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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16452 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Antonella Di Tullio Presidente Silvia Albano Giudice Lilla De Nuccio Giudice relatore
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 35177/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Giorgio Pezzilli (c.f. ); C.F._1 ricorrente E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato, cittadino gambiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento della Questura di del 15.07.2024, notificato in data CP_1 27.07.2024, emesso sulla base del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale il 27.02.2020, che non ha rinvenuto i presupposti per il rinnovo del permesso per protezione umanitaria. Il ricorrente ha esposto di aver fatto ingresso sul TN nel 2014, dove ha presentato domanda di protezione internazionale e ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo in data 02.11.2015; ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno in ragione della propria condizione personale e di integrazione sul territorio italiano, nonché della situazione del Paese di origine;
ha contestato difetto di istruttoria e violazione del procedimento da parte della PA convenuta, in particolare, dell'art. 10 bis l. 241/90, non avendo controparte notificato il relativo preavviso di rigetto e, pertanto, impedito allo stesso di integrare/modificare la propria istanza;
in conclusione, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
in via principale, disporsi il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 15.05.2025, riportandosi alle allegate note della Questura di la quale ha rappresentato la legittimità del proprio operato per CP_1 assenza dei presupposti per il rilascio del permesso richiesto, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. Parte ricorrente, con note del 14.10.2025, ha rappresentato la mancata integrazione di quanto in atti in ragione della dedotta irreperibilità di Conseguentemente, Parte_1 riportandosi a quanto già dedotto e allegato, ha chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
*** Occorre premettere che nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui al DL n.130/2020, entrato in vigore il 22.10.2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 173/2020, risultando l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata dal ricorrente alla Questura competente in data 28.05.2020. Per quel che riguarda il recente D.L. 20/2023, convertito con legge 50/2023 ed entrato in vigore nelle more del procedimento amministrativo, il quale ha apportato significative modifiche alla forma di protezione cui il ricorrente intende accedere, tale applicazione risulta pacificamente esclusa dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 7, c. 2 del suddetto decreto che, espressamente prevede che: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Precisata la disciplina applicabile al caso di specie, la quale, rispetto al quadro normativo in ultimo richiamato, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ciò doverosamente precisato, nel caso in esame non sono tuttavia emersi idonei elementi per consentire il riconoscimento di una pur gradata forma di protezione. Il ricorrente, nonostante la sua regolare permanenza in Italia sin dal 2014, non ha rappresentato sufficienti elementi di integrazione sul territorio. In particolare, seppur depositata in atti documentazione inerente a diversi rapporti lavorativi a partire da metà dell'anno 2018 e per tutto l'anno 2021, nonché documentazione attestante una diagnosi di disagio psichico (dell'11.10.2023) e successiva ricevuta di visita psichiatrica (del 20.11.2023), null'altro è stato prodotto per quel che riguarda ulteriori periodi, soprattutto successivi, né in merito allo stato attuale. Pur tenuto conto delle dichiarate difficoltà del ricorrente nella prosecuzione del proprio percorso di integrazione in conseguenza delle difficoltà riscontrate nel rinnovo del proprio permesso di soggiorno e nel rilascio del titolo provvisorio (rese evidenti anche dal richiamato procedimento cautelare), non può tuttavia non rilevarsi che nessuna documentazione è stata prodotta per l'intero periodo 2023 – 2025, né in relazione all'eventuale prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso né in merito ad eventuali ulteriori e diverse attività, come un corso di lingua, un qualche impegno sociale, una qualche partecipazione ed iniziative di utilità pubblica, una partecipazione ad attività di natura collettiva (sia essa sportiva, culturale, artistica, sociale o anche semplicemente ludica) né risulta la presenza di una qualche relazione stabile (familiare, amorosa o amicale) o altri elementi di radicamento sul territorio. Inoltre, per quel che concerne la condizione del paese di provenienza, non si configura, attualmente, una condizione di instabilità e violenza generalizzata tale da ritenere ravvisabili gli indici di inespellibilità di cui all'art 19, co. 1 e 1.1 (USDOS - US Department of State, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: The 12 agosto 2025, Per_1 https://www.ecoi.net/en/document/2128508.html; The State of the Controparte_3
[..
[...] Gambia 2024, 29 aprile 2025, Controparte_4 https://www.ecoi.net/en/document/2124721.html; Activities Controparte_5 [...] West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2025/187], 26 Controparte_6 Con marzo 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2123865/n2506305.pdf; Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary- General [S/2024/871], 2 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf; HRC Rights Council, CP_7 Gambia;
Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG.6/48/GMB/2], 8 novembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; WFP Controparte_8 The Gambia Country Brief, May 2024, 25 giugno 2024, https://reliefweb.int/attachments/d9b72be3-74a8-4c2e-8cd0- 86345f4d3f75/WFP_Gambia_CountryBrief_May2024.pdf; Freedom in the CP_9 World 2024 - The 2024 Per_1 https://www.ecoi.net/en/document/2115523.html; Controparte_10 (Germania), Briefing Notes Summary, 17 gennaio 2024,
[...] https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/- 29187695/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Bri efing_Notes_Zusammenfassung_%2D_Gambia%2C_Juli_bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.1 2.2023.pdf?nodeid=29188686&vernum=-2) né sono state prospettate delle motivazioni per le quali il rientro nel paese possa comportare per il ricorrente un particolare pregiudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Spese compensate in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate. Così deciso in Roma, il 12/11/2025
La Presidente Antonella Di Tullio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: Antonella Di Tullio Presidente Silvia Albano Giudice Lilla De Nuccio Giudice relatore
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 35177/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.to Giorgio Pezzilli (c.f. ); C.F._1 ricorrente E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;
resistente
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso tempestivamente depositato, cittadino gambiano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento della Questura di del 15.07.2024, notificato in data CP_1 27.07.2024, emesso sulla base del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale il 27.02.2020, che non ha rinvenuto i presupposti per il rinnovo del permesso per protezione umanitaria. Il ricorrente ha esposto di aver fatto ingresso sul TN nel 2014, dove ha presentato domanda di protezione internazionale e ottenuto il riconoscimento della protezione umanitaria dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Palermo in data 02.11.2015; ha dedotto la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno in ragione della propria condizione personale e di integrazione sul territorio italiano, nonché della situazione del Paese di origine;
ha contestato difetto di istruttoria e violazione del procedimento da parte della PA convenuta, in particolare, dell'art. 10 bis l. 241/90, non avendo controparte notificato il relativo preavviso di rigetto e, pertanto, impedito allo stesso di integrare/modificare la propria istanza;
in conclusione, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato;
in via principale, disporsi il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale.
1 L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio il 15.05.2025, riportandosi alle allegate note della Questura di la quale ha rappresentato la legittimità del proprio operato per CP_1 assenza dei presupposti per il rilascio del permesso richiesto, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. Parte ricorrente, con note del 14.10.2025, ha rappresentato la mancata integrazione di quanto in atti in ragione della dedotta irreperibilità di Conseguentemente, Parte_1 riportandosi a quanto già dedotto e allegato, ha chiesto l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
*** Occorre premettere che nel caso di specie trova applicazione la disciplina di cui al DL n.130/2020, entrato in vigore il 22.10.2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 173/2020, risultando l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata dal ricorrente alla Questura competente in data 28.05.2020. Per quel che riguarda il recente D.L. 20/2023, convertito con legge 50/2023 ed entrato in vigore nelle more del procedimento amministrativo, il quale ha apportato significative modifiche alla forma di protezione cui il ricorrente intende accedere, tale applicazione risulta pacificamente esclusa dalla disciplina intertemporale di cui all'art. 7, c. 2 del suddetto decreto che, espressamente prevede che: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Precisata la disciplina applicabile al caso di specie, la quale, rispetto al quadro normativo in ultimo richiamato, ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. Ciò doverosamente precisato, nel caso in esame non sono tuttavia emersi idonei elementi per consentire il riconoscimento di una pur gradata forma di protezione. Il ricorrente, nonostante la sua regolare permanenza in Italia sin dal 2014, non ha rappresentato sufficienti elementi di integrazione sul territorio. In particolare, seppur depositata in atti documentazione inerente a diversi rapporti lavorativi a partire da metà dell'anno 2018 e per tutto l'anno 2021, nonché documentazione attestante una diagnosi di disagio psichico (dell'11.10.2023) e successiva ricevuta di visita psichiatrica (del 20.11.2023), null'altro è stato prodotto per quel che riguarda ulteriori periodi, soprattutto successivi, né in merito allo stato attuale. Pur tenuto conto delle dichiarate difficoltà del ricorrente nella prosecuzione del proprio percorso di integrazione in conseguenza delle difficoltà riscontrate nel rinnovo del proprio permesso di soggiorno e nel rilascio del titolo provvisorio (rese evidenti anche dal richiamato procedimento cautelare), non può tuttavia non rilevarsi che nessuna documentazione è stata prodotta per l'intero periodo 2023 – 2025, né in relazione all'eventuale prosecuzione del percorso terapeutico intrapreso né in merito ad eventuali ulteriori e diverse attività, come un corso di lingua, un qualche impegno sociale, una qualche partecipazione ed iniziative di utilità pubblica, una partecipazione ad attività di natura collettiva (sia essa sportiva, culturale, artistica, sociale o anche semplicemente ludica) né risulta la presenza di una qualche relazione stabile (familiare, amorosa o amicale) o altri elementi di radicamento sul territorio. Inoltre, per quel che concerne la condizione del paese di provenienza, non si configura, attualmente, una condizione di instabilità e violenza generalizzata tale da ritenere ravvisabili gli indici di inespellibilità di cui all'art 19, co. 1 e 1.1 (USDOS - US Department of State, 2024 Country Reports on Human Rights Practices: The 12 agosto 2025, Per_1 https://www.ecoi.net/en/document/2128508.html; The State of the Controparte_3
[..
[...] Gambia 2024, 29 aprile 2025, Controparte_4 https://www.ecoi.net/en/document/2124721.html; Activities Controparte_5 [...] West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary-General [S/2025/187], 26 Controparte_6 Con marzo 2025, https://www.ecoi.net/en/file/local/2123865/n2506305.pdf; Security Council, Activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel;
Report of the Secretary- General [S/2024/871], 2 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2120502/n2434792.pdf; HRC Rights Council, CP_7 Gambia;
Compilation of information prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG.6/48/GMB/2], 8 novembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119776/g2419756.pdf; WFP Controparte_8 The Gambia Country Brief, May 2024, 25 giugno 2024, https://reliefweb.int/attachments/d9b72be3-74a8-4c2e-8cd0- 86345f4d3f75/WFP_Gambia_CountryBrief_May2024.pdf; Freedom in the CP_9 World 2024 - The 2024 Per_1 https://www.ecoi.net/en/document/2115523.html; Controparte_10 (Germania), Briefing Notes Summary, 17 gennaio 2024,
[...] https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/- 29187695/Deutschland._Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Bri efing_Notes_Zusammenfassung_%2D_Gambia%2C_Juli_bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.1 2.2023.pdf?nodeid=29188686&vernum=-2) né sono state prospettate delle motivazioni per le quali il rientro nel paese possa comportare per il ricorrente un particolare pregiudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Spese compensate in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- spese compensate. Così deciso in Roma, il 12/11/2025
La Presidente Antonella Di Tullio
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