CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 18/02/2026, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2754/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3643/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20240002159340119401333 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2454/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 20240002159340119401333 del
25/10/2024 (notificato al ricorrente in data 28/11/2024) per omesso pagamento TARI 2017 emesso da Società_1 Srl. Deduce carenza di legittimazione ad agire di Società_1 Srl e la prescrizione quinquennale del credito.
Risultano costituiti il Comune di Napoli e Municipia spa che contestano le avverse deduzioni, sia in relazione alla asserita mancanza di legittimazione attiva della Società_1 srl e sia depositando documentazione relativa alla notifica dell'atto prodromico a quello impugnato, interruttiva di qualsivoglia termine decadenziale/prescrizionale.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In relazione alla asserita mancanza di legittimazione attiva della Società_1 srl, la Corte osserva che il motivo di gravame deve essere scrutinato ai sensi della legge interpretativa n. 15 del 25/02/2025 che ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3 d.l. 202/2024 in relazione alla inammissbilità del rinvio pregiudiziale interpretativo da parte della CGT I grado di Napoli per ius superveniens riconosciuto dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 14335/2025, la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024,
n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(25G00024). Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo
53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Essa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, si è uniformata alla prassi ed ai precedenti orientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi, riconoscendo espressamente la mancanza dell'obbligo di iscrizione all'albo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
Deve quindi essere riconosciuta la piena legittimità all'Ente che ha emanato l'atto e la piena legittimazione attiva della Società_1, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla società Municipia spa, società iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decreto del M.E.F. n. 101/2022 (già Decreto n.
289/2000), che opera ai sensi del contratto di servizi del 07.08.2024, ex dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Società_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli.
La ricorrente lamenta, altresì, l'intervenuta prescrizione della TARI 2017, sostenendo che l'atto di pignoramento presso terzi impugnato sia il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della pretesa tributaria. Il motivo è infondato: agli atti di causa risulta depositata la relata di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2017 n. Prot. n° 821942/67383 del 14/11/2022 regolarmente notificato, tramite raccomandata A/R n. 61900958807-8, in data 20/12/2022, come si evince dalla cartolina sottoscritta dal ricevente e dall'incaricato alla distribuzione.
Pertanto, in primo luogo, nessuna decadenza quinquennale si è realizzata, in quanto l'atto presupposto
(avviso di accertamento) risulta essere stato notificato correttamente entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Essendo la notifica correttamente eseguita nei termini anzidetti, e non essendo stato l'atto opposto, ogni eventuale ulteriore eccezione nel merito della controversia risulta tardiva nonché inammissibile in quanto la ricorrente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti al sollecito impugnato, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord.
n. 3743/2020).
In relazione poi alla asserita prescrizione del credito, si osserva che questa soggiace al termine quinquennale di cui all'art. 2948, c. 4 del Codice Civile, decorrente dal giorno successivo a quello in cui la riscossione avrebbe potuto essere perseguita. A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “la legge (art. 2948 c. c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 447, art. 20) prevede sia per i tributi locali (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 23 ottobre 2010, n. 4283), che per le sanzioni (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 8 marzo 2022, n. 7486) e gli interessi (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023, n. 2095), un termine breve di prescrizione, che è di cinque anni” (Cass. n. 25487/2023). Sul punto, anche l'Ordinanza di Cassazione n. 31260/2023 ha ritenuto che l'imposta comunale “soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata”. Per tale motivo, essendo stato notificato l'atto prodromico nel 2022, l'atto qui impugnato è stato correttamente emesso entro il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto esposto, risulta provata la regolarità della notifica dell'atto presupposto ed è stata rispettata la disciplina decadenziale prevista dalla legge, per cui non è maturata alcuna prescrizione e le censure di merito sono inammissibili per mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico. L'atto di pignoramento impugnato deve pertanto ritenersi legittimo, immune da vizi riflessi e idoneo alla prosecuzione del procedimento esecutivo. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato in ogni sua parte.
In definitiva, avendo dimostrato la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la notifica nei termini dell'atto impugnato, l'atto di pignoramento impugnato deve essere dichiarato immune da vizi riflessi, pienamente idoneo alla prosecuzione del procedimento esecutivo, essendo definitivamente accertati e non più suscettibili di essere rimessi in discussione gli importi richiesti dal Concessionario;
di conseguenza è assolutamente infondato il ricorso di parte contribuente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge da corrispondersi a ciascuna delle parti resistenti con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PE ROBERTO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
GUGLIELMO GERARDINA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3643/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 20240002159340119401333 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2454/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società contribente impugna l'atto di pignoramento presso terzi n. 20240002159340119401333 del
25/10/2024 (notificato al ricorrente in data 28/11/2024) per omesso pagamento TARI 2017 emesso da Società_1 Srl. Deduce carenza di legittimazione ad agire di Società_1 Srl e la prescrizione quinquennale del credito.
