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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4531 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 4469/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Teverola (CE) alla via Seconda Parte_1 P.IVA_1
Corte I trav., rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Tirozzi (C.F. ) e C.F._1
domiciliata come in atti;
- ATTORE –
E
(C.F. ), rappresentata da rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
e difesa dall'avv. Maria De Chiara (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._2
-CONVENUTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.5.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la consegna il contratto di mutuo fondiario per notar Controparte_1
di Trentola Ducenta del 21.11.2007 (rep. 15473- racc. 4531), dei contratti di mutuo Persona_1
1 nn. 51830803, n. 51830804 e n. 51830805, nonché di ogni e qualsiasi documentazione relativa ai predetti contratti, con i relativi piani di ammortamento.
Ha premesso parte attrice di aver stipulato con il Banco di Napoli in data 21.11.2007 un contratto di mutuo fondiario per € 800.000, il cui importo è stato ridotto ad € 169.000 con successivo atto di erogazione e quietanza dell'11.10.2013. Successivamente, resasi cessionaria del credito vantato dall'originaria mutuante, ha notificato all'attrice precetto di pagamento per € Controparte_1
173.000, di cui € 60.644,38 per il mutuo n. 5180803, € 60.644,38 per il mutuo n. 51830804 ed €
52.100,17 per il mutuo n. 51830805. L'attore ha quindi affermato di aver richiesto la documentazione relativa a tali rapporti a mezzo pec, ma ricevendo in risposta soltanto la documentazione contrattuale relativa al contratto di mutuo del 21.11.2007.
Ha pertanto concluso chiedendo l'esibizione e la consegna della documentazione richiesta e la condanna al risarcimento del danno patito quantificato in € 1.000.
Si è costituita a mezzo della rappresentante chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
della domanda rilevando come il rapporto contrattuale sia in realtà unico e costituito dal solo mutuo del 21.11.2007, laddove gli ulteriori tre rapporti (la cui documentazione non era stata preventivamente richiesta ex art. 119 TUB), riguarderebbero le quote in cui il mutuo è stato suddiviso con atto di erogazione e quietanza dell'11.10.2013.
All'udienza del 4.12.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018;
Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007).
Nel caso di specie è incontestato che tra le parti è stato stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 21.11.2007, sicché nessun dubbio può sorgere in ordine al diritto del cliente di ottenere una
2 copia del relativo documento contrattuale: tanto è vero che tale contratto è stato prontamente consegnato dall'odierna resistente non già con la costituzione nel presente giudizio, ma fin dalla precedente risposta alla richiesta stragiudiziale formulata ex art. 119 TUB il 1.4.2025.
Quanto ai rapporti n. 51830803, n. 51830804 e n. 51830805, ad avviso di essi non sarebbero CP_1
autonomi rapporti contrattuali, bensì il mero risultato del frazionamento del mutuo originario, disposto con atto di erogazione e quietanza dell'11.10.2013: pertanto, secondo la ricostruzione della convenuta, anche con il frazionamento non si sarebbero creati nuovi e distinti rapporti “in quanto il contratto di mutuo rimane sempre quello originario, anche se diviso in quote” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4).
Orbene, per frazionamento si intende quella particolare fattispecie, generalmente legata al mutuo fondiario stipulato da un costruttore e garantito da ipoteca avente ad oggetto dapprima il terreno e successivamente, per il principio di estensione dell'ipoteca sulle sopraelevazioni, il fabbricato realizzato. A costruzione ultimata, l'importo del mutuo viene ripartito in tante porzioni quante sono le unità immobiliari, con conseguente ripartizione dell'ipoteca in tanti lotti quante sono le porzioni del finanziamento createsi. Tale operazione è prodromica al successivo accollo delle singole quote del mutuo originario da parte degli acquirenti degli immobili, dando luogo ad una successione nel debito mediante accollo, con la particolarità che in virtù di tale accollo l'obbligazione da unitaria diviene parziaria, senza che tra i singoli debitori vi sia in alcun modo solidarietà passiva, mentre sotto il profilo della garanzia accessoria, a seguito dell'annotazione del frazionamento, si ottiene l'effetto di far sì che ogni quota non risponda più dell'intera ipoteca, ma della quantità di ipoteca ad essa attribuita, secondo quanto stabilito dall'art. 39 co. 6 e ss. TUB.
