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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 10/12/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice, viste le note scritte depositate dai ricorrenti, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di ER, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 690/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di ER
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20 [...]
, , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Anna Gualtieri
[...]
Ricorrenti contro
Controparte_25
Convenuto Contumace Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, gli attori hanno esposto:
-che (doc. 1) presta servizio presso il Parte_1 Controparte_25
, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, con
[...]
decorrenza dal 25.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C. n.2
UR IG (1a). Precedentemente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 08.10.21 al 31.08.22 per 24 ore settimanali (1b), dal 05.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (1c); dal
01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (1d) presso I.C. n.2 UR
IG;
-che (doc. 2) presta servizio presso il Parte_2 Controparte_25
, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, dal
[...]
01.09.24 al 31.08.25 per 18 ore settimanali presso I.C. Diano Marina (2a).
Precedentemente, ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 13.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (2b); dal
01.09.23 al 30.06.24 (2c) presso I.C. Diano Marina;
-che (doc. 3) presta servizio, alle dipendenze del Parte_3 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro Ponente (3a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 04.10.21 al 30.06.22 per 19 ore settimanali (3b) e dal 04.10.21 al 30.06.22 per 5 ore settimanali presso I.C. M. OV ER (3c); dal 01.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (3c); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro Ponente (3d); -che (doc. 4) presta servizio alle dipendenze del Parte_4 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C. Littardi
ER (4a). Precedentemente ha prestato servizio in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C. RE Ponente (4b);
-che (doc. 5) presta servizio, alle dipendenze del CP_1 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (5a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 01.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali presso I.C. RE Centro Ponente (5b); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C. RE EV
(5c);
-che (doc. 6) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_2 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 25 ore settimanali presso I.C. della
Val RV AM (6a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 23.09.19 al 31.10.19 per 25 ore settimanali presso I.C. AG (6b); dal 01.11.19 al
30.06.20 per 25 ore settimanali presso I.C. AG (6c); dal 21.09.20 al 31.08.21 per 24 ore settimanali presso I.C. n.2 UR IG (6d); dal 16.09.21 al
31.08.22 per 24 ore settimanali presso I.C. della Val RV AM (6e); dal 01.09.22 al 30.06.23 per 25 ore settimanali presso I.C. della Val RV AM (6f); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 25 ore settimanali presso I.C. della Val RV AM (6g);
-che (doc. 7) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_3 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
indeterminato, con decorrenza dal 01.09.24, presso I.C. Pastonchi in VA
GU (7a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. RE Centro
Ponente, dal 01.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (7b); dal 01.09.23 al
30.06.24 per 24 ore settimanali (7c);
-che (doc. 8) presta servizio, alle dipendenze del CP_4 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 26.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (8a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato presso I.C.
RE Centro EV dal 19.09.19 al 30.06.20 per 24 ore settimanali (8b); dal 05.10.20 al 30.06.21 per 24 ore settimanali (8c); dal 16.09.22 al 30.06.23 per
24 ore settimanali (8d); dal 18.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (8e).
-che (doc. 9) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_5 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 26.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (9a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, presso I.C.
RE Centro EV dal 20.09.19 al 30.06.20 per 25 ore settimanali (9b); dal 07.10.20 al 30.06.21 per 25 ore settimanali (9c); dal 05.10.21 al 12.06.22 per 24 ore settimanali (9d); dal 16.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (9e); dal
01.09.23 al 31.08.24 per 24 ore settimanali (9f).
-che (doc. 10) presta servizio, alle dipendenze del CP_6 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 26.09.24 al 30.06.25 per 12 ore settimanali presso I.C.
Pastonchi in VA GU (10a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C.
VA GU San OR al Mare, dal 20.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (10b); dal 15.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (10c).
-che (doc. 11) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_7
, in qualità di docente, con contratto a Controparte_25
tempo determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 14 ore settimanali presso
Liceo Scientifico Aprosio IG (11a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal
08.11.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (per il periodo dal 22.11.21 al
30.06.22 per 4 ore settimanali) presso I.S. Fermi Polo Montale RE (11b); dal 01.09.22 al 30.06.23 per 10 ore settimanali (11c); dal 01.09.23 al 30.06.24
(11d) presso Liceo Classico Cassini RE;
-che (doc. 12) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_8 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
CH IG (12a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C.
CH IG dal 09.10.20 al 30.06.21 per 24 ore settimanali (12b); dal 23.09.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (12c); dal 19.09.22 al 30.06.23 per
24 ore settimanali (12d) dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (12e).
