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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/11/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 9.09.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2172/2017 + 1105/2018 TRA
C.F. , nata in [...] il [...], rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli avv.ti FLORI FLORO e CP_1 P.IVA_1 I VALERIA, giusta procura generale alle liti, ed eletti iliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. con ricorso depositato in data 31.10.2017 (poi iscritto al n. R.G. 2172/2017), Parte_2 premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
“F NZ – con terreni siti in agro di AN allo ON (CS) alla C/da Prainetta – nell'anno 2015, dal 23.09.2015 al 31.12.2015 per n. 51 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda FR OR – con terreni siti in agro di AN allo ON (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate)” – dedicandosi a
“lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera. Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online CP_ dal 10.03.2017 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2015, alle dipendenze della ditta FR OR, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Castelluccio Superiore (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Venivano, quindi, escussi per parte ricorrente e . All'esito veniva Parte_3 Parte_4CP_ disposta l'acquisizione delle dichiarazioni rese dall'Ispettore nel procedimento iscritto al R.G. Parte_5 n. 1996/2017. Alla udienza del 14.12.2022, rilevata la pendenza di altro giudizio connesso soggettivamente, avente ad oggetto il diritto alla DS agricola per il 2016, il GdL ne disponeva la riunione. Ed invero, in data 29.05.2018, depositava un ulteriore ricorso, poi iscritto al n. RG: Parte_2 1105/2018, nel quale, premesso di aver lavorato per l'azienda agricola La Camera Giovanni nell'anno 2016, dal 15.09.2016 al CP_ 30.11.2016, per 51 giornate, deduceva di aver ricevuto una nota dell' con la quale le veniva comunicato che la domanda di disoccupazione agricola n. 2017735906444, relativa all'anno 2016, veniva respinta a causa della non iscrizione negli elenchi agricoli. Precisava di aver adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro denunciato per il periodo interessato e chiedeva l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione per il 2016. CP_ Si costituiva in giudizio l' insistendo per il rigetto della domanda per decadenza dall'azione e per infondatezza nel merito. Riuniti i giudizi, la causa veniva rinviata per la decisione e, a seguito di ulteriori rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo e dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva sin dal Per_ 9.01.2025 continuativamente la dott.ssa assente, nella gestione dell'intero ruolo, decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato pe osito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, tutti i ricorsi sono tempestivi. La pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso CP_ amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 13.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 12.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. Il ricorso avente ad oggetto la reiscrizione è stato depositato il 31.10.2017; pertanto è tempestivo. Per ciò che concerne la richiesta di disoccupazione agricola relativa all'annualità 2016, anch'essa è tempestiva, in quanto la domanda è stata presentata il 23.02.2017 e risulta respinta, tardivamente, oltre il prescritto termine - con provvedimento del 15.07.2017. Il ricorso amministrativo è stato proposto il 09.10.2017 e la domanda giudiziale è stata depositata il 29.05.2018, nel temine di 300 giorni ed un anno decorrente dalla domanda amministrativa. CP_ 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti (vedi fasc. – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola FR Lor
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a circa cinque milioni di euro;
2) ha registrato un numero esiguo di fatture di acquisto;
3) i ricavi documentati sono stati minimi rispetto alle uscite/spese;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di CP_ un rapporto di lavoro subordinato;
b) che Il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da FR OR all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe CP_ stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il cese non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola FR OR abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti agricoli denunciati CP_ all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato CP_ all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal FR quali titoli sottostanti alla CP_ disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del FR, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati CP_ dal FR all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di FR OR che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da CP_ rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto CP_ da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito quanto segue: “(…) Conosco la sig.ra perché siamo dello stesso paese, Parte_3 Pt_2 ovvero Castelluccio Superiore, anche se lei adesso abita a Inferiore. L'azienda agricola di FR si trovava a AN ON, contrada Prainette. I terreni dove lavoravamo si trovavano in parte nei pressi dell'azienda e in parte presso Corigliano in contrada Scavolino. In Corigliano si trovava l'agrumeto, mentre a Prainette si coltivavano pomodori, rape, cavolfiori e fave. La sede si trovava a Prainette, lì c'erano l'ufficio e un magazzino, preciso che l'ufficio si trovava staccato dal magazzino. Credo che nel magazzino fossero presenti macchinari per la trasformazione del pomodoro. Non ho mai visto la lavorazione del pomodoro. C'era un macchinario grande con un nastro trasportatore;
presumo che potesse servire per la lavorazione dei pomodori;
io non ho visto tale lavorazione. Il magazzino fungeva anche da deposito attrezzi, ma preciso che non ho mai visto le macchine per la lavorazione del pomodoro in funzione. Io in azienda arrivavo in auto, viaggiavo con due signore, e Testimone_1 [...]
