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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 91/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3879/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia - Via Diana 10 95013 Fiumefreddo Di Sicilia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3778 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4515/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste nei propri atti e nelle proprie conclusioni, con particolare riferimento al primo motivo del ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Fiumefreddo Di Sicilia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l‟avviso di accertamento n. 3778 del 24.10.2023, relativo a IMU anno 2018, notificato in data
9.02.2024, recante la somma di euro 453,00 e contro il Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Imposta non dovuta nella misura determinata dall'ente impositore per avvenuta rideterminazione del valore venale per espropriazione per pubblica utilita' terreni. Con decorrenza novembre 2017 veniva redatto il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria linea Catania - Messina, con annessa determinazione operata dai tecnici competenti del valore dell‟indennità di esproprio per un totale di € 9.782,00 a fronte di 6691 mq. Con Ordinanza n. 49 del 08.09.2020 veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria, lungo il territorio del Comune di
Fiumefreddo di Sicilia con conseguente dichiarazione di pubblica utilità. Orbene con Decreto di occupazione d‟urgenza n. 35/2022 del 11.07.2022 emesso dal Dirigente dell‟Ufficio territoriale per le espropriazioni di Società_1 spa di Palermo, la Società_2 spa è stata autorizzata ad occupare d‟urgenza gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria, lungo il territorio del Comune di
Fiumefreddo di Sicilia ed in particolare le particelle 1537, 1540 e 1543. Con verbale di consistenza del
04.10.2022 la società Società_2 spa veniva immessa nel possesso dei beni in esecuzione del Provvedimento di occupazione d‟urgenza predetto. Sulla scorta della determinazione del valore della indennità pari ad
€ 9.782,00 per un totale complessivo di 6691 mq, si evince che il valore unitario è di € 1,46 al mq. Prescrizione del diritto ad esigere i tributi relativi all'anno 2018, ex art.2948, comma 1, n.4, C. In secondo luogo si evidenzia che il diritto ad esigere il pagamento della tassa è prescritto essendo decorso il quinquennio dalla data in cui doveva essere pagata e non essendo pervenuta alcuna notifica al riguardo entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo entro il quale richiedere il pagamento. ogni caso questa difesa intenda eccepire all‟Illustrissima
Commissione adita l‟avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all‟art. 2948 comma
4 c.c.. In materia di prescrizione infatti, si premette che nell‟ambito tributario manca una disposizione generale analoga a quella dell‟art.2946 e ss. cc., mentre vi sono previsioni specifiche (imposta di registro, imposta di successione e donazioni, diritti doganali ex art. 84 dpr. 43/1973 ), ma non persuade la tralatizia estensione della disposizione. Relativamente all‟anno 2018 il diritto ad esigere il pagamento della tassa è prescritto essendo decorso il quinquennio dalla data in cui la stessa doveva essere pagata e non essendo pervenuta alcuna notifica entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo entro il quale richiedere il pagamento. Imposta non dovuta per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
Inoltre si rileva all‟Ill.ma Corte adita l‟errore in cui è incorsa la p.a. nel determinare l‟imposta dovuta a carico del contribuente. Ed invero nell‟avviso odierno impugnato vengono individuati, tra le aree soggette a tassazione, alcuni fabbricati non risultanti dai dati fattuali nonché da quelli censiti al Catasto Terreni del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. In particolare, come attestato dalla sig.ra Ricorrente_1 ma anche come si evince dall‟estratto di mappa allegato in atti, le particelle sono verosimilmente solo ed esclusivamente relative a terreni agricoli. Nello specifico nella particella n.1538 non esiste alcun fabbricato di mq 467 cosi come nella particella n. 1539 non esiste alcun fabbricato di mq 862. L'unico fabbricato rurale, di cui nemmeno è indicata la consistenza in mq, è un vecchissimo alloggio per attrezzi, fatiscente, indicato al n.3 dell'avviso ed esattamente censito al foglio 3, particella n. 1543. L‟esenzione IMU terreni agricoli è stata, innanzi tutto, confermata in favore dei terreni montani, identificati e classificati con la circolare n. 9/1993; ne consegue che prima di effettuare il calcolo dell‟IMU agricola 2017 è necessario prendere visione di quali sono i comuni eventualmente esenti. Inoltre viene stabilita l‟esenzione IMU agricola anche nei confronti dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti del fondo e IAP. Nella fattispecie, in ogni caso, non è dovuta l'Imu in quanto la sig.ra Nominativo_1, madre del ricorrente, ha concesso in comodato i beni, oggetto del contendere, a tempo indeterminato alla sig.ra Nominativo_2 nata ad [...] il [...] che li detiene con la qualifica di coltivatore diretto ed in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito registrato regolarmente all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 8 febbraio 2011, già comunicato al Comune di Fiumefreddo di
Sicilia dalla stessa comodataria. Difetto di motivazione in relazione al criterio di determinazione del valore dei cespiti. Gli accertamenti che si impugnano omettono di indicare neppure in termini sommari e semplificati, le ragioni del provvedimento ed i momenti ricognitivi e logico-deduttivi che permettano al ricorrente svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione (cfr. Cass. 4 giugno 1994, n. 1978).
