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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2025/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 11.12.25;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
1
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2025 R.G., avente ad oggetto:responsabilità extracontrattuale-lesioni personale , vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. An- Parte_1 C.F._1 tonietta Giaquinto (C.F. ) ed elett.te domiciliata in San C.F._2
OL la ST (CE), alla Via V. Alfieri, 4 in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(P. I. ), in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore e per esso in persona del procuratore dott. CP_2
, elett.te domiciliata in Aversa alla via Giotto n.87, presso lo studio dell'avv.
[...]
RO TI ( C.F ) dal quale è rapp.ta e difesa, in vir- C.F._3 tù di procura in atti;
-Appellato-
Nonché
Controparte_3
-Appellato contumace-
Controparte_4
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
[... Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che Pt_1
in primo grado, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in occasione Pt_2 del sinistro verificatosi in data 12 luglio 2018 alle ore 13.50, lungo il Viale Carlo
II in San OL la ST. L'attrice ha dedotto che, mentre era alla guida del mo-
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tociclo GI PA (TG. DC03731), precisamente nel galoppatoio di sinistra, veniva coinvolta in un incidente stradale con la vettura Fiat LO (TG.
CC453LL), precisando che, mentre procedeva regolarmente, veniva collisa alla parte laterale sinistra dalla Fiat LO, il cui conducente stava effettuando una ma- novra di retromarcia da Via Fratelli Bandiera, per immettersi sul galoppatoio. Il motociclo condotto dalla Sig.ra cadeva al suolo, unitamente all'attrice, Pt_1 che riportava lesioni personali, per le quali veniva accompagnata al P.S dell'Ospedale di Caserta.
Il Giudice di Pace, nella persona del Dott. Vestini, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del conducente della vettura Fiat LO, condannandolo unitamente alla compagnia assicurativa al risarcimento dei danni., in favore Controparte_1 dell'attrice. ha impugnato la sentenza sotto il profilo della quantificazione, Parte_1 ritenendo la stessa lesiva e inadeguata rispetto alla gravità delle lesioni riportate ed al materiale probatorio acquisito.
Ha concluso chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello, così prov- vedere: Nel merito: a) in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, ri- formare ed annullare parzialmente la sentenza impugnata n. 1222/2024 del Giu- dice di Pace di Caserta di cui al presente atto;
b) emettere, in ogni caso, ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno e necessario alla parziale riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione;
c) per l'effetto condannare essa , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellante ai sensi e per gli effetti dell'arto 141 D.Lgs. 209/2005, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni personali subite della somma di € 4.195,15 quale differenza della somma di €. 5.200,00 richiesta col presente appello e la somma di €.10047,85 liquidata in sentenza, ovvero nella diversa somma da quantificarsi in corso del giudizio di appello anche a mezzo di CTU medico – legale di cui sin da ora si fa espressa richiesta di nomina, ovvero, all'importo che l'On. Giudicante riterrà di Sua Giustizia, oltre a interessi legale e rivaluta- zione monetaria;
d) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, nonché la maggiorazione delle spese generali, per il giudizio di appello e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ra- gione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
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Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicurativa
, la quale ha contesttao i fatti posti a fondamento dell'appello e ha così CP_1 concluso: “Preliminarmente confermare integralmente la impugnata Sentenza n.
1222 / 2024 emessa dal Giudice di Caserta - dott. VESTINI perché conforme a
Giustizia. Ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame formulati e conse- guentemente, rigettare l'Appello proposto dalla Sig.ra perché Parte_1 infondato, improponibile, inammissibile ed improcedibile per i motivi tutti in precedenza esposti”.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia del di e Controparte_3 [...]
, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi abbiano avuto conoscenza CP_4 del presente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo. Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Infine, la domanda proposta in- dividua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impu- gnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla rico- struzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Ciò precisato, è poi necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto so- stanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impu- gnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue sta- tuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del di- battito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tan- tum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia ap- paiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antece- dente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, an-
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che sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.
(Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
La vicenda in esame trae origine da un sinistro verificatosi il giorno 12 luglio
2018 alle ore 13:50, allorquando, mentre la sig.ra percorreva Parte_1
Viale Carlo III alla guida del motociclo GI di proprietà di S.r.l Doraldo, la via San OL la strada nel Galoppatoio di sinistra, veniva collisa alla parte late- rale sinistra da una auto (Fiat stilo).
