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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 4411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4411 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5299/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5299/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...], il giorno 10/01/1940, ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Cavour, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Innocenzo Arena che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale Dott. , con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n.5, Controparte_2
Cod. Fisc. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa MORINA, P.IVA_1
Direttore U.O.C. Servizio Legale, per procura in calce e giusta deliberazione in atti, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Santa Maria La Grande n. 5, presso l'U.O.C.
Servizio Legale,
pagina 1 di 7 RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della disabilità gravissima
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 parte ricorrente ha descritto le proprie infermità, ha dedotto di essere stata riconosciuta meritevole di indennità di accompagnamento, oltre che disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 e di aver richiesto di accedere ai benefici economici discendenti dall'accertamento della disabilità gravissima ex art. 3 D.M. 26/09/2016, sussistendo il requisito, a tal fine previsto dalla norma, di soggetto con grave o gravissimo stato di demenza.
Ha riferito che tale domanda era stata rigettata e pertanto ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge ha adito il Tribunale chiedendo “accertare e dichiarare che
, C.F. , nata a [...], il giorno 10/01/1940, ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], possiede tutti i requisiti di legge, ivi comprese le condizioni sanitarie, per riconoscere alla stessa lo status di soggetto con disabilità gravissima ai fine della suddetta normativa, conseguentemente, annullare la nota del giorno 16/01/2025, al
Prot. N. 12326, dell , e, per l'effetto, condannare l' , in CP_3 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità per disabilità gravissima, nella misura e modalità di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sui ratei scaduti, fino all'effettivo soddisfo”.
In data 10 ottobre 2025 si è costituita tardivamente l' Controparte_1
, che ha chiesto “• Per tutto quanto suesposto e per quant'altro deducibile,
[...] contrariis reiectis, si chiede all'Ill.mo Giudice adito che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale. • In subordine, nel merito, si chiede che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. • In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga pagina 2 di 7 accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della
Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi subordinato non solo condizioni sanitarie Cont ma anche ai requisiti socio-economici del beneficiario che l' di Catania deve obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare il quantum dell'assegno: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio- sanitario e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno ad utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. • Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In esito all'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale occorre rammentare quali siano i presupposti per il riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 26/9/2016 richiamato dal Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 545 del 10 maggio 2017.
L'art. 3, comma 2 di tale decreto stabilisce infatti “Per persone in condizione di disabilità gravissima … si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment
Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità
pagina 3 di 7 devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello
3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o
Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio– specialista in medicina legale
– è stato incaricato di accertare “… se la ricorrente sia affetta da patologie inquadrabili tra quelle previste ai fini della disabilità della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 6/9/2016 e del d.p. n. 532 del 31.03.2017 modificato con d.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sulla g.u.r.s. del 26 maggio 2017” (ordinanza 11 settembre 2025).
Ha sottoposto la ricorrente a visita peritale in data 23 settembre 2025 e, in esito alla visione della documentazione agli atti ed all'esame obiettivo, ha concluso che ella fosse affetta da “Severo deficit statico-dinamico in soggetto poli-artrosico e osteoporotico.
Vasculopatia cerebrale cronica con declino cogni1tivo e grave deficit delle autonomie di base e strumentali complesse. Incontinenza sfinterica. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Alopecia totale”.
Ha rilevato “Va … tenuto presente, come esplicitamente indicato nell'articolato riportato, che per rientrare nella predetta condizione di 'disabilità gravissima' viene richiesta la contestuale sussistenza dei due requisiti previsti e, cioè, di essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80 (o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3
pagina 4 di 7 del DPCM n. 159/2013) e in possesso di almeno una delle infermità con le caratteristiche puntualmente elencate e descritte. Si presuppone, in altri termini, la necessità di una assistenza continuativa nella giornata, prestata da terzi, la cui interruzione (anche per periodi brevi) comporti il concreto pericolo di ulteriori severe complicanze o, addirittura, di morte. Ebbene, nel caso de quo risulta soddisfatta solo la prima condizione, in quanto alla ricorrente è stata concessa l'indennità di accompagnamento ma non appare manifesta nessuna delle condizioni illustrate al comma 2, art. 3 del decreto e prima richiamate. Va precisato, infatti, che per l'attuale stato di declino cognitivo della periziata non risulta obiettivato, né viene documentato, un punteggio sulla scala CCDRS (Clinical Dementia
Rating Scale) uguale o superiore a 4 e né, tanto meno, sussiste a carico della stessa una condizione di gravissima compromissione motoria derivante da patologia neurologica o muscolare, come richiesto dal disposto normativo. Tale situazione risulta attestata dal carteggio sanitario e verificata dalla visita medica domiciliare eseguita nell'ambito della presente consulenza tecnica”.