Conseguentemente difetta in toto l‟elemento essenziale della motivazione, con conseguente impossibilità di procedere all'identificazione dei presupposti di fatto e giuridici della pretesa tributaria. ed ai criteri seguiti ai fini della valorizzazione dell'area. L‟aspetto “motivo”, in realtà, lungi dall‟essere un mero presupposto formale di legittimità dell‟atto impositivo (e, in generale di tutti gli atti amministrativi ex art. 3 della l. 241/1990),
è estensione diretta dell‟esercizio del diritto di difesa del contribuente e prima ancora, è espressione del principio di legalità amministrativa. La previsione ha natura garantistica essendo finalizzata ad assicurare una tutela piena ed effettiva del contribuente. Essa deriva dallo stesso nucleo concettuale che ha ispirato la rilettura in chiave più democratica e liberale dell‟intero procedimento amministrativo, prevedendo in concreto la possibilità per il privato cittadino di partecipare attivamente alla dialettica processuale, di esserne protagonista e non solo spettatore e” vittima”. Nel tempo, anche il procedimento tributario è mutato.
Attualmente, esso non è più concepito come un mero procedimento per l‟accertamento e la riscossione dei tributi, ma è inteso piuttosto come una sequenza di atti costantemente e funzionalmente orientati a favorire il dialogo con il contribuente oltreché costituzionalmente ispirato ai principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza (art. 2 Cost.).
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'imponibilità IMU dei terreni e presenza di fabbricati si rileva dagli atti che le particelle oggetto di accertamento erano regolarmente censite come terreni soggetti a tassazione IMU per l'anno 2018. La normativa vigente (art.13 D. L. n.201/2011, conv. in L.214/2011) prevede l'assoggettamento ad IMU di tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, salvo le esenzioni specificamente previste. La contribuente non ha fornito prova documentale sufficiente a dimostrare: la sussistenza, per le particelle oggetto di esproprio, dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione; l'effettiva e prevalente destinazione a coltivatore diretto per l'anno d'imposta 2018, soprattutto in relazione alla titolarità e alla conduzione del fondo. L'accertamento prodotto dal Comune, basato sulle risultanze catastali e sulle informazioni comunicate, appare fondato e congruente, non emergendo dagli atti elementi idonei a inficiare l'imposta determinata. Sulla prescrizione del diritto si osserva che il termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di riscossione dei tributi locali decorre dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell'avviso in data 9/02/2024, relativa all'anno d'imposta 2018 (con termine ordinario di versamento fissato al 16 giugno e 16 dicembre 2018), si colloca entro il quinquennio previsto dall'art.2948 c. c. Va infatti considerata l'interruzione della prescrizione ove eventualmente ravvisabile in provvedimenti interruttivi prodotti dal Comune, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale. Sulla questione dell'espropriazione si evince che la procedura espropriativa illustrata dalla parte ricorrente fa riferimento ad atti ed effetti sopravvenuti rispetto al periodo d'imposta 2018, poiché il provvedimento di occupazione d'urgenza e l'immissione in possesso avvengono solo con atti del 2022. Nel periodo oggetto di accertamento
(2018), la titolarità del bene, ai fini IMU, permaneva in capo alla contribuente, non risultando alcun trasferimento (nemmeno temporaneo) del possesso od onerosa occupazione da parte della Pubblica
Amministrazione. Consegue che la base imponibile e il presupposto impositivo restano immutati per l'anno in contestazione. Sulla motivazione dell'avviso si rileva che l'avviso di accertamento contiene i riferimenti essenziali alla base di calcolo dell'imposta, indicate le aliquote applicate e le particelle catastali interessate.
In conformità ai principi normativi (art.7 L.212/2000, art.3 L.241/1990), la motivazione può essere esposta anche sinteticamente qualora siano esplicitati i riferimenti oggettivi e i dati catastali.La mancata allegazione di una relazione particolarmente analitica non comporta l'invalidità dell'atto impositivo, essendo garantita la possibilità di ricostruire la pretesa tributaria.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 17 Dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3879/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia - Via Diana 10 95013 Fiumefreddo Di Sicilia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3778 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4515/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente insiste nei propri atti e nelle proprie conclusioni, con particolare riferimento al primo motivo del ricorso.