-che (doc. 13) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_9 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 16.09.24 al 30.06.25 presso I.S. Fermi Polo Montale
IG (13a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 09.09.21 al 30.06.22 per 8 ore settimanali presso I.S. MB RE (13b); dal 13.09.22 al
31.08.23 per 18 ore settimanali presso I.S. Ruffini ER (13c); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali presso I.S. Fermi Polo Montale IG
(13d);
-che (doc. 14) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_10 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 16.09.24 al 31.08.25 per 18 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (14a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 06.10.20 al 30.06.21 per 24 ore settimanali presso I.C. AG (14b); dal 27.09.21 al
30.06.22 per 3 ore settimanali presso I.C. RE Centro EV (14c); dal
27.10.22 al 30.06.23 per 12 ore settimanali presso I.C. RA (14d); dal
01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali presso I.C. AG (14e);
-che (doc. 15) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_11 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 12 ore settimanali presso I.C.
Pastonchi VA GU (15a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato dal 18.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C. VA GU San OR al Mare
(15b);
-che (doc. 16) presta servizio, alle dipendenze del CP_12 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.S. Ruffini
ER (16a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.S. Ruffini IC
AG dal 23.09.19 al 31.08.20 per 18 ore settimanali (16b); dal 14.09.20 al
31.08.21 per 18 ore settimanali (16c); dal 06.09.21 al 31.08.22 per 18 ore settimanali (16d); dal 01.09.22 al 31.08.23 per 18 ore settimanali (16e); dal
01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali (16f);
-che (doc. 17) presta servizio, alle dipendenze del CP_13 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
indeterminato, con decorrenza dal 01.09.23, presso I.C. Della Val RV
AM (17a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. n. 2 UR
IG dal 04.10.19 al 30.06.20 per 24 ore settimanali (17b); dal
21.09.20/05.10.21 al 30.06.21 per 18/6 ore settimanali (17c); presso I.C. Della
Val RV AM dal 06.09.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (17d); dal 01.09.22 al 31.08.23 per 24 ore settimanali (17e);
-che (doc. 18) presta servizio, alle dipendenze del CP_14 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 16/18.09.24 al 30.06.25 per 9 ore settimanali presso I.C. n.2
UR IG (18a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 28.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali presso I.C. Della Val RV (18b); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 9 ore settimanali presso I.C. Doria VAcrosia (18c).
-che (doc. 19) presta servizio, alle dipendenze del CP_15 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.S.
MB RE (19a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.S. E. Ruffini
- IC AG dal 23.09.19 al 30.06.20 per 18 ore settimanali (19b); dal
14.09.20 al 31.08.21 per 18 ore settimanali (19c); presso I.S. MB RE dal 15.09.21 al 30.06.22 per 18 ore settimanali (19d); presso I.C. Ruffini IC
AG dal 06.09.22 al 31.08.23 per 18 ore settimanali (19e); dal 01.09.23 al
30.06.24 per 18 ore settimanali (19f);
-che (doc. 20) presta servizio, alle dipendenze del CP_16 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 10.09.24 al 31.08.25 per 14 ore settimanali presso I.S.
MB RE (20a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.S. Ruffini
ER dal 05.09.20 al 31.08.21 per 10 ore settimanali (20b); dal 14.09.20 al
31.08.21 per 18 ore settimanali (20c); presso I.S. Fermi Polo Montale
IG dal 01.09.22 al 30.06.23 per 17 ore settimanali (20d); presso I.S.
Ruffini IC AG dal 01.09.23 al 31.08.24 per 18 ore settimanali (20e);
-che (doc. 21) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_17 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.C. AG
VA NT (21a). Precedentemente, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. OV
ER dal 15.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (21b); presso I.C. Diano
Marina dal 01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali (21c).
-che (doc. 22) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_18 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 14/2 ore settimanali presso I.S.
Ruffini IC AG (22a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso Liceo
Classico Cassini RE dal 16.09.19 al 31.08.20 per 18 ore settimanali (22b); presso I.C. MB RE dal 23.09.20 al 31.08.21 per 18 ore settimanali
(22c); presso I.S. Ruffini IC AG dal 06.09.21 al 31.08.22 per 18 ore settimanali (22d); presso I.S. MB RE dal 01.09.22 al 31.08.23 per
18 ore settimanali (22e); presso Liceo Classico Cassini RE dal 01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali (22f);
-che (doc. 23) presta servizio, alle dipendenze del CP_19 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C. AG
VA NT (23a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso Controparte_26
dal 12.10.20 al 10.06.21 per 16 ore settimanali (23b); presso I.C. San OR
VA GU dal 27.09.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (23c); presso I.C.
AG dal 02.09.22 al 31.08.23 per 24 ore settimanali (23d); presso I.C. San
OR VA dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (23e);
-che (doc. 24) presta servizio, alle dipendenze del CP_20 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25 determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
Comprensivo RA (24a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C.
I.C. RA dal 20.09.19 al 31.08.20 per 24 ore settimanali (24b); dal
18.09.20 al 31.08.21 per 24 ore settimanali (24c); dal 06.09.21 al 31.08.22 per
24 ore settimanali (24d); dal 01.09.22 al 31.08.23 per 24 ore settimanali (24e); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (24f);
-che (doc. 25) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_21
, in qualità di docente, con contratto a Controparte_25
tempo determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 20 ore settimanali presso I.C.
Pastonchi VA GU (25a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato presso I.C.
Pieve di Teco Pontedassio dal 10.10.22 al 30.06.23 per 5 ore settimanali (25b); dal 01.09.23 al 30.06.24 per ore 16 ore settimanali (25c);
-che (doc. 26) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_22
, in qualità di docente, con contratto a Controparte_25
tempo determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali (26a).
Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. RE Centro Ponente dal
16.10.19 al 30.06.20 per 14 ore settimanali (26b); dal 28.09.20 al 30.06.21 per
8 ore settimanali (26c); dal 14.09.21 al 30.06.22 per 18 ore settimanali (26d); dal 02.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (26e); presso I.C. RA e
I.C. Diano Marina dal 01.09.23 al 31.08.24 per 18 ore settimanali (26f);
-che (doc. 27) presta servizio, alle dipendenze del CP_23 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25 determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 25 ore settimanali presso I.C. Pieve di Teco Pontedassio (27a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. Littardi
ER e I.C. RE EV dal 01/06.10.20 al 30.06.21 per 7 ore settimanali (27b); presso I.C. Littardi ER dal 29.09.21 al 30.06.22 per 12 ore settimanali (27c); dal 06.10.21 al 30.06.22 per 13 ore settimanali (27d); presso I.C. Pieve di teco Pontedassio dal 19.09.22 al 30.06.23 per 25 ore settimanali (27e); presso I.C. Pieve di Teco Pontedassio dal 01.09.23 al
30.06.24 per 25 ore settimanali (27f);
-che (doc. 28) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_24 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 24.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.C.
RE EV (28a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. RE
EV dal 21.09.20 al 31.08.21 per 18 ore settimanali (28b); dal 01.09.22 al
31.08.23 per 18 ore settimanali (28c); dal 14.09.23 al 30.06.24 per 12/6 ore settimanali (28d).
-che la L.107/2015 all'art. 1, co.121, ha istituito, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo a tempo indeterminato, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico e, inoltre, il D.P.C.M. n.32313/2015 ha stabilito che la carta poteva essere attribuita solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
-che, pertanto, i ricorrenti per gli anni in servizio a tempo determinato, non hanno mai beneficiato della carta docenti destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
-che, condividendo il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE nell'Ordinanza del 18.05.22, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1842/2022, ha annullato il principio dettato dal suddetto D.P.C.M. sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L.107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari (“in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria
e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”);
-che, infine, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 29961 del 27.10.23 ha enunciato i principi di diritto in merito al beneficio de quo. In particolare, ha stabilito:
a) che la carta docente spetta ai docenti non di ruolo che hanno ricevuto incarichi annuali fino al 31 Agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 Giugno ed anche agli insegnanti che siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie delle supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo;
b) che ai fini del riconoscimento de quo non rileva l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , ritenendo CP_25
pertanto superfluo l'invio di formale diffida da parte dei docenti;
c)che il termine prescrizionale è quinquennale, con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza;
-che, nonostante la Suprema Corte (Sent. N. 29961 del 27.10.23) abbia stabilito il diritto a beneficiare del bonus carta docenti anche per i docenti precari in servizio fino al termine delle lezioni scolastiche, da intendersi al 30 Giugno di ogni anno scolastico, il concede il beneficio soltanto a coloro con CP_25 contratto sino al 31 Agosto. In particolare, a seguito di intervento del suddetto
Provvedimento, il elargisce il bonus ai docenti precari per l'anno CP_25
scolastico 2023-2024, ma con contratto sino al 31.08.24;
-che, per quanto riguarda i ricorrenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con il presente ricorso, viene richiesto il beneficio de quo solo in riferimento agli anni scolastici di servizio precario, sempre nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale.
-che, pertanto, tutti gli odierni ricorrenti hanno diritto di vedersi riconosciuto il beneficio della carta elettronica di valore pari a € 500,00, per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale, ciascuno per la propria posizione e precisamente: Parte_1
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...] Parte_2
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici
[...] Parte_3
2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici 2023-2024; Parte_4
2024-2025; anni scolastici 2022-2023; 2024-2025; CP_1 [...]
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; CP_2
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni Controparte_3 CP_4
scolastici 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; Controparte_5
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2024-2025; CP_6
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni Controparte_7
scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici Controparte_8
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; Controparte_9
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_10
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024;
[...]
anni scolastici 2023-2024; 2024-2025; anni Controparte_11 CP_12 scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_13
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; anni
[...] CP_14
scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici CP_15
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni CP_16
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; anni scolastici Controparte_17
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020- Controparte_18
2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni CP_19
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni CP_20
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_21
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...] Controparte_22
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2024-2025;
[...] CP_23
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024;
[...] CP_24
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-
[...]
2025.
