Ordinanza cautelare 7 luglio 2025
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 07/05/2026, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00567/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Genova e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Genova prot. in uscita n. -OMISSIS- del 6.5.2025 portante il rigetto dell'istanza di ritiro del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Genova e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. MA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
TT e TO
1) Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, ha impugnato il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza di ritiro del provvedimento di revoca del nulla osta al suo ingresso in Italia, revoca che in precedenza era stata disposta a causa della mancata conferma da parte del datore di lavoro della volontà di assumere il ricorrente, richiesta ai sensi dell’art. 22, comma 5-quinquies del DLgs. n. 286/98 (TU Immigrazione).
2) Il datore di lavoro ha presentato nel 2023 domanda rilascio del nulla osta all’ingresso in Italia del lavoratore ricorrente, nell’ambito delle quote di lavoratori previste dal cd. Decreto flussi.
3) Il ricorrente, ottenuto al nulla osta (provvisorio) al lavoro, in data 23.1.2025 ha chiesto l’emissione del visto di ingresso ma, prima del suo rilascio, l’Amministrazione ha revocato il suddetto nulla osta, in applicazione del DL n. 145/2024.
4) Invero l’art. 1, comma 1, lett. e), n. 4), del suddetto DL. n. 145/2024, ha introdotto all’art. 22 del TU Immigrazione il nuovo comma 5-quinquies secondo cui “ Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato … ”.
Il successivo art. 1, comma 2, del medesimo DL n. 145/24, precisato che la nuova normativa si applica “ alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto … ”, ossia a partire dal 9.1.2025.
5) Poiché la domanda di rilascio del visto d’ingresso è stata presentata in data 23.1.2025 (posteriormente alla data del 9.1.2025 che determina l’applicabilità del DL n. 145/24), la Prefettura in data 28.1.2025 ha inviato una PEC all’indirizzo indicato dal datore di lavoro (-OMISSIS-), chiedendogli di confermare la volontà di assunzione del ricorrente in applicazione del suddetto art. 22, comma 5-quinquies, del TU Immigrazione.
Poiché non è pervenuta alcuna risposta la Prefettura ha revocato il nulla osta.
6) Il lavoratore ricorrente, con istanza presentata dal suo difensore in data 18.4.2025, ha chiesto il riesame in autotutela della revoca del nulla osta, ma la Prefettura con provvedimento prot. in uscita n. -OMISSIS- del 6.5.2025 ha confermato la revoca in quanto “ la domanda di visto nazionale in data 23/01/2025 è stata presentata in vigenza della nuova disposizione e, conseguentemente al datore di lavoro è stato notificato, tramite il professionista incaricato in data 29/01/2025, di confermare la richiesta di nulla osta ”.
7) Con il ricorso è stato impugnato il suddetto provvedimento del 6.5.2025 di conferma della revoca.
8) Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni di cui in epigrafe con richiesta di rigetto del gravame.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio, in ragione del fatto che il ricorrente non aveva ancora (e non ha) fatto ingresso in Italia, ha fissato l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 55, comma 10, C.p.a., con contestuale ordine alle parti di depositare in giudizio la domanda di rilascio del visto di ingresso e gli atti a comprova dell’affermato malfunzionamento della Pec indicata dal datore di lavoro.
In ottemperanza a tale ordine istruttorio l’Amministrazione ha depositato la domanda di visto datata 23.1.2025, mentre il ricorrente ha esibito una email del commercialista del datore di lavoro che ammette di non disporre di “ documentazione che attesti il malfunzionamento ”.
All’udienza del 10.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Il ricorso è infondato.
10) Con il PRIMO MOTIVO il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto i seguenti profili:
i) errata applicazione del DL n. 145/24 al caso in esame sebbene tale norma dovrebbe applicarsi solo alle domande di rilascio del nulla osta (e non del “visto”) posteriori al 9.1.2025, con conseguente inapplicabilità al caso in esame in cui la domanda di nulla osta risale al 2023;
ii) omesso contraddittorio procedimentale sia con il datore di lavoro che con il lavoratore;
iii) omessa considerazione del malfunzionamento della casella PEC del datore di lavoro cui è stato recapitato l’avviso di conferma dell’interesse all’assunzione ai sensi del DL n. 145/24.
Il motivo non merita accoglimento.
10.1) Il primo profilo censorio è infondato.
