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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 536/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19100 La Spezia SP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 46675 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 537/2025 depositato il 09/07/2025 proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 45078 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 552/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 46675 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 553/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46671 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46671 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- sull'appello n. 554/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- SANZIONE n. 38898 DOGANE-ALTRO 2022
- sull'appello n. 555/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38897 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 556/2025 depositato il 14/07/2025 proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 45078 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 557/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45077 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45077 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- sull'appello n. 558/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35542 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35542 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Si richiamano per relationem, tenuto conto dei numerosi giudizi riuniti ed in ossequio al principio di sinteticità degli atti giudiziari, le conclusioni delle parti contenute nei rispettivi appelli e controdeduzioni, essendo chiaro l'oggetto del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pervengono al vaglio di questa Corte di secondo grado i seguenti procedimenti:
- R.G.A. N° 553/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 10/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 46671 RU del 23/12/2022 del valore di euro 90.151,47. Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
- R.G.A. N° 536/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 16/2025, appellante Agenzia Dogane, Atto di irrogazione della sanzione prot. 46675 RU del 23/12/2022 del valore di euro 30.000,00.
Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 46671/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 90.151,47)
- R.G.A. N° 552/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 16/2025, appellante Società, Atto di irrogazione della sanzione prot. 46675 RU del 23/12/2022 del valore di euro 30.000,00. Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot.
n. 46671/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 90.151,47)
R.G.A. N° 557/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 13/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 45077 RU del 09/12/2022 del valore di euro 23.754,26 Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
- R.G.A. N° 537/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 14/2025, appellante Agenzia
Dogane, Atto di irrogazione della sanzione prot. 45078 RU del 09/12/2022 del valore di euro 30.000,00.
Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 45077/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 23.754,26)
- R.G.A. N° 556/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 14/2025, appellante Agenzia
Società, Atto di irrogazione della sanzione prot. 45078 RU del 09/12/2022 del valore di euro 30.000,00. Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 45077/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 23.754,26)
- R.G.A. N° 555/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 11/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 38897 RU del 21/10/2022 del valore di euro 11.586,10 Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
- R.G.A. N° 554/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 12/2025, appellante Società, Atto di irrogazione di irrogazione della sanzione prot. 38898 RU del 21/10/2022 del valore di euro 30.000,00 .
Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 38897/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 11.586,10)
- R.G.A. N° 558/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 9/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 35542 RU del 27/09/2022 del valore di euro 133.922,13. Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
Le controversie hanno ad oggetto numerose importazioni dei medesimi materiali di isolamento dichiarati nella voce 6806 90 00 in quanto "materiale per isolamento, altro” con dazio 0%, a seguito delle quali l'Ufficio, dopo l'invio di campioni al proprio Laboratorio chimico, ha rettificato la classificazione della merce suddetta nella voce NC 7019 1500 90 (“feltri (mats) legati chimicamente, altri”), con applicazione delle seguenti misure:
- dazio ordinario Paesi terzi 7%;
- dazio antidumping definitivo 19,9%;
- dazio compensativo definitivo 10,3%.
In relazione a tutte le suindicate controversie la Corte Tributaria di primo grado della Spezia si è pronunciato in senso favorevole all'Ufficio dichiarando la legittimità di ogni avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei confronti della società importatrice nei termini che seguono nonchè dichiarando la legittimità delle sanzioni, salvo rideterminare l'entità delle stesse in misura inferiore a quella irrogata.
Questi i motivi di appello proposti dalla società:
In via Pregiudiziale – Nullità della Sentenza – Difetto di sottoscrizione dell'Ill.mo Giudice di Primo Grado –
Violazione e/o Falsa applicazione dell'art. 36, D.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 161
c.p.c.
1. Sentenza n. 9/2025 (R.G.R. 538/2022) – Accertamento prot. 35542/2022 (€ 136.082,84)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione tariffaria della merce in voce NC 7019 15 00 90 in luogo della corretta voce NC 6806 90 00.
- Motivo II – Violazione e falsa applicazione delle Note esplicative della Nomenclatura Combinata e delle Regole Generali Interpretative.
- Motivo III – Vizio di motivazione dell'atto di rettifica e irragionevole valutazione delle prove offerte (analisi
Laboratorio IM RO vs. perizia CERTIMAC).
- Motivo IV – Violazione del principio di uguaglianza di trattamento e prevedibilità tariffaria – omessa considerazione ITV rilasciata in altro Stato membro UE su prodotto analogo.
- Motivo V – Illegittimità derivata della pretesa erariale (dazio, antidumping, compensativo, IVA, interessi).