Nessuno è presente per il Comune di Fiumefreddo Di Sicilia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 2 Maggio 2024, la Signora Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l‟avviso di accertamento n. 3778 del 24.10.2023, relativo a IMU anno 2018, notificato in data
9.02.2024, recante la somma di euro 453,00 e contro il Comune di Fiumefreddo di Sicilia.
La ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
Imposta non dovuta nella misura determinata dall'ente impositore per avvenuta rideterminazione del valore venale per espropriazione per pubblica utilita' terreni. Con decorrenza novembre 2017 veniva redatto il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria linea Catania - Messina, con annessa determinazione operata dai tecnici competenti del valore dell‟indennità di esproprio per un totale di € 9.782,00 a fronte di 6691 mq. Con Ordinanza n. 49 del 08.09.2020 veniva approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria, lungo il territorio del Comune di
Fiumefreddo di Sicilia con conseguente dichiarazione di pubblica utilità. Orbene con Decreto di occupazione d‟urgenza n. 35/2022 del 11.07.2022 emesso dal Dirigente dell‟Ufficio territoriale per le espropriazioni di Società_1 spa di Palermo, la Società_2 spa è stata autorizzata ad occupare d‟urgenza gli immobili di proprietà privata occorrenti per la realizzazione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria, lungo il territorio del Comune di
Fiumefreddo di Sicilia ed in particolare le particelle 1537, 1540 e 1543. Con verbale di consistenza del
04.10.2022 la società Società_2 spa veniva immessa nel possesso dei beni in esecuzione del Provvedimento di occupazione d‟urgenza predetto. Sulla scorta della determinazione del valore della indennità pari ad
€ 9.782,00 per un totale complessivo di 6691 mq, si evince che il valore unitario è di € 1,46 al mq. Prescrizione del diritto ad esigere i tributi relativi all'anno 2018, ex art.2948, comma 1, n.4, C. In secondo luogo si evidenzia che il diritto ad esigere il pagamento della tassa è prescritto essendo decorso il quinquennio dalla data in cui doveva essere pagata e non essendo pervenuta alcuna notifica al riguardo entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo entro il quale richiedere il pagamento. ogni caso questa difesa intenda eccepire all‟Illustrissima
Commissione adita l‟avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale di cui all‟art. 2948 comma
4 c.c.. In materia di prescrizione infatti, si premette che nell‟ambito tributario manca una disposizione generale analoga a quella dell‟art.2946 e ss. cc., mentre vi sono previsioni specifiche (imposta di registro, imposta di successione e donazioni, diritti doganali ex art. 84 dpr. 43/1973 ), ma non persuade la tralatizia estensione della disposizione. Relativamente all‟anno 2018 il diritto ad esigere il pagamento della tassa è prescritto essendo decorso il quinquennio dalla data in cui la stessa doveva essere pagata e non essendo pervenuta alcuna notifica entro il 31 dicembre 2023, termine ultimo entro il quale richiedere il pagamento. Imposta non dovuta per i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile.
Inoltre si rileva all‟Ill.ma Corte adita l‟errore in cui è incorsa la p.a. nel determinare l‟imposta dovuta a carico del contribuente. Ed invero nell‟avviso odierno impugnato vengono individuati, tra le aree soggette a tassazione, alcuni fabbricati non risultanti dai dati fattuali nonché da quelli censiti al Catasto Terreni del Comune di Fiumefreddo di Sicilia. In particolare, come attestato dalla sig.ra Ricorrente_1 ma anche come si evince dall‟estratto di mappa allegato in atti, le particelle sono verosimilmente solo ed esclusivamente relative a terreni agricoli. Nello specifico nella particella n.1538 non esiste alcun fabbricato di mq 467 cosi come nella particella n. 1539 non esiste alcun fabbricato di mq 862. L'unico fabbricato rurale, di cui nemmeno è indicata la consistenza in mq, è un vecchissimo alloggio per attrezzi, fatiscente, indicato al n.3 dell'avviso ed esattamente censito al foglio 3, particella n. 1543. L‟esenzione IMU terreni agricoli è stata, innanzi tutto, confermata in favore dei terreni montani, identificati e classificati con la circolare n. 9/1993; ne consegue che prima di effettuare il calcolo dell‟IMU agricola 2017 è necessario prendere visione di quali sono i comuni eventualmente esenti. Inoltre viene stabilita l‟esenzione IMU agricola anche nei confronti dei terreni agricoli condotti da coltivatori diretti del fondo e IAP. Nella fattispecie, in ogni caso, non è dovuta l'Imu in quanto la sig.ra Nominativo_1, madre del ricorrente, ha concesso in comodato i beni, oggetto del contendere, a tempo indeterminato alla sig.ra Nominativo_2 nata ad [...] il [...] che li detiene con la qualifica di coltivatore diretto ed in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito registrato regolarmente all'Agenzia delle Entrate di Catania in data 8 febbraio 2011, già comunicato al Comune di Fiumefreddo di
Sicilia dalla stessa comodataria. Difetto di motivazione in relazione al criterio di determinazione del valore dei cespiti. Gli accertamenti che si impugnano omettono di indicare neppure in termini sommari e semplificati, le ragioni del provvedimento ed i momenti ricognitivi e logico-deduttivi che permettano al ricorrente svolgere efficacemente la propria difesa attraverso la tempestiva impugnazione (cfr. Cass. 4 giugno 1994, n. 1978).
