Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01012/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2025, proposto da
UL ZA, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Granata e Leonardo Baldascino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito (M.I.M.), non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
- della sentenza n. 5094/2024, pubblicata in data 12/11/2024, resa dal Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2359/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa SE SS OT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 31 ottobre 2025, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Catania ha accertato il suo diritto di fruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , alla attribuzione della carta elettronica in favore di parte ricorrente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito non si è costituito in giudizio.
3. Con nota di passaggio in decisione del 20 marzo 2026, la ricorrente ha rappresentato che l'Amministrazione resistente ha provveduto al pagamento totale del dovuto a titolo di sorte capitale, accreditando in suo favore l'importo dovuto ed ha chiesto, pertanto, che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese legali relative al presente giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è stato posto in decisione.
4. Osserva il Collegio che non sussistono, nel caso di specie, i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, non risultando documentata l’effettiva soddisfazione del credito per il quale la ricorrente ha agito in ottemperanza.
Considerato, nondimeno, che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257), pur non sussistendo i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere, tenuto conto della dichiarazione resa da parte ricorrente, può dichiararsi, in applicazione degli articoli 35 comma 1 lett. c) e 84 comma 4 C.P.A., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.
4.1. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
5. Atteso che la resistente amministrazione ha provveduto a dare esecuzione al giudicato soltanto in corso di causa, reputa il Collegio che le spese di lite debbano essere poste a carico della stessa e distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA MA VA, Presidente
SE SS OT, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE SS OT | PA MA VA |
IL SEGRETARIO