2. Sentenza n. 10/2025 (R.G.R. 70/2023) – Accertamento prot. 46671/RU (€ 90.151,47)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione tariffaria in NC 7019 15 00 90 anziché NC 6806 90 00.
- Motivo II – Erronea interpretazione delle Note esplicative SA al Capitolo 70 vs Capitolo 68.
- Motivo III – Vizio motivazionale e travisamento probatorio: prevalenza della perizia tecnica CERTIMAC e criticità metodologica analisi doganale.
- Motivo IV – Violazione principio di uguaglianza e non discriminazione – ITV tedesca su merce identica/ analoga in 68.06.
- Motivo V – Distorsione concorrenziale e illegittimità della maggiore pretesa (dazio + antidumping 19,9% + compensativo 10,3% + oneri accessori).
3. Sentenza n. 11/2025 (R.G.R. 94/2023) – Accertamento prot. 38897/RU (€ 11.716,76, solo dazio + interessi)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione tariffaria NC 7019 invece di NC 6806.
- Motivo II – Vizio di motivazione e irragionevole apprezzamento delle prove (perizia CERTIMAC prevalente).
- Motivo III – Omessa valutazione dell'ITV estera e violazione principi di coerenza tariffaria UE.
- Motivo IV – Illegittimità della pretesa dazio + interessi.
4. Sentenza n. 12/2025 (R.G.R. 95/2023) – Sanzione prot. 38898/RU (€ 30.000)
Motivi di appello:
- Motivo I – Illegittimità derivata della sanzione dall'accertamento presupposto illegittimo (sent. 9/2025 appellata).
- Motivo II – Violazione art. 7 Reg. UE 952/2013 e art. 83 D.Lgs. 471/1997: assenza elemento soggettivo
(colpa grave) o proporzionalità.
- Motivo III – Sproporzione sanzione e mancata graduazione.
- Motivo IV – Possibile ne bis in idem con altre sanzioni su operazioni analoghe.
5. Sentenza n. 13/2025 (R.G.R. 129/2023) – Accertamento prot. 45077/RU (€ 23.754,26, dazio + IVA + interessi)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione in NC 7019 15 00 90 vs NC 6806 90 00.
- Motivo II – Vizio motivazionale e travisamento fattuale/probatorio (analisi doganale vs CERTIMAC).
- Motivo III – Violazione principio uguaglianza trattamento – ITV tedesca non considerata.
- Motivo IV – Illegittimità pretesa erariale complessiva.
6. Sentenza n. 14/2025 (R.G.R. 130/2023) – Sanzione prot. 45078/RU (€ 30.000)
Motivi di appello:
- Motivo I – Nullità derivata da accertamento illegittimo (prot. 45077/RU).
- Motivo II – Illegittimità autonoma sanzione: sproporzione, assenza dolo o colpa grave, violazione principi proporzionalità e ne bis in idem.
- Motivo III – Mancata motivazione sulla graduazione sanzionatoria.
7. Sentenza n. 16/2025 (R.G.R. 141/2023) – Sanzione prot. 46675/RU (€ 30.000)
Motivi di appello (analoghi alle altre sanzioni):
- Motivo I – Illegittimità derivata dall'accertamento presupposto (sent. 10/2025 appellata).
- Motivo II – Violazione norme sanzionatorie: sproporzione, omessa considerazione buona fede, mancanza elementi soggettivi.
- Motivo III – Vizio graduazione e possibile ne bis in idem.
In tutti gli appelli sono presenti:
- Istanza di sospensione provvisoria esecutività (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
- Istanza di trattazione in pubblica udienza (artt. 33 e 61).
- Richiesta di riunione dei giudizi per connessione oggettiva/soggettiva. - Conclusioni: riforma integrale, annullamento atti, restituzione somme + interessi legali.
Questi atti confermano una strategia unitaria della società: contestare in radice la classificazione tariffaria su base probatoria (CERTIMAC + ITV) e far cadere le sanzioni per derivazione.
La tesi contrapposta dell'Agenzia delle Dogane, esposta negli appelli relativi alle sanzioni e nelle controdeduzioni relative agli avvisi di rettifica:
- conferma la classificazione in 7019 15 00 90 delle merci importate basata sulle analisi del Laboratorio
IM di RO (campione ufficiale, rinuncia contraddittorio da parte);
- critica la perizia CERTIMAC: di parte, campione non identico (mancata catena custodia), non supera valore probatorio analisi ufficiale.
- contesta la validità dell'ITV tedesca: non vincolante per IA (autonomia Stati membri), non provato identicità merceologica assoluta.
Insiste per l'applicazione delle misure antidumping/compensative UE corrette per codici 7019 su feltri/mats fibra di vetro dalla Cina e per l'irrogazione delle sanzioni.
