Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00303/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00977/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, n. -OMISSIS- -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui il ricorrente è stato espulso dal 204° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso, presupposto, conseguente o collegato a quello impugnato, ancorché non conosciuto;
e per,
il reintegro del ricorrente nel suo servizio e nel ruolo già acquisito presso l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza - Polizia di Stato, con ricalcolo dell’anzianità e corresponsione degli assegni non percepiti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 gennaio 2026 il dott. CA PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 8 novembre 2018 il ricorrente, vincitore del concorso pubblico per Allievi Agenti della Polizia di Stato indetto il 18 maggio 2017, è stato avviato al relativo corso di formazione presso la Scuola di -OMISSIS- e, in data 8 maggio 2019, ha conseguito la qualifica di Agente in prova.
2. Il 2 luglio 2019, a seguito di una lite tra il ricorrente e una pari corso da cui era legato da una relazione sentimentale, il Direttore della Scuola ha incaricato il sanitario della Scuola di verificare il possesso dei requisiti psico-attitudinali di idoneità al servizio del dipendente e poiché il medico ha consigliato l’effettuazione di ulteriori approfondimenti diagnostici, il 3 luglio il Direttore ha disposto il ritiro della tessera, della placca, della patente ministeriale, delle manette e dell’armamento individuale del ricorrente.
3. Il 18 luglio 2019 il ricorrente è stato visitato dal personale del Servizio di Psichiatrica del Centro Sanitario Polifunzionale di -OMISSIS-, che ha suggerito di approfondire il suo stato di salute presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale.
4. Il 24 luglio 2019 la competente C.M.O. di -OMISSIS- lo ha dichiarato non idoneo al servizio per 91 giorni perché affetto da « Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto ».
5. La valutazione de qu a è stata impugnata innanzi al TAR Lombardia (-OMISSIS-), che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 1574 del 14 agosto 2020. La decisione di primo grado è stata riformata dal Consiglio di Stato che ha ritenuto immotivato il periodo di 91 giorni di inidoneità (sent. 10786 del 9 dicembre 2022).
6. Il 23 luglio 2019 il Direttore della Scuola ha comunicato gli avvenimenti al Questore di -OMISSIS- e alla competente Procura della Repubblica e, il successivo 26 agosto 2019, anche alla luce di ulteriori avvenimenti verificatisi a -OMISSIS- (ove la donna era stata destinata) ha proposto l'espulsione del ricorrente dal corso di formazione ai sensi dell'art. 6- ter , comma 3, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.
7. Il 19 settembre 2019 il ricorrente è stato esploso dal corso; il provvedimento è stato impugnato e il ricorso è stato accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 547 del 23 settembre 2020 perché non era stato assicurato il contraddittorio con l’interessato.
8. Il 22 settembre 2020 il ricorrente è stato destituito dal servizio, il provvedimento è stato impugnato innanzi a questo Tribunale, che ha respinto il ricorso con la sentenza n. 9 del 5 gennaio 2022, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione numero 70787 del 9 dicembre 2022
9. Il 20 ottobre 2020 l’amministrazione ha riavviato procedimento che aveva portato all’espulsione del corso del ricorrente attraverso la comunicazione di cui all’art. 7 della legge 241/90; il 18 gennaio 2021 il ricorrente ha presentato le sue controdeduzioni e il 23 giugno 2021 è stata nuovamente disposta l’espulsione del ricorrente dal 204° corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato.
10. Con ricorso, notificato il 23 ottobre 2021 e depositato il successivo 16 novembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
11. All’esito dell’udienza camerale del 15 dicembre 20321 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e, in quella straordinaria di smaltimento del 23 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, il ricorrente censura la nullità del provvedimento impugnato per violazione o elusione di giudicato.
A dire del ricorrente l’amministrazione procedente avrebbe dovuto analizzare ogni singolo elemento della propria difesa e confutarlo analiticamente anziché limitarsi a riproporre il medesimo procedimento senza neppure considerare l’avvenuta archiviazione del procedimento penale.
Ebbene, a parere del ricorrente, tale condotta si porrebbe altresì in contrasto con il principio del ne bis in idem in quanto la decisione sarebbe stata adottata in contrasto con l’effetto conformativo del giudicato.
La censura è inammissibile.
Per giurisprudenza ormai pacifica, infatti, « la censura per la violazione e/o elusione del giudicato va dedotta in sede di ottemperanza, attesa la competenza funzionale inderogabile ex artt. 14, co. 3 c.p.a. di tale giudice, considerando che la possibilità di proporre un unico giudizio inteso ad ottenere sia una pronuncia sullo specifico profilo di nullità in argomento che, in subordine, l'annullamento per vizi di legittimità della riedizione del potere amministrativo, è stata riconosciuta dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sent. n. 2/2013) soltanto a fronte di un ricorso cumulativo proposto in sede di ottemperanza, e non nell'ambito di un nuovo giudizio di cognizione.
