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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
NF AT IS, LA
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2022 depositato il 22/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1777 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Indirizzo_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento per omesso parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni n°1777, Prot. n°5816 del 14/02/2022, notificato addì 08/03/2022d inerente all'IMU, relativa all'anno 2016, per €.1423,00, con il quale il Comune di Canicattì recuperava l'imposta dovuta su un'area fabbricabile, dichiarata agricola ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b).
Deduceva, tra i motivi di censura, che il terreno, di cui era comproprietario pro indiviso per 1/3 assieme al fratello Ricorrente_2 ed alla madre Nominativo_1 (66,66%), era di fatto utilizzato da quest'ultima, coltivatrice diretta, per attività agro-silvo- pastorale e, quindi, era soggetto al regime agevolato di cui alla citata disposizione di legge.
Si costituisce il Comune di Canicattì che insiste nel dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Novembre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo la più recente e condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "In tema di ICI, il
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell'art. 9, comma
1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante
'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola" (Cass. 15566/2010).
Orbene, dal fascicolo processuale, ed in particolare dalla perizia a firma del tecnico Dott. Nominativo_2
e dagli atti prodotti in cui viene acclarato l'effettiva destinazione dei terreni in questione alla coltivazione diretta, dalla copiosa giurisprudenza fornita dal ricorrente di questa Corte e dall'attestazione del passaggio in giudicato di altre sentenze.
Poichè, nella fattispecie, il terreno oggetto di imposizione risulta essere e condotto da una coltivatrice diretta, tutti fatti non contestati dal Comune, discende l'illegittimità dell'accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza per la parte resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00, oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento il 26 Novembre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RE CR LI AU LE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
NF AT IS, LA
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1055/2022 depositato il 22/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1777 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe Indirizzo_1 ha proposto ricorso avverso l'atto di accertamento per omesso parziale tardivo versamento e di irrogazione delle sanzioni n°1777, Prot. n°5816 del 14/02/2022, notificato addì 08/03/2022d inerente all'IMU, relativa all'anno 2016, per €.1423,00, con il quale il Comune di Canicattì recuperava l'imposta dovuta su un'area fabbricabile, dichiarata agricola ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b).
Deduceva, tra i motivi di censura, che il terreno, di cui era comproprietario pro indiviso per 1/3 assieme al fratello Ricorrente_2 ed alla madre Nominativo_1 (66,66%), era di fatto utilizzato da quest'ultima, coltivatrice diretta, per attività agro-silvo- pastorale e, quindi, era soggetto al regime agevolato di cui alla citata disposizione di legge.
Si costituisce il Comune di Canicattì che insiste nel dichiararsi il rigetto del ricorso con vittoria e spese, stante la legittimità dell'atto impugnato.
Così delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 26 Novembre 2025 la causa veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Secondo la più recente e condivisa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, "In tema di ICI, il
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), nel considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, a condizione che sia posseduto e condotto dai soggetti indicati nell'art. 9, comma
1 (coltivatori diretti od imprenditori agricoli) e che persista l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante
'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, si riferisce ad una situazione incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio dell'area, avente carattere oggettivo, e pertanto, nel caso di comunione di un fondo edificabile in cui persiste la predetta utilizzazione da parte di uno solo dei comproprietari, trova applicazione non solo al comproprietario coltivatore diretto, ma anche agli altri comunisti che non esercitano sul fondo l'attività agricola" (Cass. 15566/2010).
Orbene, dal fascicolo processuale, ed in particolare dalla perizia a firma del tecnico Dott. Nominativo_2
e dagli atti prodotti in cui viene acclarato l'effettiva destinazione dei terreni in questione alla coltivazione diretta, dalla copiosa giurisprudenza fornita dal ricorrente di questa Corte e dall'attestazione del passaggio in giudicato di altre sentenze.
Poichè, nella fattispecie, il terreno oggetto di imposizione risulta essere e condotto da una coltivatrice diretta, tutti fatti non contestati dal Comune, discende l'illegittimità dell'accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza per la parte resistente che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 200,00, oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
Cosi deciso in Agrigento il 26 Novembre 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RE CR LI AU LE
Firmato digitalmente Firmato digitalmente