Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8335 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08335/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Dario Foti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl 108 - AP 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’esatta e puntuale ottemperanza della sentenza emessa dal T.A.R. Campania - AP - Sez. IX – n-OMISSIS-, passata in giudicato, con cui l’ASL AP 3 Sud è stata condannata al pagamento in favore degli eredi del de cuius, TR -OMISSIS-, del risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, fissando i criteri in base ai quali l’amministrazione debitrice deve proporre a favore dei ricorrenti creditori il pagamento di una somma entro un congruo termine.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente in data 19.05.2025, per l’annullamento:
a) della Determina dirigenziale n. -OMISSIS- a firma del Direttore della U.O.C. Cure Domiciliari Dott.ssa -OMISSIS-ad oggetto «Presa d’atto del provvedimento di liquidazione relativo al risarcimento del danno non patrimoniale e rimborso spese in favore degli eredi in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS-di cui al ricorso TAR Campania AP Sezione IX (…)», notificata a mezzo PEC in data 06.05.2025;
b) per quanto occorra, della lista di liquidazione n.-OMISSIS- allegata alla determina dirigenziale n. -OMISSIS-;
c) per quanto occorra, del «nuovo parere della U.O.C. Medicina Legale e Valutativa» datato 25.03.2025, nominato anche «secondo parere medico legale», a firma del dott. -OMISSIS-, mai trasmesso ai ricorrenti, e richiamato nella determina dirigenziale n. -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata confermata ogni precedente valutazione, ritenendo esistente il solo «danno morale medio-grave»;
d) per quanto occorra, della seconda proposta di risarcimento della ASL AP 3 Sud, datata 15.04.2025 e trasmessa a mezzo PEC in data 16.04.2025, con cui è stato offerto agli istanti il pagamento della complessiva somma di € 2.429,00 di cui € 2.299,00 a titolo di danni non patrimoniali ed € 130,00 a titolo di rimborso spese;
e) per quanto occorra, del primo parere medico legale, datato 13.11.2024, a firma del dott. -OMISSIS-, mai trasmesso ai ricorrenti, e richiamato nella determina dirigenziale n. -OMISSIS-, a mezzo del quale è stato riconosciuto in favore degli istanti il solo «danno morale»;
f) per quanto occorra, della prima proposta di risarcimento della ASL AP 3 Sud, trasmessa a mezzo PEC in data 26.11.2024, con cui la P.A. ha offerto agli istanti le somme di € 1.440,00, a titolo di danni non patrimoniali ed € 130,00 a titolo di rimborso spese;
g) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, anche endoprocedimentale, comunque adottato dall’amministrazione sanitaria e tendente a privare e/o limitare il diritto degli istanti al risarcimento spettante ed accertato dalla sentenza del T.A.R. Campania, AP - Sez. IX – n-OMISSIS-, passata in giudicato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 108 - AP 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. VI IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 02.12.2025, con la quale essa dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto di poter compensare le spese di lite, in ragione della natura meramente rituale della decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM AR Di AP, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
VI IA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI IA | LM AR Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.