TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6858/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROPRIETÀ, pendente
TRA
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1965, elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Trieste e
Trento n. 48, presso lo studio dell'Avv. Cinque Sergio (C.F.
), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Gallo Patrizia (C.F. ), in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede in Trentola Ducenta (CE) Controparte_2 il 10/03/1962, elettivamente domiciliata in S. Antimo (NA), alla Via E. De
Nicola n. 6, presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo Pasquale (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._5
(NA) il 18/08/1963, residente in [...], elettivamente domiciliato in RS (CE), alla Via Filippo Saporito n. 56, presso lo studio dell'Avv. Castiello Tommaso (C.F. ), che lo C.F._6
C. DG. 2 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(P. IVA ), Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Procuratore Speciale Dott. , con sede in Torino Persona_1
(TO), alla Via Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228, presso lo studio dell'Avv.
LO CH (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._7 virtù di procura generale alle liti per Notar del 27/04/2017, Persona_2 rep. n. 81955/38076;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 23/09/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la e l'Ing. , esponendo che: Controparte_5 CP_3
- con atto di compravendita del 09/02/2021 l'istante acquistava dalla Contro
un appartamento, con annessi box auto e posto auto, facenti parte di un complesso edilizio sito in Trentola Ducenta, alla Via Matese n. 8;
- tali unità immobiliari (costruite dalla D&G stessa, con incarico di
Direzione dei Lavori affidato all'Ing. , presentavano gravi vizi e CP_3 difetti sia nelle parti di proprietà esclusiva sia in quelle condominiali, vizi per il cui ripristino sono necessari, rispettivamente, opere per € 13.630,00 ed € 23.700,00;
C. DG. IMMOBILIARE S.R.L. +2 2 Parte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - il box auto faceva parte di un'autorimessa non conforme (e non adeguabile per ragioni strutturali) alla normativa antincendio, circostanza che determina il deprezzamento dell'immobile attoreo per € 30.000,00.
Tanto premesso, agendo sia in qualità di proprietario dell'immobile che di condomino diligente per quanto riguarda le parti comuni, chiedeva all'adito
Giudice di:
- dichiarare che i vizi lamentati rendono la res di valore e qualità inferiore a quanto pattuito, accertando il diritto dell'attore alla riduzione del prezzo di acquisto ed al risarcimento del danno nella misura di €
43.630,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- dichiarare che l'istante, in ragione del ritardo nella consegna e della scarsa qualità delle opere, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura determinata secondo equità;
- dichiarare che il ha diritto, in ragione dei vizi Controparte_6
sopraelencati, al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti, in concorso fra loro, nella misura di € 23.700,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare le controparti alla refusione di spese ed onorari di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 28/10/2022 si costituiva nel giudizio l'Ing. , CP_3 deducendo che:
- l'atto di citazione è nullo per incertezza del petitum e della causa petendi;
- l'Ing. ha svolto l'incarico di Direttore dei Lavori sino al CP_3
10/05/2020 (prima che il acquistasse l'immobile), data in cui Pt_1 interrompeva ogni rapporto con la committente proprietaria del fabbricato, la quale si avvaleva di altri tecnici, sicché il convenuto non è responsabile per i lamentati danni e dovrà esserne dichiarata la carenza di legittimazione passiva;
- l'azione contrattuale ex art. 1668 c.c. è esperibile solo dal committente
. 2 3 Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA nei confronti dell'appaltatore, non anche dall'acquirente nei confronti del
Direttore dei Lavori, parti tra cui non è intercorso alcun rapporto;
- in caso di accoglimento della domanda attorea, si spiega domanda riconvenzionale nei confronti della volta ad ottenere Controparte_5 la declaratoria della sua esclusiva (o quantomeno parziale) responsabilità per i vizi delle opere, accertando il diritto di rivalsa e regresso dell'Ing. nei confronti della Società; CP_3
- per effetto delle domande riconvenzionali spiegate, si rende necessaria la chiamata in causa della ai fini della manleva Controparte_4 da eventuali condanne.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale di:
- autorizzare preliminarmente la chiamata in causa della
[...]
