Ordinanza cautelare 29 novembre 2022
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/01/2026, n. 1707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1707 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01707/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13386/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13386 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elisabetta Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Ugo Foscolo, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 la dott.ssa TT IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - La ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 7 dicembre 2017.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, con d.m. 29 marzo 2022 l’Amministrazione ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente alla concessione della cittadinanza, essendo emersi nel corso dell’istruttoria elementi di controindicazione di carattere penale riguardanti l’istante e il coniuge della stessa.
In particolare, sul conto della richiedente è risultato quanto segue:
- 24/07/2009: notizia di reato all’A.G. dalla Stazione dei Carabinieri di Limena (PD), per i reati di cui agli artt. 581, 612 c.p. ( percosse, minaccia ).
Quanto, invece, al marito, è risultato gravato dalla seguente situazione penale:
- 26/03/2001: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova, esecutivo il 20/06/2001, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati art. 477, 482 c.p. (commesso il 2/08/2000 in Padova);
- 10/02/2003: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova, esecutivo il 12/05/2003, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477, 482 c.p. (commesso il 28/08/2001 in Padova);
- 2/07/2014: denuncia all’A.G. effettuata dal N.OPV/R.MOB. di S. RC OI per il reato di cui all’art. 572 c.p. ( maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli );
- 31/03/2016: denuncia all’A.G. effettuata dal N.OPV/R.MOB. di S. RC OI per il reato di cui all’art. 6 comma 3 d.lgs. n. 286/98 ( facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno ).
III. – La ricorrente insorge avverso l’atto di diniego, chiedendone l’annullamento dell’efficacia, in quanto asseritamente affetto da vizi di carenza di istruttoria e di motivazione, oltre ad irragionevolezza ed abnormità dei contenuti del decreto di respingimento della richiesta di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, co. 1 lett. f) d. lgs. 286/1998 [ndr, rectius l. 91/1992].
In particolare, la ricorrente osserva che il procedimento che viene indicato a proprio carico, risalente alla notizia di reati del 24.7.2009, risulta definito con provvedimento di archiviazione e che deve essere escluso che le notizie di reato risalenti nel tempo a carico del coniuge – di cui, peraltro, non vi è contezza del rispettivo epilogo – rappresentino un fattore in grado di influenzare negativamente l’istante, tanto più che la stessa ha preso le distanze dal marito e ha chiesto la separazione.
IV. - Il Ministero dell’interno per resistere al ricorso, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
V. – Con ordinanza collegiale n. 7297/2022 è stata respinta la domanda di misure cautelari.
VI. - All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2025, svolta da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. - Il ricorso è infondato.
II. – Si controverte intorno alla legittimità del d.m. 29 marzo 2022, con cui il Ministero dell’interno ha respinto la domanda di cittadinanza della ricorrente, a causa di una notizia di reato del 2009 emersa sul conto della richiedente, per la violazione degli artt. 581 ( percosse ) e 612 ( minacce ) c.p., risalente ma nel decennio antecedente la domanda (il c.d. “periodo di osservazione”), archiviato nel 2014, nonché a causa della seguente situazione penale del marito:
- 26/03/2001: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova, esecutivo il 20/06/2001, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati art. 477, 482 c.p. (commesso il 2/08/2000 in Padova);
- 10/02/2003: decreto penale emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Padova, esecutivo il 12/05/2003, per il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative art. 477, 482 c.p. (commesso il 28/08/2001 in Padova);
- 2/07/2014: denuncia all’A.G. effettuata dal N.OPV/R.MOB. di S. RC OI per il reato di cui all’art. 572 c.p. ( maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli );
- 31/03/2016: denuncia all’A.G. effettuata dal N.OPV/R.MOB. di S. RC OI per il reato di cui all’art. 6 comma 3 d.lgs. n. 286/98 ( facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno ).
La ricorrente censura l’operato della p.a. che ha respinto la domanda di cittadinanza, malgrado il procedimento penale a suo carico fosse stato archiviato nel 2014 e considerando, a suo dire, erroneamente le risalenti condotte penalmente rilevanti emerse sul conto del marito quale fattore di pregiudizio per la richiedente, che ha, peraltro, chiesto la separazione.
III. - Il Collegio ritiene che l’operato della p.a. sia immune dai vizi dedotti dalla parte.
Al riguardo, giova evidenziare che i plurimi elementi di controindicazione vagliati dall’autorità procedente, a prescindere dalla mancanza di esiti pregiudizievoli sul piano penale, vanno considerati non nel loro valore isolato, bensì inseriti nel complesso della valutazione del nucleo familiare della richiedente, essendo il giudizio prognostico compiuto dall’Autorità frutto appunto di una valutazione complessa, che non si limita a considerare in modo atomistico i singoli elementi istruttori raccolti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti e nella loro natura: si tratta, appunto, di indicatori, per apprezzare la complessiva assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento nazionale, con una valutazione globale e sintetica (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 3527/2022 e 5113/2022).