Ciò premesso, i ricorrenti così concludevano: “accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite
l'emissione in loro favore della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per ciascun ricorrente per gli anni scolastici di riferimento, come indicato nelle premesse del presente ricorso, e precisamente:
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; Parte_1
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici Parte_2 Parte_3
2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici 2023-2024; 2024- Parte_4
2025; anni scolastici 2022-2023; 2024-2025; anni CP_1 Controparte_2
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni Controparte_3
scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici 2020-2021; 2022- CP_4 2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021- Controparte_5
2022; 2022-2023; 2024-2025; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; CP_6
2024-2025; anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_7
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_8
2025; anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_9
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- Controparte_10
2024; anni scolastici 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici Controparte_11 CP_12
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni CP_13
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; anni scolastici 2022- CP_14
2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; CP_15
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021- CP_16
2022; 2022-2023; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_17
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- Controparte_18
2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- CP_19
2023; 2023-2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; CP_20
2023-2024; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_21
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; Controparte_22
2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- CP_23
2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- Controparte_24
2024; 2024-2025 e conseguentemente condannare il Controparte_27
all'emissione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica” per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici come superiormente indicati per ogni ricorrente stesso.
Con vittoria di spese, competenze, oltre spese forfettarie e CPA, come per legge.” ------------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_28
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_25
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_25
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce. Tutto ciò premesso, deve darsi conto delle modifiche della normativa in questione.
L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito:
“All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e CP_25
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_29 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per
l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_30
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente
l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione
– come, peraltro, già disposto anche per l'anno 2023 dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023 - soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno
- termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Tale questione inerisce alla posizione di quasi tutti i ricorrenti nonché, seppur in misura minore, per la maggior parte delle annualità scolastiche oggetto delle plurime domande.
Nulla questio, invece, ovviamente, sulla spettanza del bonus ai ricorrenti che hanno prestato servizio sino al 31 agosto a partire dall'annualità 2023/2024. Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025; Tribunale Salerno sent. n. 1200/2025), tale nuova disciplina introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della
Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di
Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori
a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli
“precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative” o
“quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che sia l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n.
45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, che la sua originaria formulazione devono essere disapplicati in quanto si pongono e si ponevano in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili.
Ebbene, le fattispecie concrete sottoposte all'esame dello scrivente rientra per l'appunto nell'ambito dei suddetti dicta atteso che la documentazione prodotta
(contratti a termine) attesta che tutti i ricorrenti hanno prestato attività
d'insegnamento nella qualità di docenti supplenti per le rispettive annualità riportate in narrativa e, dunque, anche e in particolare sino al termine delle attività didattiche e sino al 31 agosto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del modesto valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale, applicato altresì l'aumento previsto dalla legge per la pluralità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da: , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
,
[...] CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, , CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 [...]
e , nei confronti del CP_22 CP_23 Controparte_24 [...]
, così provvede, così provvede: Controparte_31
Accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti a usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite l'emissione in loro favore della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per ciascun ricorrente per gli anni scolastici di riferimento, come indicato nelle premesse del presente ricorso, e precisamente: anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023- Parte_1
2024; 2024-2025; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; Parte_2 Pt_3
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni
[...] Parte_4
scolastici 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2022-2023; CP_1
2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; Controparte_2 2023-2024; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; Controparte_3 CP_4
anni scolastici 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...]
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2024- Controparte_5
2025; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_6 [...]
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_7 CP_8
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-
[...]
2025; anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_9
2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- Controparte_10
2023; 2023-2024; anni scolastici 2023-2024; 2024-2025; Controparte_11
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024- CP_12
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; CP_13
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_14 CP_15
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; CP_16 CP_17
nni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...] Controparte_18
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- CP_19
2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- CP_20
2024; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_21
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- Controparte_22
2023; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- CP_23
2023; 2023-2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; Controparte_24
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 e, conseguentemente, condanna il all'emissione in favore dei Controparte_27
ricorrenti della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici come sopra indicati per ciascun ricorrente.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_25
di lite, che si liquidano in € 2500,00 per la fase di studio, € 1500,00 per la fase introduttiva, € 2300,00 per la fase decisionale, € 259,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
ER 6-12-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di ER, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 690/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di ER
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, , CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
,
[...] Controparte_18 CP_19 CP_20 [...]
, , CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, rapp.ti e difesi dall'Avv. Anna Gualtieri
[...]
Ricorrenti contro
Controparte_25
Convenuto Contumace Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, gli attori hanno esposto:
-che (doc. 1) presta servizio presso il Parte_1 Controparte_25
, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, con
[...]
decorrenza dal 25.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C. n.2
UR IG (1a). Precedentemente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 08.10.21 al 31.08.22 per 24 ore settimanali (1b), dal 05.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (1c); dal
01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (1d) presso I.C. n.2 UR
IG;
-che (doc. 2) presta servizio presso il Parte_2 Controparte_25
, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, dal
[...]
01.09.24 al 31.08.25 per 18 ore settimanali presso I.C. Diano Marina (2a).