Risultano costituiti il Comune di Napoli e Municipia spa che contestano le avverse deduzioni, sia in relazione alla asserita mancanza di legittimazione attiva della Società_1 srl e sia depositando documentazione relativa alla notifica dell'atto prodromico a quello impugnato, interruttiva di qualsivoglia termine decadenziale/prescrizionale.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
In relazione alla asserita mancanza di legittimazione attiva della Società_1 srl, la Corte osserva che il motivo di gravame deve essere scrutinato ai sensi della legge interpretativa n. 15 del 25/02/2025 che ha introdotto il comma 14 septies all'art. 3 d.l. 202/2024 in relazione alla inammissbilità del rinvio pregiudiziale interpretativo da parte della CGT I grado di Napoli per ius superveniens riconosciuto dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 14335/2025, la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024,
n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
(25G00024). Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo
53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Essa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, si è uniformata alla prassi ed ai precedenti orientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi, riconoscendo espressamente la mancanza dell'obbligo di iscrizione all'albo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
Deve quindi essere riconosciuta la piena legittimità all'Ente che ha emanato l'atto e la piena legittimazione attiva della Società_1, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla società Municipia spa, società iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decreto del M.E.F. n. 101/2022 (già Decreto n.
289/2000), che opera ai sensi del contratto di servizi del 07.08.2024, ex dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Società_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli.
La ricorrente lamenta, altresì, l'intervenuta prescrizione della TARI 2017, sostenendo che l'atto di pignoramento presso terzi impugnato sia il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della pretesa tributaria. Il motivo è infondato: agli atti di causa risulta depositata la relata di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo per omesso e/o parziale versamento Tari per l'anno 2017 n. Prot. n° 821942/67383 del 14/11/2022 regolarmente notificato, tramite raccomandata A/R n. 61900958807-8, in data 20/12/2022, come si evince dalla cartolina sottoscritta dal ricevente e dall'incaricato alla distribuzione.
Pertanto, in primo luogo, nessuna decadenza quinquennale si è realizzata, in quanto l'atto presupposto
(avviso di accertamento) risulta essere stato notificato correttamente entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Essendo la notifica correttamente eseguita nei termini anzidetti, e non essendo stato l'atto opposto, ogni eventuale ulteriore eccezione nel merito della controversia risulta tardiva nonché inammissibile in quanto la ricorrente non può più effettuare contestazioni, avendo prestato acquiescenza agli atti presupposti al sollecito impugnato, atteso che il titolo in essi contenuto si è cristallizzato, divenendo inopponibile. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546.92, infatti, qualora un atto sia stato preceduto dalla notifica di altro atto autonomamente impugnabile, l'opposizione diviene ammissibile solo per far valere vizi propri. Ne consegue che, essendo la notifica dell' atto prodromico valida ed efficace ed effettuata nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge, come provato in atti, le eccezioni sollevate ex adverso andavano proposte impugnando gli atti prodromici. Tale argomento trova puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito che “se l'avviso di accertamento non viene impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/92, anche solo per opporre l'intervenuta decadenza dello stesso, diviene definitivo e, dunque, efficace nei confronti del contribuente. La conseguenza è che, in difetto di tempestiva impugnazione, anche gli atti susseguenti sono validi” (cfr. Cass. Civ., sez. V, 24.8.2007 n. 18019). La mancata impugnazione comporta l'impossibilità di lamentare eventuali vizi di merito dell'atto impositivo ormai divenuto intangibile così da determinare la irretrattabilità del credito tributario, quindi ogni eccezione di merito doveva essere effettuata impugnando, nel caso di specie, i relativi atti presupposti sopra citati (Cass. Ord. n. 9219/2018; Cass. Ord.
n. 3743/2020).
In relazione poi alla asserita prescrizione del credito, si osserva che questa soggiace al termine quinquennale di cui all'art. 2948, c. 4 del Codice Civile, decorrente dal giorno successivo a quello in cui la riscossione avrebbe potuto essere perseguita. A tal riguardo, la Suprema Corte ha affermato che “la legge (art. 2948 c. c., comma 1, n. 4, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 447, art. 20) prevede sia per i tributi locali (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 23 ottobre 2010, n. 4283), che per le sanzioni (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 8 marzo 2022, n. 7486) e gli interessi (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023, n. 2095), un termine breve di prescrizione, che è di cinque anni” (Cass. n. 25487/2023). Sul punto, anche l'Ordinanza di Cassazione n. 31260/2023 ha ritenuto che l'imposta comunale “soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata”. Per tale motivo, essendo stato notificato l'atto prodromico nel 2022, l'atto qui impugnato è stato correttamente emesso entro il termine di prescrizione quinquennale.
Alla luce di quanto esposto, risulta provata la regolarità della notifica dell'atto presupposto ed è stata rispettata la disciplina decadenziale prevista dalla legge, per cui non è maturata alcuna prescrizione e le censure di merito sono inammissibili per mancata tempestiva impugnazione dell'atto prodromico. L'atto di pignoramento impugnato deve pertanto ritenersi legittimo, immune da vizi riflessi e idoneo alla prosecuzione del procedimento esecutivo. Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato in ogni sua parte.
In definitiva, avendo dimostrato la regolarità della notifica dell'atto presupposto e la notifica nei termini dell'atto impugnato, l'atto di pignoramento impugnato deve essere dichiarato immune da vizi riflessi, pienamente idoneo alla prosecuzione del procedimento esecutivo, essendo definitivamente accertati e non più suscettibili di essere rimessi in discussione gli importi richiesti dal Concessionario;
di conseguenza è assolutamente infondato il ricorso di parte contribuente.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, condannando alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge da corrispondersi a ciascuna delle parti resistenti con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.