Si precisa che le istanze di sospensione sono state rigettate con ordinanza n. 253/2025.
Ha infine depositato memoria la società insistendo come in atti ed in particolare evidenziando:
- che il giudice di prime cure avrebbe fondato tutte le sue decisioni su un aberrante errore avendo classificato il medesimo prodotto con due distinti codici.
- la validità dell'IT BTI IT922104-2024-BTI0061 prodotta in primo grado
- la validità della perizia CERTIMAC e l'inidoneità del metodo XRF utilizzato dal laboratorio doganale a distinguere la silice contenuta nell'aerogel da quella della fibra di vetro, portando a una sovrastima di quest'ultima e, di conseguenza, a un'errata classificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione proposta dalla società circa la mancata riunione, in primo grado, dei numerosi procedimenti relativi alla questione oggetto di controversia non è fondata in quanto, se i ricorsi riguardano provvedimenti diversi, anche se le parti e la questione sono identiche, come nel caso di specie, la riunione non è mai obbligatoria, bensì rimessa alla valutazione del giudice. L'obbligo di riunione
(ex art. 335 c.p.c.) scatta solo quando diverse impugnazioni investono il medesimo atto.
La scelta del giudice di primo grado di procedere con una "trattazione congiunta" alla medesima udienza, pur mantenendo i fascicoli separati e decidendo con singole sentenze, è una prassi legittima che soddisfa le esigenze di economia processuale senza però fondere formalmente i procedimenti.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la mancata riunione di cause connesse non costituisce un vizio che determina la nullità della sentenza, poiché non arreca un pregiudizio insanabile ai diritti delle parti.
Del tutto inconferenti appaiono poi le doglianze circa supposti difetti di sottoscrizione delle sentenze impugnate, che risultano regolarmente sottoscritte digiltalmente da Presidente e Giudice relatore del Collegio davanti al quale la controversia è stata trattata interamente, la cui composizione non rientra certo nelle prerogative della parte ricorrente.
Ciò detto ritiene il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, che la questione della classificazione tariffaria di cui in argomento possa essere risolta alla luce della ITV IT BTI IT922104-2024-
BTI0061 rilasciata alla società dall'Agenzia delle Dogane con validità dal 8/7/2024 al 7/7/2027.
L'Informazione Tariffaria Vincolante, infatti, pur non avendo efficacia retroattiva, può nondimeno essere valutata dal giudice quale elemento di convincimento in relazione a importazioni anteriori aventi ad oggetto merci identiche o analoghe, ove presenti un adeguato contenuto motivazionale e trovi riscontro in ulteriori elementi probatori, quali, ad esempio, una perizia di parte.
Nel caso di specie l'Informazione Tariffaria Vincolante n. IT BTI IT922104-2024-BTI0061 e le relazioni tecniche CERTIMAC risultano altamente persuasive ai fini del presente giudizio. L'ITV risulta infatti fondata su un'accurata descrizione tecnica della merce e su un corretto utilizzo delle Regole Generali di
Interpretazione della Nomenclatura Combinata, e trova pieno riscontro nelle perizie di parte, le quali confermano, mediante analisi sperimentali ripetute e metodologicamente attendibili, la composizione e le caratteristiche del prodotto.
Tali elementi, valutati unitariamente, costituiscono un solido quadro indiziario idoneo a orientare il convincimento del giudice anche con riferimento a importazioni anteriori di merci analoghe. D'altro canto:
- che il prodotto importato sia il medesimo (o comunque del tutto simile) nelle diverse importazioni appare pacifico, trattandosi di un prodotto specifico destinato ad un prodotto brevettato oggetto di distribuzione da parte della società importatrice;
- che l'operato del Laboratorio doganale non sia particolarmente attendibile è dimostrato dal fatto che il medesimo prodotto è stato classificato, dal suddetto Laboratorio, con due codici doganali differenti rispetto a diverse importazioni del medesimo prodotto ed in particolare: sulla base dell'esito analisi n. 853/2022, con il codice TARIC 7019150090 e sulla base dell'esito analisi n. 1351/2022, con codice TARIC 7019801090.
L'inattendibilità della classificazione operata dall'Ufficio emerge inoltre chiaramente dalla Relazione
CERTIMAC RITC_545_2022 dove si afferma, riguardo alla metodologia utilizzata dal Laboratorio doganale:
“La metodologia XRF, non è idonea a identificare il contenuto di fibra nei materassini in quanto non è possibile distinguere la silice presente nell'aerogel da quella della fibra. Attribuendola esclusivamente alla fibra di vetro si può infatti sovrastimarla con un errore fino al 27% p/p.” E a dirlo, sottolinea il Collegio, è un laboratorio accreditato nonché fondato e partecipato dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche).
