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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 956/2025
Registro Generale Appello Lavoro n. 734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. NI LL Presidente dott.ssa RI RI MO Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Chiara Colosimo, promossa:
DA
A FAVORE Parte_1 [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Persiani e Parte_2
NI TT ed elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in qualità di eredi universali di rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1
FR TO e IL OM ed elettivamente domiciliati in Rimini, Corso
D'Augusto n. 134, presso lo studio dei difensori appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Si chiede che codesta Ecc. Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata n. 56/2025, resa all'esito del giudizio R.G. n. 11247/2024, dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Giudice dott.ssa Chiara Colosimo, pubblicata il 17 gennaio 2025, voglia:
1 - rigettare la domanda formulata dagli eredi del rag. relativa alla disapplicazione del c.d. CP_1 blocco della perequazione, per le motivazioni esposte nel punto I del presente atto (primo motivo di appello);
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare il vizio da cui è affetta la sentenza impugnata, per l' omessa pronuncia in relazione all'eccezione della relativa all'omissione del ragioniere circa le censure di tutte le Pt_1 disposizioni regolamentari della che, tempo per tempo, hanno regolato l'applicazione della CP_4 perequazione e, per l'effetto, pronunciarsi su tale questione, rimasta pretermessa, per i motivi esposti nel punto II del presente atto (secondo motivo di appello);
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le somme, richieste dagli eredi del rag.
relative al periodo precedente al 16 ottobre 2019, per decorso del termine quinquennale CP_1 per i motivi indicati al punto III del presente atto (terzo motivo di appello);
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
APPELLATI Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano CP_4 n.56/2025 – RG 11247/2024, pubblicata il 17.01.2025 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi difensori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.7.2025, Parte_3
(di seguito ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...] Pt_1
56/2025 del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi del rag. Per_1
titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1.7.2003, sulla scorta di quanto affermato
[...] dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ambito di un orientamento consolidato, e premessa la dichiarazione della “di voler aderire ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Pt_1
Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17742 del 2015” (pag. 6, memoria) nonché l'impegno assunto di “rideterminare la quota A della pensione di anzianità del rag. CP_1 in applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 17742 del 2015, provvedendo, altresì, a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di eredi del ragioniere, le differenze di trattamento pensionistico di spettanza, fatta eccezione per le quote prescritte”, nonché a “riliquidare la quota A del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo antecedenti alle delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003, del 20 dicembre 2003 e del 25 giugno 2011 disapplicando, altresì, il massimale pensionistico” (pagg. 20-21, memoria)”, ha così deciso: accerta e dichiara che la Parte_3 era tenuta a corrispondere a
[...] Per_1
a quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione
[...] della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con le delibere del 22 giugno
2 2002, del 7 giugno 2003, del 20 dicembre 2003 e del 25 giugno 2011, senza l'applicazione di alcun tetto di massimale pensionistico e senza l'applicazione del blocco perequativo.
Accerta e dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di anzianità di Persona_1
Per l'effetto, condanna la Parte_3 alla restituzione – in favore degli
[...] odierni ricorrenti – degli arretrati sulla pensione di AU scaturenti dalla CP_1 applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna, altresì, la Parte_3 alla restituzione – in favore degli odierni
[...] ricorrenti – delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2014-2016, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna Parte_3 al pagamento – in favore degli odierni ricorrenti –
[...] delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 12.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'appellante censura la sentenza con i seguenti motivi:
1)ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995, IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 42, 43 E 50 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
CNPR DEL 2004, NONCHE' IN RELAZIONE ALL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA
PREVIDENZA DEL 2013.
Censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che anche la perequazione debba soggiacere al principio del pro rata.
Evidenzia come la perequazione sul trattamento pensionistico del rag. non sia stata oggetto CP_1 di alcun blocco.
In particolare, la pensione negli anni è stata incrementata in misura piena fino a raggiungere nel
2012 l'importo di € 81.999,97, mentre a partire dal 2012 non è stata più perequata la quota A ma solo la quota B.
