Art. 6.
I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
I posti da ricoprire annualmente sono riservati fino alla concorrenza del 50 per cento, per ciascun ordine di studi, ai candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 che siano orfani di guerra o equiparati, oppure orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.