Riguardo poi all'utilizzabilità dell'ITV, negata dal Giudice di primo grado, e nuovamente prodotta in appello, ricorda il Collegio che nel processo tributario, con la riforma introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
(attuativo della legge delega n. 111/2023), l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 è stato modificato in senso restrittivo: dal 5 gennaio 2024 (data di entrata in vigore rilevante per molti aspetti), in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione oppure la parte dimostri l'impossibilità di produrli/proporli in primo grado per causa a sé non imputabile (nuovo comma 1).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale parziale della norma (in particolare del comma 3 dell'art. 58, limitatamente ad alcune categorie di documenti come deleghe e procure), ma soprattutto ha dichiarato illegittimo l'art. 4, comma 2, del D.Lgs.
220/2023 nella parte in cui applicava le nuove regole restrittive anche agli appelli instaurati dopo l'entrata in vigore, quando il primo grado era iniziato prima di tale data.
In sintesi, la Corte Costituzionale ha stabilito che le nuove limitazioni alla produzione di documenti in appello si applicano solo ai giudizi il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore della riforma
(quindi, ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 circa). Per i procedimenti come quelli in argomento, iniziati nel 2023 (primo grado pre-riforma), continua ad applicarsi la disciplina precedente, più favorevole: in appello era (ed è) generalmente ammessa la produzione di nuovi documenti (ex vecchio comma 2 dell'art. 58), con il solo limite per i nuovi mezzi di prova (non documentali).
Nel caso specifico, poi, il documento era già stato prodotto in primo grado, anche se ritenuto tardivo dal giudice (quindi escluso dalla valutazione o non considerato ai fini decisori). In base alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, un documento irritualmente o tardivamente depositato in primo grado, ma comunque presente negli atti del fascicolo di quel grado, può essere legittimamente ridepositato (o nuovamente prodotto) in appello senza che sia considerato "nuovo".
La ratio è che non si tratta di un documento "nuovo" (novum probatorio), ma di uno già introdotto nel processo
(ancorché non valorizzato o escluso per tardività), quindi la sua riproduzione in appello non viola le preclusioni.
Anzi, in molti casi la tardività in primo grado viene "sanata" proprio dal ri-deposito in appello, purché non si tratti di prove precluse per altre ragioni.
Poiché i giudizi di primo grado sono del 2023, la disciplina restrittiva post-riforma non si applica, e il documento – già agli atti e comunque ridepositato – è validamente utilizzabile in appello.
Ad abundantiam risulta un ulteriore elemento a favore della società, e cioè l'ITV “tedesca” prodotta in primo grado ed erroneamente non valorizzata dalla Corte di La Spezia.
Con la recente sentenza 16 luglio 2024, n. 19500, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento in materia di efficacia probatoria dell'Informazione tariffaria vincolante (ITV) affermando che: “il parere emesso dall'Autorità doganale olandese nei confronti di soggetto diverso dalla società contribuente e successivamente alle operazioni di importazione contestate non è di per sé vincolante, ma è stato legittimamente utilizzato nel presente giudizio come prova documentale – supportata dalla documentazione prodotta comprovante le costanti importazioni in vari Paesi europei della medesima tipologia di merce con descrizioni del tutto simili, anzi identiche dei prodotti (…) – avendo riguardato merce dello stesso tipo di quella importata secondo la valutazione operata dalla CTR”. Detta pronuncia è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha riconosciuto la possibilità per il soggetto importatore di utilizzare come prova l'ITV rilasciata a un soggetto diverso (Corte Giust., 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98).
L'accoglimento nel merito delle tesi della società appellante comporta l'annullamento delle sanzioni irrogate dall'Ufficio ed il rigetto degli appelli dallo stesso proposti in relazione alla quantificazione delle sanzioni medesime.
La particolare complessità della questione trattata e l'utilizzo, per la decisione, di un documento prodotto nel corso del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli della Società; respinge gli appelli dell'Agenzia delle Dogane.
