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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1290 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1290/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. ANGE NO (LO) Parte_1 C.F._1 il 30/09/1984, con il patrocinio dell'Avv. MAZZUOCCOLO MARA AMALIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. NAPOLI il 05/09/1986, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte, come da accettazione della proposta conciliativa del
Giudice.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Massalengo il 27.4.2013, con rito civile (riferimenti dell'atto non leggibili). Sono genitori di
(nato il [...] a [...]) e (nato il [...] a [...]). Per_1 Per_2
Pag. 1 Si sono separati con procedura consensuale ex art. 711 c.p.c. previgente con verbale di comparizione personale dei coniugi, successivamente omologato in data 14.06.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 540/2022 con decreto n. Cron 7582/2022 di questo
Tribunale.
2. Questo giudizio è stato introdotto da per ottenere la pronuncia divorzile e una Pt_1 modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento della prole. ha CP_1 dapprincipio resistito alle sole domande di modifica, senza nulla opporre alla sentenza di stato.
Comparse le parti personalmente il 18.11.2025 avanti al giudice relatore, è stata formulata una proposta di definizione bonaria del giudizio con ordinanza emessa in pari data, così articolata:
1. Conferma dell'affidamento condiviso dei minori ai genitori, del prevalente collocamento presso la madre e dell'assegnazione della casa familiare
(Massalengo, via Allende, 7) alla madre, che vi abiterà con la prole;
2. I figli minori staranno con il padre: per la settimana A, dal giovedì ore 18.00 al lunedì mattino al rientro a scuola;
per la settimana B, dal mercoledì ore 18.00 al venerdì al rientro a scuola, tutto salvi migliori accordi tra le parti e tenuto conto degli interessi e delle attività dei figli, specie con riferimento al primogenito , in ragione della sua età. Per il tempo di permanenza dei Per_1 figli con il singolo genitore, ciascuno dei due si occuperà della cura e assistenza di e , anche avvalendosi dell'apporto di figure familiari e/o di Per_1 Per_2 fiducia;
3. I figli staranno con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive, nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2026, spetta al padre;
4. I figli staranno con ciascun genitore per metà del tempo delle vacanze natalizie, con alternanza negli anni, da concordare entro il 15 dicembre;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2025/26, spetta alla madre;
ogni altra festività seguirà il criterio di alternanza;
5. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento, dal mese in corso del quale sarà pronunciata la sentenza, la somma di 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF richiamato dalle parti, oltre al 50% della rata del mutuo sulla casa familiare;
6. Fruizione dell'assegno unico al 50%;
7. L'indennità di frequenza dovuta per sarà accantonata su apposito Per_1 conto corrente a lui intestato per il 50% dell'importo mensile e, per la restante parte, potrà essere utilizzata dai genitori soltanto previo accordo tra loro per spese da sostenere nell'esclusivo interesse di;
Per_1
8. Spese compensate.
Pag. 2 Con le note del 5.12.25, la resistente ha dichiarato: la signora ritiene comunque CP_1 di accettare la proposta conciliativa della controversia. In considerazione di quanto sopra, la resistente, come in epigrafe rappresentata ed assistita, chiede che Codesto Tribunale voglia - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori CP_1
e in data 27 aprile 2013 nel Comune di Massalengo, trascritto
[...] Parte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Massalengo (LO), anno 2013, numero 3, parte
I, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere ad annotare la sentenza di divorzio in margine all' atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori comunicazioni di legge. - Disporre, quanto all'affido condiviso dei figli minori , nato a [...], il [...] Per_1
e , nato a [...], il [...], ai turni di cura e agli aspetti economici, Per_2 conformemente alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Signor Giudice ai sensi dell'art. 473- bis. 21, terzo comma, c.p.c., con provvedimento del 18.11.2025.
Con le note del 9.12.25, il ricorrente ha così dichiarato: in conformità con quanto disposto dall'art. 127-ter c.p.c. dichiara la propria accettazione in via integrale della proposta formulata dal Giudice con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 del 18.11.2025.
