CASS
Sentenza 29 novembre 2021
Sentenza 29 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/11/2021, n. 44109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44109 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NA CI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/06/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44109 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. LL SA ZI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 5/6/2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 16/5/2017 in relazione ai reati di ricettazione di carte di credito, per essersi impossessata a fine di profitto di un bancomat provento di furto ai danni di AN MI AR (capo a), e di indebito utilizzo di tale bancomat, per aver effettuato tre prelievi dell'importo di euro 250,00 ciascuno e due pagamenti in esercizi pubblici indicati in imputazione dell'importo rispettivamente di euro 77,75 e 500,00 (capo b). 2. A sostegno del ricorso, la LL SA ha articolato tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per la mancata correlazione tra accusa e sentenza, assumendo la ricorrente essere stata pronunciata la condanna per tutti gli illeciti utilizzi della carta di credito denunciati dalla persona offesa e, pertanto, non solo per i due pagamenti indicati nel capo di imputazione, ma anche per altre quattro spendite illecite, indicate a pag. 3 della sentenza di primo grado (alle lettere c, d, e ed f ). Deduce, pertanto, la ricorrente anche il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove questa assume che, pur avendo il teste De SO ricostruito un importo di pagamenti illeciti di euro 887,00 in ogni caso la condanna era riferita solo a quanto contestato: il ricorrente evidenzia, invece, che la somma algebrica delle somme in relazione alle quali è stata motivata la condanna corrisponde ad euro 1475,75. 2.2. Violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa acquisizione di una prova decisiva con riferimento al diniego di acquisizione delle videoregistrazioni effettuate dei sistemi di videosorveglianza negli esercizi ove è stata usata la carta bancomat in parola. Si assume nel ricorso che non sarebbe sufficiente il riconoscimento effettuato dall'operatore di P.G. sulla base dei fotogrammi estrapolati da tali videoregistrazioni, non conoscendosi come si sia proceduto a tale estrapolazione. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il difensore della ricorrente deduce di aver ricevuto solo il giorno dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, a mezzo PEC inviatagli dall'avv. LL Campana, le dichiarazioni autoaccusatorie rese in relazione ai fatti di cui è processo dalla sig.ra PO DE, verbalizzate in forma integrale, dichiarazioni ignote alla Corte di appello, che il difensore della ricorrente chiede di valutare ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il P.G. Fulvio Troncone ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso va rigettato, per l'infondatezza del primo motivo di impugnazione e l'inammissibilità dei successivi. 5. Il motivo di ricorso con il quale la LL SA contesta l'asserita mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo essere intervenuta condanna per tutti gli illeciti utilizzi della carta di credito denunciati dalla persona offesa, e non solo per i pagamenti indicati nel capo di imputazione, infatti, si fonda su un'erronea interpretazione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, laddove questa, alla pag. 3, indica - con le lettere c), d), e) ed f) - una pluralità di pagamenti effettuati con la carta bancomat, ulteriori rispetto a quelli - rispettivamente di euro 77,75 e 500,00 - indicati nel capo di imputazione. Da un'attenta lettura delle argomentazioni della sentenza del Trimo giudice, poi richiamate dalla sentenza impugnata, invece, emerge con chiarezza che gli utilizzi ulteriori della carta bancomat rispetto a quelli indicati nel capo di imputazione sono stati valutati ai fini di prova dell'elemento soggettivo dei reati contestati, e non già ai fini della determinazione della pena, tanto che, alla pag. 7 della citata sentenza, è stato esplicitato che il riconoscimento dell'elemento psicologico dei reati si fonda sul limitato arco temporale, di appena un'ora e mezza, durante il quale sono state effettuate un'anomala pluralità di operazioni con la carta in parola, avendo i giudici di merito evidenziato che "tre prelievi bancomat di euro 250,00 ciascuno e molteplici pagamenti per un importo complessivo di qualche migliaio di euro non lasciano dubbi sulla consapevolezza dell'imputata della provenienza delittuosa della carta bancomat e del suo utilizzo al fine di conseguire un illecito profitto prima che la carta venisse bloccata dalla persona offesa". Se anche pagamenti ulteriori rispetto a quelli contestati sono stati valutati ai fini di prova dell'elemento soggettivo del reato, pertanto, deve ritenersi priva di illogicità alcuna l'affermazione della Corte di appello secondo cui "la condanna è per i reati ascritti alla LL SA e deve ritenersi riferita a quanto indicato in rubrica": nulla, infatti, autorizza a ritenere che condanna si riferisca anche ad episodi non contestati nel capo di imputazione e valutati ai soli fini di prova. 6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. 6.1. Quanto al secondo, deve rilevarsi che, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019 Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791): questo, nel caso di specie, senza incorrere in illogicità alcuna ha riconosciuto valido ed attendibile il riconoscimento della ricorrente operato da un ufficiale di P.G. al quale la predetta era ben nota, ed ha altresì rilevato come la chiarezza dei fotogrammi estrapolati rendeva di per sé evidente che la persona ivi ritratta si identifica con la persona della quale è stata acquisita la foto segnaletica in atti. 6.2. Inammissibile perché tardiva, infine, deve ritenersi la richiesta della ricorrente di valutare ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. le dichiarazioni autoaccusatorie che si assumono rese in relazione ai fatti di cui è processo dalla sig.ra PO DE, verbalizzate in 2 forma integrale ed asseritamente trasmesse alla difesa solo il giorno dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, a mezzo PEC inviata dal difensore-della stessa PO. - Nel giudizio di legittimità, infatti, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, ma sempre che essi non costituiscano -come nel caso di specie - "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019,Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 15/7/2021 IL CONSIGL ERE RELATORE IL PRESIDENTE Lucian,j,rnieriali DE MI
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO TRONCONE che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 44109 Anno 2021 Presidente: CAMMINO MATILDE Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/07/2021 RITENUTO IN FATTO 1. LL SA ZI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il 5/6/2019 la Corte di Appello di Bologna ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Tribunale di Modena il 16/5/2017 in relazione ai reati di ricettazione di carte di credito, per essersi impossessata a fine di profitto di un bancomat provento di furto ai danni di AN MI AR (capo a), e di indebito utilizzo di tale bancomat, per aver effettuato tre prelievi dell'importo di euro 250,00 ciascuno e due pagamenti in esercizi pubblici indicati in imputazione dell'importo rispettivamente di euro 77,75 e 500,00 (capo b). 2. A sostegno del ricorso, la LL SA ha articolato tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge per la mancata correlazione tra accusa e sentenza, assumendo la ricorrente essere stata pronunciata la condanna per tutti gli illeciti utilizzi della carta di credito denunciati dalla persona offesa e, pertanto, non solo per i due pagamenti indicati nel capo di imputazione, ma anche per altre quattro spendite illecite, indicate a pag. 3 della sentenza di primo grado (alle lettere c, d, e ed f ). Deduce, pertanto, la ricorrente anche il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove questa assume che, pur avendo il teste De SO ricostruito un importo di pagamenti illeciti di euro 887,00 in ogni caso la condanna era riferita solo a quanto contestato: il ricorrente evidenzia, invece, che la somma algebrica delle somme in relazione alle quali è stata motivata la condanna corrisponde ad euro 1475,75. 2.2. Violazione di legge, vizio di motivazione ed omessa acquisizione di una prova decisiva con riferimento al diniego di acquisizione delle videoregistrazioni effettuate dei sistemi di videosorveglianza negli esercizi ove è stata usata la carta bancomat in parola. Si assume nel ricorso che non sarebbe sufficiente il riconoscimento effettuato dall'operatore di P.G. sulla base dei fotogrammi estrapolati da tali videoregistrazioni, non conoscendosi come si sia proceduto a tale estrapolazione. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione il difensore della ricorrente deduce di aver ricevuto solo il giorno dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, a mezzo PEC inviatagli dall'avv. LL Campana, le dichiarazioni autoaccusatorie rese in relazione ai fatti di cui è processo dalla sig.ra PO DE, verbalizzate in forma integrale, dichiarazioni ignote alla Corte di appello, che il difensore della ricorrente chiede di valutare ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. 3. Con requisitoria scritta il P.G. Fulvio Troncone ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso va rigettato, per l'infondatezza del primo motivo di impugnazione e l'inammissibilità dei successivi. 5. Il motivo di ricorso con il quale la LL SA contesta l'asserita mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, assumendo essere intervenuta condanna per tutti gli illeciti utilizzi della carta di credito denunciati dalla persona offesa, e non solo per i pagamenti indicati nel capo di imputazione, infatti, si fonda su un'erronea interpretazione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, laddove questa, alla pag. 3, indica - con le lettere c), d), e) ed f) - una pluralità di pagamenti effettuati con la carta bancomat, ulteriori rispetto a quelli - rispettivamente di euro 77,75 e 500,00 - indicati nel capo di imputazione. Da un'attenta lettura delle argomentazioni della sentenza del Trimo giudice, poi richiamate dalla sentenza impugnata, invece, emerge con chiarezza che gli utilizzi ulteriori della carta bancomat rispetto a quelli indicati nel capo di imputazione sono stati valutati ai fini di prova dell'elemento soggettivo dei reati contestati, e non già ai fini della determinazione della pena, tanto che, alla pag. 7 della citata sentenza, è stato esplicitato che il riconoscimento dell'elemento psicologico dei reati si fonda sul limitato arco temporale, di appena un'ora e mezza, durante il quale sono state effettuate un'anomala pluralità di operazioni con la carta in parola, avendo i giudici di merito evidenziato che "tre prelievi bancomat di euro 250,00 ciascuno e molteplici pagamenti per un importo complessivo di qualche migliaio di euro non lasciano dubbi sulla consapevolezza dell'imputata della provenienza delittuosa della carta bancomat e del suo utilizzo al fine di conseguire un illecito profitto prima che la carta venisse bloccata dalla persona offesa". Se anche pagamenti ulteriori rispetto a quelli contestati sono stati valutati ai fini di prova dell'elemento soggettivo del reato, pertanto, deve ritenersi priva di illogicità alcuna l'affermazione della Corte di appello secondo cui "la condanna è per i reati ascritti alla LL SA e deve ritenersi riferita a quanto indicato in rubrica": nulla, infatti, autorizza a ritenere che condanna si riferisca anche ad episodi non contestati nel capo di imputazione e valutati ai soli fini di prova. 6. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. 6.1. Quanto al secondo, deve rilevarsi che, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ritratto nei fotogrammi estratti dalla registrazione effettuata dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato da parte del personale di polizia giudiziaria che vanti pregressa personale conoscenza dello stesso, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019 Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Rv. 260791): questo, nel caso di specie, senza incorrere in illogicità alcuna ha riconosciuto valido ed attendibile il riconoscimento della ricorrente operato da un ufficiale di P.G. al quale la predetta era ben nota, ed ha altresì rilevato come la chiarezza dei fotogrammi estrapolati rendeva di per sé evidente che la persona ivi ritratta si identifica con la persona della quale è stata acquisita la foto segnaletica in atti. 6.2. Inammissibile perché tardiva, infine, deve ritenersi la richiesta della ricorrente di valutare ai sensi dell'art. 609 comma 2 cod. proc. pen. le dichiarazioni autoaccusatorie che si assumono rese in relazione ai fatti di cui è processo dalla sig.ra PO DE, verbalizzate in 2 forma integrale ed asseritamente trasmesse alla difesa solo il giorno dell'udienza dinanzi alla Corte di appello, a mezzo PEC inviata dal difensore-della stessa PO. - Nel giudizio di legittimità, infatti, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, ma sempre che essi non costituiscano -come nel caso di specie - "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019,Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390). 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 15/7/2021 IL CONSIGL ERE RELATORE IL PRESIDENTE Lucian,j,rnieriali DE MI