Precedentemente, ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 13.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (2b); dal
01.09.23 al 30.06.24 (2c) presso I.C. Diano Marina;
-che (doc. 3) presta servizio, alle dipendenze del Parte_3 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro Ponente (3a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 04.10.21 al 30.06.22 per 19 ore settimanali (3b) e dal 04.10.21 al 30.06.22 per 5 ore settimanali presso I.C. M. OV ER (3c); dal 01.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (3c); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro Ponente (3d); -che (doc. 4) presta servizio alle dipendenze del Parte_4 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C. Littardi
ER (4a). Precedentemente ha prestato servizio in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C. RE Ponente (4b);
-che (doc. 5) presta servizio, alle dipendenze del CP_1 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (5a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 01.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali presso I.C. RE Centro Ponente (5b); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C. RE EV
(5c);
-che (doc. 6) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_2 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 25 ore settimanali presso I.C. della
Val RV AM (6a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 23.09.19 al 31.10.19 per 25 ore settimanali presso I.C. AG (6b); dal 01.11.19 al
30.06.20 per 25 ore settimanali presso I.C. AG (6c); dal 21.09.20 al 31.08.21 per 24 ore settimanali presso I.C. n.2 UR IG (6d); dal 16.09.21 al
31.08.22 per 24 ore settimanali presso I.C. della Val RV AM (6e); dal 01.09.22 al 30.06.23 per 25 ore settimanali presso I.C. della Val RV AM (6f); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 25 ore settimanali presso I.C. della Val RV AM (6g);
-che (doc. 7) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_3 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
indeterminato, con decorrenza dal 01.09.24, presso I.C. Pastonchi in VA
GU (7a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. RE Centro
Ponente, dal 01.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (7b); dal 01.09.23 al
30.06.24 per 24 ore settimanali (7c);
-che (doc. 8) presta servizio, alle dipendenze del CP_4 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 26.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (8a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato presso I.C.
RE Centro EV dal 19.09.19 al 30.06.20 per 24 ore settimanali (8b); dal 05.10.20 al 30.06.21 per 24 ore settimanali (8c); dal 16.09.22 al 30.06.23 per
24 ore settimanali (8d); dal 18.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (8e).
-che (doc. 9) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_5 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 26.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (9a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato, presso I.C.
RE Centro EV dal 20.09.19 al 30.06.20 per 25 ore settimanali (9b); dal 07.10.20 al 30.06.21 per 25 ore settimanali (9c); dal 05.10.21 al 12.06.22 per 24 ore settimanali (9d); dal 16.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (9e); dal
01.09.23 al 31.08.24 per 24 ore settimanali (9f).
-che (doc. 10) presta servizio, alle dipendenze del CP_6 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 26.09.24 al 30.06.25 per 12 ore settimanali presso I.C.
Pastonchi in VA GU (10a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C.
VA GU San OR al Mare, dal 20.09.22 al 30.06.23 per 24 ore settimanali (10b); dal 15.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (10c).
-che (doc. 11) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_7
, in qualità di docente, con contratto a Controparte_25
tempo determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 14 ore settimanali presso
Liceo Scientifico Aprosio IG (11a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal
08.11.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (per il periodo dal 22.11.21 al
30.06.22 per 4 ore settimanali) presso I.S. Fermi Polo Montale RE (11b); dal 01.09.22 al 30.06.23 per 10 ore settimanali (11c); dal 01.09.23 al 30.06.24
(11d) presso Liceo Classico Cassini RE;
-che (doc. 12) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_8 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
CH IG (12a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C.
CH IG dal 09.10.20 al 30.06.21 per 24 ore settimanali (12b); dal 23.09.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (12c); dal 19.09.22 al 30.06.23 per
24 ore settimanali (12d) dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (12e).
-che (doc. 13) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_9 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 16.09.24 al 30.06.25 presso I.S. Fermi Polo Montale
IG (13a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 09.09.21 al 30.06.22 per 8 ore settimanali presso I.S. MB RE (13b); dal 13.09.22 al
31.08.23 per 18 ore settimanali presso I.S. Ruffini ER (13c); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali presso I.S. Fermi Polo Montale IG
(13d);
-che (doc. 14) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_10 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 16.09.24 al 31.08.25 per 18 ore settimanali presso I.C.
RE Centro EV (14a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 06.10.20 al 30.06.21 per 24 ore settimanali presso I.C. AG (14b); dal 27.09.21 al
30.06.22 per 3 ore settimanali presso I.C. RE Centro EV (14c); dal
27.10.22 al 30.06.23 per 12 ore settimanali presso I.C. RA (14d); dal
01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali presso I.C. AG (14e);
-che (doc. 15) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_11 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 12 ore settimanali presso I.C.