L’art. 1, comma 2, del DL n. 145/24, stabilisce l’applicabilità di tale normativa “ alle domande di visto nazionale presentate a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto …”, talché:
- sotto il profilo letterale la novella risulta è applicabile unicamente alle “ domande di visto ” e non a quelle di rilascio del nulla osta al lavoro;
- anche sotto il profilo finalistico si giunge alla medesima conclusione giacché la ratio della norma è quella di verificare se il datore di lavoro, in seguito al tempo necessario alla definizione del procedimento, mantenga l’interesse ad assumere il lavoratore anche nell’imminenza dell’ingresso di quest’ultimo nel territorio nazionale, al fine di garantire l’ordinata gestione dei flussi di lavoratori stranieri
10.2) Anche il secondo profilo è infondato.
In primo luogo l’art. 1, comma 1, del DL n. 145/24 ha istituito una nuova forma di interlocuzione procedimentale in cui il datore di lavoro viene formalmente interpellato per verificare se mantenga o meno l’interesse all’assunzione del lavoratore, talché sarebbe assurdo ritenere che debbano essere previste ulteriori modalità partecipative che, oltre a non essere stabilite da alcuna norma, costituirebbero anche un’inutile superfetazione procedimentale.
Non sussiste, inoltre, la dedotta violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 per omesso contraddittorio nei confronti del lavoratore in quanto il provvedimento di revoca del nulla osta ha carattere vincolato giacché, come precisato dalla giurisprudenza della Sezione, sebbene sia denominato come “revoca”, esso ha propriamente natura di “decadenza sanzionatoria”, costituendo una tipica “ espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari per l'ottenimento del provvedimento ampliativo ” (cfr. ex pluribus: TAR Liguria, sez. I, 10.4.2024, n. 261; Id. 14.5.2024, n. 350; Id. 11.6.2024, n. 428; T.A.R. Campania Salerno, sez. III, 8/10/2025, n. 1619; TAR Lazio, Roma, sez. I, 24 aprile 2025, n. 8025; TRGA Trento sez. I, 5/06/2023, n. 87).
Ne consegue che l’avviso di avvio procedimentale non avrebbe potuto mutare il contenuto dispositivo vincolato dell’atto gravato, con conseguente irrilevanza della censura ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/90.
Non sono pertinenti neppure i rilievi in materia di rilascio in favore del lavoratore di un permesso di soggiorno provvisorio per attesa occupazione di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno del 20.8.2007, sia perché il ricorrente non ha mai fatto ingresso nel territorio nazionale, sia perché tale circolare non può “ incidere in termini derogatori sulle disposizioni legislative, anche tenuto conto della vetustà della stessa e delle profonde modifiche normative intervenute nella materia dell’immigrazione ” (T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 12.2.2026, n. 701).
10.3) Infine non risulta dimostrato neppure l’affermato malfunzionamento della casella di PEC comunicata dal datore di lavoro alla quale la Prefettura ha inviato la richiesta di conferma dell’interesse all’assunzione del lavoratore ai sensi del DL n. 145/24.
Il ricorrente, infatti, ha versato in giudizio unicamente una email del commercialista del datore di lavoro (peraltro proveniente dalla stessa casella di Pec -OMISSIS- cui la Prefettura ha inviato la richiesta di conferma della volontà di assunzione del lavoratore e che sarebbe risultata non funzionante) con cui ammette di non disporre di “ documentazione che attesti il malfunzionamento ”.
11) Con il SECONDO MOTIVO è stata lamentata la violazione dell’art. 8 della CEDU in quanto il provvedimento di revoca avrebbe determinato un’interferenza illegittima nella vita privata e familiare del lavoratore straniero che, dopo il rilascio del nulla osta, avrebbe fatto affidamento sulla possibilità di potere ottenere il lavoro in Italia.
La censura è infondata.
In primo luogo, come si evince dalle stesse pronunce della Corte Edu invocate nel ricorso, la vita privata tutelata dalla norma convenzionate invocata è quella dello straniero che vive in Italia e reclama l’integrità della vita familiare sotto il profilo del ricongiungimento con i propri congiunti, o intende contrastare provvedimenti espulsivi del territorio nazionale ove pregiudichino la sua integrità familiare (cfr. Corte EDU sez. III, 8.11.2016 n. 56971), o contesta il trattamento degradante ricevuto.
