Art. 7.
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ((, anche in forma di Citta' metropolitane,)) ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ((, anche in forma di Citta' metropolitane,)) ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.