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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 473/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CECCHINI MARIO, Presidente e Relatore
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11898/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031284202000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200128537818000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM001569 IMPOSTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM001243 IMPOSTE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 09720249031284202000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, ricevuta in data
13.04.2024 con riferimento ai seguenti atti: Cartella di pagamento n. 09720200128537818000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto della Direzione Provinciale 3 di Roma, Uff. Terr. 4 -
Collatino, relativa ad I.R.P.E.F., anno 2015, imposta € 7.994,85 oltre sanzioni e interessi per un totale di
€ 11.455,09, asseritamente notificata in data 31 marzo 2023; Avviso di accertamento n. 250TJRM001569, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, relativo a Altre Imposte Dirette e Sostitutive, anno 2016, imposta € 726,00 oltre sanzioni e interessi per un totale di € 2.659,23, asseritamente notificato in data 23 novembre 2022; Avviso di accertamento n. 250TJRM001243, emesso dall'Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, relativo a Altre Imposte Dirette e Sostitutive, anno 2017, imposta € 1.440,00 oltre sanzioni e interessi per un totale di € 5.218,17, asseritamente notificato in data 21 agosto 2023.
Eccepiva,con riferimento alla cartella n. 09720200128537818000, che dalla documentazione ricevuta dall'agente alla riscossione si evinceva che un primo tentativo di notifica era avvenuto mediante servizio postale con raccomandata spedita il 26.11.2021 e primo tentativo di consegna il 16.2.2022; tale procedimento non aveva alcun seguito. In data 15.03.2023, il Messo non trovava il ricorrente presso il proprio indirizzo di residenza e il successivo 29.03.2023 provvedeva al deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73. Eccepiva la nullità del processo notificatorio.
Concludeva per l'omessa notifica sia della cartella che degli avvisi di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione con riferimento alla notifica della cartella esattoriale di cui difendeva la regolarità del procedimento notificatorio.
Si costituiva Agenzia delle Entrate depositando documentazione asseritamente comprovante la notifica degli avvisi di accertamento.
Parte ricorrente con memoria illustrativa contestava la regolarità della notifica anche degli agli avvisi di accertamento n. 250TJRM001569 e n. 250TJRM001243.
All'udienza del 7/11/2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si condivide l'eccezione del ricorrente in relazione alla nullità della notifica della cartella effettuata per irreperibilità assoluta e la nullità della notifica degli avvisi di accertamento.
Ed invero, dalla documentazione in atti ( certificato storico di residenza) emerge che il ricorrente al momento della notifica era formalmente residente proprio in Indirizzo_1 . Il notificante che si è recato presso tale indirizzo si è limitato a barrare la casella (sconosciuto) e successivamente depositare il plico presso la casa comunale.
Come correttamente eccepito, la notifica presso l'indirizzo di residenza del ricorrente è stata effettuata per c.d irreperibilità assoluta. Nella relata il messo ha scritto “ sconosciuto” senza dare conto di quali accertamenti siano stati effettuati, se svolti, per ritenere il destinatario irreperibile, atteso che si tratta dell'indirizzo di residenza anagrafica.
Sulla nullità di detta notifica basta richiamare i recenti arresti della Suprema Corte secondo cui << In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato
(in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso>> Cass., 14658/2024.
Nel caso in esame il messo si è limitato a compilare la relata scrivendo letteralmente <>.
Tanto premesso, esaminando la relata di notifica, prodotta in atti, e le annotazioni su di essa fatte dal messo notificatore, è facilmente rilevabile che la relata di notifica non reca alcuna indicazione delle ricerche eventualmente fatte.
Si tratta in pratica di una clausola di stile dalla quale non è possibile capire quali siano state le reali ricerche effettuate, così da poter confermare o confutare la loro validità: non vi è stata perciò l'indicazione, richiesta dall'art. 148 c.p.c. di quali ricerche, anche anagrafiche siano state effettuate e quali notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario di conseguenza la notifica è invalida.
Va rilevato sul punto che l'art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, disciplina una forma di notificazione semplificata, utilizzata nel caso di specie, prevedendo che il messo notificatore una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale. Decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione la notificazione si considera perfezionata.