Con ordinanza dell'11.12.2025 la causa è stata quindi posta in decisione su tali congiunte richieste.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le ulteriori condizioni in punto di affidamento, collocamento e mantenimento sono congrue e non trovano ostacolo nella legge.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27 aprile 2013 nel Comune di Massalengo;
Controparte_1
2. In conformità alla proposta conciliativa accolta da entrambe le parti, così ulteriormente
DISPONE:
1. Conferma l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, il prevalente collocamento presso la madre e l'assegnazione della casa familiare
(Massalengo, via Allende, 7) alla madre, che vi abiterà con la prole;
Pag. 3
2. I figli minori staranno con il padre: per la settimana A, dal giovedì ore 18.00 al lunedì mattino al rientro a scuola;
per la settimana B, dal mercoledì ore 18.00 al venerdì al rientro a scuola, tutto salvi migliori accordi tra le parti e tenuto conto degli interessi e delle attività dei figli, specie con riferimento al primogenito , in ragione della sua età. Per il tempo di permanenza dei Per_1 figli con il singolo genitore, ciascuno dei due si occuperà della cura e assistenza di e , anche avvalendosi dell'apporto di figure familiari e/o di Per_1 Per_2 fiducia;
3. I figli staranno con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive, nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2026, spetta al padre;
4. I figli staranno con ciascun genitore per metà del tempo delle vacanze natalizie, con alternanza negli anni, da concordare entro il 15 dicembre;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2025/26, spetta alla madre;
ogni altra festività seguirà il criterio di alternanza;
5. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento, dal mese in corso del quale sarà pronunciata la sentenza, la somma di 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF richiamato dalle parti, oltre al 50% della rata del mutuo sulla casa familiare;
6. Fruizione dell'assegno unico al 50%;
7. L'indennità di frequenza dovuta per sarà accantonata su apposito Per_1 conto corrente a lui intestato per il 50% dell'importo mensile e, per la restante parte, potrà essere utilizzata dai genitori soltanto previo accordo tra loro per spese da sostenere nell'esclusivo interesse di;
Per_1
8. Spese compensate.
3. MANDA alla cancelleria e all'ufficiale di Stato civile per quanto di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Carla VENDITTI Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1290/2025, introdotta da:
(c.f. ), n. ANGE NO (LO) Parte_1 C.F._1 il 30/09/1984, con il patrocinio dell'Avv. MAZZUOCCOLO MARA AMALIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. NAPOLI il 05/09/1986, con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RAMAIOLI FEDERICA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte, come da accettazione della proposta conciliativa del
Giudice.
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. e hanno contratto matrimonio a Parte_1 Controparte_1
Massalengo il 27.4.2013, con rito civile (riferimenti dell'atto non leggibili). Sono genitori di
(nato il [...] a [...]) e (nato il [...] a [...]). Per_1 Per_2
Pag. 1 Si sono separati con procedura consensuale ex art. 711 c.p.c. previgente con verbale di comparizione personale dei coniugi, successivamente omologato in data 14.06.2022 nell'ambito del procedimento R.G. 540/2022 con decreto n. Cron 7582/2022 di questo
Tribunale.
2. Questo giudizio è stato introdotto da per ottenere la pronuncia divorzile e una Pt_1 modifica delle condizioni di collocamento e mantenimento della prole. ha CP_1 dapprincipio resistito alle sole domande di modifica, senza nulla opporre alla sentenza di stato.
Comparse le parti personalmente il 18.11.2025 avanti al giudice relatore, è stata formulata una proposta di definizione bonaria del giudizio con ordinanza emessa in pari data, così articolata:
1. Conferma dell'affidamento condiviso dei minori ai genitori, del prevalente collocamento presso la madre e dell'assegnazione della casa familiare
(Massalengo, via Allende, 7) alla madre, che vi abiterà con la prole;
2. I figli minori staranno con il padre: per la settimana A, dal giovedì ore 18.00 al lunedì mattino al rientro a scuola;
per la settimana B, dal mercoledì ore 18.00 al venerdì al rientro a scuola, tutto salvi migliori accordi tra le parti e tenuto conto degli interessi e delle attività dei figli, specie con riferimento al primogenito , in ragione della sua età. Per il tempo di permanenza dei Per_1 figli con il singolo genitore, ciascuno dei due si occuperà della cura e assistenza di e , anche avvalendosi dell'apporto di figure familiari e/o di Per_1 Per_2 fiducia;
3. I figli staranno con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive, nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2026, spetta al padre;
4. I figli staranno con ciascun genitore per metà del tempo delle vacanze natalizie, con alternanza negli anni, da concordare entro il 15 dicembre;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2025/26, spetta alla madre;
ogni altra festività seguirà il criterio di alternanza;
5. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento, dal mese in corso del quale sarà pronunciata la sentenza, la somma di 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF richiamato dalle parti, oltre al 50% della rata del mutuo sulla casa familiare;
6. Fruizione dell'assegno unico al 50%;
7. L'indennità di frequenza dovuta per sarà accantonata su apposito Per_1 conto corrente a lui intestato per il 50% dell'importo mensile e, per la restante parte, potrà essere utilizzata dai genitori soltanto previo accordo tra loro per spese da sostenere nell'esclusivo interesse di;