Secondo la l'affermazione del primo giudice secondo cui “l'art. 50, comma 8, del Pt_1
Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della
Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato
3 dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997” non sarebbe corretta, in quanto la sentenza n. 3461 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione non ha affermato che è illegittima qualsiasi modifica in pejus della disciplina della perequazione, ma ha solo disposto che un'eventuale modifica in pejus, nel rispetto del principio del pro rata, non possa e non debba essere retroattiva.
Tra l'altro, la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità delle disposizioni di legge che prevedono una riduzione della perequazione per le pensioni medio-alte, stabilendo che detta misura trova giustificazione nelle esigenze di bilancio e solidarietà intergenerazionale. Ciò in quanto le pensioni di importo elevato “presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva e, quindi, non abbisognano che il loro importo sia aggiornato alle variazioni del costo della vita” (da ultimo Corte Cost. n. 19 del 2025).
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. CIV. PER OMESSA PRONUNCIA IN
RELAZIONE ALL'ECCEZIONE SVOLTA DALLA CASSA CON RIFERIMENTO
ALL'OMESSA INDICAZIONE DA PARTE DEI RICORRENTI DI TUTTE LE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI ASSERITAMENTE VIOLATE CHE, TEMPO PER TEMPO, HANNO
REGOLATO L'APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE.
Ribadisce che il thema decidendum del giudizio debba riguardare esclusivamente il periodo dal
2003 al 2012 come circoscritto nel ricorso di primo grado per essere stato censurato solo l'art. 50 del Regolamento di esecuzione, con divieto per il giudice di pronunciarsi sul periodo successivo al
2012.
3)ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 47-BIS DEL DPR 639/1970 NONCHÉ DELL'ART. 2948, N. 4,
COD. CIV., DELL'ART. 2946 COD. CIV. E DELL'ART. 2943 COD. CIV. NONCHÉ
DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA DEL 2013 IN RIFERIMENTO
ALLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI VANTATI DAL RAGIONIERE.
Insiste per l'applicazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 47bis del D.P.R. n.
639/1970.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Preliminarmente va rilevato che, in assenza di uno specifico motivo di appello, la decisione impugnata sia coperta da giudicato nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di anzianità di e nella parte in cui ha dato atto che la in ossequio ai principi Persona_1 Pt_1 di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
17742/2015, avrebbe provveduto a “rideterminare la quota A della pensione di anzianità del rag.
4 in applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte CP_1 nella sentenza n. 17742 del 2015, provvedendo, altresì, a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di eredi del ragioniere, le differenze di trattamento pensionistico di spettanza, fatta eccezione per le quote prescritte”, nonché a “riliquidare la quota A del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo antecedenti alle delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003, del 20 dicembre 2003
e del 25 giugno 2011 disapplicando, altresì, il massimale pensionistico” .
Per il resto i motivi di appello non sono fondati.
Le argomentazioni della poste a fondamento del primo motivo di appello relativo alla Pt_1 ritenuta estraneità delle disposizioni in materia di perequazione rispetto al principio del pro rata, a parere del Collegio, non scalfiggono le argomentazioni già elaborate da questa Corte con la sentenza n. 355/2024, richiamata anche dal primo giudice, nonché con la sentenza n. 1123/2024, dalle quali non si rinvengono motivi per discostarsene e che vale la pena richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche in questa sede.
In particolare, “deve ritenersi che la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione
(in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del
Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione.
Tali conclusioni sono conformi ai principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296.
La Suprema Corte ha, infatti, statuito che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011,
5 n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015)” (cfr. ex multis Cass., 7 gennaio
2019 n. 136).
Ciò significa che, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, anche i provvedimenti adottati dalla in materia di perequazione, in quanto incidenti sulla determinazione del CP_4 trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, poiché XXX fruisce della pensione di vecchiaia dall'1 giugno 2003 (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo grado), ossia da epoca anteriore all'1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre
2013 n. 147 (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742).