Ha concluso pertanto “Per quanto sin qui illustrato ritengo che, nel loro complesso, dette infermità permanenti NON siano tali da legittimare per la sunnominata la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n.
280 del 30/11/2016”
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte della ricorrente, riportate integralmente nella relazione peritale in atti alla quale si rinvia.
Al riguardo, ha osservato “Ebbene, sono assai rammaricato di non poter condividere le considerazioni dello stimato Collega di parte e, a tale proposito, giova richiamare quanto già affermato nella relazione preliminare inviata (pag. 7) e cioè che “per l'attuale stato di declino cognitivo della periziata non risulta obiettivato, né viene documentato, un punteggio sulla scala CCDRS (Clinical Dementia Rating Scale) uguale o superiore a 4 e né, tanto meno, sussiste a carico della stessa una condizione di gravissima compromissione motoria derivante da patologia neurologica o muscolare, come richiesto dal disposto normativo”. Al
pagina 5 di 7 riguardo, altresì, va tenuto presente che la 'disabilità gravissima' viene definita come una condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle
24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti da gravi e inemendabili condizioni psicofisiche della persona. Trattasi, in altri termini, di una situazione clinico- funzionale estremamente grave e complessa, in cui va presupposto e dimostrato che il soggetto in esame non sia in grado di sopravvivere autonomamente senza un supporto assistenziale di natura sanitaria costante, permanente e qualificato. Nel caso in esame, come pacificamente risulta dalla documentazione sanitaria prodotta e acquisita in atti e dallo stesso controllo clinico eseguito all'attuale domicilio della ricorrente, presso la casa di riposo “Giardino di Gaia” di Trecastagni (CT), tali requisiti non risultano soddisfatti, nonostante il severo corollario patologico che affligge la periziata e che indubbiamente giustifica la concessione dell'inabilità totale con indennità di accompagnamento e il riconoscimento di soggetto portatore di handicap grave ex co 3 art. 3 L.104/92, come già del resto sancito dallo stesso Ente assistenziale ( Pertanto, facendo seguito a quanto sin CP_4 qui argomentato, ritengo di dover ribadire e confermare le conclusioni diagnostiche e il giudizio resi nella relazione preliminare”.
Le conclusioni del consulente, non contestate dalla parte resistente che non ha nemmeno depositato note difensive ex art. 127 ter c.p.c., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla ctu espletata nel corso del giudizio, si pongono in via definitiva a carico dell'Asp.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30 maggio 2025 nei confronti dell' , in persona del legale CP_3 rappresentante pro – tempore, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
pagina 6 di 7 Cont
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5299/2025 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...], il giorno 10/01/1940, ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Cavour, n. 18, presso lo studio dell'avvocato Innocenzo Arena che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Controparte_1
Generale Dott. , con sede in Catania, via Santa Maria La Grande n.5, Controparte_2
Cod. Fisc. e P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Filippa MORINA, P.IVA_1
Direttore U.O.C. Servizio Legale, per procura in calce e giusta deliberazione in atti, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Santa Maria La Grande n. 5, presso l'U.O.C.
Servizio Legale,
pagina 1 di 7 RESISTENTE
OGGETTO: accertamento della disabilità gravissima
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2025 parte ricorrente ha descritto le proprie infermità, ha dedotto di essere stata riconosciuta meritevole di indennità di accompagnamento, oltre che disabile ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 e di aver richiesto di accedere ai benefici economici discendenti dall'accertamento della disabilità gravissima ex art. 3 D.M. 26/09/2016, sussistendo il requisito, a tal fine previsto dalla norma, di soggetto con grave o gravissimo stato di demenza.