Spese di entrambi i gradi compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 536/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19100 La Spezia SP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 46675 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 537/2025 depositato il 09/07/2025 proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia - Viadotto Stagnoni 19100 La Spezia SP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 45078 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 552/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 16/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 46675 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 553/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46671 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 46671 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- sull'appello n. 554/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- SANZIONE n. 38898 DOGANE-ALTRO 2022
- sull'appello n. 555/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 38897 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 556/2025 depositato il 14/07/2025 proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 45078 DOGANE DAZI 2022
- sull'appello n. 557/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45077 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45077 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- sull'appello n. 558/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Resistente_1 Srl - P. IVA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Liguria 2 - Sede La Spezia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 1
e pubblicata il 21/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35542 DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35542 DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Si richiamano per relationem, tenuto conto dei numerosi giudizi riuniti ed in ossequio al principio di sinteticità degli atti giudiziari, le conclusioni delle parti contenute nei rispettivi appelli e controdeduzioni, essendo chiaro l'oggetto del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pervengono al vaglio di questa Corte di secondo grado i seguenti procedimenti:
- R.G.A. N° 553/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 10/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 46671 RU del 23/12/2022 del valore di euro 90.151,47. Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
- R.G.A. N° 536/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 16/2025, appellante Agenzia Dogane, Atto di irrogazione della sanzione prot. 46675 RU del 23/12/2022 del valore di euro 30.000,00.
Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 46671/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 90.151,47)
- R.G.A. N° 552/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 16/2025, appellante Società, Atto di irrogazione della sanzione prot. 46675 RU del 23/12/2022 del valore di euro 30.000,00. Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot.
n. 46671/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 90.151,47)
R.G.A. N° 557/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 13/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 45077 RU del 09/12/2022 del valore di euro 23.754,26 Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
- R.G.A. N° 537/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 14/2025, appellante Agenzia
Dogane, Atto di irrogazione della sanzione prot. 45078 RU del 09/12/2022 del valore di euro 30.000,00.
Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 45077/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 23.754,26)
- R.G.A. N° 556/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 14/2025, appellante Agenzia
Società, Atto di irrogazione della sanzione prot. 45078 RU del 09/12/2022 del valore di euro 30.000,00. Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 45077/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 23.754,26)
- R.G.A. N° 555/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 11/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 38897 RU del 21/10/2022 del valore di euro 11.586,10 Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
- R.G.A. N° 554/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 12/2025, appellante Società, Atto di irrogazione di irrogazione della sanzione prot. 38898 RU del 21/10/2022 del valore di euro 30.000,00 .
Esito del giudizio di primo grado: ACCOGLIE parzialmente il ricorso, rideterminando in Euro 15.000 la sanzione contenuta nell'atto impugnato. COMPENSA le spese del giudizio. (avviso di rettifica dell'accertamento doganale prot. n. 38897/RU1 per maggiori diritti dovuti pari a € 11.586,10)
- R.G.A. N° 558/2025, Sentenza appellata CGT 1° Grado di La Spezia n. 9/2025, appellante Società, Avviso di rettifica dell'accertamento prot. 35542 RU del 27/09/2022 del valore di euro 133.922,13. Esito del giudizio di primo grado: RESPINGE il ricorso. COMPENSA le spese del giudizio.
Le controversie hanno ad oggetto numerose importazioni dei medesimi materiali di isolamento dichiarati nella voce 6806 90 00 in quanto "materiale per isolamento, altro” con dazio 0%, a seguito delle quali l'Ufficio, dopo l'invio di campioni al proprio Laboratorio chimico, ha rettificato la classificazione della merce suddetta nella voce NC 7019 1500 90 (“feltri (mats) legati chimicamente, altri”), con applicazione delle seguenti misure:
- dazio ordinario Paesi terzi 7%;
- dazio antidumping definitivo 19,9%;
- dazio compensativo definitivo 10,3%.
In relazione a tutte le suindicate controversie la Corte Tributaria di primo grado della Spezia si è pronunciato in senso favorevole all'Ufficio dichiarando la legittimità di ogni avviso di rettifica emesso dall'Ufficio nei confronti della società importatrice nei termini che seguono nonchè dichiarando la legittimità delle sanzioni, salvo rideterminare l'entità delle stesse in misura inferiore a quella irrogata.
Questi i motivi di appello proposti dalla società:
In via Pregiudiziale – Nullità della Sentenza – Difetto di sottoscrizione dell'Ill.mo Giudice di Primo Grado –
Violazione e/o Falsa applicazione dell'art. 36, D.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 161
c.p.c.
1. Sentenza n. 9/2025 (R.G.R. 538/2022) – Accertamento prot. 35542/2022 (€ 136.082,84)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione tariffaria della merce in voce NC 7019 15 00 90 in luogo della corretta voce NC 6806 90 00.
- Motivo II – Violazione e falsa applicazione delle Note esplicative della Nomenclatura Combinata e delle Regole Generali Interpretative.
- Motivo III – Vizio di motivazione dell'atto di rettifica e irragionevole valutazione delle prove offerte (analisi
Laboratorio IM RO vs. perizia CERTIMAC).
- Motivo IV – Violazione del principio di uguaglianza di trattamento e prevedibilità tariffaria – omessa considerazione ITV rilasciata in altro Stato membro UE su prodotto analogo.
