CASS
Sentenza 24 maggio 2021
Sentenza 24 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2021, n. 20424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20424 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI RI nato il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2020 del TRIBUNALE PER IL RIESAME DI TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20424 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 12 gennaio 2021 ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di AJ IK avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento 1'11 dicembre 2020, convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza, ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. AJ IK è indagato per avere detenuto a fine di cessione 523 grammi di cocaina contenuta in un sacchetto di cellophane occultato in un apposito vano, apribile elettronicamente, creato nel cruscotto centrale dell'auto Lancia Delta che stava guidando al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, fatto commesso il 9 dicembre 2020. 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 125, comma 3, 309, comma 9, e 292, comma 2, lett. c e c-bis, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione. Lamenta la difesa la nullità dell'ordinanza genetica - che allega al ricorso - in quanto redatta su di un modulo prestampato generico, utilizzabile per qualsiasi richiesta di misura cautelare, privo di ogni riferimento al profilo indiziario e connotato da mere clausole di stile quanto all'aspetto cautelare (sull'an: «le modalità del fatto inducono a ritenere le esigenza caute/ari per pericolo concreto di reiterazione del reato»: sul quomodo: «allo stato, le modalità del fatto e la personalità dell'imputato rendono proporzionata ed adeguata, sia pure come extrema ratio, la sola misura carceraria in assenza di domicilio»). Pur avendo dedotto tale vizio nel ricorso al Tribunale per il riesame, tale doglianza è stata disattesa, essendosi ritenuto che, trattandosi di arresto in flagranza seguito da confessione, le sintetiche considerazioni svolte dal G.i.p. fossero sufficienti. Sottolinea il ricorrente che la novella introdotta dall'art. 8, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha modificato l'art. 292 cod. proc. pen., prescrive che l'ordinanza cautelare contenga, a pena di nullità, rilevabile anche di ufficio, la esposizione e la autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, con specifica esposizione delle ragioni per cui le ravvisate esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure diverse dal carcere. 2 In presenza di lacuna argomentativa così grave, l'ordinanza genetica deve ritenersi, in realtà, priva di motivazione in senso grafico ovvero di autonoma motivazione ovvero assista da motivazione meramente apparente, sicché il Tribunale per il riesame, proprio per effetto della richiamata novella di cui alla legge n. 47 del 2015, non avrebbe potuto integrare l'apparato giustificativo, come invece - ma erroneamente ed illegittimamente - ha fatto. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la liberazione dell'indagato. 4. Il P.G. della S.C., nelle conclusioni scritte del 20 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.L'ordinanza del Tribunale per il riesame di Trento è ampia, approfondita e ben argomentata, sia sotto il profilo indiziario che sotto quello cautelare. Quanto, in particolare, al tema dell'impugnazione, già posto dalla difesa al Tribunale per il riesame (come risulta dalla p. 3 dell'ordinanza impugnata) e dallo stesso disatteso, il provvedimento impugnato spiega che, in presenza di arresto in flagranza e di confessione, è da ritenere sufficiente il contenuto dell'ordinanza genetica (p. 3); molto approfondito, poi, nella ricostruzione dei giudici del riesame, il profilo cautelare (pp. 4-6). 3. Il Collegio, per risolvere la questione affrontata nel ricorso, ha preliminarmente avuto accesso diretto agli atti, accesso che è consentito, atteso il tipo di vizio denunziato (infatti, «In tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze caute/ari e dei gravi indizi di colpevolezza, determina una violazione di legge processuale del provvedimento, che legittima la Corte di cassazione a un accesso diretto allo stesso, divenendo essa, in tali casi, giudice del fatto»: Sez. 6, n. 53940 del 19/08/2018, D'Arrigo, Rv. 274584). Ha così verificato che l'ordinanza genetica (diligentemente allegata in copia dalla difesa) consiste in un modulo prestampato dal contenuto generico con alcune aggiunte a penna. In particolare: 3 quanto al profilo indiziario, la parte dattiloscritta già predisposta recita testualmente: «ritenuto che dalla documentazione in atti (CNR, verbale di sequestro, verbale di arresto) emerga il funnus per reato per cui l'arresto è consentito, vista la richiesta di applicazione della misura cautelare, ritenuto che i sopra richiamati elementi costituiscano gravi indizi di colpevolezza», senza nessuna integrazione;
quanto al profilo cautelare, la parte dattiloscritta già predisposta recita: «ritenuto che le modalità del fatto [spazio bianco di due righe barrato da un tratto di penna] inducono a ritenere sussistenti le esigenze cautelari per pericolo concreto di reiterazione del reato: che, allo stato, le modalità del fatto e la personalità dell'imputato rendano proporzionata ed adeguata, sia pure come extrema ratio, la sola misura», qui con aggiunta a penna delle parole "carceraria in assenza di domicilio". 4.Ebbene, in presenza di tale situazione, il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione dell'originaria ordinanza cautelare, motivazione da ritenersi in realtà assente ovvero solo apparente. Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 47 del 2015 la Corte di legittimità - con affermazione poi reiterata nel tempo che sembra essere sfuggita ai decidenti di merito - ha avuto modo di precisare quanto segue: «In • tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare quella ordinanza cautelare, la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante» (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. De LU ed altri, Rv. 265349); «In tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del gíudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa» (Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050); «In tema di riesame delle ordinanze caute/ari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309 cod. proc, pen, per effetto dell'art. 11 della legge 16 4 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all'annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente - cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile - sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del PM, in ordine alle esigenze caute/ari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del Tribunale che aveva integrato la motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere quanto all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico)» (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, dep. 2016, Vecchio, Rv. 266150); «Il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come nove/lato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze caute/ari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonché di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.)») (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984); «Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze caute/ari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura» (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365); «Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti» (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. DO ed altri, Rv. 272596). 5 E' il tema del contraddittorio omesso quello che risulta decisivo. Come è stato efficacemente precisato nell'ultimo precedente di legittimità richiamato, infatti, «In presenza di provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, espressa per relationem e in adesione alla richiesta cautelare, il Tribunale del riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione a meno che non si sia in presenza, ed è questo il senso della riforma del 2015, di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante cioè nell'evenienza in cui di tale valutazione non sia stata lasciata traccia nel provvedimento poiché, in tal caso, manca un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio, che concerne la consistenza, sul piano logico, fattuale e di legittimità giuridica degli elementi da cui il giudice che ha adottato il provvedimento ha ritenuto di ravvisare i gravi indizi di colpevolezza. La nuova disposizione, quindi, non limita i poteri integrativi del tribunale né li accentua ma ha solo precisato il caso specifico in cui il vizio della motivazione è particolarmente grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare, vulnus che investe profondamente il diritto di difesa e consiste nell'impossibilità di procedere dinanzi ad un organo terzo, il Tribunale, ad un efficace contraddittorio tra l'accusa e la difesa. Si è, condivisibilmente, affermato che il potere-dovere di annullamento del giudice del riesame, rispetto a motivazioni inesisenti ovvero apparenti, ne modifica essenzialmente l'ambito di intervento, ricostruito come gravame puro, con la impossibilità di integrazione totale e reciproca del provvedimento impugnato, con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito rispetto a provvedimenti che non palesino la preesistenza di una effettiva conoscenza, diretta e autonoma da parte dell'autorità giurisdizionale adita, delle ragioni del provvedimento richiesto e adottato» (così sub n. 7 del "considerato in diritto", pp. 4-5, di Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. DO ed altri, cit.). 5. Ciò premesso e passando ad applicare i richiamati - condivisibili - principi nel caso di specie, si osserva come l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trento, con speciale riferimento al profilo cautelare, sia priva di ogni motivazione, limitandosi a fare riferimento a non meglio precisate "modalità del fatto [che] inducono a ritenere sussistenti le esigenze caute/ari": si tratta, all'evidenza, di affermazione vaghissima, apodittica, astrattamente riferibile a qualsiasi situazione, a qualsivoglia reato, a qualsiasi indagato, in chiara violazione dell'obbligo motivazionale che incombe, per dettato costituzionale prima ancora che codicistico (artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. 6 c), cod. proc. pen.) sul giudice che ritenga necessario privare taluno della libertà personale. 6.Consegue, di necessità, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trento 1'11 dicembre 2020, con ordine di immediata liberazione di AJ IK, se non detenuto per altra causa. Deve, infine, provvedersi a dare immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari del giorno 11 dicembre 2020 e dispone l'immediata liberazione di AJ IK se non detenuto per altra causa. Si provveda ai sensi dell'art. 626 cpp. Così deciso il 27/04/2021.
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 20424 Anno 2021 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 27/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Trento, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 12 gennaio 2021 ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse di AJ IK avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Trento 1'11 dicembre 2020, convalidato l'arresto operato dalla polizia giudiziaria nella ritenuta flagranza, ha applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alla violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. AJ IK è indagato per avere detenuto a fine di cessione 523 grammi di cocaina contenuta in un sacchetto di cellophane occultato in un apposito vano, apribile elettronicamente, creato nel cruscotto centrale dell'auto Lancia Delta che stava guidando al momento del controllo da parte della polizia giudiziaria, fatto commesso il 9 dicembre 2020. 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con cui denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 125, comma 3, 309, comma 9, e 292, comma 2, lett. c e c-bis, cod. proc. pen.) e difetto di motivazione. Lamenta la difesa la nullità dell'ordinanza genetica - che allega al ricorso - in quanto redatta su di un modulo prestampato generico, utilizzabile per qualsiasi richiesta di misura cautelare, privo di ogni riferimento al profilo indiziario e connotato da mere clausole di stile quanto all'aspetto cautelare (sull'an: «le modalità del fatto inducono a ritenere le esigenza caute/ari per pericolo concreto di reiterazione del reato»: sul quomodo: «allo stato, le modalità del fatto e la personalità dell'imputato rendono proporzionata ed adeguata, sia pure come extrema ratio, la sola misura carceraria in assenza di domicilio»). Pur avendo dedotto tale vizio nel ricorso al Tribunale per il riesame, tale doglianza è stata disattesa, essendosi ritenuto che, trattandosi di arresto in flagranza seguito da confessione, le sintetiche considerazioni svolte dal G.i.p. fossero sufficienti. Sottolinea il ricorrente che la novella introdotta dall'art. 8, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha modificato l'art. 292 cod. proc. pen., prescrive che l'ordinanza cautelare contenga, a pena di nullità, rilevabile anche di ufficio, la esposizione e la autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, con specifica esposizione delle ragioni per cui le ravvisate esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure diverse dal carcere. 2 In presenza di lacuna argomentativa così grave, l'ordinanza genetica deve ritenersi, in realtà, priva di motivazione in senso grafico ovvero di autonoma motivazione ovvero assista da motivazione meramente apparente, sicché il Tribunale per il riesame, proprio per effetto della richiamata novella di cui alla legge n. 47 del 2015, non avrebbe potuto integrare l'apparato giustificativo, come invece - ma erroneamente ed illegittimamente - ha fatto. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la liberazione dell'indagato. 4. Il P.G. della S.C., nelle conclusioni scritte del 20 marzo 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni. 2.L'ordinanza del Tribunale per il riesame di Trento è ampia, approfondita e ben argomentata, sia sotto il profilo indiziario che sotto quello cautelare. Quanto, in particolare, al tema dell'impugnazione, già posto dalla difesa al Tribunale per il riesame (come risulta dalla p. 3 dell'ordinanza impugnata) e dallo stesso disatteso, il provvedimento impugnato spiega che, in presenza di arresto in flagranza e di confessione, è da ritenere sufficiente il contenuto dell'ordinanza genetica (p. 3); molto approfondito, poi, nella ricostruzione dei giudici del riesame, il profilo cautelare (pp. 4-6). 3. Il Collegio, per risolvere la questione affrontata nel ricorso, ha preliminarmente avuto accesso diretto agli atti, accesso che è consentito, atteso il tipo di vizio denunziato (infatti, «In tema di motivazione delle ordinanze caute/ari personali, la violazione della prescrizione della necessaria autonoma valutazione, da parte del giudice, delle esigenze caute/ari e dei gravi indizi di colpevolezza, determina una violazione di legge processuale del provvedimento, che legittima la Corte di cassazione a un accesso diretto allo stesso, divenendo essa, in tali casi, giudice del fatto»: Sez. 6, n. 53940 del 19/08/2018, D'Arrigo, Rv. 274584). Ha così verificato che l'ordinanza genetica (diligentemente allegata in copia dalla difesa) consiste in un modulo prestampato dal contenuto generico con alcune aggiunte a penna. In particolare: 3 quanto al profilo indiziario, la parte dattiloscritta già predisposta recita testualmente: «ritenuto che dalla documentazione in atti (CNR, verbale di sequestro, verbale di arresto) emerga il funnus per reato per cui l'arresto è consentito, vista la richiesta di applicazione della misura cautelare, ritenuto che i sopra richiamati elementi costituiscano gravi indizi di colpevolezza», senza nessuna integrazione;
quanto al profilo cautelare, la parte dattiloscritta già predisposta recita: «ritenuto che le modalità del fatto [spazio bianco di due righe barrato da un tratto di penna] inducono a ritenere sussistenti le esigenze cautelari per pericolo concreto di reiterazione del reato: che, allo stato, le modalità del fatto e la personalità dell'imputato rendano proporzionata ed adeguata, sia pure come extrema ratio, la sola misura», qui con aggiunta a penna delle parole "carceraria in assenza di domicilio". 4.Ebbene, in presenza di tale situazione, il Tribunale per il riesame non avrebbe potuto integrare la motivazione dell'originaria ordinanza cautelare, motivazione da ritenersi in realtà assente ovvero solo apparente. Già nell'immediatezza dell'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 47 del 2015 la Corte di legittimità - con affermazione poi reiterata nel tempo che sembra essere sfuggita ai decidenti di merito - ha avuto modo di precisare quanto segue: «In • tema di misure cautelari, anche alla luce delle modifiche apportate all'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame ha un potere-dovere di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, ma non può mai completare quella ordinanza cautelare, la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una autonoma valutazione da parte del giudicante» (Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, P.M. in proc. De LU ed altri, Rv. 265349); «In tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del gíudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere- dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argomentativa» (Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050); «In tema di riesame delle ordinanze caute/ari personali, a seguito della riformulazione dell'art. 309 cod. proc, pen, per effetto dell'art. 11 della legge 16 4 aprile 2015, n. 47, il tribunale del riesame provvede all'annullamento del provvedimento impugnato sia in caso di motivazione inesistente - cui va equiparata quella di motivazione meramente apparente che si risolva in mere clausole di stile - sia in caso di motivazione non autonoma rispetto alla richiesta del PM, in ordine alle esigenze caute/ari, agli indizi e agli elementi forniti dalla difesa (In applicazione del principio, la S. C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del Tribunale che aveva integrato la motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere quanto all'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il cd. braccialetto elettronico)» (Sez. 5, n. 6230 del 15/10/2015, dep. 2016, Vecchio, Rv. 266150); «Il potere integrativo del riesame, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., come nove/lato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze caute/ari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la verifica in sede di riesame dell'avvenuta autonoma valutazione da parte del giudice deve ritenersi "fatto processuale", in quanto tale oggetto di prova ai sensi dell'art. 187, comma secondo, cod. proc. pen., nonché di valutazione ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.)») (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984); «Anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, l'ordinanza che decide sulla richiesta di riesame può integrare l'eventuale carenza o insufficienza della motivazione di quella adottata dal primo giudice, salve