Pertanto, la notizia di reato a carico della ricorrente per le fattispecie delittuose di percosse e minacce ex artt. 495 c.p. del 2009 (quindi ricadente nel c.d. periodo di osservazione, che corrisponde con il decennio antecedente la domanda, che nel caso all’esame è stata presentata nel 2017, in cui devono essere maturati tutti i requisiti necessari per la concessione della cittadinanza, compreso quello della irreprensibilità della condotta, come ribadito di recente da Tar Lazio, sez. V bis, sentenza n. 10363/2024), anche se archiviato, assume rilevanza nella propria dimensionale fattuale ai fini della formulazione del giudizio prognostico di ottimale inserimento nella comunità nazionale formulato nell’ambito del procedimento concessorio, specie in quanto valutato unitamente agli ulteriori elementi sfavorevoli emersi sul conto del coniuge, cui sono addebitati comportamenti penalmente rilevanti (parimenti ricadenti, in taluni casi, nel decennio ante-domanda).
Sulla rilevanza di un comportamento penalmente rilevante, rimasto senza esiti sul piano processuale, deve essere, in primo luogo, evidenziato, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di tale considerazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – può non assumere valore dirimente nell’ambito della valutazione dell’idoneità dell’aspirante cittadino, neppure la definizione del procedimento penale con provvedimento di archiviazione o la mancanza di sviluppi sul piano processuale, rimanendo i comportamenti complessivamente riconducili al nucleo familiare della ricorrente, comunque valutabile come fatto storico indicativo di un ambiente familiare non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana ai singoli componenti (da ultimo, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, 13910/2022).
IV. – In ogni caso, con specifico riferimento agli elementi pregiudizievoli emersi dalle risultanze istruttorie, riguardanti il coniuge, come condivisibilmente rilevato da questo Tribunale (cfr. Sez. I-ter n. 13300 del 10.012.2020; Sez II quater n. 1840 del 2.2.2015), la natura altamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fa sì che possano essere presi in considerazione dall’amministrazione per le proprie determinazioni tutti gli aspetti ritenuti indicativi della sua effettiva e piena integrazione dell’istante.
Sicché i comportamenti penalmente rilevanti anche dei familiari di primo grado, specie quando si tratta di familiari conviventi, possono essere considerati al fine di motivare il diniego della cittadinanza italiana della moglie, in quanto sono sintomatici della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che le condotte contestate all’interessata e al coniuge convivente, a prescindere dagli esiti sul piano penale, siano state legittimamente ponderate al fine della valutazione del livello di integrazione del nucleo familiare, nonché in generale ai fini della formulazione del giudizio di idoneità dell’aspirante cittadino, visto che peraltro, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, il rapporto di parentela stabile e il legame affettivo della richiedente con il coniuge coinvolto in vicende penalmente rilevanti, sono condizioni suscettibili di suggerire scelte emotive volte ad agevolare, per mere ragioni di coinvolgimento affettivo, comportamenti non aderenti ai valori della Repubblica (cfr, da ultimo, Tar Lazio, sez. V bis, n. 388/2026).
E, in questa prospettiva, si mostra non irragionevole né enorme la determinazione sfavorevole cui è addivenuta la p.a., alla quale non si può neanche rimproverare di non aver tenuto conto dell’asserita presa di distanza della ricorrente dal coniuge - con cui afferma di aver reciso i rapporti - visto che, sul punto, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta soltanto una mera lettera dell’avvocato, con la quale si invita il marito ad aderire all’istanza prima di proporre ricorso di separazione – che, dunque, non consente di escludere che la ricorrente sia ancora coniugata ad ogni conseguente effetto di legge –, inviata, peraltro, in data 21 settembre 2022, quindi successivamente all’adozione del d.m. 29 marzo 2022, di cui, pertanto, l’autorità procedente, decidendo allo stato degli atti, non poteva in alcun modo tenere conto.
Il diniego impugnato, giudicando ostativi, tra l’altro, i pregiudizi penali riguardanti il coniuge della ricorrente è, comunque, volto ad evitare danni alla comunità nazionale, anche in conseguenza dell’applicazione dei benefici ai parenti del cittadino, ed in particolare al coniuge, che diventa inespellibile e soggetto al più favorevole regime giuridico previsto per la richiesta di cittadinanza iure matrimonii .
Invero, in considerazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, lett. c) e 30, comma 1, lett. c) del d. lgs. 25.07.1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, gli stranieri conviventi con parenti di nazionalità italiana non sono soggetti ad espulsione e possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
In tale prospettiva è stato anche chiarito che in questi casi non emerge un contrasto neppure con il principio delle responsabilità personale, non potendo trovare applicazione categorie logiche d’origine penalistica ( TAR Lazio, sez. V bis, n. 4704/2022 e 6522/2017: “ ove la condotta non sia riferibile direttamente al soggetto che richiede la cittadinanza, bensì ad un suo congiunto è stato precisato che “è del tutto condivisibile l’affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che “il rapporto di parentela o affinità indica l'esistenza di un legame stabile, e quindi duraturo nel tempo, in quanto fonda le proprie radici nella famiglia e nei suoi connessi aspetti affettivi, con la conseguenza che proprio la stabilità parentale e affettiva potrebbe indurre l'interessato ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive, comportamenti ritenuti in contrasto con l'ordinamento giuridico ”, cosicché “ non è possibile valutare le prospettive di ottimale inserimento del richiedente e del proprio nucleo familiare ”).
V. - Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, visto che l’istante neanche offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che la richiedente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
VI. - Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
VII. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MI AN, Presidente FF
Virginia Arata, Referendario
TT IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TT IC | MI AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.