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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2427/23 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Chiara Centonze come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere titolare di indennità di accompagnamento (pensione cat. INVCIV n.07919676) sin da dicembre 2019; che con nota del 06.12.2022 l' le aveva comunicato di aver pagato € 1.566,30 in più sul suddetto trattamento di CP_1 pensione nel periodo da gennaio a marzo 2021, in conseguenza della revoca dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita medica di revisione del 10.12.2020.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, non avendo mai ricevuto la notifica del verbale della visita medica di revisione ed avendo percepito le somme in buona fede, chiedeva accertarsi la irripetibilità dell'indebito e condannarsi l' alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo su altra CP_1 pensione.
Sotto distinto profilo, deduceva che l'indennità di accompagnamento le era stata ripristinata a decorre dalla data di presentazione di una nuova domanda amministrativa del 24.09.2021, come da decreto di omologa del 20.02.2023 in atti, per cui chiedeva condannarsi l' al pagamento dei ratei di prestazione CP_1 relativi al periodo da gennaio ad ottobre 2021.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle
1 prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dal venir meno del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento, come accertato all'esito di visita della
Commissione medica del 10.12.2020.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente;
ed invero l'ente convenuto ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento spedito presso un indirizzo
2 diverso da quello in cui la ricorrente risiedeva (cfr. il certificato allegato al n.14 del ricorso), non consegnato al destinatario e recante la dicitura “trasferito”.
Nella specie, infine, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento erogati nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021, con condanna dell a restituire CP_1 le somme già recuperate a tale titolo mediante trattenuta su altra pensione cat. VOCP.
*
Quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei di prestazione relativi al periodo da CP_1 gennaio 2021 ad ottobre 2021, la stessa è infondata relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, atteso che per stessa ammissione della ricorrente questi ratei sono già stati pagati (come si evince pure dalla richiesta restitutoria dell' altrimenti incomprensibile). CP_1
Circa i mesi successivi, in atti vi è un decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce il 20.02.2023 senza alcun riferimento ad una domanda amministrativa specificamente individuata, né tale domanda è stata depositata in atti. La relativa data di presentazione non è neppure altrimenti evincibile.
Per tali ragioni, poiché la richiesta di pagamento è del tutto incerta intorno ai fatti costitutivi del credito, la stessa deve essere rigettata.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 1.566,30 indicata dall CP_1 nella nota del 06.12.2022;
- condanna l' alla restituzione di quanto già, a tal titolo, trattenuto sulla pensione cat. VOCP;
CP_1
- rigetta la richiesta di condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 relativi al periodo da gennaio ad ottobre 2021;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 24.09.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2427/23 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Chiara Centonze come da procura speciale in calce al Parte_1 ricorso
RICORRENTE ed
CP_1
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2023 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere titolare di indennità di accompagnamento (pensione cat. INVCIV n.07919676) sin da dicembre 2019; che con nota del 06.12.2022 l' le aveva comunicato di aver pagato € 1.566,30 in più sul suddetto trattamento di CP_1 pensione nel periodo da gennaio a marzo 2021, in conseguenza della revoca dell'indennità di accompagnamento a seguito di visita medica di revisione del 10.12.2020.
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, non avendo mai ricevuto la notifica del verbale della visita medica di revisione ed avendo percepito le somme in buona fede, chiedeva accertarsi la irripetibilità dell'indebito e condannarsi l' alla restituzione delle somme già trattenute a tale titolo su altra CP_1 pensione.
Sotto distinto profilo, deduceva che l'indennità di accompagnamento le era stata ripristinata a decorre dalla data di presentazione di una nuova domanda amministrativa del 24.09.2021, come da decreto di omologa del 20.02.2023 in atti, per cui chiedeva condannarsi l' al pagamento dei ratei di prestazione CP_1 relativi al periodo da gennaio ad ottobre 2021.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle
1 prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dal venir meno del requisito sanitario necessario per percepire l'indennità di accompagnamento, come accertato all'esito di visita della
Commissione medica del 10.12.2020.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente;
ed invero l'ente convenuto ha prodotto in giudizio un avviso di ricevimento spedito presso un indirizzo
2 diverso da quello in cui la ricorrente risiedeva (cfr. il certificato allegato al n.14 del ricorso), non consegnato al destinatario e recante la dicitura “trasferito”.
Nella specie, infine, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di indennità di accompagnamento erogati nel periodo dal 01.01.2021 al 31.03.2021, con condanna dell a restituire CP_1 le somme già recuperate a tale titolo mediante trattenuta su altra pensione cat. VOCP.
*
Quanto alla domanda di condanna dell' al pagamento dei ratei di prestazione relativi al periodo da CP_1 gennaio 2021 ad ottobre 2021, la stessa è infondata relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, atteso che per stessa ammissione della ricorrente questi ratei sono già stati pagati (come si evince pure dalla richiesta restitutoria dell' altrimenti incomprensibile). CP_1
Circa i mesi successivi, in atti vi è un decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce il 20.02.2023 senza alcun riferimento ad una domanda amministrativa specificamente individuata, né tale domanda è stata depositata in atti. La relativa data di presentazione non è neppure altrimenti evincibile.
Per tali ragioni, poiché la richiesta di pagamento è del tutto incerta intorno ai fatti costitutivi del credito, la stessa deve essere rigettata.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 1.566,30 indicata dall CP_1 nella nota del 06.12.2022;
- condanna l' alla restituzione di quanto già, a tal titolo, trattenuto sulla pensione cat. VOCP;
CP_1
- rigetta la richiesta di condanna dell' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 relativi al periodo da gennaio ad ottobre 2021;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 24.09.2025
Il Giudice del Lavoro
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