Pastonchi VA GU (15a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratto a tempo determinato dal 18.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali presso I.C. VA GU San OR al Mare
(15b);
-che (doc. 16) presta servizio, alle dipendenze del CP_12 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.S. Ruffini
ER (16a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.S. Ruffini IC
AG dal 23.09.19 al 31.08.20 per 18 ore settimanali (16b); dal 14.09.20 al
31.08.21 per 18 ore settimanali (16c); dal 06.09.21 al 31.08.22 per 18 ore settimanali (16d); dal 01.09.22 al 31.08.23 per 18 ore settimanali (16e); dal
01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali (16f);
-che (doc. 17) presta servizio, alle dipendenze del CP_13 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
indeterminato, con decorrenza dal 01.09.23, presso I.C. Della Val RV
AM (17a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. n. 2 UR
IG dal 04.10.19 al 30.06.20 per 24 ore settimanali (17b); dal
21.09.20/05.10.21 al 30.06.21 per 18/6 ore settimanali (17c); presso I.C. Della
Val RV AM dal 06.09.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (17d); dal 01.09.22 al 31.08.23 per 24 ore settimanali (17e);
-che (doc. 18) presta servizio, alle dipendenze del CP_14 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 16/18.09.24 al 30.06.25 per 9 ore settimanali presso I.C. n.2
UR IG (18a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, dal 28.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali presso I.C. Della Val RV (18b); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 9 ore settimanali presso I.C. Doria VAcrosia (18c).
-che (doc. 19) presta servizio, alle dipendenze del CP_15 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.S.
MB RE (19a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.S. E. Ruffini
- IC AG dal 23.09.19 al 30.06.20 per 18 ore settimanali (19b); dal
14.09.20 al 31.08.21 per 18 ore settimanali (19c); presso I.S. MB RE dal 15.09.21 al 30.06.22 per 18 ore settimanali (19d); presso I.C. Ruffini IC
AG dal 06.09.22 al 31.08.23 per 18 ore settimanali (19e); dal 01.09.23 al
30.06.24 per 18 ore settimanali (19f);
-che (doc. 20) presta servizio, alle dipendenze del CP_16 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 10.09.24 al 31.08.25 per 14 ore settimanali presso I.S.
MB RE (20a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.S. Ruffini
ER dal 05.09.20 al 31.08.21 per 10 ore settimanali (20b); dal 14.09.20 al
31.08.21 per 18 ore settimanali (20c); presso I.S. Fermi Polo Montale
IG dal 01.09.22 al 30.06.23 per 17 ore settimanali (20d); presso I.S.
Ruffini IC AG dal 01.09.23 al 31.08.24 per 18 ore settimanali (20e);
-che (doc. 21) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_17 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.C. AG
VA NT (21a). Precedentemente, il ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. OV
ER dal 15.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (21b); presso I.C. Diano
Marina dal 01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali (21c).
-che (doc. 22) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_18 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 14/2 ore settimanali presso I.S.
Ruffini IC AG (22a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso Liceo
Classico Cassini RE dal 16.09.19 al 31.08.20 per 18 ore settimanali (22b); presso I.C. MB RE dal 23.09.20 al 31.08.21 per 18 ore settimanali
(22c); presso I.S. Ruffini IC AG dal 06.09.21 al 31.08.22 per 18 ore settimanali (22d); presso I.S. MB RE dal 01.09.22 al 31.08.23 per
18 ore settimanali (22e); presso Liceo Classico Cassini RE dal 01.09.23 al 30.06.24 per 18 ore settimanali (22f);
-che (doc. 23) presta servizio, alle dipendenze del CP_19 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C. AG
VA NT (23a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso Controparte_26
dal 12.10.20 al 10.06.21 per 16 ore settimanali (23b); presso I.C. San OR
VA GU dal 27.09.21 al 30.06.22 per 24 ore settimanali (23c); presso I.C.
AG dal 02.09.22 al 31.08.23 per 24 ore settimanali (23d); presso I.C. San
OR VA dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (23e);
-che (doc. 24) presta servizio, alle dipendenze del CP_20 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25 determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 24 ore settimanali presso I.C.
Comprensivo RA (24a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C.
I.C. RA dal 20.09.19 al 31.08.20 per 24 ore settimanali (24b); dal
18.09.20 al 31.08.21 per 24 ore settimanali (24c); dal 06.09.21 al 31.08.22 per
24 ore settimanali (24d); dal 01.09.22 al 31.08.23 per 24 ore settimanali (24e); dal 01.09.23 al 30.06.24 per 24 ore settimanali (24f);
-che (doc. 25) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_21
, in qualità di docente, con contratto a Controparte_25
tempo determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 20 ore settimanali presso I.C.
Pastonchi VA GU (25a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato presso I.C.
Pieve di Teco Pontedassio dal 10.10.22 al 30.06.23 per 5 ore settimanali (25b); dal 01.09.23 al 30.06.24 per ore 16 ore settimanali (25c);
-che (doc. 26) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_22
, in qualità di docente, con contratto a Controparte_25
tempo determinato, dal 09.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali (26a).
Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. RE Centro Ponente dal
16.10.19 al 30.06.20 per 14 ore settimanali (26b); dal 28.09.20 al 30.06.21 per
8 ore settimanali (26c); dal 14.09.21 al 30.06.22 per 18 ore settimanali (26d); dal 02.09.22 al 30.06.23 per 18 ore settimanali (26e); presso I.C. RA e
I.C. Diano Marina dal 01.09.23 al 31.08.24 per 18 ore settimanali (26f);
-che (doc. 27) presta servizio, alle dipendenze del CP_23 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25 determinato, dal 09.09.24 al 31.08.25 per 25 ore settimanali presso I.C. Pieve di Teco Pontedassio (27a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. Littardi
ER e I.C. RE EV dal 01/06.10.20 al 30.06.21 per 7 ore settimanali (27b); presso I.C. Littardi ER dal 29.09.21 al 30.06.22 per 12 ore settimanali (27c); dal 06.10.21 al 30.06.22 per 13 ore settimanali (27d); presso I.C. Pieve di teco Pontedassio dal 19.09.22 al 30.06.23 per 25 ore settimanali (27e); presso I.C. Pieve di Teco Pontedassio dal 01.09.23 al
30.06.24 per 25 ore settimanali (27f);
-che (doc. 28) presta servizio, alle dipendenze del Controparte_24 [...]
, in qualità di docente, con contratto a tempo Controparte_25
determinato, dal 24.09.24 al 30.06.25 per 18 ore settimanali presso I.C.
RE EV (28a). Precedentemente, la ricorrente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato, presso I.C. RE
EV dal 21.09.20 al 31.08.21 per 18 ore settimanali (28b); dal 01.09.22 al
31.08.23 per 18 ore settimanali (28c); dal 14.09.23 al 30.06.24 per 12/6 ore settimanali (28d).
-che la L.107/2015 all'art. 1, co.121, ha istituito, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo a tempo indeterminato, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico e, inoltre, il D.P.C.M. n.32313/2015 ha stabilito che la carta poteva essere attribuita solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
-che, pertanto, i ricorrenti per gli anni in servizio a tempo determinato, non hanno mai beneficiato della carta docenti destinata allo sviluppo delle competenze professionali;
-che, condividendo il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE nell'Ordinanza del 18.05.22, il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 1842/2022, ha annullato il principio dettato dal suddetto D.P.C.M. sottolineando come una interpretazione costituzionalmente orientata della L.107/2015 impone di riconoscere il bonus di € 500,00 anche al personale assunto a tempo determinato, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. e degli artt. 29, 63 e 64 del C.C.N.L. del 29/11/2007, secondo cui l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari (“in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria
e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n. 107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del
29 novembre 2007… Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n.
107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato,
"strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”);
-che, infine, la Corte di Cassazione con Sentenza n. 29961 del 27.10.23 ha enunciato i principi di diritto in merito al beneficio de quo. In particolare, ha stabilito:
a) che la carta docente spetta ai docenti non di ruolo che hanno ricevuto incarichi annuali fino al 31 Agosto o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 Giugno ed anche agli insegnanti che siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie delle supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo;
b) che ai fini del riconoscimento de quo non rileva l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , ritenendo CP_25
pertanto superfluo l'invio di formale diffida da parte dei docenti;
c)che il termine prescrizionale è quinquennale, con decorrenza dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza;
-che, nonostante la Suprema Corte (Sent. N. 29961 del 27.10.23) abbia stabilito il diritto a beneficiare del bonus carta docenti anche per i docenti precari in servizio fino al termine delle lezioni scolastiche, da intendersi al 30 Giugno di ogni anno scolastico, il concede il beneficio soltanto a coloro con CP_25 contratto sino al 31 Agosto. In particolare, a seguito di intervento del suddetto
Provvedimento, il elargisce il bonus ai docenti precari per l'anno CP_25
scolastico 2023-2024, ma con contratto sino al 31.08.24;
-che, per quanto riguarda i ricorrenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con il presente ricorso, viene richiesto il beneficio de quo solo in riferimento agli anni scolastici di servizio precario, sempre nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale.
-che, pertanto, tutti gli odierni ricorrenti hanno diritto di vedersi riconosciuto il beneficio della carta elettronica di valore pari a € 500,00, per ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale, ciascuno per la propria posizione e precisamente: Parte_1
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...] Parte_2
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici
[...] Parte_3
2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici 2023-2024; Parte_4
2024-2025; anni scolastici 2022-2023; 2024-2025; CP_1 [...]
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; CP_2
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni Controparte_3 CP_4
scolastici 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; Controparte_5
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2024-2025; CP_6
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni Controparte_7
scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici Controparte_8
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; Controparte_9
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_10
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024;
[...]
anni scolastici 2023-2024; 2024-2025; anni Controparte_11 CP_12 scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_13
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; anni
[...] CP_14
scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici CP_15
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni CP_16
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; anni scolastici Controparte_17
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020- Controparte_18
2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni CP_19
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni CP_20
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_21
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...] Controparte_22
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2024-2025;
[...] CP_23
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024;
[...] CP_24
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-
[...]
2025.