Va poi osservato che, in epoca successiva al pensionamento dell'appellato, la , dapprima Pt_1 attraverso l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 e successivamente attraverso l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (rispettivamente allegati sub docc. 3 e 4 fascicolo appellante di primo grado), ha modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del
1997 (allegato sub doc. 2 fascicolo appellante di primo grado) e vigenti al momento del pensionamento (1 giugno 2003).
Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo.
L'applicazione a XXX delle disposizioni in materia di perequazione adottate dalla dopo l'1 Pt_1 giugno 2003 (siano esse l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 o l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013) si pone, dunque, in violazione del principio del pro rata, che impone di applicare alle anzianità contributive già maturate i criteri precedentemente vigenti (ossia, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di
Esecuzione del 1997).
6 Per altro verso, contrariamente a quanto argomentato nel motivo di appello in esame,
l'applicazione del principio del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario, come preteso da parte appellante.
Come accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1 giugno 2003, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013
n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata.”
Le argomentazioni sopra richiamate ben si attagliano al caso in esame in cui il trattamento pensionistico di è maturato in data 1.7.2003. Persona_1
Alcuna omissione di pronuncia vi è stata da parte del primo giudice con riferimento all'eccezione - reiterata in questa sede- con il secondo motivo di appello secondo cui le parti ricorrenti, avendo censurato il solo art. 50 del Regolamento di Esecuzione, avrebbero circoscritto il thema decidendum al periodo dal 2003 al 2012, ovvero al periodo di vigenza di detto Regolamento, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sul periodo successivo al 2012 rispetto al quale non erano state censurate le norme regolamentari della che tempo per tempo dopo il Pt_1
2012 regolano l'applicazione della perequazione.
Ed infatti, il giudice -richiamando la sentenza n. 355/2024 di questa Corte- ha specificamente evidenziato come, secondo l'arresto della giurisprudenza di legittimità, “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994
(quale la a favore dei ragionieri e periti Parte_3 commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (cfr., Cass., 3 novembre
2021 n. 31454).
7 Conseguentemente “il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1 giugno 2003, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n.
296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata.”.
Va respinto anche il terzo ed ultimo motivo di appello relativo all'eccezione di prescrizione quinquennale.
Come già precisato da questa Corte con la citata sentenza n. 355/2024, “Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi - secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass., 25 ottobre 2022 n. 31527; Cass., Sez.
Un., 8 settembre 2015 n. 17742, cit.): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R.
30 aprile 1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in quanto detta CP_ norma si riferisce ai trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto, applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate.
Ne deriva che il credito di cui si controverte è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come correttamente statuito dal giudice di prime cure.”
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello deve essere respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
8
Considerato che
per mero errore materiale nel dispositivo di sentenza è stato indicato, tra le parti appellate, il nome ” in luogo del nome corretto “ Parte_4 Controparte_1
”, si procede -come consentito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, da ultimo,
[...]
Cass. 5894/12)- ad emendare tale errore materiale, sostituendo al nome Parte_4
” il nome corretto ”.
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 19.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
RI RI MO NI LL
9
Registro Generale Appello Lavoro n. 734/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da dott. NI LL Presidente dott.ssa RI RI MO Consigliera rel. dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di Milano, est. dott.ssa Chiara Colosimo, promossa:
DA
A FAVORE Parte_1 [...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Mattia Persiani e Parte_2
NI TT ed elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni n. 44, presso lo studio dei difensori appellante
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 in qualità di eredi universali di rappresentati e difesi dagli avv.ti Persona_1
FR TO e IL OM ed elettivamente domiciliati in Rimini, Corso
D'Augusto n. 134, presso lo studio dei difensori appellato
CONCLUSIONI
APPELLANTE Si chiede che codesta Ecc. Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice del lavoro, previa fissazione dell'udienza di discussione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata n. 56/2025, resa all'esito del giudizio R.G. n. 11247/2024, dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Giudice dott.ssa Chiara Colosimo, pubblicata il 17 gennaio 2025, voglia:
1 - rigettare la domanda formulata dagli eredi del rag. relativa alla disapplicazione del c.d. CP_1 blocco della perequazione, per le motivazioni esposte nel punto I del presente atto (primo motivo di appello);
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare il vizio da cui è affetta la sentenza impugnata, per l' omessa pronuncia in relazione all'eccezione della relativa all'omissione del ragioniere circa le censure di tutte le Pt_1 disposizioni regolamentari della che, tempo per tempo, hanno regolato l'applicazione della CP_4 perequazione e, per l'effetto, pronunciarsi su tale questione, rimasta pretermessa, per i motivi esposti nel punto II del presente atto (secondo motivo di appello);
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di tutte le somme, richieste dagli eredi del rag.