so che arrivava in azienda con mezzi propri. All'esterno dell'azienda non vi erano insegne, noi arrivavamo in un piazzale. La Tes_2 Pt_2 sede era recintata e preceduta da un cancello. Negli anni in cui ho lavorato per FR, ho lavorato sempre da luglio a dicembre, almeno negli ultimi quattro anni, per gli anni precedenti non ricordo bene. ha lavorato con FR nel 2015; io l'ho vista nel 2015; non ricordo se ha lavorato Pt_2 anche altri anni;
ricordo che lei ha iniziato dopo di me ma abbiamo finito insieme a dicembre. Lavoravamo in genere dal lunedì al venerdì; in caso di giornate di pioggia si recuperava il sabato. Lavoravamo dalle 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 circa. Dal mio paese a AN si impiegava circa un'ora e mezza. In caso di pioggia, noi partivamo comunque da Castelluccio, poiché a AN il tempo poteva essere diverso. In caso di pioggia sul lavoro ci rifugiavamo nel magazzino. In caso di temporali tornavamo a casa, poiché il terreno molto bagnato non è lavorabile. Io e gli altri braccianti facevamo le stesse mansioni, ovvero a luglio si raccoglievano i pomodori, si toglieva l'erba, poi si piantavano rape e cavolfiori e verso fine ottobre le fave. Da novembre a dicembre andavamo a Corigliano a raccogliere le clementine e le arance nell'agrumeto; ci accompagnavano con un furgoncino quelli della ditta, FR OR. Corigliano – AN distano mezz'ora – tre quarti d'ora. Una volta raccolti i pomodori questi venivano riposti nelle cassette, poi passava un trattorino a ritirarli. Lavoravamo sempre in gruppi, non so dire quanti operai aveva FR, ricordo che eravamo tanti;
non sono in grado di definire il numero neppure approssimativamente. Il gruppo di lavoro era formato dalle 5 alle 10 persone. Sul luogo di lavoro a darci le direttive era FR, anche se non avevamo bisogno di indicazioni precise tutti i giorni. A retribuirci era direttamente FR, ci pagava mensilmente a fine giornata lavorativa, all'interno dell'ufficio. L'ufficio era composto da una scrivania, un armadietto, era piccolino. Era presente una ragioniera, , ma il salario veniva erogato direttamente da FR. Stava lì quando noi Pt_6 venivamo pagati. Preparava le buste paga. Il pagamento avveniva in contanti, firmavo due copie di busta paga, una la tenevo per me, l'altra restava a FR. La paga giornaliera era di circa 40-50 euro. so che lavorava da FR. Faceva quello che facevamo noi. Qualche ci Parte_4 indicava dove prendere gli attrezzi e poi faceva quello che era una persona di mezza età, come me più o meno. Pt_4 CP_2 non so chi sia”.
[...]
ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per FR OR, anno 2022. Ho lavorato per Parte_4 FR OR per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per FR e per altra azienda CP_ (…). L' mi ha cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto un giudizio a Castrovillari che è ancora in corso. Nel mio giudizio ho indicato come testimoni e , Lavoravamo a AN allo Jonio, Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e SIBARI dove il FR aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome – ha Persona_2 lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di FR OR, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il FR;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda FR ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – ). Pt_7Per I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di AN di proprietà di FR sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a AN, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e clementine (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a AN, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a di Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivano a AN sempre. I ricorrenti Controparte_3 CP_4 venivano a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l CP_5 in quella occasione. Eravamo in un terreno di , sino in AN e distante 5-6 km da quelli di FR. In quella
[...] Persona_4CP_ occasione eravamo oltre 100 operai;
ci sarà anche un verbale dell – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in affitto FR. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da 3/4 an li abbiamo coltivati più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del Per_5 2010, ed abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti non hanno lavorato a Contrada Parte_8 Garda. FR OR la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, e e poi c'ero io. Io faccio di tutto Persona_6 Persona_7 in azienda. Caposquadra/operaio. L'orario era dalle 7 alle 16.00 co .00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di FR OR. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. FR OR ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La era assunta come bracciante, ma svolgeva lavoro Testimone_4 Tes_4 di segretaria in ufficio. ci pagava FR in contanti. Adesso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato CP_ CP_ da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e Carabinieri. Tre – quattro anni fa sono stato convocato dall' di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha lavorato per FR per 9 anni, Parte_9 ma sono state cancellate tutte le sue giornate prestate. FR è un uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011- 206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di FR OR, a Castrovillari (…) la conosco perché ha lavorato nell'azienda da Parte_1 FR, credo nel 2015 o nel 2016, per un solo anno. Il suo periodo di lavoro era da marzo a dicembre. La veniva sempre dalla zona di Pt_2Con Viggianello e viaggiava con il pullman della . Non era sposata, aveva i capelli non lunghi, arrivavano alla spalla, era di media altezza, 1,70 circa, più alta rispetto alle altre. Era quasi (…)”. Escusso come testimone nel procedimento iscritto al R.G. 1996/2017, le cui dichiarazioni sono state acquisite al CP_ presente fascicolo, l'Ispettore ha riferito: Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con mansioni di Pt_5 funzionario di vigilanza. Ho svolto attività ispettiva nei confronti del FR, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 CP_ al 2011 da parte di colleghi dell di Cosenza, dott.ssa ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, Per_8 CP_ (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato Testimone_6 nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, Il giudice Persona_9 autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse partice e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a AN allo ON. Lì c'era l'abitazione del signor FR OR, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali FR conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al FR entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del FR ed il 5% dello stesso FR. Nella ASPOA avevano quote i figli del FR, ed Antonio, mi pare. In Per_10 contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con FR ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il FR era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso FR (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva FR OR e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il FR. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al FR abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in ove il FR dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario ci dichiarava di coltivare in proprio Controparte_3 Pt_10 i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta NC e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il FR dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da NC i quali hanno negato di conoscere FR (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a FR OR. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla Tes_ base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al FR che al consulente fiscale
[...]
) e del lavoro documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Non ce ne è stata fornita, di nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato Tes_8
o hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono Parte_4 lì un gruppetto di lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito i dipendenti di FR avevano questo Parte_4 verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua Parte_4 dichiarazione. Nel nostro verbale abbiamo fatto foto sia a AN che a Saracena. Non rico ipendenti che mi vengono letti dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che NC ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, AN. Pt_11 Di quelli che abbiamo sentito abbiamo le dichiarazioni allegate al verbale: aveva centinaia di dipendenti FR ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola FR OR, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. Dal verbale ispettivo, per l'anno 2015 emerge: “ Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 1.053.367,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai presunti dipendenti, pari ad € 210.790,00; − Contribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare Sig. NC OR, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.374,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati - in base ai terreni dichiarati di possedere dovrebbe essere molto di più); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,0000 (riportato quello del 2014, perché, non in possesso dei dati aggiornati); − Fatture di acquisto, che, ci sono state consegnate pari a n° dodici (12) (è impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di presunti dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature); Cosenza: 21 Novembre 2016. Pag. 20 Firma di cui: Una (1), soltanto, datata 12/06/2015 con riferimento ai D.D.T. n° 5/A del 09/06/2015 (per acquisto di piantine di pomodori) e n° 6/A del 12/06/2015 (per acquisto di semi di meloni – in quantità ridotta, inoltre, nessuno dei presunti dipendenti e nemmeno il titolare ci ha detto di averli coltivati e/o raccolti); Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 9.199,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.280.275,00.” L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a revocare in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. CP_ L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda era in attività così Pt_4 come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore - . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso Pt_5 da quello oggetto di causa, appare evidente la assoluta inattendibilità del teste . Inoltre, in più punti i testi rendono Pt_4 dichiarazioni tra loro contrastanti in ordine, ad esempio, al periodo di lavoro espl l teste afferma che la ricorrente Pt_3 aveva iniziato a lavorare dopo di lei mentre il teste afferma che la stessa fosse arrivata in azienda già a marzo, sebbene Pt_4 non indichi esattamente l'anno – 2015 ovvero 2016- ), al mezzo utilizzato per raggiungere l'azienda (il teste afferma che Pt_3 Con la ricorrente utilizzava un mezzo proprio mentre il teste riferisce che la stessa arrivava con il pullman della ), Pt_4 all'individuazione del personale che si occupava della part nistrativa. Le narrazioni divergono in merito all'esist di impianti di trasformazione dei prodotti raccolti: il teste afferma di non aver mai visto in funzione macchinari per la Pt_3 lavorazione del pomodoro, sebbene deduce che nel capannone si riparavano per la pioggia, mentre il teste ha dichiarato Pt_4 che all'interno del capannone c'era un salsificio in attività anche nel 2015 (“lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda FR ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre … la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più … Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore”). Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso FR agli CP_ Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, al mezzo utilizzato dagli operai per raggiungere l'azienda, all'entità della retribuzione. Dal verbale, in relazione alle dichiarazioni del FR per l'anno 2015 emerge quanto segue: “ne ho avuti fino ad un massimo di circa 110/115 (ha raggiunto, invece, anche i 150 in un mese), il loro orario di lavoro è stato mediamente dalle 07,00 del mattino alle ore 16,00 del pomeriggio (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato orari differenti), con pausa pranzo di circa un'ora, invece, nel periodo estivo hanno iniziato alle 05,30/06,00 e fino alle 13,30/14,00 con breve pausa di circa 10 minuti, hanno lavorato dal lunedì al sabato di ogni settimana, non hanno mai lavorato nella giornata di domenica o nei giorni festivi, la loro presenza pattuita è stata costante per tutti i giorni e si sono assentati solo eccezionalmente, in quanto, l'azienda ha l'impianto di trasformazione (risulta non essere più in attività da diversi anni) e lavoriamo a ciclo continuo senza interruzioni. Sono stati retribuiti ogni fine mese in contanti (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato date diverse), quando possibile a volte per miei problemi ho dovuto ritardare, la loro paga giornaliera attualmente è stata di 45/47 € (molti presunti dipendenti ci hanno dichiarato, invece, retribuzioni differenti), hanno ricevuto la busta paga e mi hanno firmato una copia per ricevuta. In caso di pioggia eccessiva i dipendenti hanno lavorato ugualmente (molti presunti dipendenti, invece, ci hanno dichiarato di non avere lavorato) nel capannone aziendale a confezionare i prodotti raccolti, in caso di assenza, per: malattiaferie-permessi-ecc. mi hanno comunicato la loro mancanza per telefono. Le direttive sul posto di lavoro le impartisco io (molti presunti dipendenti ci hanno riferito anche dai figli del titolare) o del personale fidato che sta con me da diversi anni. Si recano sui terreni aziendali con un proprio mezzo e se dobbiamo recarci in altre località li portiamo con un furgone della ditta (tra la documentazione esaminata la ditta, invece, non risulta essere in possesso di nessun furgone) guidato da un operaio non c'è nessuno che ha il compito specifico di autista, la marca è Fiat/Iveco da 9 posti, ne abbiamo 2 uno di colore bianco e un altro blù. Oltre ai dipendenti italiani della provincia di Cosenza ve ne sono stati anche di altre province, ovvero di Potenza, inoltre, con me hanno lavorato anche degli stranieri dell'Est Europeo massimo 3 o 4 (ne risultano, invece, molti di più ed anche di altre nazionalità)”. Il teste riferisce di un orario dalle 7 alle 15.00 dal lunedì al venerdì, mentre il NC afferma che Pt_3 l'orario era dalle 7 alle 16.00 dal lunedì al sabato, nel periodo autunnale. Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di orario di lavoro, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di NC non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto tutti loro devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.3. Mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per l'anno 2015, non può essere ritenuta meritevole di accoglimento neppure la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, oggetto del procedimento riunito.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 1.11.2025
MP
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo