Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 213/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MA LASALVIA Presidente AB GA GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 61605 del registro di segreteria, proposto da OMISSIS, nata a [...] il omissis, (c.f. OMISSIS) e per la stessa dall’amministratore di sostegno SS (c.f. OMISSIS), nato a SS il omissis, rappresentata e difesa da Legalelia s.t.a. s.r.l., in persona dell’avv. Francesco Elia, c.f. [...], pec francescoelia@ordineavvocatiroma.org e dall’avv. Salvatore Adorisio, c.f.
[...], pec salvatore.adorisio@avvocatiperuqiapec.it e con gli stessi elettivamente domiciliata a Roma, Largo Toniolo 6, come da delega in atti;
contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppina Giannico, c.f.
[...], pec avv.giuseppina.giannico@
postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. [...], pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f.
[...], pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. [...], pec avv.sergio.preden@
postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
avverso la sentenza n. 46/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria, depositata il 21 giugno 2023.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. AB GA AL, l’avv. GA Mancusi, in sostituzione dell’avv. Francesco Elia, per SS e l’avv. Lidia Carcavallo, per l’Inps.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato depositato in segreteria il 20 giugno 2024, SS, come in epigrafe rappresentata, ha impugnato la sentenza n. 46/2023 della Sezione Umbria, con cui è stato respinto il ricorso tendente ad accertare la titolarità in capo alla ricorrente del diritto al trattamento ai superstiti dalla data di maturazione dei requisiti costitutivi (data del decesso del de cuius),
con condanna al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori di legge.
La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso, sul presupposto che l’interessata risiedeva in luogo diverso da quello della madre, quale dante causa, con conseguente esclusione della possibilità di riconoscere il diritto alla pensione di riversibilità, non essendo stato possibile accertare la condizione obiettiva che il dante causa provvedesse al sostentamento della ricorrente in maniera continuativa alla stregua dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, conv. con legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Parte appellante ha formulato unico complesso motivo di impugnazione, incentrato sulla asserita sussistenza del diritto soggettivo della ricorrente alla pensione dl reversibilità, in quanto orfana maggiorenne inabile al lavoro, ed ha concluso chiedendo: in riforma della sentenza impugnata, accertare che la ricorrente è titolare del diritto al trattamento ai superstiti dalla data di maturazione dei requisiti costitutivi (data del decesso del de cuius), per le motivazioni tutte espresse in narrativa, con condanna al pagamento dei ratei arretrati, oltre accessori di legge; con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei procuratori antistatari.
L’Inps si è costituito l’11 agosto 2025, deducendo che la decisione del Giudice di primo grado sarebbe ineccepibile, di talché l’atto di gravame diventerebbe una sollecitazione del riesame di questioni di fatto, compito che è precluso al Giudice contabile d’appello, essendo l’incombente riservato all’esclusiva competenza del Giudice del merito, censurabile solo per difetto di motivazione che, nel caso che occupa, risulta del tutto adeguata e corretta sul piano logico e giuridico. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell’appello.
Con nota depositata il 1° ottobre 2025, l’avv. Francesco Elia, difensore di parte appellante, ha precisato di agire quale professionista e legale rappresentante della “LEGALELIA società tra avvocati a responsabilità limitata", società iscritta all’Albo degli avvocati di Roma, documentando tale circostanza e chiedendo l’inserimento del nuovo nome nella sentenza emananda.
All’udienza del 6 novembre 2025, le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, come rassegnate in atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L’appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell’infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l’aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione –
sub specie di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.).
Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall’appellante.
Ciò premesso, parte appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado abbia ritenuto insussistente il requisito della vivenza a carico.
Secondo l’appellante, il requisito della vivenza a carico, insieme alla relativa prova, integra una situazione complessa che, sulla base dell’orientamento del Giudice di legittimità, non si identifica con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile ed è invece intimamente compenetrata e connessa con lo stesso requisito sanitario e quindi con l'impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Nel caso di specie, la parte, sulla scorta di precedenti in materia (Cass.
3678/2013), ha affermato che ai fini della relativa valutazione occorreva prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo, in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.
Il Giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere la prospettazione della ricorrente, in quanto nel caso esaminato dalla Cassazione si aveva riguardo ad una situazione in cui le patologie dell'interessato erano di natura psichiatrica, risalenti nel tempo e si erano sviluppate ed aggravate proprio nell'ambito del contesto familiare all'interno del quale il ricorrente era inserito, in quel caso il rilievo della patologia incideva su più ampia situazione ritenuta idonea a fondare la rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore. Viceversa, nel caso in esame, secondo il Giudice di primo grado, tale situazione non sarebbe configurabile.
Inoltre, il Giudice di primo grado, ha riconosciuto che, secondo consolidata giurisprudenza, il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza e neanche con una di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (Cass. 8327/2018 e 3678/2013).
Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha rilevato che SS, figlia maggiorenne inabile a lavoro di SS, risiedeva in luogo diverso da quello della madre dante causa e che era in possesso alla data della morte della madre (12 ottobre 2021) di redditi propri pari ad euro 1.170,00 mensili. Secondo il Giudice di primo grado, il possesso di redditi e la residenza in luogo diverso da quello della madre sarebbero ostativi a riconoscere il diritto alla pensione di riversibilità, in assenza di un accertamento sulla condizione obiettiva che la dante causa provvedesse al sostentamento della ricorrente in maniera continuativa, alla stregua dell'art.
13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, conv. con legge 6 luglio 1939, n. 1272.
Ciò premesso, la Sezione osserva, in funzione delle doglianze di parte, che l’ìter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata non è persuasivo.
La sentenza impugnata, pur riconoscendo che il requisito della residenza in unico luogo tra dante causa e richiedente non sia un elemento necessario in senso assoluto, nei limiti delineati dalla giurisprudenza, per stabilire la della c.d. vivenza a carico, ne trae motivo per il rigetto dell’impugnazione, collegando tale elemento con il possesso di redditi.
Sul punto, la sentenza impugnata ha tralasciato di considerare e di verificare se la pensione in godimento sia conseguente ad una invalidità civile derivante dalla patologia di cui la richiedente soffre, che, come tale, impedirebbe anche lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita. Ove si trattasse di trattamento di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, la sentenza non ha considerato una irrilevanza totale o parziale di tali somme ai fini del rispetto dei limiti reddituali, ai sensi dell’art. 14-septies del d.l. n. 633/1979, convertito in l. n. 33/1980, con riferimento alle esenzioni disposte dell’art. 34 del d.P.R. n. 601/1973.
Per quanto esposto in precedenza, sussistendo una ipotesi di error in procedendo, ed essendo la pronuncia basata su elementi contraddittori e non coerenti con il quadro argomentativo che ha portato alla decisione, i motivi di impugnazione si manifestano fondati. Ne consegue che va annullata la sentenza di primo grado.
Trattandosi di questione attinente al fatto, che ha dato luogo ad una decisione che si caratterizza per motivazione omessa e comunque apparente, si rende necessario un rinvio al Giudice di primo grado, in diversa composizione, per l’ulteriore esame nel merito, ai sensi dell’art.
170, comma 4, c.g.c., ove si dispone che il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del giudice monocratico delle pensioni per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, accoglie l’appello proposto da OMISSIS ed iscritto al n. 61605 del ruolo generale, annulla la sentenza impugnata n. 46/2023 della Sezione Umbria e rinvia al Giudice di primo grado affinché, in diversa composizione, si pronunci sul merito oltre che sulle spese del grado di appello.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to AB GA AL
IL PRESIDENTE
F.to MA IA Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
F.to MA Biagi