne ha fatto corretta applicazione, ritenendo che la parte istante fosse gravata di un preciso onere probatorio che, tuttavia, era piuttosto semplice, posto che gli elementi del passivo emersi nel corso dell'istruttoria erano pari ad oltre
750.000,00 euro e, di contro, l'attivo patrimoniale ammontava ad € 252.630,00, quindi, assolutamente insufficiente a coprire i debiti certi, liquidi ed esigibili;
il primo giudice non ha neppure evidenziato che si trattava di un teorico (in quanto semplice voce di bilancio senza alcun altro supporto) attivo relativo al 2022, non avendo presentato alcun bilancio successivamente, a conferma della CP_1
labilità della circostanza.
Sebbene regolarmente evocata in giudizio, nessuno si è costituito per la
[...]
con conseguente sua Controparte_1 contumacia.
Indi, all'udienza dell'10.10.2025 il procuratore della parte reclamante haconcluso come in atti e la Corte ha posto la causa in decisione.
pag. 2/6 ***
Il reclamo è fondato e va accolto.
Rileva la Corte come vada ribadito l'insegnamento giurisprudenziale (già richiamato dal primo giudice) secondo cui “quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L.Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr. tra le tante
Cass. 30435/2022, 28193/2020 e 19414/2017). Alteris verbis, ove la società sia in liquidazione, l'accertamento del requisito di cui alla L. Fall., art. 5, deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori. La liquidazione della società, invero, ha l'obiettivo di estinguere le passività dell'ente trasformando in denaro il patrimonio aziendale, così da ripartire poi, tra i soci, l'eventuale residuo attivo;
tanto suole dirsi sottolineando che, durante la liquidazione, la società continua ad esistere come centro di imputazione di rapporti giuridici, ma con sostituzione dello scopo liquidatorio a quello lucrativo
(cfr. in motivazione, Cass. n. 28193 del 2020) (cfr, da ultimo Cass. - 28/08/2024,
n. 23290).
Ciò premesso, deve rilevarsi, in primo luogo, che, nel caso in esame, la società debitrice non ha depositato i bilanci degli ultimi esercizi (2023 e 2024), così
pag. 3/6 rendendo impossibile al creditore istante dimostrare, sulla base della situazione patrimoniale esistente alla data del suo ricorso, gli elementi attivi del patrimonio ed anzi dovendosi presumere lo stato di insolvenza, non avendo l'imprenditore adempiuto all'obbligo di depositare (anche nel procedimento per la dichiarazione di fallimento ex art. 15, quarto comma, , i bilanci degli ultimi tre esercizi CP_2
approvati e depositati nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2435 c.c.
Ed invero la mancanza dei bilanci e della documentazione contabile da, certamente, luogo a dubbi sia in merito all'attendibilità dell'ultimo bilancio presentato sia in merito allo stato della liquidazione.
Inoltre, anche a voler tenere conto del bilancio del 2022, dallo stesso emerge certamente lo stato di insolvenza, posto che a fronte dell'attivo emergente dallo stesso, pari ad euro 252.630,00, dall'istruttoria sono emersi debiti per oltre euro
750.000,00 ed in particolare: un debito accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti di pari a € 396.765,57 oltre Parte_1
interessi moratori;
un debito tributario pari ad € 315.972,84 e un debito INPS pari ad € 27.656,63.
In definitiva, in presenza del solo bilancio del 2022, non verificabile circa la sua piena attendibilità, nonché in assenza delle scritture contabili e di dichiarazione dei redditi, e verificato sulla base del solo bilancio esistente che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, deve ritenersi provato lo stato di insolvenza della . Controparte_1
In conclusione, in accoglimento del reclamo e del ricorso originario nonché riformando integralmente il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 50, comma 5 CCII, va dichiarata aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
con rimessione degli atti al Controparte_1
Tribunale per i provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, CCII.
pag. 4/6 La cancelleria del Tribunale provvederà, altresì, a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei criteri di cui al d.m. 55/2014, aggiornati con d.m. 147/2022, secondo i valori minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate nonché la natura semplificata del rito e considerate le attività effettivamente svolte (che comprendono le fasi di studio, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso il decreto di rigetto della Controparte_1
domanda di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Siracusa in data 17.07.2025 così provvede:
1) dichiara aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
(C.F/P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 liquidatore legale rappresentante pro tempore, con sede in SIRACUSA, VIA M.
BENEVENTANO DEL BOSCO 4 CAP 96100 C/O STUDIO ALIFFI, indirizzo pec Email_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Siracusa per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 49, comma 3, d.lgs. 14/2019 e per la richiesta di iscrizione nel registro delle imprese anche della presente sentenza;
3) condanna la parte reclamata al rimborso in favore dello Stato delle spese del presente grado liquidate in € 3.473,00 oltre 15% di rimborso spese generali, IVA
e CPA, per compensi.
Così deciso, in data 12/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 5/6 pag. 6/6