relative al periodo precedente al 16 ottobre 2019, per decorso del termine quinquennale CP_1 per i motivi indicati al punto III del presente atto (terzo motivo di appello);
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
APPELLATI Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, Sezione Lavoro, contrariis reiectis, respingere l'appello formulato dalla e confermare in toto la sentenza del Tribunale di Milano CP_4 n.56/2025 – RG 11247/2024, pubblicata il 17.01.2025 NON NOTIFICATA, con vittoria di spese di lite e di giudizio di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore degli scriventi difensori antistatari.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.7.2025, Parte_3
(di seguito ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...] Pt_1
56/2025 del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso proposto dagli eredi del rag. Per_1
titolare di pensione di anzianità con decorrenza 1.7.2003, sulla scorta di quanto affermato
[...] dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nell'ambito di un orientamento consolidato, e premessa la dichiarazione della “di voler aderire ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Pt_1
Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17742 del 2015” (pag. 6, memoria) nonché l'impegno assunto di “rideterminare la quota A della pensione di anzianità del rag. CP_1 in applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 17742 del 2015, provvedendo, altresì, a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di eredi del ragioniere, le differenze di trattamento pensionistico di spettanza, fatta eccezione per le quote prescritte”, nonché a “riliquidare la quota A del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo antecedenti alle delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003, del 20 dicembre 2003 e del 25 giugno 2011 disapplicando, altresì, il massimale pensionistico” (pagg. 20-21, memoria)”, ha così deciso: accerta e dichiara che la Parte_3 era tenuta a corrispondere a
[...] Per_1
a quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione
[...] della normativa previgente alle modifiche regolamentari adottate con le delibere del 22 giugno
2 2002, del 7 giugno 2003, del 20 dicembre 2003 e del 25 giugno 2011, senza l'applicazione di alcun tetto di massimale pensionistico e senza l'applicazione del blocco perequativo.
Accerta e dichiara l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di anzianità di Persona_1
Per l'effetto, condanna la Parte_3 alla restituzione – in favore degli
[...] odierni ricorrenti – degli arretrati sulla pensione di AU scaturenti dalla CP_1 applicazione dei criteri di calcolo antecedenti alle delibere oggetto di impugnazione, con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico e del blocco perequativo, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna, altresì, la Parte_3 alla restituzione – in favore degli odierni
[...] ricorrenti – delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà per gli anni 2014-2016, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna Parte_3 al pagamento – in favore degli odierni ricorrenti –
[...] delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 12.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
L'appellante censura la sentenza con i seguenti motivi:
1)ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995, IN
RELAZIONE AGLI ARTT. 42, 43 E 50 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA
CNPR DEL 2004, NONCHE' IN RELAZIONE ALL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DELLA
PREVIDENZA DEL 2013.
Censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che anche la perequazione debba soggiacere al principio del pro rata.
Evidenzia come la perequazione sul trattamento pensionistico del rag. non sia stata oggetto CP_1 di alcun blocco.
In particolare, la pensione negli anni è stata incrementata in misura piena fino a raggiungere nel
2012 l'importo di € 81.999,97, mentre a partire dal 2012 non è stata più perequata la quota A ma solo la quota B.