CP_4
- rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare l'esclusiva responsabilità della con sua esclusiva condanna al Controparte_5 pagamento delle somme che dovessero risultare per legge o giustizia ovvero, in subordine, condannare l'Ing. al risarcimento del danno CP_3 nei limiti della quota di responsabilità effettivamente accertata;
- condannare la a tenere indenne il convenuto da qualsivoglia CP_4
esborso.
Con comparsa dell'11/07/2022 si costituiva nel giudizio la Controparte_5 esponendo che:
- i documenti depositati dall'attore non sono riconducibili alla convenuta, la quale non ha mai sottoscritto il contratto preliminare di vendita in atti né ha concordato con l'attore un capitolato delle opere;
- il contratto di compravendita prevedeva l'alienazione dell'immobile nello stato di fatto e diritto in cui esso si trovava, sicché l'accettazione da parte dell'acquirente comporta l'inammissibilità di ogni doglianza in questa
C. DG. 2 4 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sede sollevata;
- l'invocata tutela ex art. 1668 c.c. non trova applicazione al caso di specie, mancando un contratto di appalto tra le parti ed essendosi, comunque, perfezionata la decadenza e la prescrizione dal diritto;
- alcun danno da ritardo può essere riconosciuta, non essendo stato fissato un termine per la vendita dell'immobile;
- la domanda riconvenzionale dell'Ing. è infondata e andrà respinta. CP_3
Alla luce di quanto sopra, concludeva chiedendo di rigettare sia la domanda principale che quella riconvenzionale siccome inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Autorizzata la chiamata in causa da parte del Giudice all'udienza del
31/01/2023, con comparsa del 01/06/2023 si costituiva nel giudizio la
[...]
rappresentando che: Controparte_4
- la polizza stipulata dall'Ing. non può ritenersi operante nel caso di CP_3
specie, poiché le condotte del professionista di cui l'attore si duole non sono riferibili all'arco temporale in cui questi ricopriva la carica di D.L., considerato peraltro che la domanda attorea fonda non su un contratto di appalto, ma da un contratto di compravendita, talché ogni doglianza relativa ai vizi dell'immobile andrà rivolta alla parte venditrice;
- i vizi descritti dall'attore non rientrano nella garanzia offerta dalla polizza, poiché ricompresi nel novero dei lavori non completati dall'appaltatore, posto peraltro che la denuncia all'assicuratore non è avvenuta entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori;
- la domanda attorea è infondata in quanto non viene in rilievo alcun contratto di appalto e il preliminare di vendita è privo delle sottoscrizioni, così come il capitolato, considerato altresì che l'attore è decaduto dalla garanzia per i vizi dell'immobile venduto a causa della tardiva denuncia formalizzata al venditore, azione che risulterebbe comunque anche prescritta;
C. DG. 2 5 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - l'attore non è legittimato ad agire quale condomino, poiché il
Condominio non è parte acquirente né risulta essere committente di alcuna opera.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
- dichiarare l'inoperatività della polizza azionata, rigettando la domanda di manleva dell'Ing. CP_3
- rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- condannare la parte soccombente alla refusione di spese ed onorari di lite.
Concesso alle parti termine per il deposito di memorie istruttorie, parte attrice veniva dichiarata decaduta dalla prova articolata per aver omesso l'indicazione dei nominativi dei testi da escutere, sicché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 04/06/2025, parte attrice depositava atto di rinunzia al diritto ed all'azione personalmente sottoscritto.
All'esito dell'udienza cartolare del 23/09/2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini brevi di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul merito.
In via preliminare va rilevato che l'attore con istanza Parte_1 personalmente sottoscritta, ha dichiarato di voler rinunciare all'azione in questa sede proposta, dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto, si reputa opportuno evidenziare che la fattispecie de qua si differenzia rispetto all'ipotesi della rinunzia agli atti, la quale comporta l'estinzione del giudizio solo ove sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione (cfr. art. 306, co. 1, c.p.c.), residuando in tale ipotesi la facoltà per l'attore di agire nuovamente in un successivo giudizio.
L'ipotesi della rinuncia all'azione, infatti, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato - richiedendo, al fine della sua efficacia, che la
. 2 6 Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA rinuncia provenga dal procuratore munito di procura speciale ovvero, come nel caso di specie, dalla parte personalmente - ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito della pretesa attorea, con conseguente preclusione a far valere in altro giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. Ne deriva che, producendo un effetto di per sé favorevole alle controparti, tale cioè da non ammettere per sua natura un interesse contrario, la rinuncia agli atti non richiede l'accettazione delle altre parti in lite.
I principi appena esposti hanno trovato piena conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio -
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass. n. 19845/19).
Orbene, come già anticipato, con la memoria depositata il 04/06/2025 parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di cui all'atto introduttivo, volontà successivamente ribadita anche nei successivi scritti difensivi e nel corso delle successive udienze.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia in contesa comporta il venir meno dell'interesse ad agire delle parti e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto un atto volontario idoneo a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Nel caso di specie, peraltro, di tale manifestazione di volontà prendevano atto anche i convenuti e la chiamata in causa, i quali, pur non essendo richiesto alla
C. DG. 2 7 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA luce di quanto già sopra esposto, accettavano la rinuncia all'azione, come da verbale di udienza del 01/07/2025. Né d'altronde le altre parti potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, posto che le domande riconvenzionali formulate sono subordinate all'accoglimento della domanda principale dell'attore.
Alla luce dell'esito della lite, della natura della decisione, della non complessità delle questioni trattate e della ridotta attività processuale effettivamente espletata, si ritiene opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6858/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROPRIETÀ, pendente tra , Parte_1 [...]
e Controparte_5 CP_3 Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in RS, il 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. DG. 2 8 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Luigi Aprea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6858/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROPRIETÀ, pendente
TRA
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
25/02/1965, elettivamente domiciliato in Napoli (NA), alla Piazza Trieste e
Trento n. 48, presso lo studio dell'Avv. Cinque Sergio (C.F.
), che lo rappresenta e difende, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente all'Avv. Gallo Patrizia (C.F. ), in virtù di C.F._3 procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , con sede in Trentola Ducenta (CE) Controparte_2 il 10/03/1962, elettivamente domiciliata in S. Antimo (NA), alla Via E. De
Nicola n. 6, presso lo studio dell'Avv. Di Lorenzo Pasquale (C.F.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), nato a [...] CP_3 C.F._5
(NA) il 18/08/1963, residente in [...], elettivamente domiciliato in RS (CE), alla Via Filippo Saporito n. 56, presso lo studio dell'Avv. Castiello Tommaso (C.F. ), che lo C.F._6
C. DG. 2 1 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
(P. IVA ), Controparte_4 P.IVA_2 in persona del Procuratore Speciale Dott. , con sede in Torino Persona_1
(TO), alla Via Corte d'Appello n. 11, elettivamente domiciliata in Santa Maria
Capua Vetere (CE), al Corso Aldo Moro n. 228, presso lo studio dell'Avv.
LO CH (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._7 virtù di procura generale alle liti per Notar del 27/04/2017, Persona_2 rep. n. 81955/38076;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Con note sostitutive dell'udienza del 23/09/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la e l'Ing. , esponendo che: Controparte_5 CP_3
- con atto di compravendita del 09/02/2021 l'istante acquistava dalla Contro
un appartamento, con annessi box auto e posto auto, facenti parte di un complesso edilizio sito in Trentola Ducenta, alla Via Matese n. 8;
- tali unità immobiliari (costruite dalla D&G stessa, con incarico di
Direzione dei Lavori affidato all'Ing. , presentavano gravi vizi e CP_3 difetti sia nelle parti di proprietà esclusiva sia in quelle condominiali, vizi per il cui ripristino sono necessari, rispettivamente, opere per € 13.630,00 ed € 23.700,00;
C. DG. IMMOBILIARE S.R.L. +2 2 Parte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - il box auto faceva parte di un'autorimessa non conforme (e non adeguabile per ragioni strutturali) alla normativa antincendio, circostanza che determina il deprezzamento dell'immobile attoreo per € 30.000,00.
Tanto premesso, agendo sia in qualità di proprietario dell'immobile che di condomino diligente per quanto riguarda le parti comuni, chiedeva all'adito
Giudice di:
- dichiarare che i vizi lamentati rendono la res di valore e qualità inferiore a quanto pattuito, accertando il diritto dell'attore alla riduzione del prezzo di acquisto ed al risarcimento del danno nella misura di €
43.630,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- dichiarare che l'istante, in ragione del ritardo nella consegna e della scarsa qualità delle opere, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura determinata secondo equità;
- dichiarare che il ha diritto, in ragione dei vizi Controparte_6
sopraelencati, al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti, in concorso fra loro, nella misura di € 23.700,00, oltre interessi e rivalutazione, ovvero, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia;
- condannare le controparti alla refusione di spese ed onorari di lite, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa del 28/10/2022 si costituiva nel giudizio l'Ing. , CP_3 deducendo che:
- l'atto di citazione è nullo per incertezza del petitum e della causa petendi;
- l'Ing. ha svolto l'incarico di Direttore dei Lavori sino al CP_3
10/05/2020 (prima che il acquistasse l'immobile), data in cui Pt_1 interrompeva ogni rapporto con la committente proprietaria del fabbricato, la quale si avvaleva di altri tecnici, sicché il convenuto non è responsabile per i lamentati danni e dovrà esserne dichiarata la carenza di legittimazione passiva;
- l'azione contrattuale ex art. 1668 c.c. è esperibile solo dal committente
. 2 3 Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA nei confronti dell'appaltatore, non anche dall'acquirente nei confronti del
Direttore dei Lavori, parti tra cui non è intercorso alcun rapporto;
- in caso di accoglimento della domanda attorea, si spiega domanda riconvenzionale nei confronti della volta ad ottenere Controparte_5 la declaratoria della sua esclusiva (o quantomeno parziale) responsabilità per i vizi delle opere, accertando il diritto di rivalsa e regresso dell'Ing. nei confronti della Società; CP_3
- per effetto delle domande riconvenzionali spiegate, si rende necessaria la chiamata in causa della ai fini della manleva Controparte_4 da eventuali condanne.
Chiedeva, dunque, all'adito Tribunale di:
- autorizzare preliminarmente la chiamata in causa della
[...]
CP_4
- rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondata in fatto e diritto;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarare l'esclusiva responsabilità della con sua esclusiva condanna al Controparte_5 pagamento delle somme che dovessero risultare per legge o giustizia ovvero, in subordine, condannare l'Ing. al risarcimento del danno CP_3 nei limiti della quota di responsabilità effettivamente accertata;
- condannare la a tenere indenne il convenuto da qualsivoglia CP_4
esborso.
Con comparsa dell'11/07/2022 si costituiva nel giudizio la Controparte_5 esponendo che:
- i documenti depositati dall'attore non sono riconducibili alla convenuta, la quale non ha mai sottoscritto il contratto preliminare di vendita in atti né ha concordato con l'attore un capitolato delle opere;
- il contratto di compravendita prevedeva l'alienazione dell'immobile nello stato di fatto e diritto in cui esso si trovava, sicché l'accettazione da parte dell'acquirente comporta l'inammissibilità di ogni doglianza in questa
C. DG. 2 4 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA sede sollevata;
- l'invocata tutela ex art. 1668 c.c. non trova applicazione al caso di specie, mancando un contratto di appalto tra le parti ed essendosi, comunque, perfezionata la decadenza e la prescrizione dal diritto;
- alcun danno da ritardo può essere riconosciuta, non essendo stato fissato un termine per la vendita dell'immobile;
- la domanda riconvenzionale dell'Ing. è infondata e andrà respinta. CP_3
Alla luce di quanto sopra, concludeva chiedendo di rigettare sia la domanda principale che quella riconvenzionale siccome inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Autorizzata la chiamata in causa da parte del Giudice all'udienza del
31/01/2023, con comparsa del 01/06/2023 si costituiva nel giudizio la
[...]
