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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA FR, LA
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1463/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5463/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 12/05/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento, per un importo di € 2.467,42, emessi nei suoi confronti per crediti di natura tributaria di cui asseriva di essere venuta casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del
Concessionario in data 22.11.2019 e rispetto alle quali eccepiva l'omessa notifica e la prescrizione del credito.
Nella resistenza della Regione Lazio, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n.
5463/2021 ha accolto integralmente il ricorso ritenendo ammissibile l'impugnazione del ruolo quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione e facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.
La sentenza ha altresì condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite per € 629,00 capo contro cui ha proposto appello la contribuente per violazione dei parametri minimi inderogabili di cui al DM
55/14 come modificato dal DM 37/2018, applicabile rationae temporis alla fattispecie e in base al valore della controversia.
Nella contumacia della Regione Lazio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma con sentenza n.
1616/2023 del 27.2.2023 ha rigettato l'appello sulla base dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 convertito nella legge n. 215/21 che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4-bis rendendo l'estratto di ruolo impugnabile solo a specifiche condizioni (ovvero quando “il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione”) e ne ha previsto l'applicazione anche ai giudizi pendenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pendenti tra cui rientrava quello oggetto di giudizio che andava dichiarato inammissibile ab origine poiché vertente esclusivamente su atti riconosciuti come non suscettibili di ricorribilità autonoma ovvero su cinque estratti di ruolo riferiti a corrispondenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto tassa di possesso automobilistica.
Contro tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione la contribuente e con ordinanza n. 6064 del 2025 la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado rilevando la violazione del giudicato e l'omessa pronuncia sull'unico capo di sentenza impugnato afferente alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado.
La sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio ribadendo l'impugnazione della decisione che ha liquidato le spese di lite al di sotto dei valori medi ed anche minimi, ottenuti effettuando la massima riduzione consentita,
e da ritenersi inderogabili come previsto dal DM 55/2014 e successive modifiche e ha chiesto la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del grado di legittimità e del presente grado in conformità alla nota spese depositata e con il beneficio della distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si è costituito per la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Premesso il vincolo derivante da quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha chiarito che “non assume più rilievo il tema dell'inammissibilità del ricorso in forza dello ius superveniens, perché su tale questione si era già formato il giudicato in esito alla decisione di primo grado, giacché l'impugnazione ha riguardato esclusivamente la regolazione delle spese del giudizio;
-
l'impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l'opposizione esperita avverso il contenuto dell'estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest'ultima impedisce il sindacato sull'interesse alla proposizione dell'azione”, la decisione riguarda le spese di lite liquidate dal giudice di primo grado nella misura di € 629.
La disciplina per i compensi delle prestazioni professionali dell'avvocato è contenuta nel D.M. n. 55 del 2014
e successive modificazioni che all'art. 4 prevede che nella liquidazione il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Applicando tale disciplina al caso di specie, considerato che il valore della causa rientrava nello scaglione da € 1.101 a € 5.200 e applicando i valori minimi per la semplicità delle questioni trattate avrebbero dovuto essere liquidati in favore della Carta i seguenti compensi: per la fase di studio della controversia € 284,00; per la fase introduttiva del giudizio € 179,00; per la fase di trattazione € 142 e per la fase decisionale € 460,00, per il complessivo importo di € 1.065.
L'appello della contribuente, pertanto, va accolto e le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza, e quelle del giudizio di legittimità sono liquidate in dispositivo a carico della Regione sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio così determinate: euro 1065,00 per il giudizio di primo grado;
euro 939,00 per il giudizio di legittimità; euro 1204,00 per il presente grado di giudizio. Spese tutte distratte in favore del procuratore antistatario.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
CA FR, LA
LAUDATI ANTONIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1463/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5463/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 12/05/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il
14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio prende le mosse dal ricorso presentato da Ricorrente_1 avverso ruoli esattoriali e cartelle di pagamento, per un importo di € 2.467,42, emessi nei suoi confronti per crediti di natura tributaria di cui asseriva di essere venuta casualmente a conoscenza a seguito di un accesso presso gli Uffici del
Concessionario in data 22.11.2019 e rispetto alle quali eccepiva l'omessa notifica e la prescrizione del credito.
