Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 414
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica e prescrizione del credito

    La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/21, che rende l'estratto di ruolo impugnabile solo a specifiche condizioni non sussistenti nel caso di specie, e ne ha previsto l'applicazione anche ai giudizi pendenti.

  • Accolto
    Violazione dei parametri minimi inderogabili per le spese di lite

    La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio, rilevando la violazione del giudicato e l'omessa pronuncia sull'unico capo di sentenza impugnato afferente alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha accolto l'appello, ritenendo che i parametri minimi dovessero essere applicati e liquidando le spese in conformità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 414
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 414
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo