Articolo 7 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 febbraio 1963
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Versione
23 agosto 2016
Art. 7.

La Regione provvede con legge:
1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
3) all'istituzione di nuovi Comuni ((, anche in forma di Citta' metropolitane,)) ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.
Entrata in vigore il 23 agosto 2016
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