Art. 2.
Alla maggiore spesa annua di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nel capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53, e nel corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.
Alla maggiore spesa annua di lire 9.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge, sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nel capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53, e nel corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.