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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 853/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
RT RO, Presidente DI GIORGIO, Relatore CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12268/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220157207656501 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10700/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 09.07.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la
1 cartella di pagamento nr. 0972022015207656501, notificatale in data 10.04.2024, per l'importo di € 7.030,98, riferita alle Imposta Dirette per l'anno d'imposta 2018, dovute dalla di lei defunta madre Nominativo_1. A fondamento del ricorso, la contribuente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento de qua per decadenza dei termini di riscossione, ex art. 25 del D.P.R. 602/73; per violazione del principio del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 1 e 5, della L. n. 212/2000 ed art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997; per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000; per difetto di prova ex art. 2697 cod. civ. Con le controdeduzioni depositate in data 06.11.2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II^, al solo fine di chiedere di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Agente della Riscossione, avendo riconosciuto la tardiva notifica, aveva già provveduto alla sospensione, a tempo indeterminato, degli importi iscritti a ruolo, così come da risultava dal provvedimento allegato. La contribuente ha depositato, in data 15.10.2025, una memoria con cui ha dichiarato di accettare la cessazione della materia del contendere, insistendo però per le spese di lite nei confronti della sola contumace AGENZIA DELLE ENTATE-RISCOSSIONE a cui era addebitabile la responsabilità per la tardiva notifica. All'esito della camera di consiglio del 23.10.2025, la causa è stata decisa come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Orbene, - a fronte del comportamento tenuto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che ha accolto, in sede di autotutela, le ragioni della contribuente (provvedendo alla sospensione a tempo indeterminato del ruolo di cui alla cartella opposta) e vista la concorde richieste delle Parti - deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
Considerato che
l'Agente della Riscossione, esaminata la richiesta di controparte, ha tempestivamente provveduto (in pochi mesi) a riconoscerne la fondatezza (in sede di autotutela), comunicando il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della cartella opposta, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di causa;
ed, infatti, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass. n. 5579/2024, nr. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 21380 del 2006).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese. ROMA, 23.10.2025 Si comunichi. Il Giudice relatore Il Presidente
IO DI OB RT
2
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
RT RO, Presidente DI GIORGIO, Relatore CAVALLO MARIA BARBARA, Giudice
in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12268/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220157207656501 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10700/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 09.07.2024, Ricorrente_1 ha impugnato la
1 cartella di pagamento nr. 0972022015207656501, notificatale in data 10.04.2024, per l'importo di € 7.030,98, riferita alle Imposta Dirette per l'anno d'imposta 2018, dovute dalla di lei defunta madre Nominativo_1. A fondamento del ricorso, la contribuente ha dedotto la nullità della cartella di pagamento de qua per decadenza dei termini di riscossione, ex art. 25 del D.P.R. 602/73; per violazione del principio del contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 1 e 5, della L. n. 212/2000 ed art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 462/1997; per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000; per difetto di prova ex art. 2697 cod. civ. Con le controdeduzioni depositate in data 06.11.2024, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II^, al solo fine di chiedere di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto l'Agente della Riscossione, avendo riconosciuto la tardiva notifica, aveva già provveduto alla sospensione, a tempo indeterminato, degli importi iscritti a ruolo, così come da risultava dal provvedimento allegato. La contribuente ha depositato, in data 15.10.2025, una memoria con cui ha dichiarato di accettare la cessazione della materia del contendere, insistendo però per le spese di lite nei confronti della sola contumace AGENZIA DELLE ENTATE-RISCOSSIONE a cui era addebitabile la responsabilità per la tardiva notifica. All'esito della camera di consiglio del 23.10.2025, la causa è stata decisa come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Orbene, - a fronte del comportamento tenuto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che ha accolto, in sede di autotutela, le ragioni della contribuente (provvedendo alla sospensione a tempo indeterminato del ruolo di cui alla cartella opposta) e vista la concorde richieste delle Parti - deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
Considerato che
l'Agente della Riscossione, esaminata la richiesta di controparte, ha tempestivamente provveduto (in pochi mesi) a riconoscerne la fondatezza (in sede di autotutela), comunicando il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della cartella opposta, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di causa;
ed, infatti, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass. n. 5579/2024, nr. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 21380 del 2006).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese. ROMA, 23.10.2025 Si comunichi. Il Giudice relatore Il Presidente
IO DI OB RT
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