La Corte di legittimità ha invero statuito che “le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza … in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, e la Corte ha avuto cura di riportare che nel caso di specie il notificatore aveva annotato di avere raccolto le informazioni del “custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota”, nonché di aver svolto “indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune” (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958).
Orbene, nel caso in esame, pertanto, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, deve rilevarsi che il messo notificatore non ha in alcun modo illustrato le dovute ricerche che ha svolto, impedendone ogni forma di controllo sulla regolarità dell'accertamento.
Il notificatore nemmeno ha attestato il compimento delle ricerche anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni quali <>.
Non vi sono, quindi, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso.
Lo stesso procedimento notificatorio nullo ( eseguito qui con messo comunale ) è stato effettuato per la notifica dei due avvisi di accertamento per i quali non c'è prova della ricezione da parte del contribuente.
Per l'avviso di accertamento n. 250TJRM001569 in atti vi è solo la prova della richiesta fatta dall'Agenzia delle Entrate di notifica presso l'Ufficio Messi Comunali di Roma e l'invio di una raccomandata senza che si sappia l'esito. Allo stesso modo non sono state rispettate le formalità di notifica ex art. 140 c.p.c., per l'avviso di accertamento n. 250TJRM001243 per il quale risulta solo che il messo abbia attestato la temporanea assenza “irreperibile”, senza invio della raccomandata .
Il ricorso pertanto va accolto per omessa notifica degli atti presupposti.
Giova infatti rilevare che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez Un. n.5791/2008).
Ciò posto, come rilevato, l'assenza di prova della notifica degli atti presupposti determina la nullità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato,
2) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.300,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 120,00 per CU
Così deciso in Roma il 7/11/2025
Il Pres. rel. Mario Cecchini
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 07/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CECCHINI MARIO, Presidente e Relatore
QUILIGOTTI MARIA CRISTINA, Giudice
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 07/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11898/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249031284202000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200128537818000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM001569 IMPOSTE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJRM001243 IMPOSTE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, regolarmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 09720249031284202000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Roma, ricevuta in data
13.04.2024 con riferimento ai seguenti atti: Cartella di pagamento n. 09720200128537818000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto della Direzione Provinciale 3 di Roma, Uff. Terr. 4 -
Collatino, relativa ad I.R.P.E.F., anno 2015, imposta € 7.994,85 oltre sanzioni e interessi per un totale di
€ 11.455,09, asseritamente notificata in data 31 marzo 2023; Avviso di accertamento n. 250TJRM001569, emesso dall'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, relativo a Altre Imposte Dirette e Sostitutive, anno 2016, imposta € 726,00 oltre sanzioni e interessi per un totale di € 2.659,23, asseritamente notificato in data 23 novembre 2022; Avviso di accertamento n. 250TJRM001243, emesso dall'Agenzia delle Entrate
- Centro Operativo di Pescara, relativo a Altre Imposte Dirette e Sostitutive, anno 2017, imposta € 1.440,00 oltre sanzioni e interessi per un totale di € 5.218,17, asseritamente notificato in data 21 agosto 2023.
Eccepiva,con riferimento alla cartella n. 09720200128537818000, che dalla documentazione ricevuta dall'agente alla riscossione si evinceva che un primo tentativo di notifica era avvenuto mediante servizio postale con raccomandata spedita il 26.11.2021 e primo tentativo di consegna il 16.2.2022; tale procedimento non aveva alcun seguito. In data 15.03.2023, il Messo non trovava il ricorrente presso il proprio indirizzo di residenza e il successivo 29.03.2023 provvedeva al deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73. Eccepiva la nullità del processo notificatorio.
Concludeva per l'omessa notifica sia della cartella che degli avvisi di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione depositando documentazione con riferimento alla notifica della cartella esattoriale di cui difendeva la regolarità del procedimento notificatorio.
Si costituiva Agenzia delle Entrate depositando documentazione asseritamente comprovante la notifica degli avvisi di accertamento.
Parte ricorrente con memoria illustrativa contestava la regolarità della notifica anche degli agli avvisi di accertamento n. 250TJRM001569 e n. 250TJRM001243.
All'udienza del 7/11/2025 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si condivide l'eccezione del ricorrente in relazione alla nullità della notifica della cartella effettuata per irreperibilità assoluta e la nullità della notifica degli avvisi di accertamento.