rappresentando che: Controparte_4
- la polizza stipulata dall'Ing. non può ritenersi operante nel caso di CP_3
specie, poiché le condotte del professionista di cui l'attore si duole non sono riferibili all'arco temporale in cui questi ricopriva la carica di D.L., considerato peraltro che la domanda attorea fonda non su un contratto di appalto, ma da un contratto di compravendita, talché ogni doglianza relativa ai vizi dell'immobile andrà rivolta alla parte venditrice;
- i vizi descritti dall'attore non rientrano nella garanzia offerta dalla polizza, poiché ricompresi nel novero dei lavori non completati dall'appaltatore, posto peraltro che la denuncia all'assicuratore non è avvenuta entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori;
- la domanda attorea è infondata in quanto non viene in rilievo alcun contratto di appalto e il preliminare di vendita è privo delle sottoscrizioni, così come il capitolato, considerato altresì che l'attore è decaduto dalla garanzia per i vizi dell'immobile venduto a causa della tardiva denuncia formalizzata al venditore, azione che risulterebbe comunque anche prescritta;
C. DG. 2 5 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA - l'attore non è legittimato ad agire quale condomino, poiché il
Condominio non è parte acquirente né risulta essere committente di alcuna opera.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
- dichiarare l'inoperatività della polizza azionata, rigettando la domanda di manleva dell'Ing. CP_3
- rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile e infondata in fatto e in diritto;
- condannare la parte soccombente alla refusione di spese ed onorari di lite.
Concesso alle parti termine per il deposito di memorie istruttorie, parte attrice veniva dichiarata decaduta dalla prova articolata per aver omesso l'indicazione dei nominativi dei testi da escutere, sicché la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
In data 04/06/2025, parte attrice depositava atto di rinunzia al diritto ed all'azione personalmente sottoscritto.
All'esito dell'udienza cartolare del 23/09/2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini brevi di cui all'art. 190 c.p.c.
Sul merito.
In via preliminare va rilevato che l'attore con istanza Parte_1 personalmente sottoscritta, ha dichiarato di voler rinunciare all'azione in questa sede proposta, dovendosi pertanto dichiarare cessata la materia del contendere.
In punto di diritto, si reputa opportuno evidenziare che la fattispecie de qua si differenzia rispetto all'ipotesi della rinunzia agli atti, la quale comporta l'estinzione del giudizio solo ove sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione (cfr. art. 306, co. 1, c.p.c.), residuando in tale ipotesi la facoltà per l'attore di agire nuovamente in un successivo giudizio.
L'ipotesi della rinuncia all'azione, infatti, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato - richiedendo, al fine della sua efficacia, che la
. 2 6 Parte_2 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA rinuncia provenga dal procuratore munito di procura speciale ovvero, come nel caso di specie, dalla parte personalmente - ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito della pretesa attorea, con conseguente preclusione a far valere in altro giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. Ne deriva che, producendo un effetto di per sé favorevole alle controparti, tale cioè da non ammettere per sua natura un interesse contrario, la rinuncia agli atti non richiede l'accettazione delle altre parti in lite.
I principi appena esposti hanno trovato piena conferma anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che “per potersi configurare rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - occorre il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina indipendentemente dall'accettazione della controparte - che è richiesta, invece, per la diversa ipotesi della rinuncia agli atti del giudizio -
l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto” (cfr. Cass. n. 19845/19).
Orbene, come già anticipato, con la memoria depositata il 04/06/2025 parte attrice ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di cui all'atto introduttivo, volontà successivamente ribadita anche nei successivi scritti difensivi e nel corso delle successive udienze.
Deve dunque essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, la pronuncia di cessazione della materia in contesa comporta il venir meno dell'interesse ad agire delle parti e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto un atto volontario idoneo a determinare l'eliminazione di ogni posizione di contrasto.
Nel caso di specie, peraltro, di tale manifestazione di volontà prendevano atto anche i convenuti e la chiamata in causa, i quali, pur non essendo richiesto alla
C. DG. 2 7 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA luce di quanto già sopra esposto, accettavano la rinuncia all'azione, come da verbale di udienza del 01/07/2025. Né d'altronde le altre parti potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio, posto che le domande riconvenzionali formulate sono subordinate all'accoglimento della domanda principale dell'attore.
Alla luce dell'esito della lite, della natura della decisione, della non complessità delle questioni trattate e della ridotta attività processuale effettivamente espletata, si ritiene opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6858/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROPRIETÀ, pendente tra , Parte_1 [...]
e Controparte_5 CP_3 Controparte_4
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in RS, il 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Aprea
C. DG. 2 8 Parte_1 Controparte_1
N.R.G. 6858/2022 - G.M. DOTT. LUIGI APREA