- Motivo V – Illegittimità derivata della pretesa erariale (dazio, antidumping, compensativo, IVA, interessi).
2. Sentenza n. 10/2025 (R.G.R. 70/2023) – Accertamento prot. 46671/RU (€ 90.151,47)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione tariffaria in NC 7019 15 00 90 anziché NC 6806 90 00.
- Motivo II – Erronea interpretazione delle Note esplicative SA al Capitolo 70 vs Capitolo 68.
- Motivo III – Vizio motivazionale e travisamento probatorio: prevalenza della perizia tecnica CERTIMAC e criticità metodologica analisi doganale.
- Motivo IV – Violazione principio di uguaglianza e non discriminazione – ITV tedesca su merce identica/ analoga in 68.06.
- Motivo V – Distorsione concorrenziale e illegittimità della maggiore pretesa (dazio + antidumping 19,9% + compensativo 10,3% + oneri accessori).
3. Sentenza n. 11/2025 (R.G.R. 94/2023) – Accertamento prot. 38897/RU (€ 11.716,76, solo dazio + interessi)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione tariffaria NC 7019 invece di NC 6806.
- Motivo II – Vizio di motivazione e irragionevole apprezzamento delle prove (perizia CERTIMAC prevalente).
- Motivo III – Omessa valutazione dell'ITV estera e violazione principi di coerenza tariffaria UE.
- Motivo IV – Illegittimità della pretesa dazio + interessi.
4. Sentenza n. 12/2025 (R.G.R. 95/2023) – Sanzione prot. 38898/RU (€ 30.000)
Motivi di appello:
- Motivo I – Illegittimità derivata della sanzione dall'accertamento presupposto illegittimo (sent. 9/2025 appellata).
- Motivo II – Violazione art. 7 Reg. UE 952/2013 e art. 83 D.Lgs. 471/1997: assenza elemento soggettivo
(colpa grave) o proporzionalità.
- Motivo III – Sproporzione sanzione e mancata graduazione.
- Motivo IV – Possibile ne bis in idem con altre sanzioni su operazioni analoghe.
5. Sentenza n. 13/2025 (R.G.R. 129/2023) – Accertamento prot. 45077/RU (€ 23.754,26, dazio + IVA + interessi)
Motivi di appello:
- Motivo I – Erronea classificazione in NC 7019 15 00 90 vs NC 6806 90 00.
- Motivo II – Vizio motivazionale e travisamento fattuale/probatorio (analisi doganale vs CERTIMAC).
- Motivo III – Violazione principio uguaglianza trattamento – ITV tedesca non considerata.
- Motivo IV – Illegittimità pretesa erariale complessiva.
6. Sentenza n. 14/2025 (R.G.R. 130/2023) – Sanzione prot. 45078/RU (€ 30.000)
Motivi di appello:
- Motivo I – Nullità derivata da accertamento illegittimo (prot. 45077/RU).
- Motivo II – Illegittimità autonoma sanzione: sproporzione, assenza dolo o colpa grave, violazione principi proporzionalità e ne bis in idem.
- Motivo III – Mancata motivazione sulla graduazione sanzionatoria.
7. Sentenza n. 16/2025 (R.G.R. 141/2023) – Sanzione prot. 46675/RU (€ 30.000)
Motivi di appello (analoghi alle altre sanzioni):
- Motivo I – Illegittimità derivata dall'accertamento presupposto (sent. 10/2025 appellata).
- Motivo II – Violazione norme sanzionatorie: sproporzione, omessa considerazione buona fede, mancanza elementi soggettivi.
- Motivo III – Vizio graduazione e possibile ne bis in idem.
In tutti gli appelli sono presenti:
- Istanza di sospensione provvisoria esecutività (art. 47 D.Lgs. 546/1992).
- Istanza di trattazione in pubblica udienza (artt. 33 e 61).
- Richiesta di riunione dei giudizi per connessione oggettiva/soggettiva. - Conclusioni: riforma integrale, annullamento atti, restituzione somme + interessi legali.
Questi atti confermano una strategia unitaria della società: contestare in radice la classificazione tariffaria su base probatoria (CERTIMAC + ITV) e far cadere le sanzioni per derivazione.
La tesi contrapposta dell'Agenzia delle Dogane, esposta negli appelli relativi alle sanzioni e nelle controdeduzioni relative agli avvisi di rettifica:
- conferma la classificazione in 7019 15 00 90 delle merci importate basata sulle analisi del Laboratorio
IM di RO (campione ufficiale, rinuncia contraddittorio da parte);
- critica la perizia CERTIMAC: di parte, campione non identico (mancata catena custodia), non supera valore probatorio analisi ufficiale.