A causa dell'urto, la signora cadeva al suolo e riportava lesio- Parte_1 ni personali per le quali veniva trasportata al P.S. di Caserta. Anzitutto, questo giudice non può non rilevare la mancata allegazione da parte dell'appellante nel fascicolo telematico della produzione di primo grado. Orbene, sul punto va ri- chiamato il principio dispositivo che regola il processo civile, che determina la necessità dell'impulso di parte per lo svolgimento delle attività non rimesse ai poteri officiosi del Giudice.
Il Giudice, infatti, non può sostituirsi ad un onere della parte, cioè, produrre gli allegati necessari al riesame della controversia, laddove, per l'appunto, l'attività di acquisizione degli stessi abbia finalità “salvifiche” di eventuali carenze che comporterebbero il rigetto della sua domanda. Inoltre, differentemente dal fasci- colo d'ufficio del giudizio di primo grado, che deve essere acquisito a cura della cancelleria, il deposito di quello di parte è rimesso alla iniziativa della stessa che può o meno, sulla base del principio dispositivo, decidere di valersene. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 8528/06, ha affermato il principio per cui, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, traendone la conseguenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la re- lativa sentenza. Nella successiva sentenza n. 78 del 2007, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in materia di prova documentale nel processo civile, non esi- stendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e do- vendo anche il giudice del gravame decidere la causa "justa alligata et probata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cfr. Cass. n. 15660/07; n. 6987/03). Si rileva, tuttavia, che
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al riguardo questo giudice condivide integralmente l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ot- tenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria di impro- cedibilità dell'impugnazione, imponendo al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" (Cass. civ. Sez. II Sent., 11.1.2010
n. 238). Ebbene, ciò premesso e considerato altresì che è stata avanzata richiesta per l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria,
(l'appellante, tuttavia non ha mai provveduto al deposito telematico di copia del- lo stesso) – occorre considerare che, la mancata ricostruzione del fascicolo tele- matico comporta che il Giudice decida allo stato degli atti e documenti presenti nel fascicolo d'ufficio. Tanto premesso, avuto riguardo alla censura mossa da parte appellante circa l'erronea valutazione in relazione alla Parte_1 quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure, va evidenziato che le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state correttamen- te valutate dal Giudice di Pace Dott. Vestini. Ciò si dice in quanto, il giudice è tenuto a decidere sulla base delle risultanze acquisite e allegate dalle parti. Dun- que, sulla base del fatto che dalle acquisizioni istruttorie acquisite in atti non emerge prova né della testimonianza acquisita né della documentazione prodotta e che dunque, nulla può costruire fondamento di una pronuncia favorevole, anche sulla base delle contestazioni sollevate, si ritiene che, considerato il compendio probatorio acquisito, la sentenza emessa dal giudice di prime cure debba ritenersi corretta. Per completezza, va detto in particolare che , non avendo l'attrice pro- dotto documentazione medico-sanitaria e avendo ritenuto lesiva la quantificazio- ne operata in relazione alle lesioni denunciate non è possibile per questo giudice procedere ad una nuova determinazione del quantum.
Non può, dunque, trovare accoglimento l'appello.
L'appello, pertanto, va rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della peculia-
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rità delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell'appello dovute in particolare alla carenza documentale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Controparte_4
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante princi- pale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 11.12.25;
considerato che
l'udienza del 11.12.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
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SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2025 R.G., avente ad oggetto:responsabilità extracontrattuale-lesioni personale , vertente tra
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'avv. An- Parte_1 C.F._1 tonietta Giaquinto (C.F. ) ed elett.te domiciliata in San C.F._2
OL la ST (CE), alla Via V. Alfieri, 4 in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(P. I. ), in persona del suo legale rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentante pro tempore e per esso in persona del procuratore dott. CP_2
, elett.te domiciliata in Aversa alla via Giotto n.87, presso lo studio dell'avv.
[...]
