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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/11/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 54/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ), nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Ragusa nella via SS Rosario n.6, rappresentata e difesa dall'avv. Pasqualino Cilia,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Catia Mirizio;
e con l'intervento del P.M. in sede, che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto –
****
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 14/01/2025 e Parte_1 hanno congiuntamente chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di Parte_2 scioglimento del loro matrimonio, contratto a FI (AG) il 3/6/2016.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi hanno rinunciato a comparire all'udienza del 29/5/2024 e che la loro separazione consensuale è stata pronunciata dal
Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 88/2024 del 23/7/2024.
Dalla coppia è nato il figlio Gela, 11/08/2017), residente con la madre. Per_1
pagina 1 di 3 Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, chiedendo che il loro divorzio proceda alle condizioni che di seguito si riportano:
1. Il minore di anni 7, frequentante il secondo anno di scuola elementare, Persona_2 sia affidato esclusivamente alla madre;
2.Il padre, il quale generalmente vive fuori la città di Ragusa, attualmente domicilia a Verona, potrà incontrare e stare con il proprio figlio, per il tempo in cui si troverà a soggiornare in loco e, generalmente, nei soli periodi festivi – Natale e Pasqua – e durante le ferie estive, in ogni caso potrà stare con il proprio figlio solo nelle ore diurne al massimo fino all'ora di cena, con l'impegno di riaccompagnarlo presso la casa materna per la notte;
Gli incontri dovranno essere previamente concordati e pianificati con la madre anche compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
3.Il Sig. continuerà a versare, ai fini del mantenimento del piccolo la Parte_2 Per_1 somma di € 300,00 (trecentoeuro/00), mensili. La suddetta somma dovrà pervenire entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente n. [...], intestato alla sig.ra inoltre sarà tenuto a versare il 50% delle spese straordinarie che Pt_1 si renderanno necessarie. La sig.ra con suo figlio abiteranno presso l'appartamento Pt_1 condotto in locazione, sito in Ragusa, alla Via Santissimo Rosario n°6, per il quale versa un canone mensile di € 320,00 (trecentoventieuro/00). Le spese straordinarie devono considerarsi tutte quelle di carattere eccezionale od occasionale o periodico. Rientrano tra queste le spese scolastiche, spese per vacanza studio, spese relative a corsi di studio specifici, ludiche, mediche, dentistiche, visite specialistiche pubbliche che prevedono il versamento del ticket sanitario e/o private, spese per trattamenti sanitari necessari, spese per visite oculistiche e per occhiali o lenti secondo prescrizione medica;
spese per le gite scolastiche, assicurazione scolastica, spese per strumenti informatici, cellulare, computer, tablet e quant'altro necessario”.
Quanto alle superiori condizioni di divorzio, si osserva che il regime di affidamento esclusivo del figlio alla madre costituiva già condizione di separazione, omologata dal Tribunale. In ragione di ciò e della circostanza (per quanto non determinante) che i due genitori vivono in città diverse (Ragusa e Verona), la formula dell'affidamento esclusivo può essere confermata anche nella presente sede di divorzio;
in generale, le condizioni di divorzio qui concordate dalle parti possono essere omologate da questo Tribunale, in quanto non contrarie agli interessi del figlio ed alla legge.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 54/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA lo scioglimento del loro matrimonio contratto con rito civile a FI (AG) il 3/06/2016 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto Comune al n. 4, pagina 2 di 3 parte 1, Ufficio 1, anno 2016, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, come riportate in motivazione.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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