Ha riferito che tale domanda era stata rigettata e pertanto ritenendo di essere in possesso dei requisiti di legge ha adito il Tribunale chiedendo “accertare e dichiarare che
, C.F. , nata a [...], il giorno 10/01/1940, ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], possiede tutti i requisiti di legge, ivi comprese le condizioni sanitarie, per riconoscere alla stessa lo status di soggetto con disabilità gravissima ai fine della suddetta normativa, conseguentemente, annullare la nota del giorno 16/01/2025, al
Prot. N. 12326, dell , e, per l'effetto, condannare l' , in CP_3 Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità per disabilità gravissima, nella misura e modalità di legge, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sui ratei scaduti, fino all'effettivo soddisfo”.
In data 10 ottobre 2025 si è costituita tardivamente l' Controparte_1
, che ha chiesto “• Per tutto quanto suesposto e per quant'altro deducibile,
[...] contrariis reiectis, si chiede all'Ill.mo Giudice adito che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile in quanto è manifestamente carente della specifica allegazione dei requisiti per legge richiesti, ma pure di idonea documentazione medica atta a porre in essere un eventuale accertamento in sede giudiziale. • In subordine, nel merito, si chiede che il ricorso venga rigettato perché palesemente infondato, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. • In estremo subordine, sempre nel merito, ove dovessero riconoscersi le condizioni sanitarie previste dal D.M. 26/09/2016, si chiede che venga pagina 2 di 7 accertato e dichiarato esclusivamente lo status sanitario di disabilità gravissima dell'interessato e non anche il diritto tout court a percepire il beneficio economico, giacché quest'ultimo, come è stato dimostrato, ai sensi del DPRS n. 545/2017 ss.mm.ii. e della
Circolare n. 17/2018 Ass. Salute, deve intendersi subordinato non solo condizioni sanitarie Cont ma anche ai requisiti socio-economici del beneficiario che l' di Catania deve obbligatoriamente tenere in considerazione nel determinare il quantum dell'assegno: 1) eventuali ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il S.S.R. che non danno diritto all'assegno per i relativi giorni di degenza, 2) il valore ISEE c.d. socio- sanitario e 3) la sottoscrizione del Patto di Cura per l'impegno ad utilizzare l'assegno per i bisogni del soggetto fragile. • Con vittoria di spese e compensi di causa”.
In esito all'udienza del 10 dicembre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127-ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa - istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Al fine di valutare la fondatezza della domanda nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale occorre rammentare quali siano i presupposti per il riconoscimento della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 26/9/2016 richiamato dal Decreto del Presidente della
Regione Siciliana n. 545 del 10 maggio 2017.
L'art. 3, comma 2 di tale decreto stabilisce infatti “Per persone in condizione di disabilità gravissima … si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10; b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7); c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment
Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità
pagina 3 di 7 devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello
3 della classificazione del DSM-5; h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o
Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche”.
Il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio– specialista in medicina legale
– è stato incaricato di accertare “… se la ricorrente sia affetta da patologie inquadrabili tra quelle previste ai fini della disabilità della disabilità gravissima ai sensi del d.m. 6/9/2016 e del d.p. n. 532 del 31.03.2017 modificato con d.p. 545 del 10 maggio 2017, pubblicato sulla g.u.r.s. del 26 maggio 2017” (ordinanza 11 settembre 2025).
Ha sottoposto la ricorrente a visita peritale in data 23 settembre 2025 e, in esito alla visione della documentazione agli atti ed all'esame obiettivo, ha concluso che ella fosse affetta da “Severo deficit statico-dinamico in soggetto poli-artrosico e osteoporotico.
Vasculopatia cerebrale cronica con declino cogni1tivo e grave deficit delle autonomie di base e strumentali complesse. Incontinenza sfinterica. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Alopecia totale”.