Ciò premesso, i ricorrenti così concludevano: “accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite
l'emissione in loro favore della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per ciascun ricorrente per gli anni scolastici di riferimento, come indicato nelle premesse del presente ricorso, e precisamente:
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; Parte_1
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici Parte_2 Parte_3
2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici 2023-2024; 2024- Parte_4
2025; anni scolastici 2022-2023; 2024-2025; anni CP_1 Controparte_2
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni Controparte_3
scolastici 2022-2023; 2023-2024; anni scolastici 2020-2021; 2022- CP_4 2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021- Controparte_5
2022; 2022-2023; 2024-2025; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; CP_6
2024-2025; anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_7
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_8
2025; anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_9
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- Controparte_10
2024; anni scolastici 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici Controparte_11 CP_12
2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni CP_13
scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; anni scolastici 2022- CP_14
2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; CP_15
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021- CP_16
2022; 2022-2023; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_17
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- Controparte_18
2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- CP_19
2023; 2023-2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; CP_20
2023-2024; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_21
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; Controparte_22
2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- CP_23
2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- Controparte_24
2024; 2024-2025 e conseguentemente condannare il Controparte_27
all'emissione in favore dei ricorrenti della “Carta elettronica” per
[...]
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici come superiormente indicati per ogni ricorrente stesso.
Con vittoria di spese, competenze, oltre spese forfettarie e CPA, come per legge.” ------------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_28
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali.
Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, a sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione.
Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_25
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_25
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce. Tutto ciò premesso, deve darsi conto delle modifiche della normativa in questione.
L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 ha così stabilito:
“All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: «e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;
b) al secondo periodo, le parole: «nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro e CP_25
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
Tale disposizione è stata successivamente modificata dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_29 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per
l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_30
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente
l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione
– come, peraltro, già disposto anche per l'anno 2023 dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023 - soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno
- termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Tale questione inerisce alla posizione di quasi tutti i ricorrenti nonché, seppur in misura minore, per la maggior parte delle annualità scolastiche oggetto delle plurime domande.
Nulla questio, invece, ovviamente, sulla spettanza del bonus ai ricorrenti che hanno prestato servizio sino al 31 agosto a partire dall'annualità 2023/2024. Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025; Tribunale Salerno sent. n. 1200/2025), tale nuova disciplina introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della
Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di
Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori
a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli
“precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative” o
“quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che sia l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 come modificato dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n.
45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, che la sua originaria formulazione devono essere disapplicati in quanto si pongono e si ponevano in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili.
Ebbene, le fattispecie concrete sottoposte all'esame dello scrivente rientra per l'appunto nell'ambito dei suddetti dicta atteso che la documentazione prodotta
(contratti a termine) attesta che tutti i ricorrenti hanno prestato attività
d'insegnamento nella qualità di docenti supplenti per le rispettive annualità riportate in narrativa e, dunque, anche e in particolare sino al termine delle attività didattiche e sino al 31 agosto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del modesto valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale, applicato altresì l'aumento previsto dalla legge per la pluralità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di ER, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da: , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12 CP_13
,
[...] CP_14 CP_15 CP_16 Controparte_17 [...]
, , CP_18 CP_19 CP_20 Controparte_21 [...]
e , nei confronti del CP_22 CP_23 Controparte_24 [...]
, così provvede, così provvede: Controparte_31
Accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti a usufruire del beneficio economico di Euro 500,00 annui, tramite l'emissione in loro favore della
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per ciascun ricorrente per gli anni scolastici di riferimento, come indicato nelle premesse del presente ricorso, e precisamente: anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023- Parte_1
2024; 2024-2025; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; Parte_2 Pt_3
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; anni
[...] Parte_4
scolastici 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2022-2023; CP_1
2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; Controparte_2 2023-2024; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; Controparte_3 CP_4
anni scolastici 2020-2021; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...]
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2024- Controparte_5
2025; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_6 [...]
anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_7 CP_8
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-
[...]
2025; anni scolastici 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; Controparte_9
2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- Controparte_10
2023; 2023-2024; anni scolastici 2023-2024; 2024-2025; Controparte_11
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024- CP_12
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; CP_13
anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; CP_14 CP_15
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; CP_16 CP_17
nni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;
[...] Controparte_18
anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- CP_19
2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023- CP_20
2024; anni scolastici 2022-2023; 2023-2024; 2024- Controparte_21
2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- Controparte_22
2023; 2024-2025; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; 2022- CP_23
2023; 2023-2024; anni scolastici 2020-2021; 2021-2022; Controparte_24
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 e, conseguentemente, condanna il all'emissione in favore dei Controparte_27
ricorrenti della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in favore dei ricorrenti per gli anni scolastici come sopra indicati per ciascun ricorrente.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_25
di lite, che si liquidano in € 2500,00 per la fase di studio, € 1500,00 per la fase introduttiva, € 2300,00 per la fase decisionale, € 259,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
ER 6-12-2025
Il Giudice
Dott. Fabio Favalli