Per_1
8. Spese compensate.
Pag. 2 Con le note del 5.12.25, la resistente ha dichiarato: la signora ritiene comunque CP_1 di accettare la proposta conciliativa della controversia. In considerazione di quanto sopra, la resistente, come in epigrafe rappresentata ed assistita, chiede che Codesto Tribunale voglia - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori CP_1
e in data 27 aprile 2013 nel Comune di Massalengo, trascritto
[...] Parte_1 nei registri dello Stato Civile del Comune di Massalengo (LO), anno 2013, numero 3, parte
I, ordinando all'Ufficio di Stato Civile competente di procedere ad annotare la sentenza di divorzio in margine all' atto di matrimonio e di provvedere alle ulteriori comunicazioni di legge. - Disporre, quanto all'affido condiviso dei figli minori , nato a [...], il [...] Per_1
e , nato a [...], il [...], ai turni di cura e agli aspetti economici, Per_2 conformemente alla proposta conciliativa formulata dall'Ill.mo Signor Giudice ai sensi dell'art. 473- bis. 21, terzo comma, c.p.c., con provvedimento del 18.11.2025.
Con le note del 9.12.25, il ricorrente ha così dichiarato: in conformità con quanto disposto dall'art. 127-ter c.p.c. dichiara la propria accettazione in via integrale della proposta formulata dal Giudice con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 del 18.11.2025.
Con ordinanza dell'11.12.2025 la causa è stata quindi posta in decisione su tali congiunte richieste.
2. La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio merita accoglimento, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati nel 2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita, com'è palese dagli atti e dai documenti tutti.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
3. Le ulteriori condizioni in punto di affidamento, collocamento e mantenimento sono congrue e non trovano ostacolo nella legge.
Le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 27 aprile 2013 nel Comune di Massalengo;
Controparte_1
2. In conformità alla proposta conciliativa accolta da entrambe le parti, così ulteriormente
DISPONE:
1. Conferma l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, il prevalente collocamento presso la madre e l'assegnazione della casa familiare
(Massalengo, via Allende, 7) alla madre, che vi abiterà con la prole;
Pag. 3
2. I figli minori staranno con il padre: per la settimana A, dal giovedì ore 18.00 al lunedì mattino al rientro a scuola;
per la settimana B, dal mercoledì ore 18.00 al venerdì al rientro a scuola, tutto salvi migliori accordi tra le parti e tenuto conto degli interessi e delle attività dei figli, specie con riferimento al primogenito , in ragione della sua età. Per il tempo di permanenza dei Per_1 figli con il singolo genitore, ciascuno dei due si occuperà della cura e assistenza di e , anche avvalendosi dell'apporto di figure familiari e/o di Per_1 Per_2 fiducia;
3. I figli staranno con ciascun genitore per tre settimane, di cui due consecutive, nel periodo delle vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2026, spetta al padre;
4. I figli staranno con ciascun genitore per metà del tempo delle vacanze natalizie, con alternanza negli anni, da concordare entro il 15 dicembre;
in caso di disaccordo, la priorità di scelta, per il 2025/26, spetta alla madre;
ogni altra festività seguirà il criterio di alternanza;
5. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento, dal mese in corso del quale sarà pronunciata la sentenza, la somma di 450,00 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo CNF richiamato dalle parti, oltre al 50% della rata del mutuo sulla casa familiare;
6. Fruizione dell'assegno unico al 50%;
7. L'indennità di frequenza dovuta per sarà accantonata su apposito Per_1 conto corrente a lui intestato per il 50% dell'importo mensile e, per la restante parte, potrà essere utilizzata dai genitori soltanto previo accordo tra loro per spese da sostenere nell'esclusivo interesse di;
Per_1
8. Spese compensate.
3. MANDA alla cancelleria e all'ufficiale di Stato civile per quanto di competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 17/12/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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