Pertanto la norma convenzionale invocata non riguarda la normativa sui procedimenti che regolano i flussi di ingresso dei lavoratori stranieri in Italia.
Infatti tale normativa (di cui il DL n. 145/2024 fa parte) è funzionale alla corretta gestione dei flussi di ingresso nel territorio nazionale e al controllo delle condizioni di effettività delle offerte di lavoro e, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, essa è compatibile con la Convenzione EDU nei casi in cui venga garantito l’equo bilanciamento tra i diritti fondamentali e la corretta gestione degli ingressi (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4.6.2025, n. 4839; Cons. Stato, Sez. III, 8.10.2025, n. 7892; T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. III, 12.2.2026, n. 704; T.A.R. Campania-Salerno, sez. III, 3/3/2026, n. 413; T.A.R. Campobasso, Sez. I, 28.1.2026, n. 51).
Nel caso in questione la previsione di verificare se il datore mantenga l’interesse all’assunzione del lavoratore straniero non risulta né abnorme né irrazionale.
12) Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13) La particolarità della vicenda e la novità di alcune delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
14) Deve, infine essere esaminata la richiesta di riesame del diniego di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
L’apposita Commissione, con Decreto dell’11.6.2025, ha respinto l’istanza perché “ non è corredata dalla certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto dichiarato circa la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, richiesta, a pena di inammissibilità dell’istanza, dall’art. 79 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 ”.
Con istanza di riesame del 16.6.2025 il difensore del ricorrente ha rilevato di avere depositato il “ certificato, estratto in data 28.5.2025, presso la Tesoreria Generale del -OMISSIS- Marocco, che reca testualmente, in lingua francese: “Attestation de non - imposition a la tax d' habitation et a la tax de services communaux”, la cui traduzione letterale è la seguente: “Certificato di non imposizione per l'imposta sulle abitazioni e l'imposta sui servizi comunali”. La dicitura riportata attesta, dunque, come il ricorrente, che vive in Marocco, non sia soggetto a tassazione sull'abitazione, circostanza dalla quale si deduce che il medesimo non possegga in Marocco beni immobili. L'assenza di imposizione di tasse comunali attesta la mancata titolarità di beni mobili registrati e di altre fonti di reddito. La scrivente evidenzia come il documento depositato, abbia valore ancor maggiore rispetto all' attestazione Consolare, in quanto proviene direttamente dall'autorità statale ”.
Pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe soddisfatto il requisito di cui all’art. 79, comma 2, del D.P.R. n. 115/02 secondo cui “ Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato ”, interpretato nel senso indicato dalla pronuncia della Corte Cost. n. 157/2021 secondo cui è ammessa la dichiarazione sostitutiva dei certificati richiesti dell’art. 79 suddetto, in caso di impossibilità di rilascio di essi.
L’istanza di riesame è infondata.
Invero nel caso in esame agli atti del giudizio non solo non risultano le certificazioni consolari, ma non sono state prodotte neppure le “istanze” al Consolato finalizzate a richiedere:
- l’attestazione dei redditi percepiti dal ricorrente nello Stato di provenienza:
- la dichiarazione di veridicità dei certificati esibiti (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VI, 13/1/2026, n. 214; T.A.R. Lombardia- Brescia, Sez. I, 15/5/2023, n. 422).
Inoltre non risulta presentata neppure l’autocertificazione del ricorrente che, in conformità a quanto disposto dalla sentenza della Corte Cost. n. 157/2021, attesti l’eventuale impossibilità di produrre la menzionata certificazione sui redditi eventualmente prodotti all'estero.
Infine la fotocopia del certificato dello Stato di origine versato in atti non può rimediare a tali omissioni perché tale documento: i) è privo dell’attestazione di veridicità; ii) non è tradotto in italiano; iii) in ogni caso non è idoneo a dimostrare l’assenza di redditi nel Paese di origine, quantomeno con riferimento a quelli da lavoro, giacché tale documento può (a tutto concedere) attestare unicamente l’esonero dai tributi per i servizi comunali e sugli immobili.
In conclusione l’stanza di riesame del diniego di ammissione al beneficio deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta con compensazione delle spese del giudizio.
Respinge l’stanza di riesame del diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC RB, Presidente
MA LO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| MA LO | UC RB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.