Secondo la l'affermazione del primo giudice secondo cui “l'art. 50, comma 8, del Pt_1
Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della
Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato
3 dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997” non sarebbe corretta, in quanto la sentenza n. 3461 del 2018 della Suprema Corte di Cassazione non ha affermato che è illegittima qualsiasi modifica in pejus della disciplina della perequazione, ma ha solo disposto che un'eventuale modifica in pejus, nel rispetto del principio del pro rata, non possa e non debba essere retroattiva.
Tra l'altro, la Corte Costituzionale ha escluso l'illegittimità delle disposizioni di legge che prevedono una riduzione della perequazione per le pensioni medio-alte, stabilendo che detta misura trova giustificazione nelle esigenze di bilancio e solidarietà intergenerazionale. Ciò in quanto le pensioni di importo elevato “presentano margini più ampi di resistenza all'erosione inflattiva e, quindi, non abbisognano che il loro importo sia aggiornato alle variazioni del costo della vita” (da ultimo Corte Cost. n. 19 del 2025).
2) VIOLAZIONE DELL'ART. 112 COD. PROC. CIV. PER OMESSA PRONUNCIA IN
RELAZIONE ALL'ECCEZIONE SVOLTA DALLA CASSA CON RIFERIMENTO
ALL'OMESSA INDICAZIONE DA PARTE DEI RICORRENTI DI TUTTE LE DISPOSIZIONI
REGOLAMENTARI ASSERITAMENTE VIOLATE CHE, TEMPO PER TEMPO, HANNO
REGOLATO L'APPLICAZIONE DELLA PEREQUAZIONE.
Ribadisce che il thema decidendum del giudizio debba riguardare esclusivamente il periodo dal
2003 al 2012 come circoscritto nel ricorso di primo grado per essere stato censurato solo l'art. 50 del Regolamento di esecuzione, con divieto per il giudice di pronunciarsi sul periodo successivo al
2012.
3)ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA PER VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 47-BIS DEL DPR 639/1970 NONCHÉ DELL'ART. 2948, N. 4,
COD. CIV., DELL'ART. 2946 COD. CIV. E DELL'ART. 2943 COD. CIV. NONCHÉ
DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA DEL 2013 IN RIFERIMENTO
ALLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI VANTATI DAL RAGIONIERE.
Insiste per l'applicazione della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 47bis del D.P.R. n.
639/1970.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Preliminarmente va rilevato che, in assenza di uno specifico motivo di appello, la decisione impugnata sia coperta da giudicato nella parte in cui ha dichiarato l'illegittimità del contributo di solidarietà operato in detrazione sulle rate della pensione liquidate e maturate sulla pensione di anzianità di e nella parte in cui ha dato atto che la in ossequio ai principi Persona_1 Pt_1 di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.
17742/2015, avrebbe provveduto a “rideterminare la quota A della pensione di anzianità del rag.
4 in applicazione dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte CP_1 nella sentenza n. 17742 del 2015, provvedendo, altresì, a corrispondere ai ricorrenti, in qualità di eredi del ragioniere, le differenze di trattamento pensionistico di spettanza, fatta eccezione per le quote prescritte”, nonché a “riliquidare la quota A del trattamento pensionistico secondo i criteri di calcolo antecedenti alle delibere del 22 giugno 2002, del 7 giugno 2003, del 20 dicembre 2003
e del 25 giugno 2011 disapplicando, altresì, il massimale pensionistico” .
Per il resto i motivi di appello non sono fondati.
Le argomentazioni della poste a fondamento del primo motivo di appello relativo alla Pt_1 ritenuta estraneità delle disposizioni in materia di perequazione rispetto al principio del pro rata, a parere del Collegio, non scalfiggono le argomentazioni già elaborate da questa Corte con la sentenza n. 355/2024, richiamata anche dal primo giudice, nonché con la sentenza n. 1123/2024, dalle quali non si rinvengono motivi per discostarsene e che vale la pena richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche in questa sede.
In particolare, “deve ritenersi che la rivalutazione della prestazione pensionistica sia componente della determinazione dell'importo dovuto e non possa dubitarsi che la regolamentazione dei criteri di rivalutazione incidano sulla concreta determinazione dell'importo della singola pensione
(in questo senso Cass. 3461/2018). Anche la perequazione, pertanto, soggiace al principio del pro rata e – in osservanza delle regole sopra enunciate – dovrà trovare applicazione l'art. 42 del
Regolamento di Esecuzione del 1997, nel testo vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico […], che indica i criteri e i presupposti per la rivalutazione della pensione.
Tali conclusioni sono conformi ai principi, reiteratamente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione ed applicazione del principio del pro rata, nel regime dettato dall'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296.
La Suprema Corte ha, infatti, statuito che “la garanzia costituita dal principio c.d. del pro rata - il cui rispetto è prescritto per le casse privatizzate ex D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, in modo che siano salvaguardate le anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti - ha carattere generale e trova applicazione anche in riferimento alle modifiche in peius dei criteri di calcolo della quota retributiva della pensione e non già unicamente con riguardo alla salvaguardia, ratione temporis, del criterio retributivo rispetto al criterio contributivo introdotto dalla normativa regolamentare delle Casse" (ex pluribus: Cass. sez. lav., 18 aprile 2011, n. 8846; Cass. sez. lav., 2 maggio 2011,
5 n. 9621; Cass. sez.
6-L, 7 marzo 2012, n. 3613; Cass. sez. lav., 30 luglio 2012, n. 13607, Cass. sez.
6-L, 14 febbraio 2014, n. 3520; Cass. SS.UU. 17742 del 2015)” (cfr. ex multis Cass., 7 gennaio
2019 n. 136).
Ciò significa che, contrariamente a quanto opinato da parte appellante, anche i provvedimenti adottati dalla in materia di perequazione, in quanto incidenti sulla determinazione del CP_4 trattamento pensionistico, sono soggetti al principio generale del pro rata.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi sopra richiamati, si osserva in primo luogo che, poiché XXX fruisce della pensione di vecchiaia dall'1 giugno 2003 (cfr. doc. 1 fascicolo appellante di primo grado), ossia da epoca anteriore all'1 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006 n. 296), il parametro di riferimento per l'applicazione del principio del pro rata è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 e risultano irrilevanti tanto la modifica apportata a tale norma dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, quanto l'interpretazione datane dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre
2013 n. 147 (cfr. Cass., Sez. Un., 8 settembre 2015 n. 17742).
Va poi osservato che, in epoca successiva al pensionamento dell'appellato, la , dapprima Pt_1 attraverso l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 e successivamente attraverso l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 (rispettivamente allegati sub docc. 3 e 4 fascicolo appellante di primo grado), ha modificato i criteri di rivalutazione dei trattamenti pensionistici dettati dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del
1997 (allegato sub doc. 2 fascicolo appellante di primo grado) e vigenti al momento del pensionamento (1 giugno 2003).
Tanto l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 quanto l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013 introducono un regime più sfavorevole al pensionato rispetto a quello dettato dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione del 1997, poiché limitano l'applicazione della perequazione alla quota retributiva della pensione (quota A) che non superi la soglia di € 82.000,00, mentre la disciplina previgente prevedeva la rivalutazione dei trattamenti pensionistici senza alcun tetto massimo.
L'applicazione a XXX delle disposizioni in materia di perequazione adottate dalla dopo l'1 Pt_1 giugno 2003 (siano esse l'art. 50, comma 8, del Regolamento di Esecuzione del 2004 o l'art. 43, commi 3 e 4, del Regolamento della Previdenza del 2013) si pone, dunque, in violazione del principio del pro rata, che impone di applicare alle anzianità contributive già maturate i criteri precedentemente vigenti (ossia, nel caso di specie, i criteri di cui all'art. 42 del Regolamento di
Esecuzione del 1997).
