CASS
Sentenza 16 febbraio 2021
Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/02/2021, n. 5999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5999 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5999 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Rimini e appellata dell'imputato, la quale, applicata la contestata recidiva di cui all'art. 99, commi 1 e 2, n. 2, cod. pen. e ritenuta la continuazione, aveva condannato AR SO alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità di imposta del 2006, 2007 e 2008. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'applicazione della recidiva, stante la risalenza nel tempo delle precedenti condanne, sia all'eccessività della pena, anche in considerazione dell'avanza età dell'SO. 3. Il ricorso è improcedibile per morte dell'imputato, avvenuta il 25 marzo 2020, come risulta dal certificato di morte rilasciato da Comune di Ravenna in data 22 ottobre 2020; per l'effetto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. il reato contestato al ricorrente è estinto per morte dell'imputato. 4. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 04/12/2020. Il Presidente VI Di NI Il Consigliere estensore EF ,OR
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 5999 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 04/12/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Rimini e appellata dell'imputato, la quale, applicata la contestata recidiva di cui all'art. 99, commi 1 e 2, n. 2, cod. pen. e ritenuta la continuazione, aveva condannato AR SO alla pena di tre anni di reclusione per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento alle annualità di imposta del 2006, 2007 e 2008. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'applicazione della recidiva, stante la risalenza nel tempo delle precedenti condanne, sia all'eccessività della pena, anche in considerazione dell'avanza età dell'SO. 3. Il ricorso è improcedibile per morte dell'imputato, avvenuta il 25 marzo 2020, come risulta dal certificato di morte rilasciato da Comune di Ravenna in data 22 ottobre 2020; per l'effetto, ai sensi dell'art. 150 cod. pen. il reato contestato al ricorrente è estinto per morte dell'imputato. 4. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando non risulti dal testo del provvedimento impugnato, come nel caso di specie, l'evidenza (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, rv. 217245).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 04/12/2020. Il Presidente VI Di NI Il Consigliere estensore EF ,OR