Né può ammettersi la conversione dell'azione, in quanto, come evidenziato dall'Adunanza plenaria, la medesima può essere disposta dal giudice dell'ottemperanza e non viceversa, perché solo questo giudice, per effetto degli articoli 21 septies l. 7 agosto 1990, n. 241 e 114, co. 4, lett. b), cpa, è competente, in relazione ai provvedimenti emanati dall'amministrazione per l'adeguamento dell'attività amministrativa a seguito di sentenza passata in giudicato, per l'accertamento della nullità di detti atti per violazione o elusione del giudicato, e dunque - come si è già evidenziato - della più grave delle patologie delle quali gli atti suddetti possono essere affetti » ( ex multis T.A.R. Sicilia, Catania sez. Terza, 10 aprile 2024, n. 1359).
A ciò si aggiunga che le censure sono comunque infondate nel merito, posto che con la sentenza n. -OMISSIS- questo Tribunale aveva annullato il precedete provvedimento per ragioni meramente formali (ossia la mancata integrazione di un valido contraddittorio procedimentale, aggravato dal fatto che il procedimento penale a carico del ricorrente era stato medio tempore archiviato).
Ebbene, proprio in omaggio a tale decisione, l’amministrazione ha riaperto il procedimento; ha analizzato le deduzioni dell’interessato nonché l’avvenuta archiviazione del procedimento penale e ha concluso che essa non « consente di formulare un giudizio positivo in ordine al possesso dei necessari requisiti deontologici di correttezza e di integrità a cui fare affidamento per il futuro svolgimento delle funzioni demandate all'operatore di polizia ».
Del tutto priva di pregio è, poi, l’asserita necessità di effettuare un’analitica confutazione delle controdeduzioni del ricorrente: per giurisprudenza pacifica, infatti, « la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un'analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell'art. 10- bis , l. 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà » ( ex multis Consiglio di Stato. sez. II, 12 luglio 2025, n. 6121).
Per quanto sopra esposto la censura deve essere dichiarata inammissibile.
13. Con terzo motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione dell’art. 653, comma 1 c.p.p. posto che l’amministrazione procedente avrebbe ignorato, nonostante la sua efficacia di giudicato, gli esiti del procedimento penale a suo carico.
Il motivo è infondato, posto che ai sensi dell'art. 653 del c.p.p. soltanto le sentenze penali irrevocabili, di assoluzione o di condanna hanno efficacia di giudicato nel giudizio di responsabilità disciplinare; una simile efficacia è invece esclusa per il decreto di archiviazione, in relazione al quale è oltretutto ammessa dalla legge la possibilità di una riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero (così l'art. 414 del c.p.p.). Ne consegue che l'esistenza di un decreto di archiviazione non preclude all'Amministrazione l'avvio di un procedimento disciplinare, nel quale l'Amministrazione stessa può valutare autonomamente i fatti già oggetto di indagine penale, reputandoli rilevanti ad altri fini.
Si tratta di un principio che, tra l’altro, era stato ribadito anche dal Consiglio di Stato nella decisione di appello avverso il provvedimento di destituzione del ricorrente.
A ciò si deve aggiungere l’archiviazione deriva dalla carenza di querela e dalla valutazione del giudice sulla difficoltà di sostenere l’accusa in giudizio per via dell’atteggiamento della persona offesa che ha tentato di ridimensionare e sminuire fatti, « atteggiamento che, per inciso, può essere riconducibile alle più svariate ragioni, tra le quali il timore della vittima della condotta persecutoria di rimanere a lungo esposta alle reazioni imprevedibili di una persona dalla stessa vittima definita aggressiva e violenta, come testimoniato concordemente da numerosi colleghi di corso, e/o di vedersi esposta alla pubblicazione di dettagli della relazione intima avuta con l’indagato, come da più parti testimoniato sempre dai colleghi di corso » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10787).
A ciò si deve aggiungere che anche il Consiglio di Stato nella menzionata decisione di appello ha evidenziato come « lo stesso giudice penale, in sede di archiviazione, ha comunque rimarcato la censurabilità ed esorbitanza delle reazioni spropositate dell’odierno appellante » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10787), ed è proprio sotto tale profilo che si sono contrate le valutazioni dell’amministrazione procedente.
Per quanto sopra sposto il motivo è infondato e deve essere respinto.