le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell'autonoma valutazione delle esigenze caute/ari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, in quanto, ricorrendo tali ipotesi, il tribunale del riesame è tenuto ad annullare il provvedimento impositivo della misura» (Sez. 3, n. 49175 del 27/10/2015, Grosso, Rv. 265365); «Anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 agli artt. 292 e 309, cod. proc. pen., sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si sia in presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante mancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti» (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. DO ed altri, Rv. 272596). 5 E' il tema del contraddittorio omesso quello che risulta decisivo. Come è stato efficacemente precisato nell'ultimo precedente di legittimità richiamato, infatti, «In presenza di provvedimento genetico assistito da una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche stringata, espressa per relationem e in adesione alla richiesta cautelare, il Tribunale del riesame, che ha pieno accesso agli atti, può sempre integrare la motivazione a meno che non si sia in presenza, ed è questo il senso della riforma del 2015, di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicante cioè nell'evenienza in cui di tale valutazione non sia stata lasciata traccia nel provvedimento poiché, in tal caso, manca un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio, che concerne la consistenza, sul piano logico, fattuale e di legittimità giuridica degli elementi da cui il giudice che ha adottato il provvedimento ha ritenuto di ravvisare i gravi indizi di colpevolezza. La nuova disposizione, quindi, non limita i poteri integrativi del tribunale né li accentua ma ha solo precisato il caso specifico in cui il vizio della motivazione è particolarmente grave da determinare una nullità insanabile del provvedimento cautelare, vulnus che investe profondamente il diritto di difesa e consiste nell'impossibilità di procedere dinanzi ad un organo terzo, il Tribunale, ad un efficace contraddittorio tra l'accusa e la difesa. Si è, condivisibilmente, affermato che il potere-dovere di annullamento del giudice del riesame, rispetto a motivazioni inesisenti ovvero apparenti, ne modifica essenzialmente l'ambito di intervento, ricostruito come gravame puro, con la impossibilità di integrazione totale e reciproca del provvedimento impugnato, con la conseguenza che nessun intervento ad adiuvandum del Tribunale del riesame è consentito rispetto a provvedimenti che non palesino la preesistenza di una effettiva conoscenza, diretta e autonoma da parte dell'autorità giurisdizionale adita, delle ragioni del provvedimento richiesto e adottato» (così sub n. 7 del "considerato in diritto", pp. 4-5, di Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. DO ed altri, cit.). 5. Ciò premesso e passando ad applicare i richiamati - condivisibili - principi nel caso di specie, si osserva come l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Trento, con speciale riferimento al profilo cautelare, sia priva di ogni motivazione, limitandosi a fare riferimento a non meglio precisate "modalità del fatto [che] inducono a ritenere sussistenti le esigenze caute/ari": si tratta, all'evidenza, di affermazione vaghissima, apodittica, astrattamente riferibile a qualsiasi situazione, a qualsivoglia reato, a qualsiasi indagato, in chiara violazione dell'obbligo motivazionale che incombe, per dettato costituzionale prima ancora che codicistico (artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, e 292, comma 2, lett. 6 c), cod. proc. pen.) sul giudice che ritenga necessario privare taluno della libertà personale. 6.Consegue, di necessità, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella genetica, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trento 1'11 dicembre 2020, con ordine di immediata liberazione di AJ IK, se non detenuto per altra causa. Deve, infine, provvedersi a dare immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Giudice per le indagini preliminari del giorno 11 dicembre 2020 e dispone l'immediata liberazione di AJ IK se non detenuto per altra causa. Si provveda ai sensi dell'art. 626 cpp. Così deciso il 27/04/2021.