Nella resistenza della Regione Lazio, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n.
5463/2021 ha accolto integralmente il ricorso ritenendo ammissibile l'impugnazione del ruolo quale azione di accertamento negativo della pretesa dell'amministrazione e facendo valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella.
La sentenza ha altresì condannato la Regione Lazio al pagamento delle spese di lite per € 629,00 capo contro cui ha proposto appello la contribuente per violazione dei parametri minimi inderogabili di cui al DM
55/14 come modificato dal DM 37/2018, applicabile rationae temporis alla fattispecie e in base al valore della controversia.
Nella contumacia della Regione Lazio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Roma con sentenza n.
1616/2023 del 27.2.2023 ha rigettato l'appello sulla base dell'art.
3-bis del d.l. n. 146/21 convertito nella legge n. 215/21 che, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, ha inserito il comma 4-bis rendendo l'estratto di ruolo impugnabile solo a specifiche condizioni (ovvero quando “il debitore che agisce in giudizio dimostri che l'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione”) e ne ha previsto l'applicazione anche ai giudizi pendenti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dei ricorsi pendenti tra cui rientrava quello oggetto di giudizio che andava dichiarato inammissibile ab origine poiché vertente esclusivamente su atti riconosciuti come non suscettibili di ricorribilità autonoma ovvero su cinque estratti di ruolo riferiti a corrispondenti cartelle di pagamento aventi ad oggetto tassa di possesso automobilistica.
Contro tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione la contribuente e con ordinanza n. 6064 del 2025 la Suprema Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado rilevando la violazione del giudicato e l'omessa pronuncia sull'unico capo di sentenza impugnato afferente alla liquidazione delle spese di lite da parte del giudice di primo grado.
La sig.ra Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio ribadendo l'impugnazione della decisione che ha liquidato le spese di lite al di sotto dei valori medi ed anche minimi, ottenuti effettuando la massima riduzione consentita,
e da ritenersi inderogabili come previsto dal DM 55/2014 e successive modifiche e ha chiesto la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del grado di legittimità e del presente grado in conformità alla nota spese depositata e con il beneficio della distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nessuno si è costituito per la Regione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Premesso il vincolo derivante da quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, nell'accogliere il ricorso del contribuente, ha chiarito che “non assume più rilievo il tema dell'inammissibilità del ricorso in forza dello ius superveniens, perché su tale questione si era già formato il giudicato in esito alla decisione di primo grado, giacché l'impugnazione ha riguardato esclusivamente la regolazione delle spese del giudizio;
-
l'impugnazione della sola decisione sulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione con l'opposizione esperita avverso il contenuto dell'estratto di ruolo e la formazione di res iudicata su quest'ultima impedisce il sindacato sull'interesse alla proposizione dell'azione”, la decisione riguarda le spese di lite liquidate dal giudice di primo grado nella misura di € 629.
La disciplina per i compensi delle prestazioni professionali dell'avvocato è contenuta nel D.M. n. 55 del 2014
e successive modificazioni che all'art. 4 prevede che nella liquidazione il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
Applicando tale disciplina al caso di specie, considerato che il valore della causa rientrava nello scaglione da € 1.101 a € 5.200 e applicando i valori minimi per la semplicità delle questioni trattate avrebbero dovuto essere liquidati in favore della Carta i seguenti compensi: per la fase di studio della controversia € 284,00; per la fase introduttiva del giudizio € 179,00; per la fase di trattazione € 142 e per la fase decisionale € 460,00, per il complessivo importo di € 1.065.
L'appello della contribuente, pertanto, va accolto e le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza, e quelle del giudizio di legittimità sono liquidate in dispositivo a carico della Regione sulla base dei parametri minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna la Regione Lazio al pagamento delle spese del giudizio così determinate: euro 1065,00 per il giudizio di primo grado;
euro 939,00 per il giudizio di legittimità; euro 1204,00 per il presente grado di giudizio. Spese tutte distratte in favore del procuratore antistatario.