14. Con quarto motivo di ricorso il ricorrente censura la nullità dell’atto impugnato, la violazione dell’art. 6- ter , comma 3 del d.P.R. n. 335/1982; dell’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
Per la tesi in esame, infatti, l’espulsione dal corso richiederebbe un preventivo accertamento della responsabilità disciplinare dell’incolpato e, pertanto, l’amministrazione avrebbe dovuto avviare una preventiva azione disciplinare a suo carico.
Senza contare che il procedimento disciplinare dovrebbe essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 6- ter , comma 3, del d.P.R. n. 335/1982 « Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione », il che, ovviamente, non significa che sono espulsi gli allievi già sanzionati ma quelli che hanno tenuto una condotta che, a seguito di un giudizio discrezionale dell’amministrazione procedente, può essere sussunta in un illecito disciplinare grave (ossia più grave della deplorazione).
A ciò si deve aggiungere, per mere ragioni di completezza, che come già rappresentato nei precedenti paragrafi, il ricorrente è stato effettivamente destituito e la valutazione dell’amministrazione procedente è stata confermata in sede giurisdizionale.
Del tutto fuori fuoco è, poi, l’asserita violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 737/1981 a mente del quale « Quando l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato ».
Per giurisprudenza pacifica, infatti, la sospensione del procedimento disciplinare è imposta solo qualora quello penale sia stato incardinato con una formale imputazione e conseguente assunzione della qualità di imputato.
Poiché, quindi, il ricorrente è stato indagato ma non ha mai assunto la veste di imputato nelle forme di cui al c.p.p., la fattispecie invocata non è applicabile.
15. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione degli artt. 3, comma 1, 6, comma 1, lettere a) e b) e 6- bis della legge 241/1990 perché le valutazioni di merito non sarebbero state effettuate dal Responsabile del Procedimento ma dalla Direzione della Scuola.
Il motivo è infondato, il ricorrente tende infatti a confondere il ruolo responsabile del procedimento con quello del Direttore della Scuola.
Nel caso di specie il responsabile del procedimento era direttore del Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti del dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, che ha curato tutti gli adempimenti dell’istruttoria.
Il provvedimento finale è invece stato adottato dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza mentre il Direttore della scuola ha dato avvio al procedimento e ha controdedotto alle osservazioni del ricorrente, così come previsto dal d.P.R. 335/82.
Ebbene, poiché la procedura si è svolta in conformità con il disposto dell’art. 6- ter , comma 4, del d.P.R. 335/82, a mente del quale i « provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola » il motivo è infondato e deve essere respinto.
16. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione del principio di proporzionalità, posto che anche se i fatti fossero stati accertati la sanzione sarebbe comunque sproporzionata.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, per giurisprudenza pacifica, « la scelta della sanzione disciplinare da infliggere ad un militare costituisce espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione il cui esercizio è presidiato dal principio di proporzionalità; il corollario di tale principio sul piano disciplinare comporta, a tutela di esigenze di civiltà giuridica, il c.d. gradualismo sanzionatorio, che postula una proporzione tra il fatto e la relativa sanzione; poiché l'accertamento della proporzionalità e della graduazione della sanzione rispetto agli illeciti contestati attiene al merito della scelta della sanzione, esso esula dal sindacato del giudice amministrativo, salvo che una tale scelta sanzionatoria riveli il vizio di eccesso di potere attraverso sintomi quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. II, 7 febbraio 2022, n. 862).
Tanto premesso, il Collegio condivide l’opinione espressa dal Consiglio di Stato nel giudizio relativo all’impugnazione della destituzione del ricorrente, secondo cui dagli atti del procedimento risulta « comprovata l'attiva partecipazione dell'interessato a comportamenti biasimevoli, gratuiti, insultanti (trasmodando sovente in espressioni inappropriate e insolenti, aventi un chiaro intento denigratorio e di mortificazione nei confronti della sua interlocutrice), financo vessatori e violenti nei confronti della ex compagna e di altre colleghe, sicché può certamente escludersi che la valutazione disciplinare debba giudicarsi manifestamente irragionevole, tanto più che il soggetto chiamato ad operare in ambito di attività di polizia deve essere in possesso di una personalità non aggressiva e di una minima stabilità caratteriale che gli impedisca di assumere contegni persecutori e oppressivi nei confronti del prossimo » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10787).
Per tali ragioni il motivo è infondato e deve essere respinto.
17. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente censura la violazione del principio del favor lavoratoris .
Il motivo è infondato.
Anche in questo caso il Collegio condivide la posizione del Consiglio di Stato secondo cui il «“favor” per il lavoratore invocato dall’appellante non può certamente comportare il mantenimento nell’ambito delle forze dell’ordine di un soggetto inadatto » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 10787).
18. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo respinge nella restante parte.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fati di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026, svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm. con l'intervento dei magistrati:
SA NA, Presidente
CA PA, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PA | SA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.