RO TI ( C.F ) dal quale è rapp.ta e difesa, in vir- C.F._3 tù di procura in atti;
-Appellato-
Nonché
Controparte_3
-Appellato contumace-
Controparte_4
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza dell'11.12.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
[... Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che Pt_1
in primo grado, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in occasione Pt_2 del sinistro verificatosi in data 12 luglio 2018 alle ore 13.50, lungo il Viale Carlo
II in San OL la ST. L'attrice ha dedotto che, mentre era alla guida del mo-
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tociclo GI PA (TG. DC03731), precisamente nel galoppatoio di sinistra, veniva coinvolta in un incidente stradale con la vettura Fiat LO (TG.
CC453LL), precisando che, mentre procedeva regolarmente, veniva collisa alla parte laterale sinistra dalla Fiat LO, il cui conducente stava effettuando una ma- novra di retromarcia da Via Fratelli Bandiera, per immettersi sul galoppatoio. Il motociclo condotto dalla Sig.ra cadeva al suolo, unitamente all'attrice, Pt_1 che riportava lesioni personali, per le quali veniva accompagnata al P.S dell'Ospedale di Caserta.
Il Giudice di Pace, nella persona del Dott. Vestini, ha dichiarato la responsabilità esclusiva del conducente della vettura Fiat LO, condannandolo unitamente alla compagnia assicurativa al risarcimento dei danni., in favore Controparte_1 dell'attrice. ha impugnato la sentenza sotto il profilo della quantificazione, Parte_1 ritenendo la stessa lesiva e inadeguata rispetto alla gravità delle lesioni riportate ed al materiale probatorio acquisito.
Ha concluso chiedendo : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello, così prov- vedere: Nel merito: a) in accoglimento dei motivi di appello sopra illustrati, ri- formare ed annullare parzialmente la sentenza impugnata n. 1222/2024 del Giu- dice di Pace di Caserta di cui al presente atto;
b) emettere, in ogni caso, ogni provvedimento di legge ritenuto opportuno e necessario alla parziale riforma della sentenza oggetto della presente impugnazione;
c) per l'effetto condannare essa , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellante ai sensi e per gli effetti dell'arto 141 D.Lgs. 209/2005, a titolo di risarcimento del danno per le lesioni personali subite della somma di € 4.195,15 quale differenza della somma di €. 5.200,00 richiesta col presente appello e la somma di €.10047,85 liquidata in sentenza, ovvero nella diversa somma da quantificarsi in corso del giudizio di appello anche a mezzo di CTU medico – legale di cui sin da ora si fa espressa richiesta di nomina, ovvero, all'importo che l'On. Giudicante riterrà di Sua Giustizia, oltre a interessi legale e rivaluta- zione monetaria;
d) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, nonché la maggiorazione delle spese generali, per il giudizio di appello e di ogni altra spesa connessa e consequenziale e con salvezza di ogni altro diritto, azione e ra- gione e di meglio ed ulteriormente dedurre, in via istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
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Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la compagnia assicurativa
, la quale ha contesttao i fatti posti a fondamento dell'appello e ha così CP_1 concluso: “Preliminarmente confermare integralmente la impugnata Sentenza n.
1222 / 2024 emessa dal Giudice di Caserta - dott. VESTINI perché conforme a
Giustizia. Ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame formulati e conse- guentemente, rigettare l'Appello proposto dalla Sig.ra perché Parte_1 infondato, improponibile, inammissibile ed improcedibile per i motivi tutti in precedenza esposti”.
Considerazioni Preliminari
In via preliminare va rilevata la contumacia del di e Controparte_3 [...]
, sebbene vi sia prova in atti che gli stessi abbiano avuto conoscenza CP_4 del presente giudizio con la notifica dell'atto introduttivo. Deve poi darsi atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Infine, la domanda proposta in- dividua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impu- gnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla rico- struzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado.
Ciò precisato, è poi necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto so- stanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006). L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impu- gnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue sta- tuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del di- battito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tan- tum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia ap- paiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antece- dente logico e giuridico. Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, an-
4
che sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione.
(Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006).
I motivi di appello
La vicenda in esame trae origine da un sinistro verificatosi il giorno 12 luglio
2018 alle ore 13:50, allorquando, mentre la sig.ra percorreva Parte_1
Viale Carlo III alla guida del motociclo GI di proprietà di S.r.l Doraldo, la via San OL la strada nel Galoppatoio di sinistra, veniva collisa alla parte late- rale sinistra da una auto (Fiat stilo).