Conseguentemente difetta in toto l‟elemento essenziale della motivazione, con conseguente impossibilità di procedere all'identificazione dei presupposti di fatto e giuridici della pretesa tributaria. ed ai criteri seguiti ai fini della valorizzazione dell'area. L‟aspetto “motivo”, in realtà, lungi dall‟essere un mero presupposto formale di legittimità dell‟atto impositivo (e, in generale di tutti gli atti amministrativi ex art. 3 della l. 241/1990),
è estensione diretta dell‟esercizio del diritto di difesa del contribuente e prima ancora, è espressione del principio di legalità amministrativa. La previsione ha natura garantistica essendo finalizzata ad assicurare una tutela piena ed effettiva del contribuente. Essa deriva dallo stesso nucleo concettuale che ha ispirato la rilettura in chiave più democratica e liberale dell‟intero procedimento amministrativo, prevedendo in concreto la possibilità per il privato cittadino di partecipare attivamente alla dialettica processuale, di esserne protagonista e non solo spettatore e” vittima”. Nel tempo, anche il procedimento tributario è mutato.
Attualmente, esso non è più concepito come un mero procedimento per l‟accertamento e la riscossione dei tributi, ma è inteso piuttosto come una sequenza di atti costantemente e funzionalmente orientati a favorire il dialogo con il contribuente oltreché costituzionalmente ispirato ai principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza (art. 2 Cost.).
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi.
Il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, chiamato in causa, non risulta costituito in giudizio.
All'udienza del 17 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'imponibilità IMU dei terreni e presenza di fabbricati si rileva dagli atti che le particelle oggetto di accertamento erano regolarmente censite come terreni soggetti a tassazione IMU per l'anno 2018. La normativa vigente (art.13 D. L. n.201/2011, conv. in L.214/2011) prevede l'assoggettamento ad IMU di tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, salvo le esenzioni specificamente previste. La contribuente non ha fornito prova documentale sufficiente a dimostrare: la sussistenza, per le particelle oggetto di esproprio, dei requisiti per il riconoscimento dell'esenzione; l'effettiva e prevalente destinazione a coltivatore diretto per l'anno d'imposta 2018, soprattutto in relazione alla titolarità e alla conduzione del fondo. L'accertamento prodotto dal Comune, basato sulle risultanze catastali e sulle informazioni comunicate, appare fondato e congruente, non emergendo dagli atti elementi idonei a inficiare l'imposta determinata. Sulla prescrizione del diritto si osserva che il termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di riscossione dei tributi locali decorre dalla data in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato. Nel caso di specie, la notifica dell'avviso in data 9/02/2024, relativa all'anno d'imposta 2018 (con termine ordinario di versamento fissato al 16 giugno e 16 dicembre 2018), si colloca entro il quinquennio previsto dall'art.2948 c. c. Va infatti considerata l'interruzione della prescrizione ove eventualmente ravvisabile in provvedimenti interruttivi prodotti dal Comune, secondo consolidata interpretazione giurisprudenziale. Sulla questione dell'espropriazione si evince che la procedura espropriativa illustrata dalla parte ricorrente fa riferimento ad atti ed effetti sopravvenuti rispetto al periodo d'imposta 2018, poiché il provvedimento di occupazione d'urgenza e l'immissione in possesso avvengono solo con atti del 2022. Nel periodo oggetto di accertamento
(2018), la titolarità del bene, ai fini IMU, permaneva in capo alla contribuente, non risultando alcun trasferimento (nemmeno temporaneo) del possesso od onerosa occupazione da parte della Pubblica
Amministrazione. Consegue che la base imponibile e il presupposto impositivo restano immutati per l'anno in contestazione. Sulla motivazione dell'avviso si rileva che l'avviso di accertamento contiene i riferimenti essenziali alla base di calcolo dell'imposta, indicate le aliquote applicate e le particelle catastali interessate.
In conformità ai principi normativi (art.7 L.212/2000, art.3 L.241/1990), la motivazione può essere esposta anche sinteticamente qualora siano esplicitati i riferimenti oggettivi e i dati catastali.La mancata allegazione di una relazione particolarmente analitica non comporta l'invalidità dell'atto impositivo, essendo garantita la possibilità di ricostruire la pretesa tributaria.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 17 Dicembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Panebianco)