- contesta la validità dell'ITV tedesca: non vincolante per IA (autonomia Stati membri), non provato identicità merceologica assoluta.
Insiste per l'applicazione delle misure antidumping/compensative UE corrette per codici 7019 su feltri/mats fibra di vetro dalla Cina e per l'irrogazione delle sanzioni.
Si precisa che le istanze di sospensione sono state rigettate con ordinanza n. 253/2025.
Ha infine depositato memoria la società insistendo come in atti ed in particolare evidenziando:
- che il giudice di prime cure avrebbe fondato tutte le sue decisioni su un aberrante errore avendo classificato il medesimo prodotto con due distinti codici.
- la validità dell'IT BTI IT922104-2024-BTI0061 prodotta in primo grado
- la validità della perizia CERTIMAC e l'inidoneità del metodo XRF utilizzato dal laboratorio doganale a distinguere la silice contenuta nell'aerogel da quella della fibra di vetro, portando a una sovrastima di quest'ultima e, di conseguenza, a un'errata classificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente rileva la Corte che l'eccezione proposta dalla società circa la mancata riunione, in primo grado, dei numerosi procedimenti relativi alla questione oggetto di controversia non è fondata in quanto, se i ricorsi riguardano provvedimenti diversi, anche se le parti e la questione sono identiche, come nel caso di specie, la riunione non è mai obbligatoria, bensì rimessa alla valutazione del giudice. L'obbligo di riunione
(ex art. 335 c.p.c.) scatta solo quando diverse impugnazioni investono il medesimo atto.
La scelta del giudice di primo grado di procedere con una "trattazione congiunta" alla medesima udienza, pur mantenendo i fascicoli separati e decidendo con singole sentenze, è una prassi legittima che soddisfa le esigenze di economia processuale senza però fondere formalmente i procedimenti.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la mancata riunione di cause connesse non costituisce un vizio che determina la nullità della sentenza, poiché non arreca un pregiudizio insanabile ai diritti delle parti.
Del tutto inconferenti appaiono poi le doglianze circa supposti difetti di sottoscrizione delle sentenze impugnate, che risultano regolarmente sottoscritte digiltalmente da Presidente e Giudice relatore del Collegio davanti al quale la controversia è stata trattata interamente, la cui composizione non rientra certo nelle prerogative della parte ricorrente.
Ciò detto ritiene il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, che la questione della classificazione tariffaria di cui in argomento possa essere risolta alla luce della ITV IT BTI IT922104-2024-
BTI0061 rilasciata alla società dall'Agenzia delle Dogane con validità dal 8/7/2024 al 7/7/2027.
L'Informazione Tariffaria Vincolante, infatti, pur non avendo efficacia retroattiva, può nondimeno essere valutata dal giudice quale elemento di convincimento in relazione a importazioni anteriori aventi ad oggetto merci identiche o analoghe, ove presenti un adeguato contenuto motivazionale e trovi riscontro in ulteriori elementi probatori, quali, ad esempio, una perizia di parte.
Nel caso di specie l'Informazione Tariffaria Vincolante n. IT BTI IT922104-2024-BTI0061 e le relazioni tecniche CERTIMAC risultano altamente persuasive ai fini del presente giudizio. L'ITV risulta infatti fondata su un'accurata descrizione tecnica della merce e su un corretto utilizzo delle Regole Generali di
Interpretazione della Nomenclatura Combinata, e trova pieno riscontro nelle perizie di parte, le quali confermano, mediante analisi sperimentali ripetute e metodologicamente attendibili, la composizione e le caratteristiche del prodotto.
Tali elementi, valutati unitariamente, costituiscono un solido quadro indiziario idoneo a orientare il convincimento del giudice anche con riferimento a importazioni anteriori di merci analoghe. D'altro canto:
- che il prodotto importato sia il medesimo (o comunque del tutto simile) nelle diverse importazioni appare pacifico, trattandosi di un prodotto specifico destinato ad un prodotto brevettato oggetto di distribuzione da parte della società importatrice;
- che l'operato del Laboratorio doganale non sia particolarmente attendibile è dimostrato dal fatto che il medesimo prodotto è stato classificato, dal suddetto Laboratorio, con due codici doganali differenti rispetto a diverse importazioni del medesimo prodotto ed in particolare: sulla base dell'esito analisi n. 853/2022, con il codice TARIC 7019150090 e sulla base dell'esito analisi n. 1351/2022, con codice TARIC 7019801090.
L'inattendibilità della classificazione operata dall'Ufficio emerge inoltre chiaramente dalla Relazione
CERTIMAC RITC_545_2022 dove si afferma, riguardo alla metodologia utilizzata dal Laboratorio doganale:
“La metodologia XRF, non è idonea a identificare il contenuto di fibra nei materassini in quanto non è possibile distinguere la silice presente nell'aerogel da quella della fibra. Attribuendola esclusivamente alla fibra di vetro si può infatti sovrastimarla con un errore fino al 27% p/p.” E a dirlo, sottolinea il Collegio, è un laboratorio accreditato nonché fondato e partecipato dall'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dal CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche).
Riguardo poi all'utilizzabilità dell'ITV, negata dal Giudice di primo grado, e nuovamente prodotta in appello, ricorda il Collegio che nel processo tributario, con la riforma introdotta dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
(attuativo della legge delega n. 111/2023), l'art. 58 del D.Lgs. 546/1992 è stato modificato in senso restrittivo: dal 5 gennaio 2024 (data di entrata in vigore rilevante per molti aspetti), in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione oppure la parte dimostri l'impossibilità di produrli/proporli in primo grado per causa a sé non imputabile (nuovo comma 1).
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, è intervenuta dichiarando l'illegittimità costituzionale parziale della norma (in particolare del comma 3 dell'art. 58, limitatamente ad alcune categorie di documenti come deleghe e procure), ma soprattutto ha dichiarato illegittimo l'art. 4, comma 2, del D.Lgs.
220/2023 nella parte in cui applicava le nuove regole restrittive anche agli appelli instaurati dopo l'entrata in vigore, quando il primo grado era iniziato prima di tale data.
In sintesi, la Corte Costituzionale ha stabilito che le nuove limitazioni alla produzione di documenti in appello si applicano solo ai giudizi il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore della riforma
(quindi, ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 circa). Per i procedimenti come quelli in argomento, iniziati nel 2023 (primo grado pre-riforma), continua ad applicarsi la disciplina precedente, più favorevole: in appello era (ed è) generalmente ammessa la produzione di nuovi documenti (ex vecchio comma 2 dell'art. 58), con il solo limite per i nuovi mezzi di prova (non documentali).
Nel caso specifico, poi, il documento era già stato prodotto in primo grado, anche se ritenuto tardivo dal giudice (quindi escluso dalla valutazione o non considerato ai fini decisori). In base alla giurisprudenza consolidata della Cassazione, un documento irritualmente o tardivamente depositato in primo grado, ma comunque presente negli atti del fascicolo di quel grado, può essere legittimamente ridepositato (o nuovamente prodotto) in appello senza che sia considerato "nuovo".
La ratio è che non si tratta di un documento "nuovo" (novum probatorio), ma di uno già introdotto nel processo
(ancorché non valorizzato o escluso per tardività), quindi la sua riproduzione in appello non viola le preclusioni.
Anzi, in molti casi la tardività in primo grado viene "sanata" proprio dal ri-deposito in appello, purché non si tratti di prove precluse per altre ragioni.
Poiché i giudizi di primo grado sono del 2023, la disciplina restrittiva post-riforma non si applica, e il documento – già agli atti e comunque ridepositato – è validamente utilizzabile in appello.
Ad abundantiam risulta un ulteriore elemento a favore della società, e cioè l'ITV “tedesca” prodotta in primo grado ed erroneamente non valorizzata dalla Corte di La Spezia.
Con la recente sentenza 16 luglio 2024, n. 19500, la Suprema Corte ha confermato l'orientamento in materia di efficacia probatoria dell'Informazione tariffaria vincolante (ITV) affermando che: “il parere emesso dall'Autorità doganale olandese nei confronti di soggetto diverso dalla società contribuente e successivamente alle operazioni di importazione contestate non è di per sé vincolante, ma è stato legittimamente utilizzato nel presente giudizio come prova documentale – supportata dalla documentazione prodotta comprovante le costanti importazioni in vari Paesi europei della medesima tipologia di merce con descrizioni del tutto simili, anzi identiche dei prodotti (…) – avendo riguardato merce dello stesso tipo di quella importata secondo la valutazione operata dalla CTR”. Detta pronuncia è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE che ha riconosciuto la possibilità per il soggetto importatore di utilizzare come prova l'ITV rilasciata a un soggetto diverso (Corte Giust., 23 marzo 2000, cause riunite C-310/98 e C-406/98).
L'accoglimento nel merito delle tesi della società appellante comporta l'annullamento delle sanzioni irrogate dall'Ufficio ed il rigetto degli appelli dallo stesso proposti in relazione alla quantificazione delle sanzioni medesime.
La particolare complessità della questione trattata e l'utilizzo, per la decisione, di un documento prodotto nel corso del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli della Società; respinge gli appelli dell'Agenzia delle Dogane.
Spese di entrambi i gradi compensate.