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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4748/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004271790000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5495/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249004271790000, notificata in data 23.09.2024, dell'importo di €. 2103,49, a titolo di TARSU 2012, TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017, in riferimento alle seguenti cartelle di pagamento;
n.29520180004781386000 e n.29520190000850204000
Il ricorrente, ha chiesto annullarsi l'atto in oggetto per mancata notifica di tutti gli atti presupposti e per intervenuta prescrizione;
omessa allegazione dell'atto presupposto;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate SC, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, la carenza di responsabilità in ordine all'eccepito annullamento giudiziale della cartella n.29520180004781386000, considerato che, l'ente impositore “Comune di Messina” ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio relativamente alla cartella in esame solo in data 29.11.24 quindi, ben oltre la formazione e notifica dell'intimazione oggi opposta, chiede limitatamente a tale cartella, venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La notifica della cartella di pagamento n. 29520190000850204000 prodromica all'intimazione impugnata
è stata provata e risulta nei termini. Infatti, la notifica si è perfezionata in data 05.08.24, ai sensi dell'art.140
c.p.c., con restituzione al mittente per compiuta giacenza della racc.a.r. inviata proprio ai sensi di tale medesimo ultimo articolo.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi locali, detto termine è triennale. Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Quanto alla cartella n.29520180004781386000, considerato che, l'ente impositore “Comune di Messina” a seguito della sentenza n.2496/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Limitatamente a tale parte, dunque, l'avviso va accolto.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.29520280004781386000; rigetta nel resto. Spese compensate.
Cosi è deciso in Messina li, 25 settembre 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 13, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IARRERA MICHELINA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4748/2024 depositato il 08/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249004271790000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5495/2025 depositato il
02/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024 Ricorrente_1 , come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'intimazione di pagamento n. 29520249004271790000, notificata in data 23.09.2024, dell'importo di €. 2103,49, a titolo di TARSU 2012, TARES 2013, TARI 2014/2015/2016/2017, in riferimento alle seguenti cartelle di pagamento;
n.29520180004781386000 e n.29520190000850204000
Il ricorrente, ha chiesto annullarsi l'atto in oggetto per mancata notifica di tutti gli atti presupposti e per intervenuta prescrizione;
omessa allegazione dell'atto presupposto;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate SC, ha documentato l'avvenuta notifica degli atti prodromici, la carenza di responsabilità in ordine all'eccepito annullamento giudiziale della cartella n.29520180004781386000, considerato che, l'ente impositore “Comune di Messina” ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio relativamente alla cartella in esame solo in data 29.11.24 quindi, ben oltre la formazione e notifica dell'intimazione oggi opposta, chiede limitatamente a tale cartella, venga dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Il contribuente ha specificato le proprie difese con successive memorie illustrative.
All'esito dell'odierna udienza, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
La notifica della cartella di pagamento n. 29520190000850204000 prodromica all'intimazione impugnata
è stata provata e risulta nei termini. Infatti, la notifica si è perfezionata in data 05.08.24, ai sensi dell'art.140
c.p.c., con restituzione al mittente per compiuta giacenza della racc.a.r. inviata proprio ai sensi di tale medesimo ultimo articolo.
Alla luce della prodotta documentazione ed esaminata la natura delle pretese tributarie in contestazione si rileva che contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente alcun termine prescrizionale è maturato, precisando, altresì, che nel caso di tributi locali, detto termine è triennale. Il ricorrente non avendo impugnato la cartella nei termini dei 60 giorni dalla notifica ha cristallizzato il credito rendendolo esigibile e nulla può opporre in questa sede;
l'intimazione attuale può essere impugnata per vizi propri dell'atto, che non si ravvisano, cosa che rende ulteriormente inconsistenti le censure proposte.
Quanto alla cartella n.29520180004781386000, considerato che, l'ente impositore “Comune di Messina” a seguito della sentenza n.2496/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, ha provveduto ad emettere il provvedimento di sgravio, va dichiarata la cessata la materia del contendere.
Limitatamente a tale parte, dunque, l'avviso va accolto.
Il ripartirsi della soccombenza tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.29520280004781386000; rigetta nel resto. Spese compensate.
Cosi è deciso in Messina li, 25 settembre 2025