Inammissibile
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 17/04/2026, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03030/2026REG.PROV.COLL.
N. 02387/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2387 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG 9728311832 da
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Adecco Italia S.p.A., Randstad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Bertoloni n. 26/B;
per la revocazione
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V n. 01116/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Adecco Italia S.p.A. e di Randstad Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 il Cons. SI NI e uditi per le parti l’AVV. Brugnoletti e l’Avvocato dello Stato Gerardis;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) si controverte su una procedura di appalto per la somministrazione di lavoro interinale ossia di personale esterno alla PA da adibire a pratiche di gestione in tema di immigazione (rilascio permessi di soggiorno);
b) il raggruppamento aggiudicatario (ADECCO – RANDSTADT) impugnava l’ulteriore proroga tecnica per insussistenza dei presupposti. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR Lazio questa sezione, con sentenza n. 1116 del 12 febbraio 2026, accoglieva l’appello e quindi la tesi di ADECCO in quanto la proroga tecnica, in contrasto con l’art. 106 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, era stata disposta quando la gara per la scelta del nuovo contraente non era stata neppure bandita. Quindi la gara non era “in corso”, come richiesto dalla richiamata normativa codicistica;
c) il Ministero dell’interno chiede la revocazione della predetta sentenza di questa sezione in quanto non sarebbe stata previamente vagliata l’eccezione di inammissibilità che sarebbe stata proposta anche in sede di appello. Tale eccezione risiede nel fatto che, a differenza delle ipotesi in cui la proroga tecnica viene impugnata da parte di altri operatori del medesimo settore (dunque a tutela della concorrenza), nel caso di specie è stato lo stesso contraente ad impugnare la proroga tecnica a causa della insostenibilità dell’appalto che, nel tempo, si sarebbe rivelato eccessivamente oneroso in termini tecnico-economici;
d) si costituiva in giudizio il RTI Adecco – Randstadt per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione;
e) alla camera di consiglio del 16 aprile 2026, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.
Considerato che:
1. La suddetta eccezione, proposta in primo grado con memoria in data 13 giugno 2025, non è stata effettivamente esaminata dal TAR;
2. Tuttavia, nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato il Ministero non ha riproposto la stessa eccezione di carenza di interesse ad agire, in capo alla appellante Adecco, sulla base di quanto imposto dall’art. 101, comma 2, c.p.a., il quale dispone a sua volta che: “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto di appello o, per le parti diverse dall'appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio” ;
3. Nel caso di specie, pertanto, tale eccezione pacificamente “non esaminata” dal TAR avrebbe dovuto essere riproposta entro il termine decadenziale di 30 giorni (per via della dimidiazione dei termini prevista in materia di appalti pubblici, nonché in applicazione degli artt. 38 e 46 c.p.a.) ossia entro il 22 novembre 2025, atteso che la notifica dell’appello risaliva al precedente 23 ottobre 2025;
4. Sempre nel caso di specie, il Ministero si è invece costituito con memoria di stile il 17 novembre 2025 senza riproporre l’eccezione di carenza di interesse ad agire non esaminata dal TAR;
5. Di qui la chiara tardività dell’eccezione solo genericamente riproposta nella memoria per l’udienza pubblica in data 8 gennaio 2026, depositata il successivo 14 gennaio 2026;
6. Né si potrebbe invocare il precedente di questa sezione invocato dalla difesa erariale (sentenza 4 agosto 2014, n. 4157) atteso che in quella fattispecie si era al cospetto di “motivi di ricorso … già dedotti in primo grado e rimasti assorbiti” (par. 4.1. della citata sentenza) e non di eccezioni non altrimenti esaminate le quali, al contrario, rientrano espressamente nel perimetro applicativo del richiamato art. 101, comma 2, c.p.a.;
7. In ulteriore analisi osserva il collegio che in tale memoria dell’8 gennaio 2026, depositata il successivo 14 gennaio 2026, la difesa erariale, invece di riproporre espressamente e formalmente l’eccezione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. (in quanto eccezione “non esaminata”), si è limitata ad un genericissimo richiamo di tale peculiare posizione dell’appellante nella parte in fatto della memoria in data 8 gennaio 2026 (pag. 3) senza tuttavia evidenziare che si trattasse – effettivamente – di riproposizione della non esaminata eccezione di inammissibilità già formulata in primo grado. Di qui la genericità e quindi l’inammissibilità, in ogni caso, di tale eccezione asseritamente riproposta;
8. In conclusione non risulta sussistere l’invocata ipotesi di omesso esame di una eccezione di rito formulata dalla parte vuoi per la tardività, vuoi per la genericità con cui tale stessa eccezione è stata riproposta nel precedente giudizio di appello;
9. L’istanza di revocazione si rivela per tali ragioni palesemente inammissibile;
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella compelssiva somma di euro 8.000 (ottomila/00), oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DI NO, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
SI NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI NI | DI NO |
IL SEGRETARIO