Ed invero, dalla documentazione in atti ( certificato storico di residenza) emerge che il ricorrente al momento della notifica era formalmente residente proprio in Indirizzo_1 . Il notificante che si è recato presso tale indirizzo si è limitato a barrare la casella (sconosciuto) e successivamente depositare il plico presso la casa comunale.
Come correttamente eccepito, la notifica presso l'indirizzo di residenza del ricorrente è stata effettuata per c.d irreperibilità assoluta. Nella relata il messo ha scritto “ sconosciuto” senza dare conto di quali accertamenti siano stati effettuati, se svolti, per ritenere il destinatario irreperibile, atteso che si tratta dell'indirizzo di residenza anagrafica.
Sulla nullità di detta notifica basta richiamare i recenti arresti della Suprema Corte secondo cui << In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, se accerta la cosiddetta irreperibilità assoluta del destinatario, trasferitosi in località sconosciuta, deve soltanto provvedere al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione nell'albo dell'ente territoriale e, pur in assenza di specifiche norme sulla loro tipologia, deve indicare le ricerche che ha effettuato
(in primo luogo quelle anagrafiche), con conseguente invalidità della notifica ove il predetto si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso>> Cass., 14658/2024.
Nel caso in esame il messo si è limitato a compilare la relata scrivendo letteralmente <>.
Tanto premesso, esaminando la relata di notifica, prodotta in atti, e le annotazioni su di essa fatte dal messo notificatore, è facilmente rilevabile che la relata di notifica non reca alcuna indicazione delle ricerche eventualmente fatte.
Si tratta in pratica di una clausola di stile dalla quale non è possibile capire quali siano state le reali ricerche effettuate, così da poter confermare o confutare la loro validità: non vi è stata perciò l'indicazione, richiesta dall'art. 148 c.p.c. di quali ricerche, anche anagrafiche siano state effettuate e quali notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario di conseguenza la notifica è invalida.
Va rilevato sul punto che l'art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600 del 1973, disciplina una forma di notificazione semplificata, utilizzata nel caso di specie, prevedendo che il messo notificatore una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del notificando, trasferitosi per località sconosciuta, provvede solo al deposito dell'atto nella casa comunale ed all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale. Decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione la notificazione si considera perfezionata.
La Corte di legittimità ha invero statuito che “le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull'avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 e ss. c.c. e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza … in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del
1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento”, e la Corte ha avuto cura di riportare che nel caso di specie il notificatore aveva annotato di avere raccolto le informazioni del “custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota”, nonché di aver svolto “indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune” (Cass. sez. V, 27.7.2018, n. 19958).
Orbene, nel caso in esame, pertanto, ferma restando la mancata previsione normativa di quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, deve rilevarsi che il messo notificatore non ha in alcun modo illustrato le dovute ricerche che ha svolto, impedendone ogni forma di controllo sulla regolarità dell'accertamento.
Il notificatore nemmeno ha attestato il compimento delle ricerche anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni quali <>.
Non vi sono, quindi, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che avrebbero potuto essere impugnate mediante querela di falso.
Lo stesso procedimento notificatorio nullo ( eseguito qui con messo comunale ) è stato effettuato per la notifica dei due avvisi di accertamento per i quali non c'è prova della ricezione da parte del contribuente.
Per l'avviso di accertamento n. 250TJRM001569 in atti vi è solo la prova della richiesta fatta dall'Agenzia delle Entrate di notifica presso l'Ufficio Messi Comunali di Roma e l'invio di una raccomandata senza che si sappia l'esito. Allo stesso modo non sono state rispettate le formalità di notifica ex art. 140 c.p.c., per l'avviso di accertamento n. 250TJRM001243 per il quale risulta solo che il messo abbia attestato la temporanea assenza “irreperibile”, senza invio della raccomandata .
Il ricorso pertanto va accolto per omessa notifica degli atti presupposti.
Giova infatti rilevare che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass., Sez Un. n.5791/2008).
Ciò posto, come rilevato, l'assenza di prova della notifica degli atti presupposti determina la nullità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16 così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato,
2) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.300,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge ed € 120,00 per CU
Così deciso in Roma il 7/11/2025
Il Pres. rel. Mario Cecchini