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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 02/08/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1978/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1978/2025, promossa con ricorso depositato il 15/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Paola Napoli
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Napoli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA) in data 24 luglio
1999 (anno 1999 atto n. 23 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 24 marzo 2010 omologato con decreto del 6 aprile 2010 depositato il 7 aprile 2010
con i seguenti figli maggiorenni:
nato a [...] il [...], CP_1
nato a [...] il [...], CP_2
pagina 1 di 3 nato a [...] il [...]. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i figli, ormai tutti maggiorenni, saranno liberi di autodeterminarsi nella frequentazione di entrambi i genitori e dei parenti più prossimi
2) nulla relativamente alla casa coniugale essendo la stessa dismessa ormai da tempo
3) nulla, reciprocamente, per assegno di divorzio essendo i coniugi entrambi autosufficienti
4) stabilire a carico del signor in favore della signora Parte_2 Parte_1
un assegno per contributo di mantenimento dei tre figli maggiorenni ma non
[...] ancora economicamente autosufficienti pari ad € 1.150,00 omnia, mensile, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione allo scadere di un anno dal deposito della sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24 luglio 1999, in Luino (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Luino (anno 1999, atto n. 23, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1978/2025, promossa con ricorso depositato il 15/05/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Paola Napoli
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Napoli
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Luino (VA) in data 24 luglio
1999 (anno 1999 atto n. 23 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 24 marzo 2010 omologato con decreto del 6 aprile 2010 depositato il 7 aprile 2010
con i seguenti figli maggiorenni:
nato a [...] il [...], CP_1
nato a [...] il [...], CP_2
pagina 1 di 3 nato a [...] il [...]. Controparte_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 15/05/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) i figli, ormai tutti maggiorenni, saranno liberi di autodeterminarsi nella frequentazione di entrambi i genitori e dei parenti più prossimi
2) nulla relativamente alla casa coniugale essendo la stessa dismessa ormai da tempo
3) nulla, reciprocamente, per assegno di divorzio essendo i coniugi entrambi autosufficienti
4) stabilire a carico del signor in favore della signora Parte_2 Parte_1
un assegno per contributo di mantenimento dei tre figli maggiorenni ma non
[...] ancora economicamente autosufficienti pari ad € 1.150,00 omnia, mensile, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente in base all'indice ISTAT con prima rivalutazione allo scadere di un anno dal deposito della sentenza.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 2 di 3 DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24 luglio 1999, in Luino (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Luino (anno 1999, atto n. 23, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3