A causa dell'urto, la signora cadeva al suolo e riportava lesio- Parte_1 ni personali per le quali veniva trasportata al P.S. di Caserta. Anzitutto, questo giudice non può non rilevare la mancata allegazione da parte dell'appellante nel fascicolo telematico della produzione di primo grado. Orbene, sul punto va ri- chiamato il principio dispositivo che regola il processo civile, che determina la necessità dell'impulso di parte per lo svolgimento delle attività non rimesse ai poteri officiosi del Giudice.
Il Giudice, infatti, non può sostituirsi ad un onere della parte, cioè, produrre gli allegati necessari al riesame della controversia, laddove, per l'appunto, l'attività di acquisizione degli stessi abbia finalità “salvifiche” di eventuali carenze che comporterebbero il rigetto della sua domanda. Inoltre, differentemente dal fasci- colo d'ufficio del giudizio di primo grado, che deve essere acquisito a cura della cancelleria, il deposito di quello di parte è rimesso alla iniziativa della stessa che può o meno, sulla base del principio dispositivo, decidere di valersene. Sul punto, la Corte di cassazione con sentenza n. 8528/06, ha affermato il principio per cui, nel giudizio di appello è onere della parte produrre in giudizio il proprio fascicolo di primo grado, essendo esclusa la trasmissione al secondo giudice, unitamente al fascicolo d'ufficio, anche dei fascicoli di parte, traendone la conseguenza che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la re- lativa sentenza. Nella successiva sentenza n. 78 del 2007, la Suprema Corte ha inoltre ribadito che, in materia di prova documentale nel processo civile, non esi- stendo un principio di "immanenza" della prova documentale nel processo e do- vendo anche il giudice del gravame decidere la causa "justa alligata et probata", procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, deve escludersi che i documenti prodotti in primo grado da una delle parti che sia risultata vittoriosa debbano ritenersi per sempre acquisiti al processo (Cfr. Cass. n. 15660/07; n. 6987/03). Si rileva, tuttavia, che
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al riguardo questo giudice condivide integralmente l'orientamento interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ot- tenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica la declaratoria di impro- cedibilità dell'impugnazione, imponendo al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" (Cass. civ. Sez. II Sent., 11.1.2010
n. 238). Ebbene, ciò premesso e considerato altresì che è stata avanzata richiesta per l'acquisizione del fascicolo di primo grado a cura della cancelleria,
(l'appellante, tuttavia non ha mai provveduto al deposito telematico di copia del- lo stesso) – occorre considerare che, la mancata ricostruzione del fascicolo tele- matico comporta che il Giudice decida allo stato degli atti e documenti presenti nel fascicolo d'ufficio. Tanto premesso, avuto riguardo alla censura mossa da parte appellante circa l'erronea valutazione in relazione alla Parte_1 quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure, va evidenziato che le risultanze istruttorie relative al giudizio di primo grado sono state correttamen- te valutate dal Giudice di Pace Dott. Vestini. Ciò si dice in quanto, il giudice è tenuto a decidere sulla base delle risultanze acquisite e allegate dalle parti. Dun- que, sulla base del fatto che dalle acquisizioni istruttorie acquisite in atti non emerge prova né della testimonianza acquisita né della documentazione prodotta e che dunque, nulla può costruire fondamento di una pronuncia favorevole, anche sulla base delle contestazioni sollevate, si ritiene che, considerato il compendio probatorio acquisito, la sentenza emessa dal giudice di prime cure debba ritenersi corretta. Per completezza, va detto in particolare che , non avendo l'attrice pro- dotto documentazione medico-sanitaria e avendo ritenuto lesiva la quantificazio- ne operata in relazione alle lesioni denunciate non è possibile per questo giudice procedere ad una nuova determinazione del quantum.
Non può, dunque, trovare accoglimento l'appello.
L'appello, pertanto, va rigettato con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese
Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione della peculia-
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rità delle ragioni poste a fondamento del rigetto dell'appello dovute in particolare alla carenza documentale.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e;
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• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
• compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante princi- pale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 13 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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