Nel caso di specie però non vi è alcuna prova che siano avvenuti accolli delle quote del mutuo, con la conseguenza che l'avvenuto frazionamento ha realizzato soltanto una ripartizione interna del credito e della relativa garanzia ipotecaria sulla base dei lotti da costruire, senza però che il rapporto contrattuale sia mutato dal punto di vista soggettivo e oggettivo: in altre parole è sempre il mutuatario a dover rispondere per l'intero importo dovuto.
In particolare, dall'esame dell'allegato C all'atto di erogazione e quietanza del 2013 (all. 6 alla comparsa di risposta), che tra l'altro era già stato consegnato all'attore prima dell'instaurazione del giudizio, si evince che il mutuo fondiario è stato frazionato in quattro lotti e che a ciascuno di essi è stata assegnata una numerazione progressiva dal 0249051830803 fino a 0249051830806.
Da tali circostanze ben può desumersi che i rapporti n. 51830803, n. 51830804 e n. 51830805 non sono autonomi rapporti contrattuali, bensì la numerazione utilizzata in sede di frazionamento per individuare le relative quote e la cui documentazione, già nella disponibilità di parte attrice, è costituita dall'atto di erogazione e quietanza del 2013 e dai relativi allegati.
3 Per tali motivi la domanda proposta deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014, considerando € 1.000 come valore della controversia.
P. Q. 6.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta, liquidate in complessivi € 750,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 22/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile
in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 4469/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), con sede in Teverola (CE) alla via Seconda Parte_1 P.IVA_1
Corte I trav., rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Tirozzi (C.F. ) e C.F._1
domiciliata come in atti;
- ATTORE –
E
(C.F. ), rappresentata da rappresentata Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
e difesa dall'avv. Maria De Chiara (C.F. ), domiciliata come in atti;
C.F._2
-CONVENUTA –
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 4.12.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.5.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio al fine di ottenere la consegna il contratto di mutuo fondiario per notar Controparte_1
di Trentola Ducenta del 21.11.2007 (rep. 15473- racc. 4531), dei contratti di mutuo Persona_1
1 nn. 51830803, n. 51830804 e n. 51830805, nonché di ogni e qualsiasi documentazione relativa ai predetti contratti, con i relativi piani di ammortamento.
Ha premesso parte attrice di aver stipulato con il Banco di Napoli in data 21.11.2007 un contratto di mutuo fondiario per € 800.000, il cui importo è stato ridotto ad € 169.000 con successivo atto di erogazione e quietanza dell'11.10.2013. Successivamente, resasi cessionaria del credito vantato dall'originaria mutuante, ha notificato all'attrice precetto di pagamento per € Controparte_1
173.000, di cui € 60.644,38 per il mutuo n. 5180803, € 60.644,38 per il mutuo n. 51830804 ed €
52.100,17 per il mutuo n. 51830805. L'attore ha quindi affermato di aver richiesto la documentazione relativa a tali rapporti a mezzo pec, ma ricevendo in risposta soltanto la documentazione contrattuale relativa al contratto di mutuo del 21.11.2007.
Ha pertanto concluso chiedendo l'esibizione e la consegna della documentazione richiesta e la condanna al risarcimento del danno patito quantificato in € 1.000.
Si è costituita a mezzo della rappresentante chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
della domanda rilevando come il rapporto contrattuale sia in realtà unico e costituito dal solo mutuo del 21.11.2007, laddove gli ulteriori tre rapporti (la cui documentazione non era stata preventivamente richiesta ex art. 119 TUB), riguarderebbero le quote in cui il mutuo è stato suddiviso con atto di erogazione e quietanza dell'11.10.2013.
