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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/10/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22/10/2025 N. 724/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa MA IA RO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARRO GIOVANNA elett.te dom.to Parte_1 presso lo studio in Como, Via Mentana, n. 6
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to DEL GATTO ANTONIO, elett.te dom.to presso lo CP_1 studio in Via Pessina 8, COMO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento delle spese di giudizio;
il procuratore dell'istituto chiedeva di CP_1 compensare le spese tra le parti. IN FATTO
Con ricorso depositato in data 1° luglio 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1
CP_ opponendosi alla ordinanza ingiunzione (avviso di addebito) emessa dall' numero OI –
001451206 dell'8.10.2018 notificata alla parte ricorrente il 3.06.2024 avente oggetto il pagamento di euro 2680,52 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017; con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente chiedendo di dichiarare infondato l'avverso ricorso, unitamente a tutte le domande ed eccezioni in esso svolte e confermare la irretrattabilità, la fondatezza e la legittimità della ordinanza-ingiunzione opposta;
con condanna di controparte alle spese di lite. CP_ Nel corso del giudizio l in autotutela provvedeva all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (avviso di addebito) in oggetto.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'annullamento della ordinanza impugnata.
In quanto virtualmente soccombente, gravano su le spese di giudizio in considerazione CP_1 dell'ingiustificata emanazione dell'ordinanza ingiunzione in danno della parte ricorrente.
Sicchè l va condannato a rimborsare le spese del giudizio che si determinano in € CP_1
850,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese del giudizio che liquida in € 850,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 43,00 per contributo unificato.
Como, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
MA IA RO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 22/10/2025 N. 724/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr.ssa MA IA RO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to MARRO GIOVANNA elett.te dom.to Parte_1 presso lo studio in Como, Via Mentana, n. 6
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avv.to DEL GATTO ANTONIO, elett.te dom.to presso lo CP_1 studio in Via Pessina 8, COMO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano chiedendo al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere;
il procuratore della parte ricorrente chiedeva la condanna di al pagamento delle spese di giudizio;
il procuratore dell'istituto chiedeva di CP_1 compensare le spese tra le parti. IN FATTO
Con ricorso depositato in data 1° luglio 2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio CP_1
CP_ opponendosi alla ordinanza ingiunzione (avviso di addebito) emessa dall' numero OI –
001451206 dell'8.10.2018 notificata alla parte ricorrente il 3.06.2024 avente oggetto il pagamento di euro 2680,52 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017; con vittoria di spese.
Si è costituita la parte resistente chiedendo di dichiarare infondato l'avverso ricorso, unitamente a tutte le domande ed eccezioni in esso svolte e confermare la irretrattabilità, la fondatezza e la legittimità della ordinanza-ingiunzione opposta;
con condanna di controparte alle spese di lite. CP_ Nel corso del giudizio l in autotutela provvedeva all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione (avviso di addebito) in oggetto.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come indicato in rubrica.
IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve rilevare che - giusta quando dichiarato dai procuratori delle parti e attestato nei documenti prodotti in causa - va dichiarata cessata la materia del contendere in considerazione dell'annullamento della ordinanza impugnata.
In quanto virtualmente soccombente, gravano su le spese di giudizio in considerazione CP_1 dell'ingiustificata emanazione dell'ordinanza ingiunzione in danno della parte ricorrente.
Sicchè l va condannato a rimborsare le spese del giudizio che si determinano in € CP_1
850,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
condanna a rimborsare alla parte ricorrente CP_1 le spese del giudizio che liquida in € 850,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali nonché € 43,00 per contributo unificato.
Como, 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
MA IA RO