Ha rilevato “Va … tenuto presente, come esplicitamente indicato nell'articolato riportato, che per rientrare nella predetta condizione di 'disabilità gravissima' viene richiesta la contestuale sussistenza dei due requisiti previsti e, cioè, di essere beneficiari dell'indennità di accompagnamento ex L.18/80 (o non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3
pagina 4 di 7 del DPCM n. 159/2013) e in possesso di almeno una delle infermità con le caratteristiche puntualmente elencate e descritte. Si presuppone, in altri termini, la necessità di una assistenza continuativa nella giornata, prestata da terzi, la cui interruzione (anche per periodi brevi) comporti il concreto pericolo di ulteriori severe complicanze o, addirittura, di morte. Ebbene, nel caso de quo risulta soddisfatta solo la prima condizione, in quanto alla ricorrente è stata concessa l'indennità di accompagnamento ma non appare manifesta nessuna delle condizioni illustrate al comma 2, art. 3 del decreto e prima richiamate. Va precisato, infatti, che per l'attuale stato di declino cognitivo della periziata non risulta obiettivato, né viene documentato, un punteggio sulla scala CCDRS (Clinical Dementia
Rating Scale) uguale o superiore a 4 e né, tanto meno, sussiste a carico della stessa una condizione di gravissima compromissione motoria derivante da patologia neurologica o muscolare, come richiesto dal disposto normativo. Tale situazione risulta attestata dal carteggio sanitario e verificata dalla visita medica domiciliare eseguita nell'ambito della presente consulenza tecnica”.
Ha concluso pertanto “Per quanto sin qui illustrato ritengo che, nel loro complesso, dette infermità permanenti NON siano tali da legittimare per la sunnominata la condizione di “disabilità gravissima” di cui all'art. 3, comma 2 del D.M. 26/06/2016 del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, pubblicato nella G.U.R.I., serie generale, n.
280 del 30/11/2016”
Il perito ha confermato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni formulate dal consulente di parte della ricorrente, riportate integralmente nella relazione peritale in atti alla quale si rinvia.
Al riguardo, ha osservato “Ebbene, sono assai rammaricato di non poter condividere le considerazioni dello stimato Collega di parte e, a tale proposito, giova richiamare quanto già affermato nella relazione preliminare inviata (pag. 7) e cioè che “per l'attuale stato di declino cognitivo della periziata non risulta obiettivato, né viene documentato, un punteggio sulla scala CCDRS (Clinical Dementia Rating Scale) uguale o superiore a 4 e né, tanto meno, sussiste a carico della stessa una condizione di gravissima compromissione motoria derivante da patologia neurologica o muscolare, come richiesto dal disposto normativo”. Al
pagina 5 di 7 riguardo, altresì, va tenuto presente che la 'disabilità gravissima' viene definita come una condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle
24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti da gravi e inemendabili condizioni psicofisiche della persona. Trattasi, in altri termini, di una situazione clinico- funzionale estremamente grave e complessa, in cui va presupposto e dimostrato che il soggetto in esame non sia in grado di sopravvivere autonomamente senza un supporto assistenziale di natura sanitaria costante, permanente e qualificato. Nel caso in esame, come pacificamente risulta dalla documentazione sanitaria prodotta e acquisita in atti e dallo stesso controllo clinico eseguito all'attuale domicilio della ricorrente, presso la casa di riposo “Giardino di Gaia” di Trecastagni (CT), tali requisiti non risultano soddisfatti, nonostante il severo corollario patologico che affligge la periziata e che indubbiamente giustifica la concessione dell'inabilità totale con indennità di accompagnamento e il riconoscimento di soggetto portatore di handicap grave ex co 3 art. 3 L.104/92, come già del resto sancito dallo stesso Ente assistenziale ( Pertanto, facendo seguito a quanto sin CP_4 qui argomentato, ritengo di dover ribadire e confermare le conclusioni diagnostiche e il giudizio resi nella relazione preliminare”.
Le conclusioni del consulente, non contestate dalla parte resistente che non ha nemmeno depositato note difensive ex art. 127 ter c.p.c., non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza e pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Gli esborsi relativi alla ctu espletata nel corso del giudizio, si pongono in via definitiva a carico dell'Asp.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 30 maggio 2025 nei confronti dell' , in persona del legale CP_3 rappresentante pro – tempore, uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.;
pagina 6 di 7 Cont
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 7 di 7