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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9450/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANOLA BAZZINI Parte_1 C.F._1 micili ALDI n. 22 a PARMA presso il difensore;
ricorrente contro (C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 io dell'a RA iciliati P.IVA_2 ci di quest'ultima, in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 a BOLOGNA presso il difensore;
resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 4.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 28 giugno 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 18/04/2024 dal Questore della Provincia di Parma, notificato il 31 maggio 2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 20.3.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“...nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a sopportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. Nello specifico, la documentazione lavorativa allegata risulta incompleta, in quanto ha fornito CU non riportanti le somme percepite e non ha consegnato i contratti di lavoro e le buste paga, per cui non è possibile desumere quale sia il suo reddito;
inoltre egli non ha prodotto altri documenti utili a comprovare il percorso di integrazione socio-economica compiuto in Italia e l'esistenza di una rete famigliare sul territorio: (a titolo di esempio, contratto di locazione o altro che indichi effettiva e stabile disponibilità di un immobile, come ad es. ricevute pagamento utenze varie;
certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato ecc.)...”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto pagina 1 di 5 grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
In data 4 luglio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha assegnato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 24 luglio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “.. ADR: io lavoro in un prosciuttificio a Langhirano, in provincia di Parma, per la ditta ci lavoro da settembre Parte_2 2024 e il rinnovo del contratto è fino al 31.12.2025; il contratto full-time, per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. A giugno ho ricevuto come paga ho ricevuto 1370,00 euro circa. Il datore di lavoro mi ha detto che se ottengo il permesso di soggiorno mi assume a tempo indeterminato. ADR: vivo a Parma, a casa di un amico connazionale, pago 400,00 euro direttamente a lui che è intestatario del contratto di locazione. Io ho la residenza all'indirizzo dove si trova la casa. ADR: sto bene in salute. ADR: ho una moglie e un figlio che è nato quando io ero già partito dal Ghana. Tramite video chiamata avevo e parlo con mio figlio che ha 7 anni. A volte riesco a inviare denaro alla mia famiglia. ADR: io sono arrivato nel 2017 in Italia;
ho presentato domanda di asilo due volte e anche una richiesta per emersione a Salerno perché vivevo ad Agropoli. Non ho copia della documentazione delle mie due domande di protezione internazionale che mi sono state rifiutate dalla CT di Salerno;
io non ho procedimenti penali nel mio paese come qui in Italia. ADR: a me piace giocare a dama, ma qui non trovo qualcuno o qualche posto dove giocare;
non sono mai andato a scuola di italiano o a corsi formazione;
lavoro e basta. ADR: ho detto tutto, grazie....”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Come detto, nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 23.2.2023, ossia, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato pagina 2 di 5 decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente è giunto in Italia nel 2017 ed ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Salerno con decisione poi confermata all'esito del giudizio di impugnazione presso il Tribunale di Salerno;
l'istante ha allora presentato domanda di emersione presso la Questura di Salerno, che in data 18.6.2020 ha dichiarato inammissibile la richiesta e successivamente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla medesima Commissione di Salerno in data 29.3.2022. In data 23.2.2023 a poi avanzato domanda di protezione speciale presso la Questura di Parma, rigettata con il provvedimento impugnato.
pagina 3 di 5 Ciò chiarito, è indubbio che, negli otto anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente, immune da pregiudizi penali (v. in tal senso parere della Ct in atti) abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle sue dichiarazioni rese in sede giudiziale risulta che egli ha iniziato a pestare regolare attività lavorativa nel 2017 ed ha proseguito a lavorare con continuità nel corso degli anni: attualmente è assunto con contratto che reca la scadenza del 31.12.2025. I redditi percepiti (euro 2300 circa nel 2017, euro 4300 circa nel 2018, euro 4400 circa nel 2019, euro 4800 circa nel 2020, euro 7700 circa nel 2022, 18.300 circa nel 2023, euro 18.800 nel 2024 ed euro 11.600 circa fino al mese di agosto 2025) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire un alloggio autonomo presso un immobile di cui risulta conduttore un connazionale, regolare sul territorio nazionale.