6 Per altro verso, contrariamente a quanto argomentato nel motivo di appello in esame,
l'applicazione del principio del pro rata non può essere mitigato in nome di esigenze di gradualità, di equità tra generazioni, di salvaguardia dell'equilibrio finanziario, come preteso da parte appellante.
Come accennato in precedenza, infatti, il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1 giugno 2003, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n. 296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013
n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata.”
Le argomentazioni sopra richiamate ben si attagliano al caso in esame in cui il trattamento pensionistico di è maturato in data 1.7.2003. Persona_1
Alcuna omissione di pronuncia vi è stata da parte del primo giudice con riferimento all'eccezione - reiterata in questa sede- con il secondo motivo di appello secondo cui le parti ricorrenti, avendo censurato il solo art. 50 del Regolamento di Esecuzione, avrebbero circoscritto il thema decidendum al periodo dal 2003 al 2012, ovvero al periodo di vigenza di detto Regolamento, con conseguente preclusione per il giudice di pronunciarsi sul periodo successivo al 2012 rispetto al quale non erano state censurate le norme regolamentari della che tempo per tempo dopo il Pt_1
2012 regolano l'applicazione della perequazione.
Ed infatti, il giudice -richiamando la sentenza n. 355/2024 di questa Corte- ha specificamente evidenziato come, secondo l'arresto della giurisprudenza di legittimità, “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994
(quale la a favore dei ragionieri e periti Parte_3 commerciali), per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, sicché non trovano applicazione le modifiche "in peius" per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del "pro rata"; per i trattamenti pensionistici di anzianità liquidati invece a partire dal 1° gennaio 2007, trova applicazione il medesimo art. 3, comma 12, della l. n. 335 del 1995, ma nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 763, della l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" (e non più dovendo rispettare in modo assoluto) il principio del "pro rata"” (cfr., Cass., 3 novembre
2021 n. 31454).
7 Conseguentemente “il trattamento pensionistico di cui è causa è maturato in data 1 giugno 2003, ossia prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione dell'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995 n. 335 disposta dall'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006 n.
296, come interpretato dall'art. 1, comma 488, legge 27 dicembre 2013 n. 147: la liquidazione, pertanto, deve avvenire in rigorosa applicazione del principio del pro rata.”.
Va respinto anche il terzo ed ultimo motivo di appello relativo all'eccezione di prescrizione quinquennale.
Come già precisato da questa Corte con la citata sentenza n. 355/2024, “Quanto alla rivendicata applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità - che il Collegio condivide e da cui non vede motivo di discostarsi - secondo cui “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (cfr. Cass., 25 ottobre 2022 n. 31527; Cass., Sez.
Un., 8 settembre 2015 n. 17742, cit.): poiché nel caso di specie la domanda non ha ad oggetto ratei di pensione liquidi ed esigibili, non trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
Neppure si ritiene che la prescrizione quinquennale sia applicabile in forza dell'art. 47 bis d.P.R.
30 aprile 1970 n. 639 (a mente del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”), in quanto detta CP_ norma si riferisce ai trattamenti pensionistici erogati dall' e non è, pertanto, applicabile ai trattamenti pensionistici erogati dalle Casse privatizzate.
Ne deriva che il credito di cui si controverte è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., come correttamente statuito dal giudice di prime cure.”
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione,
l'appello deve essere respinto.
Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia, del grado di complessità, dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
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Considerato che
per mero errore materiale nel dispositivo di sentenza è stato indicato, tra le parti appellate, il nome ” in luogo del nome corretto “ Parte_4 Controparte_1
”, si procede -come consentito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi, da ultimo,
[...]
Cass. 5894/12)- ad emendare tale errore materiale, sostituendo al nome Parte_4
” il nome corretto ”.
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 56/2025 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado nella misura di € 3.500,00 oltre spese generali ed oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo ai sensi dell'art. 13 DPR n.
115/2002 e succ. mod.
Milano, 19.11.2025
La Consigliera est. Il Presidente
RI RI MO NI LL
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