All'udienza del 4.12.2025, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con riserva di deposito della sentenza nei trenta giorni successivi.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB, si configura come vero e proprio diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, il cui riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999;
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 13277 del 28/05/2018;
Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 35039 del 29/11/2022) e che si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15669 del 13/07/2007).
Nel caso di specie è incontestato che tra le parti è stato stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 21.11.2007, sicché nessun dubbio può sorgere in ordine al diritto del cliente di ottenere una
2 copia del relativo documento contrattuale: tanto è vero che tale contratto è stato prontamente consegnato dall'odierna resistente non già con la costituzione nel presente giudizio, ma fin dalla precedente risposta alla richiesta stragiudiziale formulata ex art. 119 TUB il 1.4.2025.
Quanto ai rapporti n. 51830803, n. 51830804 e n. 51830805, ad avviso di essi non sarebbero CP_1
autonomi rapporti contrattuali, bensì il mero risultato del frazionamento del mutuo originario, disposto con atto di erogazione e quietanza dell'11.10.2013: pertanto, secondo la ricostruzione della convenuta, anche con il frazionamento non si sarebbero creati nuovi e distinti rapporti “in quanto il contratto di mutuo rimane sempre quello originario, anche se diviso in quote” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4).
Orbene, per frazionamento si intende quella particolare fattispecie, generalmente legata al mutuo fondiario stipulato da un costruttore e garantito da ipoteca avente ad oggetto dapprima il terreno e successivamente, per il principio di estensione dell'ipoteca sulle sopraelevazioni, il fabbricato realizzato. A costruzione ultimata, l'importo del mutuo viene ripartito in tante porzioni quante sono le unità immobiliari, con conseguente ripartizione dell'ipoteca in tanti lotti quante sono le porzioni del finanziamento createsi. Tale operazione è prodromica al successivo accollo delle singole quote del mutuo originario da parte degli acquirenti degli immobili, dando luogo ad una successione nel debito mediante accollo, con la particolarità che in virtù di tale accollo l'obbligazione da unitaria diviene parziaria, senza che tra i singoli debitori vi sia in alcun modo solidarietà passiva, mentre sotto il profilo della garanzia accessoria, a seguito dell'annotazione del frazionamento, si ottiene l'effetto di far sì che ogni quota non risponda più dell'intera ipoteca, ma della quantità di ipoteca ad essa attribuita, secondo quanto stabilito dall'art. 39 co. 6 e ss. TUB.
Nel caso di specie però non vi è alcuna prova che siano avvenuti accolli delle quote del mutuo, con la conseguenza che l'avvenuto frazionamento ha realizzato soltanto una ripartizione interna del credito e della relativa garanzia ipotecaria sulla base dei lotti da costruire, senza però che il rapporto contrattuale sia mutato dal punto di vista soggettivo e oggettivo: in altre parole è sempre il mutuatario a dover rispondere per l'intero importo dovuto.
In particolare, dall'esame dell'allegato C all'atto di erogazione e quietanza del 2013 (all. 6 alla comparsa di risposta), che tra l'altro era già stato consegnato all'attore prima dell'instaurazione del giudizio, si evince che il mutuo fondiario è stato frazionato in quattro lotti e che a ciascuno di essi è stata assegnata una numerazione progressiva dal 0249051830803 fino a 0249051830806.
Da tali circostanze ben può desumersi che i rapporti n. 51830803, n. 51830804 e n. 51830805 non sono autonomi rapporti contrattuali, bensì la numerazione utilizzata in sede di frazionamento per individuare le relative quote e la cui documentazione, già nella disponibilità di parte attrice, è costituita dall'atto di erogazione e quietanza del 2013 e dai relativi allegati.
3 Per tali motivi la domanda proposta deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014, considerando € 1.000 come valore della controversia.
P. Q. 6.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Parte_1
convenuta, liquidate in complessivi € 750,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 22/12/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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