L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, da una buona conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonea attestazione, ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in atti.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata (otto anni) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con pagina 4 di 5 modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9450/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANOLA BAZZINI Parte_1 C.F._1 micili ALDI n. 22 a PARMA presso il difensore;
ricorrente contro (C.F. ) - (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 io dell'a RA iciliati P.IVA_2 ci di quest'ultima, in VIA ALFREDO TESTONI N. 6 a BOLOGNA presso il difensore;
resistente CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 4.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
Motivi della decisione Con ricorso tempestivamente proposto in data 28 giugno 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 18/04/2024 dal Questore della Provincia di Parma, notificato il 31 maggio 2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 20.3.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“...nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove sufficienti a sopportare un effettivo radicamento raggiunto nel Paese ospitante. Nello specifico, la documentazione lavorativa allegata risulta incompleta, in quanto ha fornito CU non riportanti le somme percepite e non ha consegnato i contratti di lavoro e le buste paga, per cui non è possibile desumere quale sia il suo reddito;
inoltre egli non ha prodotto altri documenti utili a comprovare il percorso di integrazione socio-economica compiuto in Italia e l'esistenza di una rete famigliare sul territorio: (a titolo di esempio, contratto di locazione o altro che indichi effettiva e stabile disponibilità di un immobile, come ad es. ricevute pagamento utenze varie;
certificati che attestino la conoscenza della lingua italiana;
eventuali documenti e dichiarazioni attestanti l'iscrizione ad associazioni, gruppi, centri sportivi, corsi di formazione, attività di volontariato ecc.)...”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rappresentando come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata ed evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto pagina 1 di 5 grazie allo svolgimento di attività lavorativa svolta in via continuativa, nonché la durata della sua permanenza sul territorio nazionale.
In data 4 luglio 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Stato, Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha assegnato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria. Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione del ricorrente che, all'udienza del 24 luglio 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “.. ADR: io lavoro in un prosciuttificio a Langhirano, in provincia di Parma, per la ditta ci lavoro da settembre Parte_2 2024 e il rinnovo del contratto è fino al 31.12.2025; il contratto full-time, per 8 ore al giorno, dal lunedì al venerdì. A giugno ho ricevuto come paga ho ricevuto 1370,00 euro circa. Il datore di lavoro mi ha detto che se ottengo il permesso di soggiorno mi assume a tempo indeterminato. ADR: vivo a Parma, a casa di un amico connazionale, pago 400,00 euro direttamente a lui che è intestatario del contratto di locazione. Io ho la residenza all'indirizzo dove si trova la casa. ADR: sto bene in salute. ADR: ho una moglie e un figlio che è nato quando io ero già partito dal Ghana. Tramite video chiamata avevo e parlo con mio figlio che ha 7 anni. A volte riesco a inviare denaro alla mia famiglia. ADR: io sono arrivato nel 2017 in Italia;
ho presentato domanda di asilo due volte e anche una richiesta per emersione a Salerno perché vivevo ad Agropoli. Non ho copia della documentazione delle mie due domande di protezione internazionale che mi sono state rifiutate dalla CT di Salerno;
io non ho procedimenti penali nel mio paese come qui in Italia. ADR: a me piace giocare a dama, ma qui non trovo qualcuno o qualche posto dove giocare;
non sono mai andato a scuola di italiano o a corsi formazione;
lavoro e basta. ADR: ho detto tutto, grazie....”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza per la discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.. Scaduto il suddetto termine, il giudice ha riferito la causa al collegio per la decisione.
*** Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Parma con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Come detto, nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata in data 23.2.2023, ossia, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato pagina 2 di 5 decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Venendo al caso di specie, dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente è giunto in Italia nel 2017 ed ha presentato una prima domanda di protezione internazionale, rigettata dalla Commissione Territoriale di Salerno con decisione poi confermata all'esito del giudizio di impugnazione presso il Tribunale di Salerno;
l'istante ha allora presentato domanda di emersione presso la Questura di Salerno, che in data 18.6.2020 ha dichiarato inammissibile la richiesta e successivamente ha presentato una domanda reiterata di protezione internazionale, dichiarata inammissibile dalla medesima Commissione di Salerno in data 29.3.2022. In data 23.2.2023 a poi avanzato domanda di protezione speciale presso la Questura di Parma, rigettata con il provvedimento impugnato.
pagina 3 di 5 Ciò chiarito, è indubbio che, negli otto anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente, immune da pregiudizi penali (v. in tal senso parere della Ct in atti) abbia radicato qui la propria identità, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Dalla documentazione acquisita agli atti e dalle sue dichiarazioni rese in sede giudiziale risulta che egli ha iniziato a pestare regolare attività lavorativa nel 2017 ed ha proseguito a lavorare con continuità nel corso degli anni: attualmente è assunto con contratto che reca la scadenza del 31.12.2025. I redditi percepiti (euro 2300 circa nel 2017, euro 4300 circa nel 2018, euro 4400 circa nel 2019, euro 4800 circa nel 2020, euro 7700 circa nel 2022, 18.300 circa nel 2023, euro 18.800 nel 2024 ed euro 11.600 circa fino al mese di agosto 2025) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente e gli hanno consentito di reperire un alloggio autonomo presso un immobile di cui risulta conduttore un connazionale, regolare sul territorio nazionale.
L'inserimento del ricorrente nel contesto nazionale è confermato, inoltre, da una buona conoscenza della lingua italiana, che, pur in assenza di idonea attestazione, ha dimostrato sostanzialmente di possedere alla luce dello svolgimento della sua audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un mediatore linguistico, come evincibile dal relativo verbale d'udienza in atti.
Sotto altro profilo, non può dubitarsi che alla durata (otto anni) del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_1 Per_2 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con pagina 4 di 5 modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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