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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9440/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210163920091000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4557/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 FERRO, con ricorso depositato in data 12.12.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2021 01639200
91, emessa dal Concessionario della riscossione convenuto, avente ad oggetto il ruolo, formato dall'Ente Regione Siciliana, n. 1153 del 2021, reso esecutivo in data 09.02.2021, relativo alla tassa automobilistica anno 2018 (autoveicolo targato Targa_1), per una richiesta complessiva di euro 537,65.
In ricorso, notificato alla controparte mediante PEC del 18.11.2024, si rileva che il ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 30.09.2024.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve deduce l'intervenuta prescrizione e/o la decadenza dell'Ente impositore.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede di voler dichiarare nulla la cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Osserva la Corte che, ai sensi della L.R. Sicilia n.16/2015, di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, l'ente impositore è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art.19 della L.R. n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2 bis all'art. 2 della L.R. n.16/2015, per cui “... in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art.12 del DPR 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del PRA all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.” La Regione, quindi, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa non versata senza emettere alcun avviso di accertamento e conseguentemente è la cartella stessa, che oggi è impugnata, a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento (Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018).
Nel caso di specie la tassa automobilistica contestata, risalente all'anno 2018, sottesa alla cartella di pagamento opposta, è stata iscritta a ruolo e resa esecutiva in data 09.02.2021, ovvero nel previsto termine triennale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di decadenza e prescrizione delle tasse automobilistiche.
Posto quindi, nel caso in esame, che l'ente impositore ha legittimante e tempestivamente iscritto a ruolo il tributo non versato è d'uopo accertare se la relativa cartella di pagamento sia stata tempestivamente e regolarmente notificata al contribuente ovvero se, come lamenta il ricorrente, sia intervenuta la decadenza della pretesa tributaria.
In tema di tassa auto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/82, il diritto alla riscossione deve essere esercitato entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e conseguentemente la relativa prescrizione matura nel termine dei tre anni successivi dalla data del mancato esercizio del diritto.
Nella specie, trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2018, per la quale è avvenuta la regolare iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, la notifica della relativa cartella di pagamento doveva avvenire entro il termine del 31.12.2021.
Tuttavia, come è noto, l'art. 68 del D.L. 18/2020, provvedimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, prevede, al comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; che a sua volta richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni); il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui cade la sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
e quindi gli anni 2020 e 2021), sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, applicando le richiamate norme al caso di specie, la cartella di pagamento de quibus, doveva essere notificata entro il termine del 31.12.2023.
Alla luce di tali considerazioni i motivi di ricorso, afferenti alla decadenza della pretesa tributaria, sono fondati, anche a voler considerare la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale COVID 19 che, nel caso di specie, sposta il termine ultimo per la notifica dell'atto alla data del 31.12.2023, atteso che l'odierna cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 30.09.2024.
Per quanto sopra, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agente della Riscossione convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00), in favore del ricorrente, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, il 19.12.2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
TOSCANO SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9440/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210163920091000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4557/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 FERRO, con ricorso depositato in data 12.12.2024, ricorre contro l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Più esattamente il ricorrente impugna la cartella di pagamento n. 293 2021 01639200
91, emessa dal Concessionario della riscossione convenuto, avente ad oggetto il ruolo, formato dall'Ente Regione Siciliana, n. 1153 del 2021, reso esecutivo in data 09.02.2021, relativo alla tassa automobilistica anno 2018 (autoveicolo targato Targa_1), per una richiesta complessiva di euro 537,65.
In ricorso, notificato alla controparte mediante PEC del 18.11.2024, si rileva che il ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento impugnata in data 30.09.2024.
A sostegno del proprio ricorso parte ricorrente, in breve deduce l'intervenuta prescrizione e/o la decadenza dell'Ente impositore.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente chiede di voler dichiarare nulla la cartella di pagamento opposta, con vittoria di spese e compensi.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto, nei termini di seguito precisati.
Osserva la Corte che, ai sensi della L.R. Sicilia n.16/2015, di istituzione in Sicilia della tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti, l'ente impositore è autorizzato a procedere direttamente all'iscrizione a ruolo dei relativi crediti tributari. Infatti con l'art.19 della L.R. n. 24/2016 è stato introdotto il comma 2 bis all'art. 2 della L.R. n.16/2015, per cui “... in caso di mancato ravvedimento la Regione provvede, ai sensi dell'art.12 del DPR 602/73 sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del PRA all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori.” La Regione, quindi, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo della tassa non versata senza emettere alcun avviso di accertamento e conseguentemente è la cartella stessa, che oggi è impugnata, a costituire correttamente la prima intimazione di pagamento (Sentenza Corte Costituzionale n.152/2018).
Nel caso di specie la tassa automobilistica contestata, risalente all'anno 2018, sottesa alla cartella di pagamento opposta, è stata iscritta a ruolo e resa esecutiva in data 09.02.2021, ovvero nel previsto termine triennale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di decadenza e prescrizione delle tasse automobilistiche.
Posto quindi, nel caso in esame, che l'ente impositore ha legittimante e tempestivamente iscritto a ruolo il tributo non versato è d'uopo accertare se la relativa cartella di pagamento sia stata tempestivamente e regolarmente notificata al contribuente ovvero se, come lamenta il ricorrente, sia intervenuta la decadenza della pretesa tributaria.
In tema di tassa auto, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/82, il diritto alla riscossione deve essere esercitato entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento e conseguentemente la relativa prescrizione matura nel termine dei tre anni successivi dalla data del mancato esercizio del diritto.
Nella specie, trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2018, per la quale è avvenuta la regolare iscrizione a ruolo da parte dell'ente impositore, la notifica della relativa cartella di pagamento doveva avvenire entro il termine del 31.12.2021.
Tuttavia, come è noto, l'art. 68 del D.L. 18/2020, provvedimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, prevede, al comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021; che a sua volta richiama l'art. 12 del D.lgs. 159/2015 il quale, al comma
1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari a 542 giorni); il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni in cui cade la sospensione (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021
e quindi gli anni 2020 e 2021), sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Pertanto, applicando le richiamate norme al caso di specie, la cartella di pagamento de quibus, doveva essere notificata entro il termine del 31.12.2023.
Alla luce di tali considerazioni i motivi di ricorso, afferenti alla decadenza della pretesa tributaria, sono fondati, anche a voler considerare la sospensione dei termini prevista dalla legislazione emergenziale COVID 19 che, nel caso di specie, sposta il termine ultimo per la notifica dell'atto alla data del 31.12.2023, atteso che l'odierna cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 30.09.2024.
Per quanto sopra, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Agente della Riscossione convenuto.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione IV - così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle entrate-Riscossione alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 150,00 (centocinquanta/00), in favore del ricorrente, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, il 19.12.2025.
Il Giudice monocratico
Dott. Salvatore Toscano